Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 1137/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1137/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio Parte_1 C.F._1
dall'avv. Guggino Vincenzo, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Spadoni
Stefano, come da procura alle liti in atti;
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_2 C.F._2 giudizio dall'avv. Hazan Maurizio e dall'avv. Taurini Stefano, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 8
premesso di essersi sottoposto, in data 20.01.2017, a intervento chirurgico di Parte_1 acromionplastica e riparazione cuffia dei rotatori spalla destra presso la Controparte_1
esponeva che, dopo l'intervento, presentando dolore alla spalla, deficit di estensione
[...] dorsale della mano e della flessione dell'avambraccio destro, accompagnati da perdita di forza di tutto il medesimo arto, si era sottoposto a visita medica presso uno specialista in anestesia e rianimazione, il quale aveva rilevato l'origine dei danni nella negligente prassi adottata dal medico anestesista, Dott.
che, il giorno dell'intervento, aveva affiancato il chirurgo. Conveniva, quindi, in Parte_2 giudizio la e il Dott. chiedendo il Controparte_1 Parte_2
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti, quantificati in euro
406.853,44.
Con comparsa di risposta depositata in data 01.09.2021, si costituiva in giudizio la
[...] la quale, contestata nell'an e nel quantum la pretesa attorea, formulava le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rimini, in persona del Giudice Monocratico designato, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, previe le pronunce e declaratorie ritenute opportune ed in accoglimento delle motivazioni espresse nei propri atti difensivi: In rito, via preliminare - “Autorizzare la chiamata in causa del Dr. nato a [...] il Parte_2
27/03/1950 (cod. fisc. , residente a [...], CodiceFiscale_3
differendo quindi la data della prima udienza ex art. 269 C.p.c. al fine di consentire la sua citazione nel rispetto del termine di cui all'art. 163 bis C.p.c.”. NEL MERITO: A) In via principale: - Accertare
e dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile alla Controparte_1 CP_1 per gli eventi lamentati dall'attore e per l'effetto RIGETTARE ogni domanda proposta nei
[...]
confronti della predetta perché infondata in fatto e in Controparte_1 Controparte_1
diritto. Con vittoria di spese. B) In via subordinata e salvo gravame: - In caso, denegato e non creduto, di accoglimento delle domande di parte attrice, limitare il risarcimento, nella minor misura rispetto al domandato, ai soli danni che saranno ritenuti provati e di giustizia ed in tal caso: B.1) In accoglimento della domanda di manleva basata sull'art. 4, comma 4, del contratto di incarico libero professionale in atti (doc. 04), condannare il Dott. a manlevare, tenere indenne e rifondere alla Parte_2 [...]
la somma complessiva che fosse costretta a pagare in Controparte_1 Controparte_1 esecuzione dell'emananda sentenza;
B.2) In via ulteriormente subordinata rispetto alla domanda di manleva sub B.1), nel caso denegato di mancato accoglimento della predetta domanda di manleva, accogliere la domanda di regresso/rivalsa formulata ex artt. 2055 e/o 1299 cod. civ. dalla
[...]
nei confronti del coobbligato solidale Dr. e Controparte_1 Parte_2
pagina 2 di 8 perciò, della quota di (cor)responsabilità di ciascuno dei convenuti ai fini Controparte_2
della ripartizione interna delle singole responsabilità, DICHIARARE che la misura della colpa del
Dott. nella produzione dei danni riportati dall'attore e della quota Parte_2 Parte_1
della sua (cor)responsabilità solidale è pari al 100% o, in subordine, al 50% (anche ex artt. 2055 comma 3 e/o 1298 comma 2 cod. civ.) o a quella diversa misura che risulterà di giustizia, E
CONSEGUENTEMENTE CONDANNARE il Dott. a rimborsare, in via di regresso, Parte_2
alla totalmente e dunque nella percentuale del 100% o, Controparte_1
in subordine, nella percentuale del 50% o comunque nella diversa percentuale corrispondente alla misura della sua colpa o alla sua quota di regresso accertata, qualsivoglia importo che la
[...] dovese pagare ed avrà pagato in esecuzione dell'emananda Controparte_1
sentenza. - Con compensazione di spese legali nei confronti dell'attore e con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso spese generali (15%), CPA ed Iva come per legge, nei confronti del
Dott. . Parte_2
Con comparsa di risposta depositata in data 01.09.2021, si costituiva in giudizio il Dott. Parte_2
il quale - per tutte le ragioni ivi meglio dedotte, illustrate e argomentate - rassegnava le seguenti
[...] conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare: 1) NEL MERITO: respingere ogni avversa pretesa proposta nei confronti del Dott.
in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla Parte_2
narrativa; 2) IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, previa determinazione secondo giustizia dei danni risarcibili nei limiti di quanto effettivamente provato, graduare le responsabilità, tenendo conto del diverso apporto causale di ciascuno dei soggetti evocati in giudizio, ponendo a carico della Dott. solo la quota Parte_2 parte del risarcimento in proporzione all'accertato concorso di colpa e conseguentemente condannando la a manlevarlo e tenerlo indenne di tutto quanto Controparte_1
ulteriormente dovesse essere condannato a pagare per capitale, interessi e spese per tutti i motivi di cui alla narrativa;
3) IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e competenze di lite”.
Le parti comparivano all'udienza del 29.09.2021 e, a scioglimento della riserva trattenuta all'esito della medesima udienza, il Giudice, ritenuta non necessaria l'attivazione del meccanismo di cui ai primi due commi dell'art. 269 c.p.c. a fronte delle c.d. domande trasversali svolte dai convenuti, assegnava alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Disposta c.t.u. medico - legale depositata in data 21.06.2023, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22.05.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 3 di 8 Verificato l'avvenuto deposito delle note scritte, il Giudice, con ordinanza del 28.05.2024, tratteneva la causa in decisione, con concessione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tutto ciò premesso, la domanda formulata da deve essere rigettata, non essendo stata Parte_1 acquisita al presente giudizio alcuna prova che conduca ad un'affermazione di responsabilità del Dott.
e della . Parte_2 Controparte_1
La c.t.u. disposta in corso di causa ha rilevato una serie di criticità che “non permettono di poter ricostruire con sufficiente probabilità cosa sia effettivamente successo nel decorso post-operatorio data anche la contraddittorietà dei dati clinici rilevati dai vari curanti e data anche la incompletezza documentale e data anche la continua diversa versione anamnestica fornita ai vari specialisti”.
Più in particolare, i c.t.u. - ricostruita la storia clinica dell'attore previo esame puntuale di tutta la documentazione versata in atti - dopo aver indicato gli elementi a favore di una ipotesi di responsabilità professionale - ossia “1. Positività dell'EMG per un danno nervoso (a distanza di circa 2,5 mesi dall'evento) 2. La certificazione del Dr. che ipotizza un danno iatrogeno” - hanno Per_1 individuato, a sfavore di una lesione iatrogena, i seguenti elementi: “1. Vuoto documentale dal 21.01.17 al 19.02.17. 2. Assenza di certificazione per la prescrizione del bentelan (farmaco apparentemente prescritto nel periodo tra il 21.01 e il 19.02. 3. Assenza di lesioni dirette o indirette riferite al P.S. di
Arzignano del 19.02.17 (parestesie, deficit motori…); la sola sintomatologia algica non può giustificare oggettivamente e con alta probabilità una lesione nervosa.
4. Assenza di lesioni dirette o indirette riferite al P.S. di Arzignano del 24.02.17 ( deficit motori…); riferite parestesie al primo dito;
non segnalati, né certificati deficit motori né dal sanitario del P.S., né dal neurologo.
5. L'evidenza strumentale di una RMN cervicale (07.04.17) con protrusioni discali multiple che improntano sul sacco durale da C4 a D1. 6. L'insorgenza cronologica di parestesie “certificate” è successiva e insorta durante l'iter riabilitativo (sollecitazione eccessiva dell'arto superiore dx con insorgenza di parestesie???).
7. L'assenza dell'effettiva sede di lesione nervosa alla EMG.
8. Carenza di numerosi documenti riferibili al danno che risultano citati, ma non prodotti in atti (rmn 01.03.17 e visita ortopedica 06.03.17)”.
I c.t.u., quindi, hanno affermato che “non vi sono elementi oggettivi per poter dimostrare una responsabilità sanitaria nel ricovero del gennaio 2017. Relativamente al criterio di dimostrazione del nesso causale utilizzabile in ambito civilistico con la criteriologia del “più probabile che non” si prende atto che sia la patologia discale compressiva cervicale, sia l'evento traumatico fratturativo del gomito dx all'età di 16 anni trattato chirurgicamente, sia il trauma di spalla dx del 2016 (sinistro stradale di cui non si ha documentazione) hanno una sufficiente idoneità a produrre la patologia pagina 4 di 8 neurologica oggi osservata. Esistendo poi una documentazione di decorso parzialmente contraddittoria ed in parte mancante ed esistendo una cronologia degli eventi non compatibile con una lesione risalente al 20.01.17 si ritiene che il quadro neurologico non sia riferibile neppure con il criterio del “più probabile che non” all'intervento chirurgico del 20.01.17”.
La c.t.u. evidenzia che “Pur nella modestia dei dati disponibili non si hanno elementi per ravvisare difetti di perizia nell'attività anestesiologica che appare condotto secondo comuni prassi di settore”.
In merito all'esordio della patologia e alla sua gestione diagnostico-terapeutica, i c.t.u., in sintesi, rappresentano che “ • può dirsi oggettiva la presenza di un quadro eruttivo al braccio dx. con esordio da collocare fra i due accessi P.S. (19.2.17 e 24.2.17) • può essere sostenuta su valida base anamnestica-documentale la comparsa di quadro deficitario neurologico algoparestesico all'AS dx. a distanza di circa 15 gg dall'atto operatorio non correlato né alla patologia oggetto di attività chirurgica né alla attività chirurgica stessa né alla successiva attività rieducativa • può essere sostenuta la prescrizione di steroidi - da parte di soggetto non identificato e cmq estraneo alle
Convenute – per tale emergente difetto neurologico fino alla determinazione di una iperglicemia acuta
• può dirsi oggettivo l'esordio del quadro neurologico con un'alterazione della sensibilità che poi evolve con un severo interessamento motorio • appare non approfondita l'originaria l'ipotesi diagnostica di una patologia herpetica da zooster • appare gravemente carente la ricerca eziopatogenetica del difetto neurologico e altrettanto carente la sua gestione terapeutica Detta carenza condiziona necessariamente l'attuale percorso valutativo potendosi tuttavia sostenere – con buona probabilità – come il danno sia di sede e natura plessica Questo stante la valida coerenza del dato
EMG, RMN e clinico (dominato sostanzialmente da un difetto bicipitale con associati difetti estensori periferici proteiformi e minori) • difetto principale: tronco primario medio – corda secondaria laterale
(n. muscolo-cutaneo) •difetto secondario: tronchi primari S-M-I – corda secondaria posteriore (n. radiale) L'interessamento plessico appare caratterizzato da sedi lesionali diffuse ed anatomicamente non prossime. Tali considerazioni (sede lesionale, esordio ed evoluzione clinica) escludono una lesione traumatica da ago o alla iniezione intrafascicolare di anestetico: pur ammessa la poco prevedibile evenienza di sedi lesive plurime, da siffatte lesioni sarebbero originate manifestazioni cliniche immediate e di piena evidenza clinica, non conciliabili con l'esordio tardivo e le manifestazioni progressive del caso di specie. Appare ancora non sostenibile l'ipotesi di un danno tossico da anestetico stante la puntuale localizzazione anatomica della sofferenza plessica, l'esordio tardivo, la progressività e le caratteristiche delle manifestazioni cliniche. Il danno da posizione e/o trazione è
Parte parimenti non sostenibile La esclude infine lesioni compressive ed elementi traumatici locali.
L'ipotesi diagnostica prevalente è quella di una patologia riconducibile nel complessivo ed eterogeneo pagina 5 di 8 novero delle plessopatie brachiali da identificarsi ei termini di una neurite acuta del plesso brachiale altrimenti detta amiotrofia nevralgica (NA) o anche nota come sindrome di Parsonage Turner. Trattasi in sostanza di una neuropatia infiammatoria multifocale idiopatica scatenata da fattori immuno- correlati da individuarsi – nel caso di specie - nello stress chirurgico e in una infezione virale herpetica non portata ad evidenzia diagnostica. La neuropatia ha carattere idiopatico e la sua insorgenza è causalmente estranea alla attività delle Convenute”.
I c.t.u., chiamati a dichiarare se sussista relazione eziologica, sulla base di esplicitate leggi scientifiche/statistiche di copertura, tra l'evento lesivo e la condotta (commissiva od omissiva) dei sanitari, hanno concluso che “Le considerazioni specialistiche e medico-legali permettono di escludere con il criterio del “ più probabile che non “ la correlazione tra la problematica neurologica esistente e l'intervento chirurgico del 20.01.17”.
Gli esiti della CTU - espletata con metodo analitico e circostanziato - risultano pienamente condivisibili e consentono di escludere la eziologica riconducibilità dei pregiudizi lamentati dal alla condotta Pt_1
del Dott. Pt_2
A tale conclusione non osta quanto rappresentato dall'odierno attore che ha denunciato un grave vizio formale nella costituzione del collegio peritale che ha svolto la c.t.u.
Al riguardo, deve rilevarsi come i c.t.u. siano giunti ad escludere la responsabilità del Dott. in Pt_2 quanto “sia la patologia discale compressiva cervicale, sia l'evento traumatico fratturativo del gomito dx all'età di 16 anni trattato chirurgicamente, sia il trauma di spalla dx del 2016 (sinistro stradale di cui non si ha documentazione) hanno una sufficiente idoneità a produrre la patologia neurologica oggi osservata”. I c.t.u., inoltre, hanno negato la riferibilità del quadro neurologico all'intervento chirurgico del 20.01.17 “Esistendo poi una documentazione di decorso parzialmente contraddittoria ed in parte mancante ed esistendo una cronologia degli eventi non compatibile con una lesione risalente al
20.01.17”.
Tale valutazione, di per sé idonea e sufficiente ad escludere una correlazione tra la problematica neurologica esistente e l'intervento chirurgico del 20.01.17 non risulta inficiata dalla lamentata assenza, all'interno del collegio peritale, di uno specialista in anestesia e rianimazione.
Quanto alla denunciata carenza informativa con cui è stato acquisito il consenso dell'attore in occasione dell'intervento del 20.01.17, va osservato preliminarmente in diritto che, ai sensi dell'art. 32
Cost., c. 2, dell'art. 13 Cost. e della legge n. 833/1978, art. 33, il sanitario deve acquisire il consenso informato del paziente e ciò costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, venendo in rilevo due diritti autonomi e distinti: il consenso informato attiene, infatti, al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario pagina 6 di 8 proposto dal medico (Corte Cost., n. 438 del 2008) e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente;
il trattamento medico terapeutico ha, invece, riguardo alla tutela del
(diverso) diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost., comma 1). Il danno discendente dalla lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente è, quindi, concettualmente diverso da quello conseguente all'inadempimento, da parte del medico, della prestazione principale di cura, assumendo autonoma rilevanza ai fini di una eventuale responsabilità risarcitoria la mancata prestazione del consenso al trattamento medico da parte del paziente (cfr. Cass. n. 11950/2013). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danno: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute (cfr. Cass. n. 2854/2015; Cass. n.
24220/2015; Cass. n. 24074/2017; Cass. n. 16503/2017). Ciò è a dirsi nell'ottica della legittima pretesa, per il paziente, di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze probabili (non anche quelle assolutamente eccezionali ed altamente improbabili) dell'intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza.
Orbene, nel caso di specie - in cui l'odierno attore non lamenta un pregiudizio al diritto all'autodeterminazione distinto ed autonomo rispetto al danno alla salute - il non ha formulato Pt_1
alcuna istanza istruttoria volta a comprovare fatti rilevanti ai fini della prova del rifiuto che sarebbe stato opposto al medico ove lo stesso fosse stato debitamente informato.
In conclusione, la domanda formulata da deve essere rigettata. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014 come da dispositivo, in ragione del valore della controversia - pari alla somma richiesta a titolo risarcitorio (cfr.
Cass. n. 28417/2018 secondo cui “In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum".”) - e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando il valore minimo per tutte le fasi del giudizio, in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
pagina 7 di 8 Le spese di CTU, così come liquidate nel presente giudizio con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell'attore.
Non possono essere liquidate in favore della “Prof. E. le spese del Controparte_1 CP_1
c.t.p., atteso che non risulta prodotta la fattura indicata nelle note di trattazione scritta del 17.05.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr. 1137/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda formulata da Parte_1
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 11.229,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna al pagamento in favore del Dott. delle spese di lite che si Parte_1 Parte_2
liquidano in euro 11.229,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- pone le spese della CTU espletata nel presente giudizio - liquidate con decreto del 07.11.2023 - definitivamente a carico dell'attore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 14 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
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