Provvedimento: […] Le ricorrenti, in sede del giudizio di seconda istanza, avevano richiesto l'applicazione dell'art. 578 c.c.,per pretesi vizi della cosa locata e, quindi, la conseguente riduzione del corrispettivo, essendo la capacità ricettiva dell'immobile inferiore rispetto a quella garantita dal contratto; […] Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono, al riguardo, la violazione degli artt. 578 e 1362 c.c. sostenendo, in contrario, che la fruibilità dei 170 posti letto, previsti dal contratto, sarebbe "in re ipsa" e resa palese dalla chiara lettera del contratto medesimo.
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