Articolo 5 della Legge 21 luglio 1960, n. 739
Articolo 4Articolo 6
Versione
13 agosto 1960
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Versione
15 marzo 1964
Art. 5. ((Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' autorizzato a disporre anticipazioni agli istituti esercenti il credito agrario ed agli enti che la legge ammette all'esercizio del credito agrario in natura, per la concessione di prestiti di esercizio alle aziende agricole che abbiano subito perdite tali da compromettere il loro bilancio economico, con preferenza ai coltivatori diretti))
I prestiti sono concessi limitatamente alle necessita' della conduzione aziendale del l'anno in corso e di quello successivo all'annata agraria in cui si e' verificato lo evento.
Le stesse provvidenze possono essere concesse per la estinzione delle passivita' delle suddette aziende derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestito con scadenza nell'annata agraria in cui si e' verificato l'evento.
I benefici di cui al primo comma del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal secondo comma dell'art. 1.
Entrata in vigore il 15 marzo 1964
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