TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 36837 del
Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 12 febbraio
2025, vertente
T R A in persona del presidente del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_2
elettivamente domiciliata in Foggia, al Corso Vittorio Emanuele n. 8, presso lo studio dell'avv. Alberto Teta che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via dei Mille n. CP_1
59, presso lo studio dell'avv. Assunta Cerasuolo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 • rilevato che, con atto di citazione notificato nel settembre del 2024, la soc. ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1
questo Tribunale, al fine di sentirlo condannare al CP_1
pagamento in suo favore della somma di €28.690,14 a titolo di residuo corrispettivo di lavori di ristrutturazione di un appartamento che le erano stati commissionati dal convenuto nell'aprile del 2022;
• che con nota depositata il 16 settembre 2024 la società attrice, per mezzo del proprio difensore costituito, ha dichiarato ai sensi dell'art. 306 c.p.c. di rinunciare agli atti del giudizio e ha conseguentemente chiesto dichiararsi l'estinzione del processo e la cancellazione della causa dal ruolo;
• che , costituitosi in giudizio con comparsa depositata il CP_1
18 novembre 2024, ha accettato la rinuncia e, comunque, in caso di ritenuta irregolarità della stessa, ha dedotto l'infondatezza della domanda avversaria chiedendone il rigetto;
• considerato che la rinuncia è regolare, essendo stata effettuata, tramite deposito telematico di apposita nota, dal difensore dell'attrice, il quale, nonostante l'incerta formulazione della procura ad litem a lui conferita, può ritenersi facoltizzato a rinunciare agli atti (a tal fine può valorizzarsi quella formula, contenuta nella procura, che assegna al difensore “tutte le facoltà di cui all'art. 84 c.p.c. (transigere, quietanzare, rinunciare…”);
• che, al momento in cui l'atto di rinuncia è stato depositato, il convenuto non si era ancora costituito;
• che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa, inoltre, abbia interesse alla prosecuzione;
interesse che, essendo correlato alla domanda in concreto proposta dal convenuto, presuppone, evidentemente, la sua effettiva costituzione in giudizio (cfr.
Cass., 11.10.1999, n. 11384; Cass., 10.12.1996, n. 10978);
2 • che è del tutto indifferente la circostanza che la rinuncia sia intervenuta prima della scadenza dei termini previsti per la rituale e tempestiva costituzione del convenuto, dal momento che la legge dà rilievo al fatto negativo della mancata costituzione, e non già alla contumacia dichiarata ovvero dichiarabile, stante il diritto della parte di costituirsi in ogni momento del procedimento (cfr. la già citata Cass., 10.12.1996, n.
10978);
• che, peraltro, nel costituirsi il convenuto ha comunque dichiarato di accettare la rinuncia;
• ritenuto pertanto che la rinuncia agli atti sopra descritta, intervenuta prima della costituzione del convenuto e comunque poi accettata da quest'ultimo, abbia determinato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
• che, trattandosi di giudizio rientrante nella cognizione del tribunale in composizione monocratica, l'estinzione del giudizio debba pronunciarsi con sentenza, in conformità all'indirizzo interpretativo che sembra oramai consolidarsi nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito
(cfr., con specifico riferimento all'estinzione per rinuncia agli atti, Cass.,
10.10.2006, n. 21707; cfr. anche Cass., 2.4.2009, n. 802; Cass., 3.7.2008,
n. 18242; Cass., 15.3.2007, n. 6023; Cass., 6.4.2006, n. 8041; Trib.
Milano, 5.7.2006, n. 8219; Cass., Trib. Torino, 14.12.2007);
• che, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., le spese di lite debbano essere poste a carico del rinunciante;
• che non possa in contrario rilevare il fatto che la rinuncia è stata depositata prima della costituzione del convenuto giacché, anche volendo tralasciare la circostanza che la rinuncia non è stata notificata personalmente a , è evidente la sussistenza di un interesse CP_1
del convenuto a costituirsi e difendersi fino a quando non venga pronunciato il provvedimento di estinzione (che, nella specie, non è stato immediatamente emesso allo scopo di poter effettuare più approfonditamente i necessari controlli sulla regolarità della rinuncia,
3 anche alla luce della riferita incertezza interpretativa derivante dalla non chiarissima formulazione della procura ad litem conferita al difensore dell'attrice);
• che, del resto, la soluzione qui accolta in punto di regolazione delle spese trovi conforto nella richiamata pronuncia della Corte di cassazione
10.12.1996, n. 10978, secondo cui, in caso di rinuncia agli atti intervenuta prima della costituzione del convenuto, “l'onere delle spese non è considerato un interesse giuridico che possa per sé giustificare la prosecuzione del giudizio, in quanto è la stessa legge che ne stabilisce la regolamentazione tra le parti”;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara estinto il giudizio;
• condanna la al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese del giudizio che liquida in complessivi CP_1
€1.800,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
4