CASS
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2024, n. 40495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40495 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL AR AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/06/2024 del GIP TRIBUNALE di IVREA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri che ci - ledeva il rigetto del ricorso Q1\ Penale Sent. Sez. 1 Num. 40495 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 24/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 4 giugno 2024 il Tribunale di Ivrea, qua giudice della esecuzione, rigettava l'istanza proposta da LO SS An gelo volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra le sentenze di conci3nna del medesimo emesse dalla Corte di Appello di Torino il 27 marzo 2013 il 7 , licembre 2022. 2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza in quanto la p sentenza in data 27 maggio 2013 era già stata interamente espiata. 3. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso tramite il difen OR PE, LO SS GE, che articolava in un didoglianza. In particolare, stigmatizzava la erronea applicazione d nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. na di cui alla ore di fiducia unico motivo legg penale, Rilevava il ricorrente come il giudice della esecuzione ave ritenere non applicabile l'istituto della continuazione, stante espiazione della pena inflitta con una delle due sentenze, p ragionando a contrario e ritenendo la sussistenza del detto vinc potuto giungere ad un pena inferiore al cumulo materiale delle du defalcata la pena già scontata, la pena da scontare sarebbe stata i evidente vantaggio per l'istante. se E Tato nel Vini: arvenuta iché, invece, lo si sarebbe e, una volta ferioi e con un 4. Disposta la trattazione scritta del procedimento il Sostituti° Pr: curatore Generale Nicola Lettieri concludeva per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. È costante insegnamento di questa Corte - che qui si intende l'intervento di una causa estintiva della pena non esclude I condannato al riconoscimento della continuazione in relazione al re è stata irrogata la sanzione condonata (Sez. 1, n. 4786 del 27/10/20 Rv. 280801 - 01), in ragione degli ulteriori effetti che possono cons 1, n. 33921 del 07/07/2015, Rv. 264893 - 01; si veda già Sez. 20/09/1991, Rv. 188440 - 01). Si è, peraltro, ritenuto che, in tema di riconoscimento della co sede esecutiva, è insindacabile da parte del giudice dell'esecuzione dell'interesse della parte all'accoglimento della richiesta, atteso ribadire - che inteNsse del to per il quale 0, dE p. 2021, guir ie. (Sez. , n. 3286 del tinu izione in la su: sistenza he la relativa 1 istanza non introduce un giudizio di impugnazione. (Sez. 1, 25/02/2021, Rv. 280740 - 01). Certamente, dunque, il Tribunale di Ivrea non ha applicato il sud di diritto, incorrendo nella erronea applicazione di legge;
la fo r richiesta è rimessa al giudice della esecuzione, che dovrà valuta anche in ragione del divieto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. 2. La fondatezza del motivo di ricorso impone l'annullamento provvedimento con rinvio al Giudice per le indagini preliminari d . 1( 380 del etto principio date;
:za della ne ffettività pen. ell'inipugnato l Tribunale di Ivrea per nuovo esame, alla luce del principio di diritto testè enunciato.
PQM
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al -ribunale di Ivrea - ufficio Gip. Così deciso il 24 settembre 2024 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri che ci - ledeva il rigetto del ricorso Q1\ Penale Sent. Sez. 1 Num. 40495 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 24/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 4 giugno 2024 il Tribunale di Ivrea, qua giudice della esecuzione, rigettava l'istanza proposta da LO SS An gelo volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra le sentenze di conci3nna del medesimo emesse dalla Corte di Appello di Torino il 27 marzo 2013 il 7 , licembre 2022. 2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza in quanto la p sentenza in data 27 maggio 2013 era già stata interamente espiata. 3. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso tramite il difen OR PE, LO SS GE, che articolava in un didoglianza. In particolare, stigmatizzava la erronea applicazione d nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. na di cui alla ore di fiducia unico motivo legg penale, Rilevava il ricorrente come il giudice della esecuzione ave ritenere non applicabile l'istituto della continuazione, stante espiazione della pena inflitta con una delle due sentenze, p ragionando a contrario e ritenendo la sussistenza del detto vinc potuto giungere ad un pena inferiore al cumulo materiale delle du defalcata la pena già scontata, la pena da scontare sarebbe stata i evidente vantaggio per l'istante. se E Tato nel Vini: arvenuta iché, invece, lo si sarebbe e, una volta ferioi e con un 4. Disposta la trattazione scritta del procedimento il Sostituti° Pr: curatore Generale Nicola Lettieri concludeva per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. È costante insegnamento di questa Corte - che qui si intende l'intervento di una causa estintiva della pena non esclude I condannato al riconoscimento della continuazione in relazione al re è stata irrogata la sanzione condonata (Sez. 1, n. 4786 del 27/10/20 Rv. 280801 - 01), in ragione degli ulteriori effetti che possono cons 1, n. 33921 del 07/07/2015, Rv. 264893 - 01; si veda già Sez. 20/09/1991, Rv. 188440 - 01). Si è, peraltro, ritenuto che, in tema di riconoscimento della co sede esecutiva, è insindacabile da parte del giudice dell'esecuzione dell'interesse della parte all'accoglimento della richiesta, atteso ribadire - che inteNsse del to per il quale 0, dE p. 2021, guir ie. (Sez. , n. 3286 del tinu izione in la su: sistenza he la relativa 1 istanza non introduce un giudizio di impugnazione. (Sez. 1, 25/02/2021, Rv. 280740 - 01). Certamente, dunque, il Tribunale di Ivrea non ha applicato il sud di diritto, incorrendo nella erronea applicazione di legge;
la fo r richiesta è rimessa al giudice della esecuzione, che dovrà valuta anche in ragione del divieto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. 2. La fondatezza del motivo di ricorso impone l'annullamento provvedimento con rinvio al Giudice per le indagini preliminari d . 1( 380 del etto principio date;
:za della ne ffettività pen. ell'inipugnato l Tribunale di Ivrea per nuovo esame, alla luce del principio di diritto testè enunciato.
PQM
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al -ribunale di Ivrea - ufficio Gip. Così deciso il 24 settembre 2024 Il Consigliere estensore