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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/09/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 18 settembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1673/2024 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Abbate ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Calvello, alla via Lauria n. 9, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
e
in persona del Controparte_2
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
1 OGGETTO: invalidità nella misura del 67% per l'esenzione ticket sanitario.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 442 e ss. c.p.c., depositato in data 01.06.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 67% ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
Con memoria, depositata il 07.02.2025, si è costituito l' , in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., ed ha domandato di rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese.
Non si è costituita l' in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t.
Dichiarata la contumacia della parte non costituita, la causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 18 settembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' in CP_1 ordine all'accertamento dello stato di invalidità, presupposto per la concessione del beneficio richiesto, attese le competenze in materia attribuite all'Istituto ai sensi del decreto legge 30 marzo 2007 "Attuazione dell'articolo 10 del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 concernente il trasferimento di competenze residue dal
Ministero dell'economia e delle finanze all' ". CP_1
La giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito al riguardo che "Nelle controversie proposte dopo il 3 settembre 1998 aventi ad oggetto il diritto a prestazioni assistenziali secondo la disciplina di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 112 CP_ del 1998, il soggetto legittimato passivamente è l' nei cui confronti lo stato
2 di invalidità va accertato in via incidentale senza necessità di promuovere un doppio giudizio (per l'accertamento delle condizioni sanitarie e per il conseguimento delle prestazioni); va invece esclusa, in base alla predetta disciplina, l'ammissibilità di un'azione di mero accertamento dello stato di invalidità civile, mentre nelle controversie in cui tale stato si configura come un presupposto logico, rispetto ai benefici (diversi dalle prestazioni economiche) richiesti dall'invalido, è legittimato passivamente il soggetto obbligato per legge
a soddisfare la specifica richiesta dell'interessato” (Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 6565 del 2 aprile 2004).
La Suprema Corte ha, inoltre chiarito che, attesi i limiti soggettivi dei giudicati,
l'accertamento del requisito sanitario non potrebbe fare stato nei confronti di terzi estranei alla lite e titolari di rapporti autonomi e distinti da quelli per i quali il giudicato medesimo è intervenuto e l'unica strada percorribile dall'interessato, per richiedere in giudizio i benefici ricollegati all'invalidità diversi dalle prestazioni economiche, è la proposizione della domanda nel confronti del titolare dal lato passivo della pretesa fatta valere
Deve pertanto ritenersi sussistente anche la legittimazione passiva al giudizio dell' , ragione per la quale la domanda deve Controparte_2 ritenersi ammissibile e ritualmente proposta.
Passando al merito, il Consulente Tecnico nominato, dott. , Persona_2 con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “Sulla scorta dell'esame anamnestico, clinico, della documentazione sanitaria in nostro possesso, giudicando globalmente il quadro clinico, possiamo affermare che la Sig.ra
è invalida con riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa nella misura del 67% (sessantasette per cento), con decorrenza dal mese di Gennaio 2024”.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dalle parti resistenti che conduca il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento della prestazione domandata e alla decorrenza come riconosciuta.
3 3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, e vanno poste a carico di . CP_1
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 01.06.2024, ogni altra Parte_1 domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara che parte ricorrente possiede una invalidità del 67% a far data da gennaio 2024;
2. condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 800,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3. pone in via definitiva a carico dell' le spese di C.T.U, già CP_1 liquidate con separato decreto.
Potenza, 18 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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