Ordinanza cautelare 7 settembre 2024
Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 02/03/2026, n. 3852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3852 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03852/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08782/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8782 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso De Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 15 luglio 2024, notificato il 17 luglio 2024, recante il rigetto della richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 aprile 2025:
del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 10 febbraio 2025, notificato il 21 febbraio 2025, recante il nuovo rigetto dell'istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell''art. 42-bis del d.lgs n. 151/2001.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. AR AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- è viceispettore della Polizia di Stato in servizio presso il -OMISSIS- di Roma, con mansioni di addetto al -OMISSIS-; in data 10 giugno 2024, al fine di assistere la figlia -OMISSIS-, nata il -OMISSIS- e residente, insieme alla compagna, -OMISSIS-, in Capo d’Orlando (Me), ha chiesto all’amministrazione di appartenenza di essere assegnato ai sensi dell’art. 42- bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in un reparto più vicino al nucleo familiare – «Posto di Segnalamento e Documentazione di Sant’Agata di IT (ME) o il Commissariato di P.S. presente nel medesimo comune; 2. Posto di Segnalamento e Documentazione di Capo d’Orlando (ME) o il Commissariato di P.S. presente nel medesimo comune; 3. Posto di Segnalamento e Documentazione di PA (ME) o il Commissariato di P.S. presente nel medesimo comune» – contestualmente rappresentando gli impegni lavorativi della compagna e i problemi di salute ( «-OMISSIS-» ) della figlia.
1.1. L’amministrazione, dopo avergli notificato il preavviso di rigetto in data 17 giugno 2024, motivato facendo riferimento al parere contrario espresso dal capo dell’ufficio di appartenenza, al ruolo di quest’ultimo, «di supporto alle ordinarie attività di prevenzione e repressione dei reati e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica assicurate, in primis, dalla Questura di Roma ed articolazioni dipendenti» e ai deficit di organico nel ruolo ispettori, «non compensato da ufficiali di polizia giudiziaria del ruolo sovrintendenti» , nonostante le osservazioni rese dall’interessato, tese soprattutto ad evidenziare la distanza (circa 800 km), i tempi di percorrenza e i disagi dei viaggi tra il luogo di lavoro e l’abitazione, con decreto del Capo della Polizia del 15 luglio 2024 ha, infine, definitivamente respinto l’istanza, confermando i motivi di rigetto già indicati nel preavviso di diniego.
2. Il sig. -OMISSIS- è, pertanto, insorto dinanzi a questo T.a.r. per chiedere l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, del provvedimento, sulla base dei seguenti motivi in diritto:
I. « [m] otivazione apodittica, illegittima e frutto di carenza di istruttoria – violazione dell’art. 3 comma 2 della l. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 - eccesso di potere; violazione dell’art. 97 Cost.. Carenza di istruttoria. Disparità di trattamento. Violazione degli articoli art. 29, 30 e 31 Cost.. Violazione del giusto procedimento. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 45 comma 31 bis del d.lgs n. 95/2017» , in quanto l’amministrazione avrebbe genericamente opposto l’esistenza di «esigenze organiche e di servizio», in presenza delle quali l’art. 45, c. 31- bis , del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, consente di respingere l’istanza di assegnazione temporanea, senza fare alcun riferimento a dati concreti sulle carenze di personale né compiere alcuna istruttoria sull’organico delle sedi richieste, «di modo che per questo aspetto la motivazione del diniego finisce per essere fondata su dati incompleti e perciò non risolutivi» , né valutare la sua piena fungibilità nell’incarico di addetto al -OMISSIS-;
II. « [m] otivazione errata. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 - eccesso di potere. Violazione degli articoli art. 29, 30 e 31 Cost.. Violazione della convenzione firmata a New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27.05.1991 n. 176; violazione dell’art. 24 della Carta di Nizza. Violazione del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105» , in quanto la scelta dell’amministrazione sacrificherebbe ingiustificatamente l’«interesse del fanciullo», al quale è connesso il diritto «del padre ad essere soggetto attivo nella formazione dei propri figli, fin dai primissimi anni della loro vita» , protetto dalla direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, dal d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105, e dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito il 29 agosto 2024 e ha successivamente depositato il provvedimento, gli atti del procedimento e una relazione del Servizio contenzioso e affari legali (prot. n. 13782 del 4 settembre 2024), volta a rivendicare la conformità del provvedimento al vigente quadro normativo e ai prevalenti indirizzi giurisprudenziali, favorevoli a riconoscere alle forze di polizia un obbligo motivazionale “alleggerito” sulle esigenze di servizio e un’ampia discrezionalità nel bilanciamento degli interessi privati con quello pubblico al «pieno e corretto assolvimento delle funzioni istituzionali all [e] medesim [e] attribuite per legge» .
4. Con ordinanza istruttoria del 7 settembre 2024, n. 4069, questo T.a.r. ha chiesto al Ministero dell’Interno di produrre entro 60 giorni una dettagliata relazione «sulla vicenda contenziosa in questione, con particolare riferimento alla situazione organica complessiva dell’attuale sede di servizio e a quella della qualifica rivestita dal ricorrente, con la rappresentazione, ove possibile mediante un prospetto, delle vacanze complessive nella sede di servizio e di quelle della qualifica dell’interessato nonché delle vacanze nelle sedi di cui all’istanza di assegnazione temporanea proposta dal ricorrente in data 11 giugno 2024» .
5. L’amministrazione resistente ha provveduto il 1° ottobre 2024, depositando sia una tabella riepilogativa delle carenze di organico nei vari ruoli per ciascuno dei reparti indicati dal ricorrente nell’istanza ex art. 42- bis del d.lgs. 151/2001 sia una relazione dell’ufficio di appartenenza di quest’ultimo recante evidenza dei servizi da lui lì svolti (riconducibili prevalentemente ad attività di addetto al -OMISSIS- con sporadico impiego nei servizi operativi di video-documentazione, fotosegnalamento e identificazione di migranti in corridoi umanitari e sbarchi e nei servizi di ordine pubblico) e dei benefici già concessigli (turnazioni con 12 riposi).
6. Con memoria ex art. 55, c. 5, c.p.a. depositata in data 12 novembre 2024 il ricorrente ha richiamato i dati forniti dalla p.a. in risposta all’ordinanza istruttoria per notare che «in ben due delle sedi richieste (Posti di Segnalazione e documentazione di PA (ME) e di Sant’Agata IT) vi è una carenza di organico nel ruolo Ispettori pari al 100% […] Si ricorda che i “Posti di Segnalazione e documentazione” sono quelli che richiedono la presenza della Polizia Scientifica, quindi la specializzazione del ricorrente è pienamente salvaguardata. Inoltre, anche nei relativi Commissariati di PA, Sant’Agata IT e Capo D’Orlando vi è una carenza di organico nel ruolo che va dal 30 al 60% Prospetto a pagina 3); ciò ove il ricorrente voglia essere impiegato nel servizio “ordinario”» .
7. Con ordinanza del 20 novembre 2024, n. 5221, il Collegio ha accolto la domanda cautelare ai fini di un riesame motivato dell’istanza, valorizzando il fatto che «la carenza del 32,26% nel ruolo ispettori presso il -OMISSIS- di Roma, attuale sede di servizio del ricorrente, non sembra raggiungere le percentuali di scopertura dalla giurisprudenza amministrativa ritenute «ostative» all’accoglimento delle istanze della specie (Cons. Stato, IV, 21 dicembre 2020, n. 8180, par. 15) - diversamente, invece, da alcune delle sedi dallo stesso richieste nella provincia di Messina, quali il Posto di segnalamento e documentazione di Sant’Agata di IT e quello di PA ovvero il Commissariato di PA e quello di Capo d’Orlando - né sono state documentate altre insormontabili esigenze di servizio compromesse da un’eventuale movimentazione del ricorrente» , nonché le oggettive difficoltà del ricorrente nel raggiungimento della propria abitazione dal luogo di lavoro e, quindi, nell’accudimento della figlia minore.
8. In data 13 marzo 2025 il Ministero dell’Interno ha depositato il d.C.P. del 10 febbraio 2025, con il quale, ritenendo che «l’assenza prolungata del dipendente determinerebbe significative disfunzioni sulla funzionalità dell’ufficio di appartenenza, in ragione delle attività svolte e del particolare regime di impiego del richiedente» (e ribadendo l’esistenza di un deficit nel ruolo ispettori non compensabile con le unità del ruolo sovrintendenti), ha nuovamente respinto l’istanza.
9. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento sfavorevole sopravvenuto, notificatogli il 21 febbraio 2025, con motivi aggiunti notificati in data 14 aprile 2025 e depositati in data 22 aprile 2025, contestando, innanzitutto, l’ « [e] lusione del giudicato cautelare di cui all’ordinanza cautelare m. 5221/2024; eccesso di potere resistenza temeraria alla lite ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; istruttoria carente ed in violazione dei dettami di cui all’ordinanza cautelare n. 5221/2024 del 20/11/2024; motivazione insufficiente, errata, incongrua, inadeguata, generica. Violazione dell’art. 42 bis del d.lgs 151/2001» , in quanto l’ulteriore diniego si inscriverebbe all’interno di una sequenza di atti rappresentativa di un atteggiamento della p.a. pervicacemente ostile nei suoi confronti – attestato, oltre che dal contestuale rigetto di alcune istanze da lui formulate ai sensi dell’art. 33, c. 5, della legge 104/1992 e dalla mancata esecuzione della sentenza n. 6270/2025, anche dalla riproposizione, a giustificazione del diniego, delle medesime (inconsistenti) motivazioni da questo T.a.r. già ritenute insufficienti con l’ordinanza n. 5221/2024 – e, quindi, di una resistenza temeraria alla lite; riproponendo, per il resto, avverso il provvedimento i motivi di censura già articolati con il ricorso originario.
10. Con ordinanza del 21 maggio 2025, n. 2755, il Collegio ha rinviato la decisione del ricorso alla sede di merito, ai sensi dell’art. 55, c. 10, c.p.a.
11. Successivamente le parti hanno documentato il trasferimento del ricorrente, in un primo momento, a domanda, alla sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria (con decorrenza 10 giugno 2025) e, in un secondo momento, al Commissariato di P.S. di Sant’Agata di IT (con decorrenza 17 dicembre 2025), in esecuzione della sentenza n. 6270/2025 di questo T.a.r.
12. Con memoria depositata in data 27 dicembre 2025 il ricorrente ha dichiarato di avere comunque interesse alla decisione del presente giudizio sia perché «il trasferimento di cui all’art. 33 comma 5 della L. 104/1992 non ha natura definitiva ed è soggetto alla “persistenza” delle condizioni legittimanti» sia «ad eventuali fini risarcitori alla luce del comportamento tenuto dall’Amministrazione ed analiticamente descritto nell’atto di motivi aggiunti».
13. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
14. In via preliminare, va formalmente dichiarata l’improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato il provvedimento di diniego con questo impugnato sostituito da quello adottato all’esito della fase cautelare, ancorché ciò non impedisca al Collegio di affrontare nel merito le questioni sollevate, avendo il ricorrente impugnato il successivo diniego con motivi aggiunti e riproposto avverso quest’ultimo i medesimi profili di doglianza contenuti nel primo.
15. Il ricorso per motivi aggiunti – affidato a più motivi, strettamente connessi e, pertanto, suscettibili di trattazione unitaria – è, invece, fondato e va accolto ai fini della dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 34, c. 3, c.p.a.
15.1. L’art. 42- bis del d.lgs. n. 151/2001, recante disposizioni a tutela della genitorialità valevoli per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, attribuisce al genitore del bambino fino a tre anni di età la possibilità di ottenere l’assegnazione temporanea, per il periodo massimo di un triennio, «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa» ovvero, a seguito dell’intervento additivo operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 99/2024, «nella quale è fissata la residenza della famiglia» , salvo che non vi ostino «casi o esigenze eccezionali» , di cui il datore di lavoro deve dare adeguatamente conto nella motivazione; il legislatore ha, pertanto, effettuato un bilanciamento tra l’interesse pubblico al buon andamento dell’organizzazione amministrativa, compromessa dalla perdita, seppur momentanea, delle risorse umane utilmente impiegabili nelle attività di servizio, e quello privato alla cura della prole, esprimendo un atteggiamento di favore per il secondo mediante una speciale misura a garanzia della stabilità dei rapporti familiari nei primi anni di vita del bambino, di chiara derivazione costituzionale.
15.2. Per le forze di polizia, si è imposta l’adozione di un criterio diverso, in quanto l’accoglimento indiscriminato delle istanze di mobilità temporanea nei confronti dei dipendenti divenuti genitori si è rivelato incompatibile con l’efficace assolvimento delle funzioni di presidio della sicurezza pubblica e di contrasto alla criminalità, dotate di pari copertura costituzionale, alle quali tali amministrazioni sono preposte. Il d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, è, a tal fine, intervenuto nell’art. 45 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, introducendo il comma 31- bis , che, con una norma speciale, limita l’operatività dell’istituto, subordinandola a condizioni più restrittive di quelle poste dal citato art. 42- bis : a) la ricollocazione dell’istante è consentita solo presso altri uffici della medesima amministrazione e b) il datore di lavoro pubblico può negare il beneficio «per motivate esigenze organiche o di servizio» . Si è inteso, in tal modo, accordare alla «piena funzionalità» delle forze di polizia un peso maggiore di quello normativamente previsto per la generalità delle pubbliche amministrazioni nel contemperamento con l’interesse privato, ammettendo il rigetto della domanda di assegnazione temporanea nel caso in cui il trasferimento dell’interessato comporti il rischio concreto di un pregiudizio all’attività del reparto.
15.3. La giurisprudenza più recente ha chiarito che «la motivazione del diniego non richiede che l’Amministrazione faccia riferimento a una situazione di grave disagio e, quindi, il diniego non presuppone necessariamente una scopertura di organico “grave” o “rilevante” della sede di provenienza» (Cons. Stato, VI, 20 gennaio 2026, n. 430, che aderisce a Cons. Stato, II, 31 gennaio 2025, n. 761, secondo cui «deve essere rimeditato l’orientamento […] volto a pretendere, anche nell’attuale contesto normativo, che il diniego di assegnazione temporanea indichi «scoperture di organico» o altre esigenze di servizio «particolarmente gravi», commisurate al «rilievo costituzionale» dei valori tutelati, così legittimando un penetrante sindacato del giudice in punto di consistenza e adeguatezza delle ragioni ostative valorizzate dall’amministrazione, che non trova più fondamento nel diritto positivo» ).
Ciò, tuttavia, non significa che l’amministrazione possa affidare la motivazione del rigetto a mere clausole di stile o a formule generiche. Nel ricostruire la portata innovativa della modifica attuata con il d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, è stato, infatti, anche affermato che «non può non ravvisarsi tuttavia un elemento di continuità tra vecchia e nuova disciplina: la seconda, infatti, non costituisce una vera e propria deroga alla prima, ma ne rappresenta, come già detto, una specificazione ancorata al contesto ordinamentale di riferimento. Le esigenze organizzative e di servizio, la definizione di dettaglio delle quali il legislatore continua a rimettere alla discrezionalità dell’Amministrazione procedente, creano una presunzione di eccezionalità, sicché dimostrando le stesse il diniego appare sempre legittimo. Strumentalizzarne la portata contenutistica per consentire qualsivoglia scelta che si limiti ad invocarne la sussistenza non può che risolversi nella vanificazione, con riferimento ad una fetta cospicua di dipendenti pubblici, del principio di tutela della famiglia e dei valori sottesi alla sua unità» (Cons. Stato, II, 22 gennaio 2024, n. 705).
15.4. La richiamata (più recente) giurisprudenza ha, pertanto, ritenuto ancora attuali i parametri individuati nel vigore della precedente disciplina ( ante d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172) per tentare una tipizzazione degli indici di gravità delle carenze organiche sui quali può poggiare la motivazione di un provvedimento di diniego, quali: a) una scopertura pari o superiore al 40% della dotazione organica nell’ufficio di appartenenza o nella maggioranza delle altre sedi rientranti nella competenza territoriale del comando superiore; b) contingenti impegni operativi del reparto (legati a fenomeni emergenziali); c) l’infungibilità del profilo professionale dell’istante ai fini del successo di una specifica operazione o progettualità; d) la sua partecipazione a speciali missioni (Cons. Stato, IV, 21 dicembre 2020, n. 8180).
15.5. Il provvedimento gravato risulta motivato facendo riferimento alle ordinarie attività del reparto di appartenenza del ricorrente – il -OMISSIS- di Roma – e, in particolare, alle funzioni di supporto che svolge a favore di altri reparti della Capitale, ad un generico deficit di personale nel ruolo ispettori e ad un altrettanto generico pregiudizio che la movimentazione del ricorrente creerebbe alle attività di servizio, soprattutto per effetto del fatto che «il posto temporaneamente lasciato libero dal vice ispettore -OMISSIS- non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione» , senza alcun accenno né alle mansioni da lui svolte (e, quindi, ai profili di fungibilità dell’incarico rivestito) né alle carenze nei reparti da lui indicati come possibili sedi di assegnazione, che nel ruolo ispettori l’istruttoria effettuata da questo T.a.r. ha dimostrato, invece, essere per alcuni di essi – come il Posto di segnalamento e documentazione di PA e Sant’Agata di IT (dove, poi, lui è stato trasferito in esecuzione della sentenza n. 6270/2025 di questo T.a.r.) e il Commissariato di P.S. di PA e Capo d’Orlando – superiori a quella del 32,26% esistente nel reparto di appartenenza.
Manca, quindi, a ben vedere, almeno in base al tenore della motivazione del provvedimento, qualsiasi effettiva indagine sull’interesse pubblico alla migliore funzionalità dei propri reparti che pure negli scritti difensivi l’amministrazione apoditticamente invoca a giustificazione del diniego. Se, infatti, non è detto che le unità di personale debbano essere necessariamente distribuite sul territorio sulla base del mero criterio numerico delle carenze di organico e che siano senz’altro recessive considerazioni di altro tipo (soprattutto “strategico”, legate, ad esempio, alla maggiore o minore delicatezza delle attività svolte da ciascun reparto o alla maggiore o minore densità criminale del territorio in cui opera, cfr. Cons. Stato, 761/2025 cit.), è vero anche che l’amministrazione deve dare conto delle valutazioni effettuate e supportare le proprie decisioni con un congruo apparato motivazionale che renda intellegibile le specifiche esigenze organizzative soddisfatte mediante un atto di gestione del personale qual è il rigetto di un’istanza ex art. 42- bis del d.lgs. 151/2001. Ciò soprattutto laddove la decisione impatti su interessi privati dotati, comunque, di copertura costituzionale, come quello all’unità familiare.
15.6. Le esigenze di una sana ed equilibrata – perché garantita dalla presenza di entrambi i genitori – crescita del minore nei primissimi anni di vita (con le quali si confronta l’interesse pubblico all’efficiente allocazione delle risorse umane all’interno dell’organizzazione amministrativa) godono, infatti, pur nella forma dell’interesse legittimo, di una tutela “rafforzata”, in quanto, come ribadito anche dal giudice delle leggi, «Il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli, nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è chiaramente preordinato alla realizzazione dell’obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli» (Corte costituzionale, sent. 16 aprile-4 giugno 2024, n. 99).
Dinanzi ad una pretesa, come quella di cui si controverte, che, pur non assurgendo al rango di diritto soggettivo, assume la consistenza di interesse legittimo, «L'esercizio del potere discrezionale della P.A. di diniego di trasferimento del pubblico dipendente è quindi correlato ad un obbligo motivazionale particolarmente stringente, in considerazione dell'esigenza di dare protezione a valori di rilievo costituzionale, quali in primis la tutela dei minori» (T.a.r. Roma, I- quater , 3 luglio 2023, n. 11061). Al fine di rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dall’autorità amministrativa per identificare i «presupposti di fatto» sulla scorta dei quali viene emanato il provvedimento, la motivazione deve riprodurre le specificità del caso concreto, consentendo di cogliere le sfumature della dimensione fattuale confluita nell’istruttoria procedimentale, in modo da palesare la corrispondenza biunivoca tra la decisione e l’istanza ricevuta (T.a.r. Roma, I- quater , 27 novembre 2023, n. 17708; 2 aprile 2025, n. 6593; 2 aprile 2025, n. 6595; 8 settembre 2025, n. 16060).
15.7. Nella fattispecie in esame, il provvedimento impugnato difende le ragioni di servizio con argomentazioni non calibrate sulla posizione individuale del ricorrente, ma valevoli per qualsiasi operatore di polizia in servizio presso il -OMISSIS- di Roma, così tradendo insuperabili deficit istruttori. Poiché le carenze procedimentali rilevate si presumono sintomatiche di una speculare carenza di interesse al trattenimento del ricorrente nell’ufficio di appartenenza, le esigenze di tutela del minore non trovano più nessuna legittima resistenza e inducono a concludere per l’illegittimità del diniego.
16. In ragione di quanto sopra esposto, il ricorso originario è improcedibile, mentre quello per motivi aggiunti è fondato e va accolto ai fini della dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato.
17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
18. Non può essere accolta, invece, la richiesta di condanna della parte resistente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
È, infatti, principio consolidato che «Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 26 c.p.a., una azione o difesa può considerarsi temeraria solo quando, oltre a essere erronea in diritto, riveli la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 agosto 2014, n. 4384): in tali ipotesi, emergono atti caratterizzati dall’esercizio dell’azione in forme manifestamente eccedenti o devianti rispetto alla tutela attribuita dall’ordinamento» (Cons. Stato, VI, 21 settembre 2022, n. 8120).
Nel caso di specie, ancorché gli argomenti addotti dal Ministero dell’Interno per respingere l’istanza del ricorrente siano infondati e sia rilevabile una non piena aderenza del riesame effettuato con il provvedimento del 10 febbraio 2025 alle prescrizioni contenute nell’ordinanza cautelare n. 5221/2024, non si ravvisano i (gravi) presupposti di quel conclamato ostruzionismo che solo può giustificare una condanna per resistenza temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, così statuisce:
i) dichiara improcedibile il ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse;
ii) accoglie il ricorso per motivi aggiunti ai fini della dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato;
iii) respinge la domanda ex art. 26, c. 1, c.p.a.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI RT, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
AR AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AR | ZI RT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.