CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 329/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
CU EL, OR
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 217/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 623/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
3 e pubblicata il 12/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEFTEFM000611 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello;
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l'avviso di accertamento n. TEFTEFM000611, notificato il 15 gennaio 2024 al sig. Resistente_1, relativo all'anno d'imposta 2017, per omessa dichiarazione di un reddito da lavoro dipendente pari a €44.325,00, indicato nella Certificazione Unica (CU) trasmessa dalla società Società_1
.
Il contribuente ha impugnato l'atto, sostenendo di non aver mai percepito tale somma e ha chiesto l'annullamento dell'atto impositivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, con sentenza n. 623/2024 del 12 giugno 2024, ha accolto il ricorso e compensato le spese.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza e la conferma dell'avviso deducendo: - la nullità del ricorso introduttivo per incertezza del petitum e causa petendi: il contribuente avrebbe cumulato richieste incompatibili (nullità, annullabilità, inefficacia, revoca), violando gli artt. 112 e
164 c.p.c. e i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost.; - violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5- bis, d.lgs. 546/92: la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto che l'Ufficio non avesse fornito prova, mentre la CU presente in Anagrafe Tributaria costituisce elemento probatorio sufficiente;
-
l'Amministrazione non può disapplicare la CU trasmessa dal sostituto d'imposta, salvo rettifica da parte di quest'ultimo; - gli estratti conto prodotti dal contribuente non sono idonei a dimostrare l'assenza di pagamento.
Si è costituito il contribuente deducendo: - la correttezza del ricorso originario: il petitum e la causa petendi erano chiari (annullamento dell'avviso per inesistenza del presupposto impositivo); - grava sull'Ufficio dimostrare la percezione del reddito: la CU non ha valore vincolante e non basta a fondare la pretesa (Cass. civ. n. 12127/2022; n. 19820/2023); - il Resistente_1 ha più volte comunicato all'Agenzia e alla Società_1 di non aver percepito il reddito e ha chiesto rettifica della CU;
ha prodotto estratti conto bancari e postali per il 2017, dai quali non risulta alcun accredito;
ha chiesto prova testimoniale del legale rappresentante della Società_1 e indagini della Guardia di Finanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Come correttamente rilevato già nella sentenza di primo grado, l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa sottostante all'avviso di accertamento grava sull'Ufficio. Ebbene, l'Ufficio fonda la sua pretesa sulla Certificazione Unica emessa dalla Società_1, ma la CU ha valore di comune documento probatorio, ma non è prova legale vincolante per il giudice (Cass. Civ., Sez. Lav., 22 agosto 2023, n. 24977), sicché va valutata all'interno del complessivo impianto probatorio esistente.
Ebbene, il ricorrente ha dedotto: - che nell'anno oggetto di accertamento era dipendente pubblico;
- che gli estratti conto analitici dei propri conti correnti relativi all'annualità in contestazione (ritualmente prodotti) permettono di accertare l'omessa percezione dei redditi in contestazione;
- di aver subito un illegittimo licenziamento proprio dalla Società_1 l'11 settembre 2002.
A fronte di ciò l'Ufficio nulla deduce, se non la mera esistenza della CU, dato, per come si è detto, insufficiente.
L'appello, quindi, deve essere rigettato, ma l'esistenza della CU giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
CU EL, OR
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 217/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 623/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
3 e pubblicata il 12/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEFTEFM000611 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello;
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l'avviso di accertamento n. TEFTEFM000611, notificato il 15 gennaio 2024 al sig. Resistente_1, relativo all'anno d'imposta 2017, per omessa dichiarazione di un reddito da lavoro dipendente pari a €44.325,00, indicato nella Certificazione Unica (CU) trasmessa dalla società Società_1
.
Il contribuente ha impugnato l'atto, sostenendo di non aver mai percepito tale somma e ha chiesto l'annullamento dell'atto impositivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, con sentenza n. 623/2024 del 12 giugno 2024, ha accolto il ricorso e compensato le spese.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza e la conferma dell'avviso deducendo: - la nullità del ricorso introduttivo per incertezza del petitum e causa petendi: il contribuente avrebbe cumulato richieste incompatibili (nullità, annullabilità, inefficacia, revoca), violando gli artt. 112 e
164 c.p.c. e i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost.; - violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5- bis, d.lgs. 546/92: la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto che l'Ufficio non avesse fornito prova, mentre la CU presente in Anagrafe Tributaria costituisce elemento probatorio sufficiente;
-
l'Amministrazione non può disapplicare la CU trasmessa dal sostituto d'imposta, salvo rettifica da parte di quest'ultimo; - gli estratti conto prodotti dal contribuente non sono idonei a dimostrare l'assenza di pagamento.
Si è costituito il contribuente deducendo: - la correttezza del ricorso originario: il petitum e la causa petendi erano chiari (annullamento dell'avviso per inesistenza del presupposto impositivo); - grava sull'Ufficio dimostrare la percezione del reddito: la CU non ha valore vincolante e non basta a fondare la pretesa (Cass. civ. n. 12127/2022; n. 19820/2023); - il Resistente_1 ha più volte comunicato all'Agenzia e alla Società_1 di non aver percepito il reddito e ha chiesto rettifica della CU;
ha prodotto estratti conto bancari e postali per il 2017, dai quali non risulta alcun accredito;
ha chiesto prova testimoniale del legale rappresentante della Società_1 e indagini della Guardia di Finanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Come correttamente rilevato già nella sentenza di primo grado, l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa sottostante all'avviso di accertamento grava sull'Ufficio. Ebbene, l'Ufficio fonda la sua pretesa sulla Certificazione Unica emessa dalla Società_1, ma la CU ha valore di comune documento probatorio, ma non è prova legale vincolante per il giudice (Cass. Civ., Sez. Lav., 22 agosto 2023, n. 24977), sicché va valutata all'interno del complessivo impianto probatorio esistente.
Ebbene, il ricorrente ha dedotto: - che nell'anno oggetto di accertamento era dipendente pubblico;
- che gli estratti conto analitici dei propri conti correnti relativi all'annualità in contestazione (ritualmente prodotti) permettono di accertare l'omessa percezione dei redditi in contestazione;
- di aver subito un illegittimo licenziamento proprio dalla Società_1 l'11 settembre 2002.
A fronte di ciò l'Ufficio nulla deduce, se non la mera esistenza della CU, dato, per come si è detto, insufficiente.
L'appello, quindi, deve essere rigettato, ma l'esistenza della CU giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.