Articolo 394 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 394.
(Navi non munite di giornale nautico)


Quando il decesso avviene a bordo di navi non munite del giornale nautico l'adempimento delle formalita' prescritte dagli articoli precedenti deve risultare da processo verbale compilato dall'autorita' marittima mercantile o da quella consolare.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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