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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SULLA DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE ex art. 70
c.c.i.i.
Vista la domanda di ristrutturazione presentata in data 31/12/2024 da Parte_1
(c.f./p.i.v.a. ) e ( ; C.F._1 CP_1 C.F._2 dichiarata aperta la procedura con decreto del 30/1/2025;
considerato che:
- a fronte di un primo decreto del 7/1/2025, il piano è stato integrato rispetto alla sua originaria formulazione;
- il medesimo piano è stato nuovamente integrato, in data 12/6/2025, successivamente all'udienza già fissata per la discussione dell'omologazione, previa autorizzazione del g.d., in quanto, medio tempore, era pervenuta all'o.c.c. richiesta di partecipazione di ulteriori creditori anteriori pretermessi, ossia gli avv.ti Distefano Giovanni, per un credito professionale non contestato di euro 63.732,91 ridotto volontariamente dallo stesso del 30% ad euro 44.613,03, e LA MI, per un credito professionale di euro 2.317,49;
- in data 19/6/2025 l'avv. Distefano ha proposto osservazioni al piano, poiché nella proposta è previsto il soddisfacimento del suo diritto al 12% da calcolarsi sulla somma già ridotta, nonostante nella proposta non venga considerata la vendita degli immobili di titolarità dei debitori, potenzialmente foriera di un ricavato di euro 150.000/160.000 “che consentirebbe il soddisfo integrale di tutti i creditori ipotecari, nonché il soddisfo in misura quantomeno dignitosa dei crediti chirografari, incluso quello, peraltro privilegiato, del [medesimo]”; ritenuto che l'osservazione dell'avv. Distefano critica la convenienza del piano di ristrutturazione;
pagina 1 di 3
considerato che
, in forza del piano definitivo, al predetto creditore è offerto un importo di euro 5.350,00, da corrispondersi in 60 rate dall'omologazione del piano;
rilevato che, ai sensi dell'art. 70, co. 7, c.c.i.i., se uno dei creditori “contesta la convenienza della proposta, l giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”; ritenuto, dunque, che:
- devono essere esaminate le probabilità di soddisfazione del credito vantato dall'avv. Distefano per l'ipotesi di apertura di una liquidazione controllata;
- il criterio per verificare la maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto alla proposta prospettata dai ricorrenti deve fondarsi, nel caso di specie, innanzitutto, su una prognosi di utilità della liquidazione dei beni non compresi nel piano, in particolare di beni immobili, di un'autovettura nonché dai crediti parimenti acquisibili nel corso del successivo triennio, quale durata fisiologica della procedura concorsuale;
il punto di partenza di tale vaglio non può che essere il valore di mercato indicato per tali beni, unitamente alle altre concrete evidenze rispetto agli stessi;
ritenuto, alla luce delle predette premesse, che si deve ragionevolmente prevedere che dalla liquidazione del patrimonio immobiliare di proprietà dei coniugi si possa ottenere, per la soddisfazione dei creditori, un ricavato netto pari ad euro 142.000,00, anche se in tempi allo stato non predeterminabili:
- gli immobili su appaiono di scarso valore ed appetibilità, con la titolarità, per due di essi, solo CP_2
in quota;
la stima ai valori OMI, dunque, non rispecchia, nel caso di specie, il valore concretamente ottenibile dai creditori in caso di vendita coattiva dei predetti beni, dovendosi scontare quantomeno il ribasso del 15%, che si applica nella vendita all'asta quale forfettaria riduzione del prezzo per la mancanza di garanzia per vizi, nonché, a prescindere dai costi di vendita e di divisione (compensati dai costi risparmiati nel caso di mancata omologazione del presente piano) quantomeno un'ulteriore 25%, quale ribasso fisiologico in sede di offerta minima. Deve, dunque, ritenersi che il seguente patrimonio immobiliare sul territorio di consenta di ottenere un ricavato coattivo netto, distribuibile ai CP_2 creditori, non superiore ad euro 18.000,00:
pagina 2 di 3 - la riduzione nella misura del 25% deve, inoltre, esser considerata altresì anche per quanto concerne gli immobili siti in via S. Agostino 18 e 20, stimati, al netto del 15% (per l'assenza di garanzia per vizi), in sede di esecuzione immobiliare, in complessivi 140.000,00 euro, senza considerare i costi di vendita
(compensati dai costi risparmiati nel caso di mancata omologazione del presente piano), per cui si può ritenere possa conseguirsi un ricavato di 105.000,00 euro;
- il diritto di comproprietà (11%) sulla quota dell'immobile sito a S. Croce Camerina, via G.B. Basile sn, p. 1, avendo già offerenti al prezzo di stima, deve dunque esser valutato in euro 19.000,00.
Ritenuto, inoltre, che dalla vendita del veicolo (Toyota Aygo immatricolata nel 2017), stimato, secondo prezzi da listini euro usati, al valore di mercato di euro 8.000,00, si può concretamente ricavare non più di euro 5.000,00.
Ritenuto, altresì, che nel triennio successivo all'apertura della liquidazione controllata non pare possano distribuirsi dei crediti coattivamente riscuotibili, al netto di quelli di cui all'art. 268, co. 4, lett. a, c.c.i.i.
(quindi, esclusa l'invalidità a favore di cieco civile di , alla luce delle spese di CP_1 mantenimento del nucleo, indicate in euro 2.887,00 mensili, in considerazione delle spese annuali sanitarie sostenute da , determinate dall'o.c.c. in ragione dell'esame dello storico conto CP_1 corrente, a causa della sua condizione fisica.
Ritenuto, alla luce delle predette considerazioni, che l'alternativa liquidatoria offre comunque maggiori possibilità di soddisfazione del credito dell'avv. Distefano, atteso che il ricavato dalla vendita dei beni immobili, previo pagamento del creditore ipotecario (con un credito di euro 84.855,00 di e CP_3
29.681,87 di ), dovrà esser distribuito in favore di tutti i restanti creditori, con un importo Persona_1 netto distribuibile pari ad euro 28.463,13, somma già di per sé superiore a quella offerta in forza del piano dai debitori ai restanti creditori, a cui andrebbe aggiunto, con il privilegio ex art. 2751-bis c.p.c. dell'avv.
Distefano, anche il ricavato dalla vendita dell'autovettura.
Ritenuto, di conseguenza, deve ritenersi non conveniente, per il creditore avv. Distefano, il piano di ristrutturazione definitivamente proposto.
P.Q.M.
Rigetta la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione.
Revoca le misure protettive e cautelari disposte con decreto del 30/1/2025.
Dichiara la chiusura della procedura davanti a sé.
Dispone la comunicazione della sentenza e la sua pubblicazione sul sito web del tribunale di Ragusa, a norma dei commi 8 e 1 art. 70 c.c.i.i., a cura dell'o.c.c.
Così deciso in Ragusa, 31/10/2025. Il giudice dott. Antonio Pianoforte pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SULLA DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE ex art. 70
c.c.i.i.
Vista la domanda di ristrutturazione presentata in data 31/12/2024 da Parte_1
(c.f./p.i.v.a. ) e ( ; C.F._1 CP_1 C.F._2 dichiarata aperta la procedura con decreto del 30/1/2025;
considerato che:
- a fronte di un primo decreto del 7/1/2025, il piano è stato integrato rispetto alla sua originaria formulazione;
- il medesimo piano è stato nuovamente integrato, in data 12/6/2025, successivamente all'udienza già fissata per la discussione dell'omologazione, previa autorizzazione del g.d., in quanto, medio tempore, era pervenuta all'o.c.c. richiesta di partecipazione di ulteriori creditori anteriori pretermessi, ossia gli avv.ti Distefano Giovanni, per un credito professionale non contestato di euro 63.732,91 ridotto volontariamente dallo stesso del 30% ad euro 44.613,03, e LA MI, per un credito professionale di euro 2.317,49;
- in data 19/6/2025 l'avv. Distefano ha proposto osservazioni al piano, poiché nella proposta è previsto il soddisfacimento del suo diritto al 12% da calcolarsi sulla somma già ridotta, nonostante nella proposta non venga considerata la vendita degli immobili di titolarità dei debitori, potenzialmente foriera di un ricavato di euro 150.000/160.000 “che consentirebbe il soddisfo integrale di tutti i creditori ipotecari, nonché il soddisfo in misura quantomeno dignitosa dei crediti chirografari, incluso quello, peraltro privilegiato, del [medesimo]”; ritenuto che l'osservazione dell'avv. Distefano critica la convenienza del piano di ristrutturazione;
pagina 1 di 3
considerato che
, in forza del piano definitivo, al predetto creditore è offerto un importo di euro 5.350,00, da corrispondersi in 60 rate dall'omologazione del piano;
rilevato che, ai sensi dell'art. 70, co. 7, c.c.i.i., se uno dei creditori “contesta la convenienza della proposta, l giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”; ritenuto, dunque, che:
- devono essere esaminate le probabilità di soddisfazione del credito vantato dall'avv. Distefano per l'ipotesi di apertura di una liquidazione controllata;
- il criterio per verificare la maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto alla proposta prospettata dai ricorrenti deve fondarsi, nel caso di specie, innanzitutto, su una prognosi di utilità della liquidazione dei beni non compresi nel piano, in particolare di beni immobili, di un'autovettura nonché dai crediti parimenti acquisibili nel corso del successivo triennio, quale durata fisiologica della procedura concorsuale;
il punto di partenza di tale vaglio non può che essere il valore di mercato indicato per tali beni, unitamente alle altre concrete evidenze rispetto agli stessi;
ritenuto, alla luce delle predette premesse, che si deve ragionevolmente prevedere che dalla liquidazione del patrimonio immobiliare di proprietà dei coniugi si possa ottenere, per la soddisfazione dei creditori, un ricavato netto pari ad euro 142.000,00, anche se in tempi allo stato non predeterminabili:
- gli immobili su appaiono di scarso valore ed appetibilità, con la titolarità, per due di essi, solo CP_2
in quota;
la stima ai valori OMI, dunque, non rispecchia, nel caso di specie, il valore concretamente ottenibile dai creditori in caso di vendita coattiva dei predetti beni, dovendosi scontare quantomeno il ribasso del 15%, che si applica nella vendita all'asta quale forfettaria riduzione del prezzo per la mancanza di garanzia per vizi, nonché, a prescindere dai costi di vendita e di divisione (compensati dai costi risparmiati nel caso di mancata omologazione del presente piano) quantomeno un'ulteriore 25%, quale ribasso fisiologico in sede di offerta minima. Deve, dunque, ritenersi che il seguente patrimonio immobiliare sul territorio di consenta di ottenere un ricavato coattivo netto, distribuibile ai CP_2 creditori, non superiore ad euro 18.000,00:
pagina 2 di 3 - la riduzione nella misura del 25% deve, inoltre, esser considerata altresì anche per quanto concerne gli immobili siti in via S. Agostino 18 e 20, stimati, al netto del 15% (per l'assenza di garanzia per vizi), in sede di esecuzione immobiliare, in complessivi 140.000,00 euro, senza considerare i costi di vendita
(compensati dai costi risparmiati nel caso di mancata omologazione del presente piano), per cui si può ritenere possa conseguirsi un ricavato di 105.000,00 euro;
- il diritto di comproprietà (11%) sulla quota dell'immobile sito a S. Croce Camerina, via G.B. Basile sn, p. 1, avendo già offerenti al prezzo di stima, deve dunque esser valutato in euro 19.000,00.
Ritenuto, inoltre, che dalla vendita del veicolo (Toyota Aygo immatricolata nel 2017), stimato, secondo prezzi da listini euro usati, al valore di mercato di euro 8.000,00, si può concretamente ricavare non più di euro 5.000,00.
Ritenuto, altresì, che nel triennio successivo all'apertura della liquidazione controllata non pare possano distribuirsi dei crediti coattivamente riscuotibili, al netto di quelli di cui all'art. 268, co. 4, lett. a, c.c.i.i.
(quindi, esclusa l'invalidità a favore di cieco civile di , alla luce delle spese di CP_1 mantenimento del nucleo, indicate in euro 2.887,00 mensili, in considerazione delle spese annuali sanitarie sostenute da , determinate dall'o.c.c. in ragione dell'esame dello storico conto CP_1 corrente, a causa della sua condizione fisica.
Ritenuto, alla luce delle predette considerazioni, che l'alternativa liquidatoria offre comunque maggiori possibilità di soddisfazione del credito dell'avv. Distefano, atteso che il ricavato dalla vendita dei beni immobili, previo pagamento del creditore ipotecario (con un credito di euro 84.855,00 di e CP_3
29.681,87 di ), dovrà esser distribuito in favore di tutti i restanti creditori, con un importo Persona_1 netto distribuibile pari ad euro 28.463,13, somma già di per sé superiore a quella offerta in forza del piano dai debitori ai restanti creditori, a cui andrebbe aggiunto, con il privilegio ex art. 2751-bis c.p.c. dell'avv.
Distefano, anche il ricavato dalla vendita dell'autovettura.
Ritenuto, di conseguenza, deve ritenersi non conveniente, per il creditore avv. Distefano, il piano di ristrutturazione definitivamente proposto.
P.Q.M.
Rigetta la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione.
Revoca le misure protettive e cautelari disposte con decreto del 30/1/2025.
Dichiara la chiusura della procedura davanti a sé.
Dispone la comunicazione della sentenza e la sua pubblicazione sul sito web del tribunale di Ragusa, a norma dei commi 8 e 1 art. 70 c.c.i.i., a cura dell'o.c.c.
Così deciso in Ragusa, 31/10/2025. Il giudice dott. Antonio Pianoforte pagina 3 di 3