TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 02/03/2026, n. 3852
TAR
Ordinanza cautelare 7 settembre 2024
>
TAR
Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
>
TAR
Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
>
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Improcedibile
    Motivazione apodittica, illegittima e frutto di carenza di istruttoria

    Il ricorso originario è stato sostituito da un provvedimento successivo, rendendo il ricorso originario improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Improcedibile
    Motivazione errata

    Il ricorso originario è stato sostituito da un provvedimento successivo, rendendo il ricorso originario improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Accolto
    Esclusione del giudicato cautelare; eccesso di potere resistenza temeraria alla lite; istruttoria carente ed in violazione dei dettami di cui all’ordinanza cautelare; motivazione insufficiente, errata, incongrua, inadeguata, generica

    Il provvedimento impugnato difende le ragioni di servizio con argomentazioni non calibrate sulla posizione individuale del ricorrente, ma valevoli per qualsiasi operatore di polizia in servizio presso il -OMISSIS- di Roma, così tradendo insuperabili deficit istruttori. Le esigenze di tutela del minore non trovano più nessuna legittima resistenza e inducono a concludere per l'illegittimità del diniego.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 02/03/2026, n. 3852
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3852
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo