CASS
Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
Massime • 1
Integrano il delitto di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. le condotte di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione e deterioramento di cose sottoposte a pignoramento e dei relativi accessori, anche se poste in essere dopo il decreto di trasferimento, fino a che le "res" restano materialmente affidate alla custodia dell'originario proprietario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/07/2024, n. 33858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33858 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. IZ GI, nato il [...] a [...] 2. IZ FR, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 28/02/2024 della Corte d'appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IL AL, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avvocato Oleg Traclò, che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile oppure rigettato;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avvocato Filippo Alessi, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 33858 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 03/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello confermava il decreto penale di condanna degli imputati per il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388, comma 3, cod. pen.), in quanto, quali debitori esecutati nella procedura immobiliare, obbligati alla consegna di un immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, al legittimo acquirente SI BR, che se lo era aggiudicato all'asta pubblica nell'ambito di tale procedura, sottraevano, distruggevano, disperdevano e deterioravano tutti gli accessori ed arredi presenti nell'immobile sottoposto a pignoramento (capo A). 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso GI IZ e FR IZ, deducendo per il tramite dell'Avvocato Filippo Alessi, nell'unico motivo presentato, violazione della legge penale e vizio di motivazione. 2.1. I Giudici di merito non hanno considerato il provvedimento del Giudice dell'esecuzione immobiliare, che aveva rigettato la richiesta di compensazione dei danni rinvenuti nell'immobile da parte dell'aggiudicatario, rilevando come i propri poteri e il relativo controllo fossero cessati una volta espletata la procedura d'asta, rimanendo neutri a tutte le vicende successive all'aggiudicazione ed alla messa in esecuzione giudiziale dell'immissione in possesso del bene, nel caso di specie avvenuta a cura di un professionista delegato, che era stato custode del bene fino all'emissione del decreto di trasferimento. Del resto, la costituita parte civile non avrebbe avuto legittimazione se i fatti si fossero svolti durante la fase di controllo e vigilanza da parte del Giudice dell'esecuzione e del professionista delegato. Il reato è, quindi, insussistente per la mancanza del vincolo giudiziale sull'immobile, essendo i fatti contestati avvenuti in epoca successiva all'aggiudicazione del bene da parte di BR. 3. La parte civile ha presentato conclusioni scritte in cui, oltre a ribadire la sussistenza dei fatti, osserva come il pignoramento produca anche l'ulteriore effetto di cristallizzare giuridicamente e materialmente il bene nell'interesse dell'aggiudicatario (cita, in proposito, Sez. 3 civ. n. 14765 del 30/06/2014, Rv. 631577), chiedendo, quindi, il rigetto del ricorso. 4. Anche il ricorrente ha presentato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso, ribadendo come la fondatezza delle deduzioni difensive risulti con evidenza, considerando che il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di compensazione dei danni rinvenuti nell'immobile da parte ì 2 eLk-k dell'aggiudicatario, poiché i suoi poteri erano cessati con l'aggiudicazione dell'immobile. 5. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta, nei termini ivi previsti, di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2. Il 04/05/2016 si procedeva a pignoramento dell'immobile di GI IZ, debitore esecutato. Il bene veniva aggiudicato in data 19/04/2018 a SI BR e SI EC, il primo costituitosi parte civile nel presente procedimento, perché, successivamente alla vendita, e in particolare quando gli erano consegnate le chiavi della casa, constatava l'assenza di tutti gli accessori (placche degli interruttori, porte, ternno-arredi, scala interna in legno e acciaio che collegava due piani, contatori dell'acqua e del gas ecc.). 3. Così ricostruito il fatto nelle scansioni temporali desumibili dalle sentenze di merito, va preliminarmente precisato che queste richiamano l'art. 388, comma 3, cod. pen., la cui disciplina è tuttavia confluita nell'art. 388, comma 5, cod. pen. (per effetto delle interpolazioni dei capoversi introdotti dai d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e 11 maggio 2018, n. 63). Tanto premesso, alla deduzione difensiva secondo cui la fattispecie sulla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice non opererebbe, dal momento che il fatto, come precisato sin dalla contestazione, fu commesso in epoca successiva al 19/04/2018, data della vendita del bene e annessa conclusione della procedura esecutiva, i Giudici della sentenza impugnata hanno replicato che «ai fini dell'integrazione del reato, non rileva che fosse già stato emesso il decreto di trasferimento in favore degli aggiudicatati, atteso che il vincolo sul bene era ancora operante e imponeva al debitore esecutato di astenersi dal sottrarre all'espropriazione i beni pignorati». 4. Il Collegio ritiene tale motivazione esente da vizi e, di conseguenza, corretta la qualificazione giuridica del fatto. 3 4.1. È vero, infatti, che l'attuale art. 388, comma 5, cod. pen. punisce chiunque (tra le altre condotte) sottrae o deteriora una cosa di sua «proprietà» sottoposta a pignoramento, sicché una esegesi strettamente letterale della disposizione sembrerebbe avallare i rilievi difensivi, inducendo ad escludere che la tipicità penale copra tali comportamenti ove realizzati dopo il trasferimento della proprietà del bene all'aggiudicatario della vendita forzata. Tuttavia, premesso che l'area semantica delle parole va definita anche alla luce del contesto in cui esse sono usate, non può trascurarsi di rilevare come la nozione di "proprietà", tradizionalmente, possa essere assunta nel diritto penale in un'accezione "civilistica" ma anche in una accezione "autonomistica". E, se nel primo senso essa è intesa dalla prevalente giurisprudenza di legittimità in materia di delitti contro il patrimonio (Sez. 5, n. 17757 del 25/01/2022, Cirelli, Rv. 282994; Sez. 2, n. 37818 del 25/11/2020, Antinori, Rv. 280361; Sez. 5, n. 46308 del 24/10/2007, Giove, Rv. 238292), va tuttavia considerato che l'art. 388 cod. pen. è un delitto contro l'autorità delle decisioni giudiziarie teso, come tale, a garantire l'osservanza dei provvedimenti del giudice e, per il loro tramite, la tutela dei diritti di coloro nel cui interesse i provvedimenti stessi sono emessi. Tale tutela risulterebbe pretermessa ove il debitore destinatario di un pignoramento, espressamente tenuto alla consegna dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui questo si trova al momento dell'ingiunzione - come, d'altronde, si legge nel capo di imputazione della sentenza impugnata, in relazione al caso di specie -, potesse sottrarsi a tale obbligo in ragione del momento in cui si perfeziona il passaggio di proprietà del bene. Per tal via, si darebbe infatti adito ad agevoli elusioni dell'obbligo di preservazione dello stato del bene - che, incidentalmente, assiste la disciplina civilistica della vendita (non soltanto forzata) e, precisamente, l'art. 1477 cod. civ. (a mente del quale la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita) -, oltre a prodursi un'irragionevole disparità di trattamento a seconda che le condotte descritte dall'art. 388, (attuale) comma 5, cod. pen. siano realizzate prima o dopo la conclusione della procedura esecutiva. Deve, dunque, ritenersi che l'obbligo di preservare il bene in capo al soggetto destinatario del provvedimento di pignoramento la cui violazione integra il nucleo duro della tipicità del reato, informandone il disvalore - permanga anche oltre il trasferimento della proprietà del bene e sino alla materiale consegna del bene. 4.2. D'altra parte, proprio nella direzione qui prescelta, seppure con riferimento ad una vicenda concreta non del tutto sovrapponibile, questa Corte ha recentemente precisato che l'aggiudicazione del bene non determina l'inefficacia del pignoramento, atteso che, a norma dell'art. 586 cod. proc. civ., è solo con il decreto che dispone il trasferimento di proprietà che viene ordinata la 4 cancellazione della trascrizione del pignoramento e che, a norma della stessa disposizione, il decreto di trasferimento deve contenere anche l'ingiunzione al custode o al debitore di rilasciare l'immobile venduto. In tale pronuncia si aggiunge che, finché il bene resta nel possesso materiale del debitore esecutato, permangono gli effetti del pignoramento ed in particolare il vincolo di indisponibilità del bene a salvaguardia di tutti i soggetti interessati al regolare svolgimento della procedura esecutiva, tra cui rientrano oltre ai creditori pignoranti e quelli ammessi alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, anche l'aggiudicatario dell'immobile pignorato. Si specifica, inoltre, che, a norma dell'art. 559 cod. proc. civ., con il pignoramento il debitore è infatti costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze ed i frutti. E si conclude che, anche dopo l'aggiudicazione e persino dopo il decreto di trasferimento della proprietà, finché il bene rimanga affidato materialmente in custodia del debitore esecutato deve ritenersi che permangono gli effetti del pignoramento con i correlativi obblighi di custodia, la cui inosservanza integra la fattispecie di reato prevista dal comma terzo dell'art. 388 cod. pen. (Sez. 6, n. 15655 del 13/03/2024, Maioli, Rv. 286334, in motivazione). 5. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che la fattispecie di cui all'art. 388, comma 5, cod. pen. sia configurabile anche quando le condotte di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione e deterioramento di cose sottoposte a pignoramento siano poste in essere dopo la conclusione della procedura esecutiva e finché restino materialmente affidate alla custodia del loro originario proprietario. 6. Nel caso di specie, gli imputati hanno distrutto e sottratto le pertinenze del bene immobile pignorato prima della consegna dello stesso all'acquirente aggiudicatario, sicché il loro comportamento integra la fattispecie di reato dell'art. 388 cod. pen. 7. I ricorsi devono essere, dunque, rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese ex art. 616 cod. proc. pen. Gli imputati vanno altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile, secondo le statuizioni decisorie meglio specificate nel dispositivo. 5 (pik
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile BR SI, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 03/07/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IL AL, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avvocato Oleg Traclò, che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile oppure rigettato;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avvocato Filippo Alessi, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 33858 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 03/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello confermava il decreto penale di condanna degli imputati per il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388, comma 3, cod. pen.), in quanto, quali debitori esecutati nella procedura immobiliare, obbligati alla consegna di un immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, al legittimo acquirente SI BR, che se lo era aggiudicato all'asta pubblica nell'ambito di tale procedura, sottraevano, distruggevano, disperdevano e deterioravano tutti gli accessori ed arredi presenti nell'immobile sottoposto a pignoramento (capo A). 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso GI IZ e FR IZ, deducendo per il tramite dell'Avvocato Filippo Alessi, nell'unico motivo presentato, violazione della legge penale e vizio di motivazione. 2.1. I Giudici di merito non hanno considerato il provvedimento del Giudice dell'esecuzione immobiliare, che aveva rigettato la richiesta di compensazione dei danni rinvenuti nell'immobile da parte dell'aggiudicatario, rilevando come i propri poteri e il relativo controllo fossero cessati una volta espletata la procedura d'asta, rimanendo neutri a tutte le vicende successive all'aggiudicazione ed alla messa in esecuzione giudiziale dell'immissione in possesso del bene, nel caso di specie avvenuta a cura di un professionista delegato, che era stato custode del bene fino all'emissione del decreto di trasferimento. Del resto, la costituita parte civile non avrebbe avuto legittimazione se i fatti si fossero svolti durante la fase di controllo e vigilanza da parte del Giudice dell'esecuzione e del professionista delegato. Il reato è, quindi, insussistente per la mancanza del vincolo giudiziale sull'immobile, essendo i fatti contestati avvenuti in epoca successiva all'aggiudicazione del bene da parte di BR. 3. La parte civile ha presentato conclusioni scritte in cui, oltre a ribadire la sussistenza dei fatti, osserva come il pignoramento produca anche l'ulteriore effetto di cristallizzare giuridicamente e materialmente il bene nell'interesse dell'aggiudicatario (cita, in proposito, Sez. 3 civ. n. 14765 del 30/06/2014, Rv. 631577), chiedendo, quindi, il rigetto del ricorso. 4. Anche il ricorrente ha presentato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso, ribadendo come la fondatezza delle deduzioni difensive risulti con evidenza, considerando che il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di compensazione dei danni rinvenuti nell'immobile da parte ì 2 eLk-k dell'aggiudicatario, poiché i suoi poteri erano cessati con l'aggiudicazione dell'immobile. 5. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta, nei termini ivi previsti, di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2. Il 04/05/2016 si procedeva a pignoramento dell'immobile di GI IZ, debitore esecutato. Il bene veniva aggiudicato in data 19/04/2018 a SI BR e SI EC, il primo costituitosi parte civile nel presente procedimento, perché, successivamente alla vendita, e in particolare quando gli erano consegnate le chiavi della casa, constatava l'assenza di tutti gli accessori (placche degli interruttori, porte, ternno-arredi, scala interna in legno e acciaio che collegava due piani, contatori dell'acqua e del gas ecc.). 3. Così ricostruito il fatto nelle scansioni temporali desumibili dalle sentenze di merito, va preliminarmente precisato che queste richiamano l'art. 388, comma 3, cod. pen., la cui disciplina è tuttavia confluita nell'art. 388, comma 5, cod. pen. (per effetto delle interpolazioni dei capoversi introdotti dai d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e 11 maggio 2018, n. 63). Tanto premesso, alla deduzione difensiva secondo cui la fattispecie sulla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice non opererebbe, dal momento che il fatto, come precisato sin dalla contestazione, fu commesso in epoca successiva al 19/04/2018, data della vendita del bene e annessa conclusione della procedura esecutiva, i Giudici della sentenza impugnata hanno replicato che «ai fini dell'integrazione del reato, non rileva che fosse già stato emesso il decreto di trasferimento in favore degli aggiudicatati, atteso che il vincolo sul bene era ancora operante e imponeva al debitore esecutato di astenersi dal sottrarre all'espropriazione i beni pignorati». 4. Il Collegio ritiene tale motivazione esente da vizi e, di conseguenza, corretta la qualificazione giuridica del fatto. 3 4.1. È vero, infatti, che l'attuale art. 388, comma 5, cod. pen. punisce chiunque (tra le altre condotte) sottrae o deteriora una cosa di sua «proprietà» sottoposta a pignoramento, sicché una esegesi strettamente letterale della disposizione sembrerebbe avallare i rilievi difensivi, inducendo ad escludere che la tipicità penale copra tali comportamenti ove realizzati dopo il trasferimento della proprietà del bene all'aggiudicatario della vendita forzata. Tuttavia, premesso che l'area semantica delle parole va definita anche alla luce del contesto in cui esse sono usate, non può trascurarsi di rilevare come la nozione di "proprietà", tradizionalmente, possa essere assunta nel diritto penale in un'accezione "civilistica" ma anche in una accezione "autonomistica". E, se nel primo senso essa è intesa dalla prevalente giurisprudenza di legittimità in materia di delitti contro il patrimonio (Sez. 5, n. 17757 del 25/01/2022, Cirelli, Rv. 282994; Sez. 2, n. 37818 del 25/11/2020, Antinori, Rv. 280361; Sez. 5, n. 46308 del 24/10/2007, Giove, Rv. 238292), va tuttavia considerato che l'art. 388 cod. pen. è un delitto contro l'autorità delle decisioni giudiziarie teso, come tale, a garantire l'osservanza dei provvedimenti del giudice e, per il loro tramite, la tutela dei diritti di coloro nel cui interesse i provvedimenti stessi sono emessi. Tale tutela risulterebbe pretermessa ove il debitore destinatario di un pignoramento, espressamente tenuto alla consegna dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui questo si trova al momento dell'ingiunzione - come, d'altronde, si legge nel capo di imputazione della sentenza impugnata, in relazione al caso di specie -, potesse sottrarsi a tale obbligo in ragione del momento in cui si perfeziona il passaggio di proprietà del bene. Per tal via, si darebbe infatti adito ad agevoli elusioni dell'obbligo di preservazione dello stato del bene - che, incidentalmente, assiste la disciplina civilistica della vendita (non soltanto forzata) e, precisamente, l'art. 1477 cod. civ. (a mente del quale la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita) -, oltre a prodursi un'irragionevole disparità di trattamento a seconda che le condotte descritte dall'art. 388, (attuale) comma 5, cod. pen. siano realizzate prima o dopo la conclusione della procedura esecutiva. Deve, dunque, ritenersi che l'obbligo di preservare il bene in capo al soggetto destinatario del provvedimento di pignoramento la cui violazione integra il nucleo duro della tipicità del reato, informandone il disvalore - permanga anche oltre il trasferimento della proprietà del bene e sino alla materiale consegna del bene. 4.2. D'altra parte, proprio nella direzione qui prescelta, seppure con riferimento ad una vicenda concreta non del tutto sovrapponibile, questa Corte ha recentemente precisato che l'aggiudicazione del bene non determina l'inefficacia del pignoramento, atteso che, a norma dell'art. 586 cod. proc. civ., è solo con il decreto che dispone il trasferimento di proprietà che viene ordinata la 4 cancellazione della trascrizione del pignoramento e che, a norma della stessa disposizione, il decreto di trasferimento deve contenere anche l'ingiunzione al custode o al debitore di rilasciare l'immobile venduto. In tale pronuncia si aggiunge che, finché il bene resta nel possesso materiale del debitore esecutato, permangono gli effetti del pignoramento ed in particolare il vincolo di indisponibilità del bene a salvaguardia di tutti i soggetti interessati al regolare svolgimento della procedura esecutiva, tra cui rientrano oltre ai creditori pignoranti e quelli ammessi alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, anche l'aggiudicatario dell'immobile pignorato. Si specifica, inoltre, che, a norma dell'art. 559 cod. proc. civ., con il pignoramento il debitore è infatti costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze ed i frutti. E si conclude che, anche dopo l'aggiudicazione e persino dopo il decreto di trasferimento della proprietà, finché il bene rimanga affidato materialmente in custodia del debitore esecutato deve ritenersi che permangono gli effetti del pignoramento con i correlativi obblighi di custodia, la cui inosservanza integra la fattispecie di reato prevista dal comma terzo dell'art. 388 cod. pen. (Sez. 6, n. 15655 del 13/03/2024, Maioli, Rv. 286334, in motivazione). 5. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che la fattispecie di cui all'art. 388, comma 5, cod. pen. sia configurabile anche quando le condotte di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione e deterioramento di cose sottoposte a pignoramento siano poste in essere dopo la conclusione della procedura esecutiva e finché restino materialmente affidate alla custodia del loro originario proprietario. 6. Nel caso di specie, gli imputati hanno distrutto e sottratto le pertinenze del bene immobile pignorato prima della consegna dello stesso all'acquirente aggiudicatario, sicché il loro comportamento integra la fattispecie di reato dell'art. 388 cod. pen. 7. I ricorsi devono essere, dunque, rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese ex art. 616 cod. proc. pen. Gli imputati vanno altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile, secondo le statuizioni decisorie meglio specificate nel dispositivo. 5 (pik
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile BR SI, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 03/07/2024