Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 08/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. TE LL DE SA Presidente dr. RI RE Consigliere- relatore dr. Giuseppe Vella Primo Referendario ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23929 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:
DM Autotrasporti s.r.l. (P. IVA 13924511002), con sede legale a Jesi
(AN), in via Bocconi, n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, PEC: 13924511002@impresa.italia.it, non costituita in giudizio;
LO ET (C.F. [...]), nato a [...] il 23/9/1972, residente a [...], in contrada Bore di Tenna, n. 61, in qualità di legale rappresentante pro tempore, amministratore di diritto e socio unico della “DM Autotrasporti s.r.l.”, difeso dall’avv. Paola Beleggia, con domicilio eletto presso il suo studio legale, in piazzale Azzolino, n. 18, Fermo, PEC: paolabeleggia@pec.it;
SENT. N. 3/2026 TO RT (C.F. [...]), nato a [...] il 24/1/1974, residente a [...], in via Leonardo da Vinci, n.
43, in qualità di amministratore di fatto della “DM Autotrasporti s.r.l.”,
non costituito in giudizio;
visto l’atto di citazione ed esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;
uditi nella pubblica udienza dell’11 novembre 2025, con l’assistenza della segretaria dott.ssa Milena Posanzini, il consigliere relatore dott.
RI RE, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa CR VA, e l’avv. Paola Beleggia per il sig. LO; non comparsi gli altri convenuti.
FATTO
I. Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale per le Marche ha convenuto in giudizio LO ET, in qualità di legale rappresentante pro tempore, amministratore di diritto e socio unico della “DM Autotrasporti s.r.l.”, TO RT, quale amministratore di fatto della medesima ditta, e la “DM Autotrasporti s.r.l.” (di seguito, anche soltanto DM), in persona del legale rappresentante pro-tempore, “per sentirli condannare in solido tra loro:
al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze della somma di € 25.000,00, da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria;
alla rifusione in favore dello Stato delle spese del presente giudizio”.
II. In proposito, la Procura ha evidenziato che la fattispecie, segnalata dalla Guardia di Finanza di Jesi (AN) con relazione del 24/7/2024, afferisce ad un’ipotesi d’indebita percezione e successiva illecita distrazione di un finanziamento assistito da garanzia statale al 100%,
erogato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. M, del D.L. n. 23/2020 (cd.
decreto “Liquidità”), convertito, con modificazioni, in L. n. 40/2020.
Inoltre, era pervenuta alla Procura regionale la sentenza n. 815/2024, emessa dal Tribunale di Macerata il 14/5/2004, divenuta irrevocabile, con cui TO RT era stato condannato per il reato di cui agli artt.
110 e 316-ter del c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche).
In particolare, è emerso che nel modulo, sottoscritto dal LO in qualità di legale rappresentante ed amministratore della DM, inviato in data 21/4/2020 alla Banca CREVAL per ottenere la concessione del finanziamento garantito dallo Stato, erano contenute le seguenti dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:
- codice Ateco n. 45.11.01: “commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli ed autovetture fino a 3,5 tonnellate di peso”;
- destinazione del finanziamento: “liquidità”;
- per l’esercizio finanziario 2019: “ricavi pari ad € 89.115,00, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato e depositato”.
Pertanto, in data 25/5/2020 la Banca CREVAL accoglieva la domanda di finanziamento per la totalità dell’importo richiesto, pari ad €
22.000,00.
All’esito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, risultava, però, che:
i dati dichiarati nella suddetta domanda rappresentavano falsamente la situazione economico- finanziaria della DM, in quanto i ricavi relativi all’anno 2019 erano, in realtà, riferiti per ben 76.000,00 € a fatture asseritamente da emettere ma non supportate da evidenze documentali e contabili, che ne potessero giustificare l’inserimento, in termini di competenza, nel bilancio per il 2019; d’altro canto, neppure alla data delle verifiche eseguite dalla Guardia di Finanza (8/4/2021) le fatture in questione erano state emesse;
non erano stati depositati né i bilanci d’esercizio né le dichiarazioni fiscali per le annualità precedenti e successive al 2019; infatti, l’unico bilancio depositato, recante dati non veritieri, appariva redatto in prossimità della presentazione della domanda per la concessione del finanziamento;
in occasione dei sopralluoghi compiuti sia presso la sede legale di Jesi, via Bocconi, n. 5, sia presso le unità locali di Fermo, viale Trento, nn. 17 e 17-bis (desunte dalla visura eseguita presso la Camera di Commercio), non erano stati rinvenuti locali in cui fosse effettivamente esercitata l’attività imprenditoriale.
Sulla base di tali elementi, la Procura ha affermato che il finanziamento era stato indebitamente percepito da una ditta sostanzialmente non operativa e sulla base di dati artefatti.
Inoltre, è emerso che il finanziamento di € 22.000,00 era stato in gran parte impiegato per scopi estranei all’attività imprenditoriale, senza, peraltro, la registrazione nella contabilità aziendale di alcun documento giustificativo di spese; in pratica, complessivi € 15.193,88 erano stati oggetto di prelevamenti in contanti, da parte del TO, o erano stati da lui utilizzati per il pagamento di pernottamenti in alberghi e per pagamenti tramite POS presso tabaccherie.
Per di più, poiché le rate previste nel piano di ammortamento del finanziamento non venivano rimborsate dalla DM, la Banca CREVAL, dopo aver iscritto in data 8/9/2021 il relativo credito “in sofferenza”,
provvedeva ad escutere la garanzia pubblica, a carico del “Fondo di Garanzia per le PMI”, presso il Mediocredito Centrale s.p.a., che in data 16/9/2022 liquidava alla CREVAL l’importo di € 22.000,00.
Infine, la Procura ha evidenziato che:
sia il TO che il LO avevano vari precedenti penali;
il LO fungeva formalmente quale legale rappresentante ed amministratore della DM, essendo sostanzialmente un “prestanome”;
a sua volta, il TO era amministratore di fatto, sebbene non potesse legittimamente esercitare attività imprenditoriali, in quanto inabilitato, avendo riportato una condanna penale per il reato di “bancarotta fraudolenta”.
III. In punto di diritto, la Procura regionale ha sottolineato che la normativa di cui all’art. 13, comma 1, lett. M, del D.L. n. 23/2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 40/2020, “non perseguiva finalità solidaristiche e/od assistenziali”, implicando “la partecipazione attiva degli operatori economici all’attuazione dell’interesse pubblico prefissato”; infatti, costoro, “chiedendo e ottenendo l’accesso al credito garantito dallo Stato, concorrevano alla soddisfazione di tale interesse, attuando le finalità sottese alla scelta di politica economica adottata dal legislatore, consistente nel fornire supporto finanziario alle imprese, in funzione del loro sviluppo ed a beneficio dell’intero tessuto economico e produttivo nazionale, durante il periodo di gravi difficoltà causate dall’emergenza pandemica da COVID 19”.
A tal proposito, la Procura ha, altresì, rammentato che nelle regole di funzionamento del Fondo di Garanzia (cfr. disposizioni operative emanate dal Gestore del Fondo di Garanzia per le PMI, paragrafo C, comma 1, lettere A e B, “Requisiti di ammissibilità delle operazioni finanziarie”) era precisato che tali operazioni “devono essere direttamente finalizzate all’esercizio dell’attività d’impresa e non all’estinzione di altri finanziamenti […]”.
In tale contesto, si configura, quindi, la giurisdizione della Corte dei conti, ravvisandosi un rapporto di servizio del soggetto privato con la P.A., per effetto di una relazione di tipo funzionale instauratasi con la stessa, caratterizzata dall’inserimento del soggetto esterno nell’iter procedimentale dell’Ente pubblico, come compartecipe dell’attività volta al conseguimento di specifici fini pubblici.
IV. Secondo la Procura, nella fattispecie in esame la condotta antigiuridica del LO, che era sostanzialmente un “prestanome”,
è consistita nell’aver firmato e presentato, nelle sue formali qualità di legale rappresentante, amministratore e socio unico, la domanda e i relativi allegati, occorrenti per la concessione, in favore della ditta DM, di un finanziamento non spettante, rendendo false dichiarazioni sulla situazione economica e finanziaria della medesima azienda, peraltro, in un contesto in cui il TO, reale dominus della DM, non avrebbe potuto sottoscrivere la domanda, in quanto inabilitato all’esercizio di attività imprenditoriali, per effetto di precedente condanna penale comminatagli per il reato di “bancarotta fraudolenta”; per di più, il LO risultava aver sottoscritto il verbale dell’assemblea, rivelatasi simulata, dei soci della DM, in cui si attestava l’approvazione del bilancio aziendale per l’anno 2019, contenente dati falsi, che erano poi stati dichiarati nella domanda per la concessione del finanziamento.
Per effetto delle condotte illecite del LO, il TO, ideatore dell’operazione fraudolenta, aveva così potuto lucrare il finanziamento garantito al 100% dallo Stato, che aveva poi distratto dalle prefissate finalità d’interesse pubblico, utilizzando le somme percepite per esigenze personali, mediante prelevamenti in contanti dal c.c. bancario della ditta, pagamenti di soggiorni in alberghi, pagamenti di acquisti effettuati in tabaccherie ecc.
Per tali ragioni, il TO è stato penalmente condannato dal Tribunale di Macerata con la sentenza n. 815/2024 per il reato di cui all’art. 316ter del c.p.
La Procura ha, altresì, evidenziato che sia il LO che il TO, nelle loro rispettive qualità di amministratori di diritto e di fatto della società DM, non avevano provveduto al pagamento delle rate per il rimborso del finanziamento, come previste nel relativo piano di ammortamento, inducendo così la banca CREVAL ad escutere la garanzia fornita dallo Stato.
Pertanto, secondo la Procura, appare evidente che le condotte in questione sono state caratterizzate da dolo, in quanto il TO aveva ideato la trama fraudolenta per far ottenere alla ditta DM, di cui era amministratore di fatto, un finanziamento non spettante, allo scopo di distrarlo per scopi egoistici, prefigurandosi, altresì, di non provvedere alla sua restituzione; a sua volta, il LO aveva cooperato all’attuazione del disegno criminoso, assumendo formalmente, quale prestanome, le cariche di legale rappresentante, amministratore e socio unico della ditta, così accettando il rischio di conseguenze dannose per l’Erario, derivanti dalle operazioni fraudolente ordite dall’amministratore di fatto, che, peraltro, non avrebbe potuto legittimamente svolgere attività imprenditoriali.
In tale contesto, il LO, pur consapevole di ciò, aveva firmato e presentato la domanda di finanziamento contenenti false dichiarazioni, facendo riferimento ad un bilancio aziendale artefatto.
V. Pertanto, la Procura ha quantificato il danno erariale in complessivi
€ 25.000,00, di cui: € 22.000,00, a titolo di danno patrimoniale diretto, pari all’importo del finanziamento indebitamente percepito e non restituito, con conseguente escussione della garanzia statale; € 3.000,00, a titolo di “danno da disservizio“, in quanto le condotte illecite tenute dal TO, dal LO e dalla DM avevano inciso negativamente sull’attuazione del programma d’interesse pubblico previsto dal legislatore, alla cui realizzazione essi avrebbero dovuto lealmente cooperare; infatti, le risorse finanziarie pubbliche erano state distratte e non avevano, quindi, potuto arrecare alla collettività i preventivati vantaggi, consistenti nel fornire liquidità agli operatori economici nel grave contesto emergenziale derivante dalla pandemia da COVID 19.
VI. Con memoria del 20/10/2025 il LO s’è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti.
In sintesi, il convenuto ha contestato la tesi del P.M., secondo cui il suo comportamento sarebbe stato illecito, sia per aver egli presentato alla banca CREVAL la domanda di finanziamento, assistito da garanzia statale, contenente false dichiarazioni sia per aver egli sottoscritto il falso verbale dell’assemblea dei soci, riguardante l’approvazione del bilancio della società DM per il 2019.
Sotto il primo profilo, il LO ha sostenuto che egli non sarebbe stato a conoscenza dell’utilizzo illecito del finanziamento da parte del TO, amministratore di fatto della DM, che gli aveva assicurato che la somma sarebbe servita per garantire la continuità dell’attività imprenditoriale; peraltro, egli non aveva avuto la materiale disponibilità della somma accreditata alla DM.
Sotto il secondo profilo, il LO ha affermato di non aver partecipato ad alcuna assemblea per l’approvazione del bilancio relativo all’anno 2019; d’altro canto, la circostanza che nessuna assemblea di soci s’era effettivamente tenuta in data 20/4/2020 è stata accertata dalla sentenza penale n. 815/2024 del Tribunale di Macerata.
Il LO ha, inoltre, riferito di aver tentato più volte, senza esito positivo, di contattare il TO, “al fine di potersi liberare dal ruolo di amministratore e legale rappresentante della DM, ruolo che gli aveva creato non pochi problemi”.
A sostegno della tesi dell’assenza di comportamenti illeciti da lui tenuti, il LO ha anche richiamato la sentenza n. 294/2022, emessa il 22/6/2022 dal G.U.P. presso il Tribunale di Macerata, che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei suoi confronti, evidenziando che egli non aveva compiuto alcun atto gestorio, essendo la DM Autotrasporti s.r.l. amministrata, di fatto, da TO RT.
Ad avviso del LO, infatti, tale sentenza, sebbene rechi una statuizione di non luogo a procedere, pronunziata in sede d’udienza preliminare, e non di assoluzione nel merito, a conclusione di dibattimento, dovrebbe assumere rilevanza anche nel presente giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, contenendo valutazioni del giudice penale in ordine all’insussistenza di fatti costituenti reato ascrivibili al LO.
VII. All’udienza dell’11/11/2025 il Pubblico Ministero, previa richiesta di declaratoria di contumacia dei convenuti TO e D.M. Autotrasporti s.r.l., non costituitisi in giudizio, e dopo aver illustrato i fatti di causa, si è riportato all’atto di citazione, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il difensore del LO ha sottolineato come il TO fosse stato il
“deus ex machina” della trama fraudolenta, mentre il LO non sarebbe stato a conoscenza dell’illecito utilizzo del finanziamento da parte del TO e non si sarebbe appropriato di alcuna somma.
Il difensore del LO ha, pertanto, chiesto il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla Procura; a fini istruttori, ha insistito per l’assunzione delle prove testimoniali indicate nella memoria di costituzione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio dichiara la contumacia dei convenuti TO RT e “DM Autotrasporti s.r.l.”, che non si sono costituiti in giudizio, pur avendo ricevuto regolare notifica dell’atto di citazione.
2. Sempre in via preliminare, va respinta l’istanza del LO per l’acquisizione di prove testimoniali, ai sensi dell’art. 98 del c.g.c., non assumendo esse significativa rilevanza per la decisione, considerato il cospicuo materiale probatorio già disponibile.
3. Ciò premesso, si osserva che la fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta al giudizio di questa Corte afferisce all’indebita percezione ed alla successiva distrazione dalle finalità pubbliche normativamente prescritte di un finanziamento, garantito al 100% dallo Stato, erogato alla ditta DM, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. M, del D.L. n. 23/2020 (cd. decreto “Liquidità”), convertito, con modificazioni, in L. n. 40/2020.
Secondo la Procura, il danno erariale, ammontante a complessivi €
25.000,00, di cui € 22.000,00, a titolo di danno patrimoniale diretto, correlato all’illecita percezione e successiva distrazione del finanziamento, erogato materialmente dalla banca CREVAL, che aveva poi provveduto ad escutere la garanzia statale, ed € 3.000,00, a titolo di danno da disservizio, va imputato, in solido tra loro, alla società DM Autotrasporti s.r.l. nonché a LO ET ed a TO RT, in qualità, rispettivamente, di legale rappresentante, amministratore di diritto e socio unico, il primo, e di amministratore di fatto della medesima ditta, il secondo.
4. In via pregiudiziale, va, ex officio, dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti in subiecta materia.
Infatti, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, “la concessione di finanziamenti o contributi ad un soggetto privato per l’attuazione di specifici progetti, nell’ambito di programmi che l’Ente pubblico si propone di realizzare, determina l’instaurazione con tale soggetto di un rapporto di servizio in senso lato, in ragione dell’obbligo, per il soggetto esterno inserito nell’iter procedimentale dell’attività amministrativa, di operare in conformità ai fini pubblici cui il finanziamento è preordinato” (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. II^ App., sent. n. 23/2020).
In particolare, il Collegio giudicante ritiene pienamente condivisibile la tesi della Procura, secondo cui la normativa recata dall’art. 13, comma 1, lett. M, del D.L. n. 23/2020 (cd. decreto “Liquidità”), convertito, con modificazioni, in L. n. 40/2020, che prevedeva, sulla base di determinati parametri dimensionali e di operatività, la concessione, in favore di imprese e di altri operatori economici, di finanziamenti agevolati e garantiti dallo Stato al 100%, durante il periodo emergenziale causato dalla pandemia da COVID 19, “non perseguiva finalità solidaristiche e/o assistenziali”, richiedendo, invece, l’attiva compartecipazione del soggetto percipiente all’attuazione delle finalità pubbliche normativamente prescritte.
A tal proposito, nell’affermare la giurisdizione contabile in materia, questa Sezione ha già sottolineato che: “È del tutto evidente come tale misura, unitamente ad altre iniziative assunte dallo Stato, era finalizzata a contrastare i possibili effetti negativi sul tessuto economico-sociale derivanti dall’emergenza sanitaria.
In particolare, lo scopo perseguito era quello di evitare che le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, a causa della sospensione delle proprie attività commerciali e/o professionali, per effetto delle decisioni del Governo a tutela della salute pubblica, rimassero sprovviste della necessaria liquidità per far fronte alle obbligazioni pecuniarie passive già perfezionate e venute a scadenza nel periodo di sospensione o in quello immediatamente precedente la sospensione o che lo sarebbero divenute all’indomani della ripresa dell’attività sospesa.
In una prospettiva di così ampio respiro, finalizzata a prevenire o, quantomeno, a limitare fenomeni d’insolvenza o d’irregolare effettuazione dei pagamenti e delle transazioni commerciali su scala nazionale, il singolo operatore economico, nel momento in cui richiedeva ed otteneva il beneficio, veniva ad inserirsi nel programma pubblico finalizzato a contrastare i possibili effetti negativi sul tessuto economico nazionale, derivanti dall’emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da Covid-19, dando così vita ad un rapporto di servizio in senso lato con lo Stato, secondo i criteri elaborati, da tempo, dalla Cassazione e da questa Corte.
In tale contesto, l’attuazione dell’interesse pubblico, ora tratteggiato, di ordine economico passava necessariamente attraverso la fattiva, corretta e leale compartecipazione degli operatori economici richiedenti la misura, i quali, ottenendo l’accesso al credito garantito dallo Stato, venivano chiamati a concorrere al soddisfacimento e, dunque, all’implementazione della scelta di politica economica in questione” (cfr. Corte dei Conti, Sez. Marche, sentenze nn. 18/2023, 98/2025).
5. Ciò assodato, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria proposta dalla Procura sia meritevole di accoglimento, nei termini di seguito specificati.
5.1 In primo luogo, va ravvisata la sussistenza delle condotte illecite, da cui è derivato il danno patrimoniale.
A tal proposito, dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza risulta che nel modulo per la richiesta della garanzia statale, di cui all’art. 13, comma 1, lett. M, del D.L. n. 23/2020, allegato alla domanda di accesso al finanziamento inoltrata alla banca CREVAL dal LO, in qualità di legale rappresentante della DM, veniva dichiarato, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che: l’attività imprenditoriale, per cui veniva richiesto il finanziamento, aveva codice ATECO n. 45.11.00 “commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e autovetture fino a 3,5 tonnellate di peso”; il finanziamento era finalizzato a “liquidità”; nell’esercizio contabile 2019 la società aveva registrato “ricavi pari ad € 89.115,00, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato e depositato”.
In realtà, la società era sostanzialmente non operativa, come desumibile da plurimi ed univoci riscontri probatori.
Infatti, è stato acclarato che:
i dati dichiarati nella domanda rappresentavano falsamente la situazione economico- finanziaria della DM, in quanto i ricavi relativi all’anno 2019 erano, in realtà, riferiti per ben 76.000,00 € a fatture asseritamente da emettere ma non supportate da evidenze documentali e contabili, che ne potessero giustificare l’inserimento, in termini di competenza, nel bilancio per il 2019; d’altro canto, neppure alla data delle verifiche eseguite dalla Guardia di Finanza (8/4/2021) le fatture in questione erano state emesse;
non erano stati depositati né i bilanci d’esercizio né le dichiarazioni fiscali, riguardanti l’IVA e le imposte sui redditi, per le annualità precedenti e successive al 2019; infatti, l’unico bilancio depositato, recante dati non veritieri, appariva redatto in prossimità della presentazione della domanda per la concessione del finanziamento;
in occasione dei sopralluoghi compiuti sia presso la sede legale di Jesi, via Bocconi, n. 5, sia presso le unità locali di Fermo, viale Trento, nn. 17 e 17-bis (desunte dalla visura eseguita presso la Camera di Commercio), non erano stati rinvenuti locali in cui fosse effettivamente esercitata l’attività imprenditoriale.
Per di più, è emerso che il finanziamento erogato alla DM, assistito da garanzia statale al 100%, era stato quasi integralmente distratto dalle finalità prefissate, non essendo stato destinato all’esercizio di attività imprenditoriali.
Infatti, già nei giorni immediatamente successivi all’accredito del finanziamento, l’importo di € 15.193,88 era stato oggetto di reiterati ed ingiustificati prelievi in contanti, eseguiti dal TO, nonché utilizzato dal medesimo per il pagamento di pernottamenti in albergo e per plurimi pagamenti a mezzo POS presso tabaccherie.
Infine, risulta che la DM ed i suoi amministratori di diritto (il LO) o di fatto (il TO) non avevano neppure rispettato il piano di ammortamento prefissato, omettendo la restituzione del finanziamento (indebitamente percepito), con la conseguenza che la banca CREVAL aveva attivato le procedure di escussione della garanzia statale.
5.2 Alla luce di tali riscontri oggettivi, appare evidente la connotazione contra ius delle condotte tenute dalla società convenuta, tramite il legale rappresentante, amministratore di diritto e socio unico LO ET, nonché dal TO, amministratore di fatto e “deus ex machina”
dell’operazione fraudolenta, che per tale ragione è stato anche penalmente condannato.
In proposito, il Collegio ritiene necessario sottolineare che, secondo la consolidata giurisprudenza, nell’ipotesi in cui a beneficiare del finanziamento pubblico sia stata una società, l’azione risarcitoria può essere esercitata dalla Procura della Corte dei conti anche nei confronti della persona fisica che abbia rivestito la qualità di amministratore di diritto e del soggetto che sia stato effettivo “dominus” della persona giuridica.
Infatti, il conseguimento del finanziamento mediante condotte fraudolente e/o la sua successiva distrazione dalle finalità d’interesse pubblico prefissate determinano la rottura dello “schermo” societario o associativo, comportando l’imputazione a carico dell’amministratore di un’autonoma responsabilità per l’illegittima percezione e/o l’illecita gestione delle risorse pubbliche (cfr.: Corte dei conti, Sez. Umbria, sent.
n. 14/2021; Sez. Puglia, sentenze nn. 764/2018 e 477/2021; Sez. Marche, sent. n. 98/2025).
5.3 Il Collegio ritiene che le condotte sopra illustrate siano state dolosamente preordinate, dapprima, ad ottenere indebitamente e poi a distrarre illecitamente il finanziamento assistito da garanzia statale, concesso alla DM ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. M, del D.L. n.
23/2020, convertito in L. n. 40/2020, con conseguente danno per lo Stato, garante finale degli adempimenti restitutori (rimasti inadempiuti) nei confronti dell’istituto bancario erogatore (CREVAL).
In particolare, per quanto riguarda la posizione del LO, non assume rilevanza il fatto che egli non abbia partecipato all’assemblea dei soci, finalizzata all’approvazione del bilancio per l’anno 2019, assemblea che, peraltro, non si sarebbe neppure tenuta.
Infatti, assume rilevanza dirimente la circostanza oggettiva che il LO, in qualità di legale rappresentante della DM, abbia falsamente dichiarato nel modulo per la richiesta della garanzia statale, allegato alla domanda da lui inviata alla banca CREVAL per la concessione del finanziamento, che la DM “nell’ultimo esercizio contabile, riferito all’anno 2019, ha registrato ricavi pari ad € 89.115,00, come risultante dall’ultimo bilancio approvato e depositato”, pur essendo egli pienamente consapevole che non era stato realmente approvato alcun bilancio, in quanto egli stesso, in qualità di legale rappresentante, amministratore e socio unico della ditta, non aveva partecipato ad alcuna assemblea di soci.
In tal modo, il LO ha consapevolmente assunto la paternità di ogni falsa dichiarazione ed irregolarità insite sia nel documento contabile, cui faceva riferimento, sia nella domanda per la concessione del finanziamento e nei relativi allegati.
D’altro canto, il LO, acconsentendo a fungere da prestanome, aveva assunto deliberatamente i ruoli di legale rappresentante, amministratore e socio unico della DM, pur essendo indubbiamente a conoscenza che il TO non avrebbe potuto legittimamente svolgere attività imprenditoriali, in quanto precedentemente condannato, in via definitiva, per truffa, ricettazione e bancarotta fraudolenta.
In tale contesto, non può, dunque, assumere alcuna rilevanza scriminante per il LO la circostanza che il TO gli avesse assicurato che il finanziamento sarebbe stato utilizzato per consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, e ciò in quanto lo stesso TO non avrebbe potuto legittimamente esercitare tale attività.
Va, inoltre, sottolineato che, assumendo i suddetti ruoli, il LO ha anche accettato i prevedibili rischi delle conseguenze dannose per l’Erario, che l’operazione fraudolenta ideata dal TO avrebbe comportato ed alla cui attuazione egli cooperava, rendendo false dichiarazioni sulla situazione aziendale e facendo riferimento ad un bilancio artefatto e mai effettivamente approvato.
Sulla scorta di tali plurimi ed univoci elementi, il Collegio reputa che non possa assumere alcuna significativa rilevanza nel presente giudizio di responsabilità amministrativa la circostanza che nei confronti del LO sia stata emessa, in sede d’udienza preliminare, sentenza di non luogo a procedere, da parte del G.U.P. del Tribunale penale di Macerata; infatti, la sentenza n. 294/2022 non è vincolante in questa sede, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 652 del c.p.p.
5.4. Per quanto riguarda la quantificazione del danno patrimoniale, il Collegio ritiene che esso vada individuato nell’importo di € 22.000,00, liquidato dal Mediocredito Centrale S.p.A. a favore della banca CREVAL, che aveva provveduto all’escussione della garanzia fornita dallo Stato, una volta constatata l’omessa restituzione, da parte della DM, del finanziamento ricevuto.
5.5 Il Collegio ritiene, invece, che non possa essere accolta la domanda risarcitoria per l’ulteriore danno da disservizio, formulata dalla Procura in ragione del fatto che i convenuti avrebbero inciso negativamente sull’attuazione del programma previsto dal legislatore.
A tal proposito, il Collegio reputa che, opinandosi diversamente, verrebbe a configurarsi una sorta di duplicazione del risarcimento del danno, risarcimento già riconosciuto spettante all’Erario proprio a causa dello sviamento del finanziamento dalle prescritte finalità (cfr.,
in terminis, Sezione Marche, sentenza n. 98/2025).
Peraltro, non vi sono agli atti concreti elementi probatori dell’ipotizzato ulteriore danno da disservizio, che il P.M. ha quantificato in misura di
€ 3.000,00.
6. Conclusivamente, il Collegio ritiene che i convenuti debbano essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze della somma di € 22.000,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 16/9/2022
(data in cui è stata concretamente escussa la garanzia fornita dallo Stato, per effetto della liquidazione operata dal Mediocredito Centrale s.p.a.
in favore della banca CREVAL) e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza da tale ultima data e sino al soddisfo del credito erariale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell’art. 31 del c.g.c.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:
ON
la “DM Autotrasporti s.r.l.”, TO RT e LO ET, in solido tra loro, al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze della complessiva somma di € 22.000,00.
Tale importo dovrà essere maggiorato di rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 16/9/2022 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza da tale ultima data e sino al soddisfo del credito erariale.
I suddetti convenuti sono, altresì, condannati, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali, liquidate a cura della Segreteria ai sensi dell’art. 31 del c.g.c.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
RI RE TE LL DE SA
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Depositata in Segreteria in data 08/01/2026. Il funzionario amministrativo dott.ssa Milena Posanzini
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