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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2773/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 2773 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
in persona del l.r.p.t. Ricorrente – Opponente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuliano Gambardella
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, Resistente – Opposto
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
OGGETTO: Opposizione ad Avviso di Addebito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Annulla l'avverso l'avviso di addebito n. 397 2019 00211323 28 000 notificato alla a mezzo PEC in data 6.02.2023- avente ad oggetto la richiesta di Parte_1 pagamento della somma di € 10.024,12 asseritamente dovuta a favore della
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, e, per l'effetto, dichiara che nulla pagina 1 di 6 è dovuto dalla medesima società all' a titolo di contributi per il periodo CP_1 dal 3/2015 – 2/2018.
2. Compensa le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società con ricorso in riassunzione depositato in data 25.05.2023, Parte_1 ritualmente notificato, propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2019
00211323 28 000 notificato a mezzo PEC in data 6.02.2023- avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 10.024,12, comprensiva di sanzioni per morosità e spese di notifica, asseritamente dovuta a titolo di contributi in favore della Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal 3/2015 – 2/2018.
Riferisce in particolare che:
In data 18.01.2023 riceveva la notifica dalla sede territoriale dell' di CP_1
Pomezia di un invito alla regolarizzazione contributiva per un importo pari ad
€ 7.469,05;
Il successivo 26.01.2023 presentava istanza di annullamento in autotutela dell'invito in quanto era stato oggetto di una precedente controversia tra le medesime parti definita con sentenza del Tribunale di Roma;
Purtuttavia in data 6.02.2023 riceveva la notifica a mezzo PEC dell'avviso di addebito impugnato con il presente atto;
L'istanza di sgravio veniva, invece, riscontrata con la PEC del 15.02.2023 con cui l'Istituto afferma che la sentenza n. 10856/2021 del Tribunale di Roma, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall' ha dichiarato inammissibile il CP_1 ricorso proposto dalla società (indicata come Controparte_2
) per carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.,
[...]
e per carenza della previa domanda amministrativa. Difetta, pertanto, qualsivoglia pronuncia di merito avente ad oggetto il credito chiesto in pagamento con l'avviso di addebito opposto. Ribadiva, quindi, la correttezza dell'invito a regolarizzare emesso ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DM
30.01.2015 protocollo 34266769; CP_1
L'inammissibilità del ricorso dichiarato dal Tribunale di Roma con la sentenza pubblicata in data 22.12.2021 è stata, tuttavia, conseguenza della stessa documentazione prodotta dall' in allegato alla memoria di costituzione in CP_1 giudizio (doc 2) in cui si affermava che il DURC della società era positivo, ergo regolare. La condotta dell' si pone, quindi, in palese violazione, CP_1 elusione, contraddittorietà e falsa applicazione del giudicato;
Inoltre, il credito rivendicato dall' è prescritto ai sensi dell'art. 3 comma 9 CP_1
pagina 2 di 6 della L. 335/1995 essendo trascorsi oltre cinque anni tra il periodo di asserita irregolarità contributiva (anni 2015, 2016 e 2017) e l'anno 2023 in cui è stato notificato l'avviso di addebito opposto, in assenza della prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Sulla base di tale premessa fattuale chiede di accertare l'inesistenza, l'inefficacia e comunque l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato e, per l'effetto, disporne l'annullamento. Con favore delle spese di lite e condanna dell' ai sensi dell'art. CP_1
96 c.p.c.. Allega documentazione.
L' si costituisce nel presente giudizio e, richiamando le difese svolte con la CP_1 memoria di costituzione dinanzi al Tribunale di Roma, dichiaratosi territorialmente incompetente, ed eccepisce l'infondatezza del ricorso. Premette che il giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Roma n. 23343/2021 la società odierna opponente aveva impugnato l'estratto del ruolo in cui era indicato l'avviso di addebito opposto che, tuttavia, non era stato notificato. Il Tribunale di Roma, quindi, in applicazione della giurisprudenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 26283/2022 ha dichiarato il ricorso inammissibile con pronuncia di mero rito. Infine, con riferimento al DURC positivo prodotto nel precedente giudizio, sostiene che è stato rilasciato a causa della omessa notifica dell'avviso di addebito e del mancato avvio di alcuna azione esecutiva nei confronti della società. Con riferimento all'eccezione di prescrizione, evidenzia che, in data 14.11.2018, ha comunicato a mezzo PEC alla società opponente le note di rettifica relative a tutti i periodi contestati, così interrompendo il decorso della prescrizione. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale prodotta dai procuratori delle parti. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa va in primo luogo dichiarata la tempestività dell'opposizione in quanto proposta nel termine di cui all'art. 24, comma 5, del D.lgs.
46/1999 entro 40 giorni dalla notifica del titolo ancorché dinanzi al Tribunale di
Roma, dichiaratori territorialmente incompetente, sia il rispetto del termine per la riassunzione del giudizio dinanzi a questo Tribunale. Giova, altresì, precisare che la presente causa va qualificata come di accertamento negativo del credito per cui è pacifico, secondo i principi che regolano il relativo riparto disciplinato dall'art. 2697
c.c., che spetta all' attore in senso sostanziale, provare la sussistenza del CP_1 credito, in specie l'obbligo contributivo della in favore della Gestione Parte_1
pagina 3 di 6 Aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo dal 3/2015 – 2/2018, di cui dell'invito a regolarizzare protocollo 34266769 emesso dall'Ente previdenziale CP_1 ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DM 30.01.2015, e notificato alla opponente il
18.01.2023. Ed infatti la sussistenza del presupposto impositivo deve essere provato dall' in base al principio generale secondo cui, la parte che assume l'esistenza CP_1 di una circostanza di fatto è onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. Cass. S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della “vicinanza o disponibilità” della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost.; vd. altresì Cass. 12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
Tanto premesso, osserva il giudicante che dalla piana lettura della sentenza del
Tribunale di Roma n. 23343/2021 in atti risulta che la società odierna opponente, con ricorso depositato in data 8.09.2021, sul presupposto di avere ricevuto invito a regolarizzare la posizione contributiva per l'importo di € 10.024,12 e di avere avuto conoscenza in data 31.07.2021 di estratto di ruolo da cui risultava un avviso d'addebito mai notificato emesso per pari importo, chiedeva al Tribunale adito di accertare la non debenza della somma e, in subordine, di disporre l'applicazione delle sanzioni in misura minima. Il Tribunale di Roma riteneva fondata l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dall considerato che l'Istituto aveva CP_1 emesso un DURC positivo, con conseguente assenza in capo alla ricorrente di debiti di natura contributiva fino al rilascio del DURC medesimo, né risultavano emessi e notificati atti esecutivi successivi al rilascio del DURC finalizzati alla riscossione coattiva del credito. Concludeva, quindi, che non era ravvisabile l'interesse alla richiesta tutela giudiziaria di accertamento negativo del debito e dichiarava inammissibili le domande proposte dalla società attrice.
Così ricostruiti i fatti di causa è bene precisare che il DURC (Documento Unico di
Regolarità Contributiva) è previsto dal Testo Unico della Sicurezza come strumento di verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi. Si tratta di una certificazione che attesta che le imprese sono in regola con i pagamenti da loro dovuti a INAIL ed eventuali Casse edili, comprese tutte CP_1 le somme dovute per premi e accessori, incluse ad esempio quelle richieste a seguito di liquidazione di verbali ispettivi, riclassificazioni e simili. In sostanza, quindi, il DURC certifica che l'impresa è in regola con le norme in materia di normativa previdenziale pagina 4 di 6 in proprio e verso i propri dipendenti. La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del del Lavoro Politiche Sociali con interpello 21/2008 CP_3 Controparte_4 ha, quindi, chiarito l'azienda in possesso di al fine di comprovare la Pt_2 correntezza dei pagamenti dovuti, può produrre agli organi di vigilanza il Documento stesso in sostituzione delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità certificato. Resta, tuttavia, impregiudicata l'azione degli Enti previdenziali per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute.
Qualora la verifica di regolarità contributiva dia esito negativo l' l'INAIL e le CP_1
Casse edili trasmettono tramite PEC all'interessato, o al soggetto da esso delegato,
l'invito a regolarizzare la situazione indicando in dettaglio le cause di irregolarità rilevate da ciascun Ente di controllo. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito. Se la regolarizzazione avviene entro il termine previsto di 15 giorni, viene generato il Documento in formato PDF. Se, invece, il termine di 15 giorni trascorre senza che sia avvenuta la regolarizzazione, la verifica negativa viene comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione, con l'indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
Ciò posto, ed essendo pacifico tra le parti che l' nel giudizio promosso dalla CP_1 società opponente dinanzi al Tribunale di Roma ha prodotto un DURC positivo relativo al medesimo periodo contributivo oggetto della richiesta di pagamento proposta con l'avviso di addebito opposto in questa sede, non convince la difesa svolta dal procuratore dell'Istituto, ossia che, in assenza della notifica dell'avviso di addebito (vizio formale) e dell'avvio dell'esecuzione per la riscossione coattiva del credito, doveva necessariamente essere emesso un DURC positivo.
A ciò si aggiunga che, tenuto conto della natura del giudizio promosso dalla Parte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, di accertamento negativo del credito, l' in qualità CP_1 di attore sostanziale, avrebbe potuto o meglio dovuto, secondo i principi di trasparenza correttezza e buona fede che devono sempre improntare i rapporti tra i cittadini e gli Enti pubblici, chiedere all' l'accertamento della sussistenza del proprio diritto, mentre invece si è limitato ad eccepire il difetto di interesse ad agire della società, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non solo per l'omessa notifica dell'avviso di addebito e per l'assenza di atti esecutivi, ma anche sulla base di una dichiarazione di regolarità non rispondente a verità. Né in quella sede ha giustificato l'emissione del per le ragioni sostenute in questa sede che, invero, appaiono illogiche e Pt_2 contraddittorie.
pagina 5 di 6 In conclusione, a parare di questo giudicante, benché la sentenza del Tribunale di
Roma è una pronuncia di mero rito, con la conseguenza che non si è formato giudicato sostanziale ma solo giudicato formale (che ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito la sentenza è emanata e non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio), va opportunamente considerato che il DURC positivo prodotto dall' in quel giudizio assume valore probatorio di CP_1 confessione giudiziale e, in questa sede, di confessione stragiudiziale (ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c.).
A ciò si aggiunga che non è dato comprendere per quale ragione la sede territoriale di Pomezia, a distanza di oltre un anno dal deposito della sentenza del Tribunale di
Roma n. 23343/2021, abbia emesso un ulteriore invito a regolarizzare di € 7.469,05 relativo al medesimo periodo contributivo, peraltro di importo inferiore rispetto all'invito originariamente impugnato dall' salvo voler ritenere che lo abbia Parte_1 fatto al fine di dare corso ad un nuovo procedimento amministrativo per giustificare la notifica dell'avviso di addebito n. 397 2019 00211323 28 000 formato ben due anni prima.
Ne consegue che l' ha posto in essere una condotta che si è tradotta nell'uso CP_1 distorto e contraddittorio degli strumenti giuridici idonei a ottenere il soddisfacimento del diritto.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Velletri, 16 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 2773 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
in persona del l.r.p.t. Ricorrente – Opponente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuliano Gambardella
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, Resistente – Opposto
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
OGGETTO: Opposizione ad Avviso di Addebito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Annulla l'avverso l'avviso di addebito n. 397 2019 00211323 28 000 notificato alla a mezzo PEC in data 6.02.2023- avente ad oggetto la richiesta di Parte_1 pagamento della somma di € 10.024,12 asseritamente dovuta a favore della
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, e, per l'effetto, dichiara che nulla pagina 1 di 6 è dovuto dalla medesima società all' a titolo di contributi per il periodo CP_1 dal 3/2015 – 2/2018.
2. Compensa le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società con ricorso in riassunzione depositato in data 25.05.2023, Parte_1 ritualmente notificato, propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2019
00211323 28 000 notificato a mezzo PEC in data 6.02.2023- avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 10.024,12, comprensiva di sanzioni per morosità e spese di notifica, asseritamente dovuta a titolo di contributi in favore della Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal 3/2015 – 2/2018.
Riferisce in particolare che:
In data 18.01.2023 riceveva la notifica dalla sede territoriale dell' di CP_1
Pomezia di un invito alla regolarizzazione contributiva per un importo pari ad
€ 7.469,05;
Il successivo 26.01.2023 presentava istanza di annullamento in autotutela dell'invito in quanto era stato oggetto di una precedente controversia tra le medesime parti definita con sentenza del Tribunale di Roma;
Purtuttavia in data 6.02.2023 riceveva la notifica a mezzo PEC dell'avviso di addebito impugnato con il presente atto;
L'istanza di sgravio veniva, invece, riscontrata con la PEC del 15.02.2023 con cui l'Istituto afferma che la sentenza n. 10856/2021 del Tribunale di Roma, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall' ha dichiarato inammissibile il CP_1 ricorso proposto dalla società (indicata come Controparte_2
) per carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.,
[...]
e per carenza della previa domanda amministrativa. Difetta, pertanto, qualsivoglia pronuncia di merito avente ad oggetto il credito chiesto in pagamento con l'avviso di addebito opposto. Ribadiva, quindi, la correttezza dell'invito a regolarizzare emesso ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DM
30.01.2015 protocollo 34266769; CP_1
L'inammissibilità del ricorso dichiarato dal Tribunale di Roma con la sentenza pubblicata in data 22.12.2021 è stata, tuttavia, conseguenza della stessa documentazione prodotta dall' in allegato alla memoria di costituzione in CP_1 giudizio (doc 2) in cui si affermava che il DURC della società era positivo, ergo regolare. La condotta dell' si pone, quindi, in palese violazione, CP_1 elusione, contraddittorietà e falsa applicazione del giudicato;
Inoltre, il credito rivendicato dall' è prescritto ai sensi dell'art. 3 comma 9 CP_1
pagina 2 di 6 della L. 335/1995 essendo trascorsi oltre cinque anni tra il periodo di asserita irregolarità contributiva (anni 2015, 2016 e 2017) e l'anno 2023 in cui è stato notificato l'avviso di addebito opposto, in assenza della prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Sulla base di tale premessa fattuale chiede di accertare l'inesistenza, l'inefficacia e comunque l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato e, per l'effetto, disporne l'annullamento. Con favore delle spese di lite e condanna dell' ai sensi dell'art. CP_1
96 c.p.c.. Allega documentazione.
L' si costituisce nel presente giudizio e, richiamando le difese svolte con la CP_1 memoria di costituzione dinanzi al Tribunale di Roma, dichiaratosi territorialmente incompetente, ed eccepisce l'infondatezza del ricorso. Premette che il giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Roma n. 23343/2021 la società odierna opponente aveva impugnato l'estratto del ruolo in cui era indicato l'avviso di addebito opposto che, tuttavia, non era stato notificato. Il Tribunale di Roma, quindi, in applicazione della giurisprudenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 26283/2022 ha dichiarato il ricorso inammissibile con pronuncia di mero rito. Infine, con riferimento al DURC positivo prodotto nel precedente giudizio, sostiene che è stato rilasciato a causa della omessa notifica dell'avviso di addebito e del mancato avvio di alcuna azione esecutiva nei confronti della società. Con riferimento all'eccezione di prescrizione, evidenzia che, in data 14.11.2018, ha comunicato a mezzo PEC alla società opponente le note di rettifica relative a tutti i periodi contestati, così interrompendo il decorso della prescrizione. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale prodotta dai procuratori delle parti. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa va in primo luogo dichiarata la tempestività dell'opposizione in quanto proposta nel termine di cui all'art. 24, comma 5, del D.lgs.
46/1999 entro 40 giorni dalla notifica del titolo ancorché dinanzi al Tribunale di
Roma, dichiaratori territorialmente incompetente, sia il rispetto del termine per la riassunzione del giudizio dinanzi a questo Tribunale. Giova, altresì, precisare che la presente causa va qualificata come di accertamento negativo del credito per cui è pacifico, secondo i principi che regolano il relativo riparto disciplinato dall'art. 2697
c.c., che spetta all' attore in senso sostanziale, provare la sussistenza del CP_1 credito, in specie l'obbligo contributivo della in favore della Gestione Parte_1
pagina 3 di 6 Aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo dal 3/2015 – 2/2018, di cui dell'invito a regolarizzare protocollo 34266769 emesso dall'Ente previdenziale CP_1 ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DM 30.01.2015, e notificato alla opponente il
18.01.2023. Ed infatti la sussistenza del presupposto impositivo deve essere provato dall' in base al principio generale secondo cui, la parte che assume l'esistenza CP_1 di una circostanza di fatto è onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. Cass. S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della “vicinanza o disponibilità” della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost.; vd. altresì Cass. 12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
Tanto premesso, osserva il giudicante che dalla piana lettura della sentenza del
Tribunale di Roma n. 23343/2021 in atti risulta che la società odierna opponente, con ricorso depositato in data 8.09.2021, sul presupposto di avere ricevuto invito a regolarizzare la posizione contributiva per l'importo di € 10.024,12 e di avere avuto conoscenza in data 31.07.2021 di estratto di ruolo da cui risultava un avviso d'addebito mai notificato emesso per pari importo, chiedeva al Tribunale adito di accertare la non debenza della somma e, in subordine, di disporre l'applicazione delle sanzioni in misura minima. Il Tribunale di Roma riteneva fondata l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dall considerato che l'Istituto aveva CP_1 emesso un DURC positivo, con conseguente assenza in capo alla ricorrente di debiti di natura contributiva fino al rilascio del DURC medesimo, né risultavano emessi e notificati atti esecutivi successivi al rilascio del DURC finalizzati alla riscossione coattiva del credito. Concludeva, quindi, che non era ravvisabile l'interesse alla richiesta tutela giudiziaria di accertamento negativo del debito e dichiarava inammissibili le domande proposte dalla società attrice.
Così ricostruiti i fatti di causa è bene precisare che il DURC (Documento Unico di
Regolarità Contributiva) è previsto dal Testo Unico della Sicurezza come strumento di verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi. Si tratta di una certificazione che attesta che le imprese sono in regola con i pagamenti da loro dovuti a INAIL ed eventuali Casse edili, comprese tutte CP_1 le somme dovute per premi e accessori, incluse ad esempio quelle richieste a seguito di liquidazione di verbali ispettivi, riclassificazioni e simili. In sostanza, quindi, il DURC certifica che l'impresa è in regola con le norme in materia di normativa previdenziale pagina 4 di 6 in proprio e verso i propri dipendenti. La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del del Lavoro Politiche Sociali con interpello 21/2008 CP_3 Controparte_4 ha, quindi, chiarito l'azienda in possesso di al fine di comprovare la Pt_2 correntezza dei pagamenti dovuti, può produrre agli organi di vigilanza il Documento stesso in sostituzione delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità certificato. Resta, tuttavia, impregiudicata l'azione degli Enti previdenziali per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute.
Qualora la verifica di regolarità contributiva dia esito negativo l' l'INAIL e le CP_1
Casse edili trasmettono tramite PEC all'interessato, o al soggetto da esso delegato,
l'invito a regolarizzare la situazione indicando in dettaglio le cause di irregolarità rilevate da ciascun Ente di controllo. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito. Se la regolarizzazione avviene entro il termine previsto di 15 giorni, viene generato il Documento in formato PDF. Se, invece, il termine di 15 giorni trascorre senza che sia avvenuta la regolarizzazione, la verifica negativa viene comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione, con l'indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
Ciò posto, ed essendo pacifico tra le parti che l' nel giudizio promosso dalla CP_1 società opponente dinanzi al Tribunale di Roma ha prodotto un DURC positivo relativo al medesimo periodo contributivo oggetto della richiesta di pagamento proposta con l'avviso di addebito opposto in questa sede, non convince la difesa svolta dal procuratore dell'Istituto, ossia che, in assenza della notifica dell'avviso di addebito (vizio formale) e dell'avvio dell'esecuzione per la riscossione coattiva del credito, doveva necessariamente essere emesso un DURC positivo.
A ciò si aggiunga che, tenuto conto della natura del giudizio promosso dalla Parte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, di accertamento negativo del credito, l' in qualità CP_1 di attore sostanziale, avrebbe potuto o meglio dovuto, secondo i principi di trasparenza correttezza e buona fede che devono sempre improntare i rapporti tra i cittadini e gli Enti pubblici, chiedere all' l'accertamento della sussistenza del proprio diritto, mentre invece si è limitato ad eccepire il difetto di interesse ad agire della società, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non solo per l'omessa notifica dell'avviso di addebito e per l'assenza di atti esecutivi, ma anche sulla base di una dichiarazione di regolarità non rispondente a verità. Né in quella sede ha giustificato l'emissione del per le ragioni sostenute in questa sede che, invero, appaiono illogiche e Pt_2 contraddittorie.
pagina 5 di 6 In conclusione, a parare di questo giudicante, benché la sentenza del Tribunale di
Roma è una pronuncia di mero rito, con la conseguenza che non si è formato giudicato sostanziale ma solo giudicato formale (che ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito la sentenza è emanata e non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio), va opportunamente considerato che il DURC positivo prodotto dall' in quel giudizio assume valore probatorio di CP_1 confessione giudiziale e, in questa sede, di confessione stragiudiziale (ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c.).
A ciò si aggiunga che non è dato comprendere per quale ragione la sede territoriale di Pomezia, a distanza di oltre un anno dal deposito della sentenza del Tribunale di
Roma n. 23343/2021, abbia emesso un ulteriore invito a regolarizzare di € 7.469,05 relativo al medesimo periodo contributivo, peraltro di importo inferiore rispetto all'invito originariamente impugnato dall' salvo voler ritenere che lo abbia Parte_1 fatto al fine di dare corso ad un nuovo procedimento amministrativo per giustificare la notifica dell'avviso di addebito n. 397 2019 00211323 28 000 formato ben due anni prima.
Ne consegue che l' ha posto in essere una condotta che si è tradotta nell'uso CP_1 distorto e contraddittorio degli strumenti giuridici idonei a ottenere il soddisfacimento del diritto.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Velletri, 16 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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