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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente e Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
BONANNI GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 405/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Nord, Bacino Del Tronto,tordino E Vomano - 00971670674
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Nord, Bacino Del Tronto,tordino E Vomano
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 59/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 1
e pubblicata il 12/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 20243169800009055 QUOTA CONSORTIL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente prodotto, la signora Ricorrente_1 impugnava nella pertinente sede di giudizio l'avviso di pagamento n. 2024.3169800009055 emesso dal Consorzio di Bonifica Nord – Bacino del Tronto, Tordino e Vomano, per l'anno 2023, di importo €88,78, relativo a terreni posseduti in comproprietà con il coniuge Nominativo_1.
Preliminarmente la contribuente evidenziava che già nel 2003, il Tribunale di Teramo aveva già stabilito, con sentenza n. 168/2003 passata in giudicato, che i terreni della Sig.ra Ricorrente_1 e del coniuge non traevano vantaggio diretto dalle opere del Consorzio e che dovevano essere cancellati dagli elenchi dei contribuenti.
Da allora, lo stato dei terreni non sarebbe cambiato, e nessun intervento è stato eseguito dal Consorzio nei loro confronti.
Nonostante ciò, il Consorzio continua a inviare richieste di pagamento ogni anno, ignorando le sentenze definitive precedenti.
I motivi di impugnazione dell'atto si sostanziavano dunque in:
1) Mancanza di un presupposto di merito, come già stabilito da un provvedimento giudiziario definitivo del tribunale, che ha già accertato l'assenza di utilità per i terreni.
2) Assenza di motivazione dell'atto, mancante dell'indicazione del piano di classifica dei terreni, o quantomeno gli estremi relativi alla pubblicazione della delibera della Giunta Regionale di approvazione;
della data di iscrizione nell'elenco contribuenti;
dei benefici effettivi ottenuti dai fondi.
Richiamava inoltre che la legge (art. 7 dello Statuto del Contribuente) impone una motivazione chiara e completa, che qui manca totalmente, e richiamava giurisprudenza della Cassazione e della Corte
Costituzionale (sent. 118/2018), che stabiliscono che il contributo consortile si può richiedere solo se vi è un vantaggio diretto e specifico derivante dalle opere, il che non ricorreva nel caso in esame.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto, la rifusione delle spese di giudizio, e la condanna del
Consorzio per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., posto che l'ente resistente era già stato condannato più volte per la medesima materia con plurime sentenze (CTP Teramo n. 27/2022 (anno 2020); CGT Teramo n. 242/2023 (anno 2021); CTP Teramo n. 28/2022 e CGT Teramo n. 61/01/2023 (per il marito Nominativo_1); CTP Teramo n. 153/2021, n. 26/2022 e CGT n. 62/01/2023 (per la nipote Nominativo_2, proprietaria di terreni confinanti))
Pure rimarcava che relativamente all'anno 2022, il Consorzio aveva annullato in autotutela il proprio avviso, ma ha ripreso a emettere richieste nel 2023.
Tale comportamento costringe ogni anno la contribuente ad agire giudizialmente per tutelarsi.
Allegava infine, tra l'altro, la perizia del CTU prodotta nella causa civile venuta a sentenza nell'anno 2003
e la perizia di parte datata 15 ottobre 2020 sui terreni di altro soggetto confinante.
Il Consorzio non si costituiva. Con la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo n. 59/01/2025 depositata il
12.02.2025, il ricorso della contribuente veniva rigettato.
La motivazione affermava in buona sostanza:
- L'ininfluenza del decisum per l'annualità 2003 sulla nuova vicenda relativa all'anno 2023
- L'inderogabilità dell'onere della prova a carico della contribuente, e l'impossibilità per la più vecchia perizia a dimostrare lo stato dei luoghi corrente. Quanto alla più recente perizia di parte, essa evidenzia in più che gli interventi sul fosso a valle dei terreni sono stati effettuati a qualche chilometro a monte e valle della perpendicolare del terreno della confinante. Ciò dimostrerebbe in realtà l'utilità dei lavori per il terreno perché la manutenzione del fosso di drenaggio avrebbe riguardato “un unico corso d'acqua, la cui manutenzione deve essere apprezzata per la sua funzione complessiva” di salvaguardare i terreno evitando fenomeni di erosione e frane.
In conclusione, se la sentenza confermava che “l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli articoli
860 cod. civ. e 10 R. D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico”
(Cass., Sez. U, Sentenza n. 8960 del 14/10/1996), essa sentenza affermava pure, in negativo, che “un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio”
(Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27057 del 19/12/2014).
La contribuente presentava perciò tempestivo appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per l'Abruzzo de L'Aquila, indicando i seguenti motivi di censura:
1) Errata valutazione dei precedenti giurisprudenziali.
La Corte di primo grado afferma che le pronunce richiamate dalla ricorrente, inerenti i medesimi immobili nel rapporto tra le stesse parti sono intervenute in annualità diverse da quella in contestazione, e addirittura la richiamata causa civile per l'annualità 2003, sicché deve escludersi qualsivoglia effetto di giudicato delle medesime relativamente all'annualità 2023. Afferma pure che rimane a carico dalle contribuente l'onere della prova.
La ricorrente osserva che in realtà vi sono più recenti sentenze favorevoli alla contribuente per gli anni di imposta 2020 passata in giudicato (CTP Teramo sent. 27/2022 del 19.01.2022) e 2021 passata in giudicato
(sentenza della CGT di Teramo 242/2023 dep. 12.12.2023). Si evidenzia poi che lo stesso ente ha annullato la debenza per l'anno d'imposta 2020. Inoltre vi è agli atti una perizia del 2020. Infine la sentenza del 2003 afferma che non vi è vantaggio in quanto tutti in quanto tutti i terreni sono posti sulla sommità dorsale collinare.
Se appariva al tempo che alcuna utilitas venisse apportata al fondo, ciò ancora appare, posto che nessun intervento è stato mai svolto
2) Nel merito gli accertamenti non sono affatto risalenti ma sono stati redatti nell'anno 2020 e il Consorzio di bonifica, non costituendosi nel giudizio, nulla ha contestato con riguardo alla veridicità delle ricostruzioni del perito di parte. Nell'atto impugnato nulla viene indicato in merito al piano di classifica dei terreni o, quanto meno, gli estremi relativi alla pubblicazione della delibera della Giunta Regionale di approvazione del piano medesimo, manca l'indicazione della data in cui la ricorrente è stata iscritta nell'elenco dei contribuenti e soprattutto non viene specificata quale sia l'utilitas ottenuta dal fondo della medesima. Non può poi essere sottaciuto poi che il marito della Sig.ra Ricorrente_1 è comproprietario dei terreni assoggettati al tributo ha ottenuto dalla Corte di Giustizia Tributaria di Teramo sentenza favorevole riferita proprio all'anno di imposta
2023, che non è stata impugnata.
Concludeva chiedendo:
1) Di riformare la sentenza emessa dalla Corte di giustizia di primo grado di Teramo, meglio indicata in epigrafe, per le ragioni espresse in narrativa con conseguente annullamento dell'atto impugnato;
2) Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
Il consorzio (non si costituiva)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della contribuente va respinto.
Va preliminarmente confermato che quanto stabilito per le annualità precedenti (e tanto più per altri soggetti asseritamente confinanti) non può assurgere nel caso di specie al valore di giudicato esterno. L'estensione dell'efficacia esterna dei giudicati relativi agli anni precedenti, può essere ammessa infatti solo laddove si dimostri l'invarianza nel tempo dell'elemento preliminare costitutivo della fattispecie tributaria (ovvero dell'elemento che costituisce il referente per l'applicazione della specifica disciplina normativa), che si caratterizza per il collegamento del rapporto a una situazione fattuale che nella sua qualificazione giuridica deve presentarsi permanente, e dunque durevole nel tempo.
Tali condizioni non trovano riscontro nel caso di specie, poiché l'efficacia di giudicato va riconosciuta alla statuizione relativa a un elemento che non solo è rimasto identico in tale periodo, ma che per sua natura non poteva modificarsi;
tale effetto non si produce nei confronti di imposte che si rinnovano in base a presupposti che possono cambiare (Cass. n. 13916/06, Cass. n. 110804/08).
Nel caso concreto vorrebbe applicarsi il giudicato che stabilisce la non spettanza dei contributi consortili a situazioni di fatto che si presentano variabili.
Considerata la natura tributaria degli oneri consortili, e la doverosità della loro corresponsione da parte dei proprietari di terreni compresi nel perimetro, il giudicato non può essere invocato dalla ricorrente per sottrarsi al pagamento.
Egualmente, l'annullamento della richiesta dell'ente relativa all'anno 2022 non appare da esso effettuata in autotutela, ovvero per riconoscimento delle ragioni della contribuente, ma in adempimento del decisum della sentenza 27/2022 del 19.01.2022. Rigettata va pure la censura di motivazione dell'atto, in quanto esso è motivato, in diritto con rinvio per relationem al piano di classifica approvato dalla Regione e nella pubblica disponibilità, i cui estremi sono riportati indicando tra l'altro il DGR 1049 del 28/12/2018, e nel merito dettagliando l'esistenza del beneficio infrastrutturale ed idraulico;
sta dunque alla contribuente dimostrare che detto beneficio è assente, posto il consolidato principio per il quale la quota consortile è dovuta laddove il vantaggio per il fondo è diretto è specifico.
Si conferma in tema che, come ritenuto dal primo giudice, la perizia redatta in verità nell'anno 2001 è troppo risalente, per descrivere lo stato dei luoghi e costituire un valido mezzo di prova. Analizzato poi l'elemento di prova prodotto e costituito dalla perizia di parte dell'anno 2020, si deve osservare che essa è stata redatta in relazione ad una causa tributaria tra la signora Nominativo_2, solo asseritamente confinante, ed il Consorzio di bonifica. Le particelle citate in detta perizia non appaiono coincidenti con quelle di cui si discute, e l'atto appare dunque inconferente.
Quanto al merito, si conferma che il fatto che, se nella originale perizia, redatta per la causa civile giunta a sentenza nel 2003, si afferma che i terreni “sono ubicati in parte sulla sommità di una dorsale collinare”, ciò non sottrae di per se i medesimi dal vantaggio di una manutenzione idraulica a valle atta a contrastare erosione e frane. Nulla peraltro deduce il contribuente riguardo la contestata assenza dei benefici infrastrutturali.
Dunque resta confermata la sentenza di primo grado, osservandosi che la contribuente non dimostra di essere correntemente esclusa dal beneficio infrastruttura le e idraulico, e confermandosi pure che pur in assenza di costituzione da parte del Consorzio, non si rileva di esso la responsabilità aggravata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe così decide: Rigetta l'appello della contribuente. Nulla per le spese. L'Aquila, 28 gennaio 2026 Il Presidente estensore
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente e Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
BONANNI GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 405/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Nord, Bacino Del Tronto,tordino E Vomano - 00971670674
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Nord, Bacino Del Tronto,tordino E Vomano
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 59/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 1
e pubblicata il 12/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 20243169800009055 QUOTA CONSORTIL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente prodotto, la signora Ricorrente_1 impugnava nella pertinente sede di giudizio l'avviso di pagamento n. 2024.3169800009055 emesso dal Consorzio di Bonifica Nord – Bacino del Tronto, Tordino e Vomano, per l'anno 2023, di importo €88,78, relativo a terreni posseduti in comproprietà con il coniuge Nominativo_1.
Preliminarmente la contribuente evidenziava che già nel 2003, il Tribunale di Teramo aveva già stabilito, con sentenza n. 168/2003 passata in giudicato, che i terreni della Sig.ra Ricorrente_1 e del coniuge non traevano vantaggio diretto dalle opere del Consorzio e che dovevano essere cancellati dagli elenchi dei contribuenti.
Da allora, lo stato dei terreni non sarebbe cambiato, e nessun intervento è stato eseguito dal Consorzio nei loro confronti.
Nonostante ciò, il Consorzio continua a inviare richieste di pagamento ogni anno, ignorando le sentenze definitive precedenti.
I motivi di impugnazione dell'atto si sostanziavano dunque in:
1) Mancanza di un presupposto di merito, come già stabilito da un provvedimento giudiziario definitivo del tribunale, che ha già accertato l'assenza di utilità per i terreni.
2) Assenza di motivazione dell'atto, mancante dell'indicazione del piano di classifica dei terreni, o quantomeno gli estremi relativi alla pubblicazione della delibera della Giunta Regionale di approvazione;
della data di iscrizione nell'elenco contribuenti;
dei benefici effettivi ottenuti dai fondi.
Richiamava inoltre che la legge (art. 7 dello Statuto del Contribuente) impone una motivazione chiara e completa, che qui manca totalmente, e richiamava giurisprudenza della Cassazione e della Corte
Costituzionale (sent. 118/2018), che stabiliscono che il contributo consortile si può richiedere solo se vi è un vantaggio diretto e specifico derivante dalle opere, il che non ricorreva nel caso in esame.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto, la rifusione delle spese di giudizio, e la condanna del
Consorzio per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., posto che l'ente resistente era già stato condannato più volte per la medesima materia con plurime sentenze (CTP Teramo n. 27/2022 (anno 2020); CGT Teramo n. 242/2023 (anno 2021); CTP Teramo n. 28/2022 e CGT Teramo n. 61/01/2023 (per il marito Nominativo_1); CTP Teramo n. 153/2021, n. 26/2022 e CGT n. 62/01/2023 (per la nipote Nominativo_2, proprietaria di terreni confinanti))
Pure rimarcava che relativamente all'anno 2022, il Consorzio aveva annullato in autotutela il proprio avviso, ma ha ripreso a emettere richieste nel 2023.
Tale comportamento costringe ogni anno la contribuente ad agire giudizialmente per tutelarsi.
Allegava infine, tra l'altro, la perizia del CTU prodotta nella causa civile venuta a sentenza nell'anno 2003
e la perizia di parte datata 15 ottobre 2020 sui terreni di altro soggetto confinante.
Il Consorzio non si costituiva. Con la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo n. 59/01/2025 depositata il
12.02.2025, il ricorso della contribuente veniva rigettato.
La motivazione affermava in buona sostanza:
- L'ininfluenza del decisum per l'annualità 2003 sulla nuova vicenda relativa all'anno 2023
- L'inderogabilità dell'onere della prova a carico della contribuente, e l'impossibilità per la più vecchia perizia a dimostrare lo stato dei luoghi corrente. Quanto alla più recente perizia di parte, essa evidenzia in più che gli interventi sul fosso a valle dei terreni sono stati effettuati a qualche chilometro a monte e valle della perpendicolare del terreno della confinante. Ciò dimostrerebbe in realtà l'utilità dei lavori per il terreno perché la manutenzione del fosso di drenaggio avrebbe riguardato “un unico corso d'acqua, la cui manutenzione deve essere apprezzata per la sua funzione complessiva” di salvaguardare i terreno evitando fenomeni di erosione e frane.
In conclusione, se la sentenza confermava che “l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli articoli
860 cod. civ. e 10 R. D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico”
(Cass., Sez. U, Sentenza n. 8960 del 14/10/1996), essa sentenza affermava pure, in negativo, che “un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio”
(Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27057 del 19/12/2014).
La contribuente presentava perciò tempestivo appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per l'Abruzzo de L'Aquila, indicando i seguenti motivi di censura:
1) Errata valutazione dei precedenti giurisprudenziali.
La Corte di primo grado afferma che le pronunce richiamate dalla ricorrente, inerenti i medesimi immobili nel rapporto tra le stesse parti sono intervenute in annualità diverse da quella in contestazione, e addirittura la richiamata causa civile per l'annualità 2003, sicché deve escludersi qualsivoglia effetto di giudicato delle medesime relativamente all'annualità 2023. Afferma pure che rimane a carico dalle contribuente l'onere della prova.
La ricorrente osserva che in realtà vi sono più recenti sentenze favorevoli alla contribuente per gli anni di imposta 2020 passata in giudicato (CTP Teramo sent. 27/2022 del 19.01.2022) e 2021 passata in giudicato
(sentenza della CGT di Teramo 242/2023 dep. 12.12.2023). Si evidenzia poi che lo stesso ente ha annullato la debenza per l'anno d'imposta 2020. Inoltre vi è agli atti una perizia del 2020. Infine la sentenza del 2003 afferma che non vi è vantaggio in quanto tutti in quanto tutti i terreni sono posti sulla sommità dorsale collinare.
Se appariva al tempo che alcuna utilitas venisse apportata al fondo, ciò ancora appare, posto che nessun intervento è stato mai svolto
2) Nel merito gli accertamenti non sono affatto risalenti ma sono stati redatti nell'anno 2020 e il Consorzio di bonifica, non costituendosi nel giudizio, nulla ha contestato con riguardo alla veridicità delle ricostruzioni del perito di parte. Nell'atto impugnato nulla viene indicato in merito al piano di classifica dei terreni o, quanto meno, gli estremi relativi alla pubblicazione della delibera della Giunta Regionale di approvazione del piano medesimo, manca l'indicazione della data in cui la ricorrente è stata iscritta nell'elenco dei contribuenti e soprattutto non viene specificata quale sia l'utilitas ottenuta dal fondo della medesima. Non può poi essere sottaciuto poi che il marito della Sig.ra Ricorrente_1 è comproprietario dei terreni assoggettati al tributo ha ottenuto dalla Corte di Giustizia Tributaria di Teramo sentenza favorevole riferita proprio all'anno di imposta
2023, che non è stata impugnata.
Concludeva chiedendo:
1) Di riformare la sentenza emessa dalla Corte di giustizia di primo grado di Teramo, meglio indicata in epigrafe, per le ragioni espresse in narrativa con conseguente annullamento dell'atto impugnato;
2) Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
Il consorzio (non si costituiva)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della contribuente va respinto.
Va preliminarmente confermato che quanto stabilito per le annualità precedenti (e tanto più per altri soggetti asseritamente confinanti) non può assurgere nel caso di specie al valore di giudicato esterno. L'estensione dell'efficacia esterna dei giudicati relativi agli anni precedenti, può essere ammessa infatti solo laddove si dimostri l'invarianza nel tempo dell'elemento preliminare costitutivo della fattispecie tributaria (ovvero dell'elemento che costituisce il referente per l'applicazione della specifica disciplina normativa), che si caratterizza per il collegamento del rapporto a una situazione fattuale che nella sua qualificazione giuridica deve presentarsi permanente, e dunque durevole nel tempo.
Tali condizioni non trovano riscontro nel caso di specie, poiché l'efficacia di giudicato va riconosciuta alla statuizione relativa a un elemento che non solo è rimasto identico in tale periodo, ma che per sua natura non poteva modificarsi;
tale effetto non si produce nei confronti di imposte che si rinnovano in base a presupposti che possono cambiare (Cass. n. 13916/06, Cass. n. 110804/08).
Nel caso concreto vorrebbe applicarsi il giudicato che stabilisce la non spettanza dei contributi consortili a situazioni di fatto che si presentano variabili.
Considerata la natura tributaria degli oneri consortili, e la doverosità della loro corresponsione da parte dei proprietari di terreni compresi nel perimetro, il giudicato non può essere invocato dalla ricorrente per sottrarsi al pagamento.
Egualmente, l'annullamento della richiesta dell'ente relativa all'anno 2022 non appare da esso effettuata in autotutela, ovvero per riconoscimento delle ragioni della contribuente, ma in adempimento del decisum della sentenza 27/2022 del 19.01.2022. Rigettata va pure la censura di motivazione dell'atto, in quanto esso è motivato, in diritto con rinvio per relationem al piano di classifica approvato dalla Regione e nella pubblica disponibilità, i cui estremi sono riportati indicando tra l'altro il DGR 1049 del 28/12/2018, e nel merito dettagliando l'esistenza del beneficio infrastrutturale ed idraulico;
sta dunque alla contribuente dimostrare che detto beneficio è assente, posto il consolidato principio per il quale la quota consortile è dovuta laddove il vantaggio per il fondo è diretto è specifico.
Si conferma in tema che, come ritenuto dal primo giudice, la perizia redatta in verità nell'anno 2001 è troppo risalente, per descrivere lo stato dei luoghi e costituire un valido mezzo di prova. Analizzato poi l'elemento di prova prodotto e costituito dalla perizia di parte dell'anno 2020, si deve osservare che essa è stata redatta in relazione ad una causa tributaria tra la signora Nominativo_2, solo asseritamente confinante, ed il Consorzio di bonifica. Le particelle citate in detta perizia non appaiono coincidenti con quelle di cui si discute, e l'atto appare dunque inconferente.
Quanto al merito, si conferma che il fatto che, se nella originale perizia, redatta per la causa civile giunta a sentenza nel 2003, si afferma che i terreni “sono ubicati in parte sulla sommità di una dorsale collinare”, ciò non sottrae di per se i medesimi dal vantaggio di una manutenzione idraulica a valle atta a contrastare erosione e frane. Nulla peraltro deduce il contribuente riguardo la contestata assenza dei benefici infrastrutturali.
Dunque resta confermata la sentenza di primo grado, osservandosi che la contribuente non dimostra di essere correntemente esclusa dal beneficio infrastruttura le e idraulico, e confermandosi pure che pur in assenza di costituzione da parte del Consorzio, non si rileva di esso la responsabilità aggravata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe così decide: Rigetta l'appello della contribuente. Nulla per le spese. L'Aquila, 28 gennaio 2026 Il Presidente estensore