TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 4025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4025 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
udienza in trattazione scritta del 28/10/2025 ha pronunciato laAlla
seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 2059/2023 R.G. promossa da:
Parte 1 rappr. e dif. dagli avv.ti BIANCA MARIA LOSACCO, SABINO
ANNOSCIA, GIUSEPPE DI TRIA;
RICORRENTE
contro
:
CP 1, rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.2022, il ricorrente di cui in epigrafe premesso di avere contratto lombosciatalgia e gonalgia a sinistra di origine professionale per avere prestato la propria attività lavorativa, a far tempo dal 20 settembre 1999, alle dipendenze della società Oropan Spa
con le mansioni di operaio generico e manovale da forno, di avere richiesto il riconoscimento dell'origine professionale delle patologie in data 27
aprile 2021 con esito negativo e di avere proposto opposizione amministrativa con il medesimo esito ha convenuto in giudizio 1 CP 1 per sentirlo condannare, previo accertamento della natura professionale delle malattie denunciate, alla corresponsione della relativa prestazione assicurativa nella misura complessiva del 15%, o in quella da accertarsi in corso di causa pari al danno biologico che asserisce essere effettivamente derivato. 17.02.2023, il medesimo Con successivo ricorso depositato in data
altresì, nelle suddette premesso di avere contratto ricorrente e tendine di origine circostanze, tendinopatia da sovraspinoso professionale CP 1 alla corresponsione ha chiesto la condanna dell'
-
assicurativa nella misura in suo favore della relativa prestazione corso di causa, pari al complessiva del 8%, o in quella da accertarsi in danno biologico che asserisce essere effettivamente derivato. costituiva in entrambi i giudizi 1 CP 1, chiedendo il rigetto deiSi
ricorsi.
Con provvedimento del 20.06.2023, la scrivente, preso atto della
sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente soggettiva,
riuniva al presente procedimento il fascicolo recante R.G. n. 13026/2022.
All'odierna udienza in trattazione scritta, esaurita l'istruttoria ed
espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La presente domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione, per le ragioni che di seguito si espongono.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 applicabile ratione temporis all'odierna
-
fattispecie ha previsto l'erogazione da parte dell' CP 1 di un indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento.
che dalle risultanze Nel caso di specie, Occorre evidenziare
dell'istruttoria orale espletata in corso di causa, emerge che la parte ricorrente eseguiva, in modo non occasionale, attività che implicavano a carico della spalla movimenti ripetuti e/o mantenimento prolungato di posture incongrue.
In secondo luogo, ai fini della quantificazione della percentuale di danno biologico scaturita a seguito dalle malattie professionali denunciate dalla parte ricorrente, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente tecnico nominato -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- ha riconosciuto esclusivamente la tendinopatia del sovraspinoso della spalla bilaterale quale malattia professionale,
quantificando il danno biologico scaturitone nella misura del 7%.
In particolare, il ctu ha chiarito che "Dall'esame della documentazione allegata al fascicolo processuale si evince che Parte 1 ha inoltrato le domande di riconoscimento inerenti alle malattie professionali tendinopatia della spalla sinistra e protrusione lombare.
Si rileva che, delle due, soltanto la prima è inserita nella lista di cui al D.M. 9.4.2008 (G.U. n. 169 del 21.7.2008) delle malattie professionali alla voce n. 78) Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto
-
superiore lettera a) della gestione industria.
-
diInvece, per quanto riguarda la protrusione discale lombare, trattasi
patologia non tabellata, da non confondere con l'ernia discale lombare
rintracciabile alla voce n. 77) della predetta tabella.
Si deduce pertanto che per tale malattia non sussistono i presupposti per intravvedere un nesso causale con la lavorazione svolta.
Con riferimento alla tendinopatia della spalla, attenendosi a quanto previsto dalla succitata tabella, affinché si possa riconoscere unʼidonea esposizione a rischio in grado di dare origine alla tecnopatia, è
necessario accertare che l'assicurato sia stato adibito а lavorazioni,
svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti e/o mantenimento prolungato di posture incongrue.
Nel caso in esame, supportano tale fattore di rischio occupazionale le dichiarazioni rilasciate in anamnesi lavorativa e, dal punto di vista documentale, Per 1quanto riportato dal medico competente, dottor
[...] sul modulo di idoneità al lavoro relativo alla visita medica del ' 17.10.2024, ove, tra i fattori di rischio, è esplicitamente riportata la voce "movimenti ripetitivi e/o forzati arti superiori." Inoltre, nel fascicolo processuale è presente l'estratto del Documento di
Valutazione Rischi dell'azienda datrice di lavoro, da cui si evince la presenza del fattore di rischio occupazionale da movimenti ripetitivi degli arti superiori, calcolato con il metodo Checklist OCRA per le lavorazioni
Linea 2 Friselle infornamento (livello di rischio lieve), Confezionamento
LL (livello di rischio medio) e Linea 5 IN GE (livello di rischio lieve).
Ciò dedotto, è possibile riconoscere la tendinopatia del sovraspinoso della spalla bilaterale quale malattia professionale, risultando adeguatamente certificata dalla documentazione sanitaria allegata. In particolare,
tramite l'ecografia del 02.07.2022 e la RM del 15.04.2025, si evidenziavano alterazioni degenerative inserzionali del tendine sovraspinato della spalla sinistra e, nell'ecografia del 31.01.2025, risultava un assottigliamento in sede inserzionale preinserzionale del tendine sovraspinoso bilateralmente, in stato avanzato a sinistra.
Passando alla valutazione del relativo danno biologico, facendo riferimento
CP 1, di cui alla tabella delle menomazioni del danno biologico permanente
227 corrispondente a "esiti al D. lgs. n. 38/2000, si evidenzia la vocen. di lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla, apprezzabili non comprensive del danno derivante dalla limitazione strumentalmente,
funzionale".
In base a quanto emerso in sede dell'esame clinico svolto in questa della lesione, si può indagine peritale, vista la bilateralità
adeguatamente attribuire la percentuale del 7%".
pertanto, condannato ad erogare alla parte L deve essere, CP 1
corrispondente, con gli interessi legali e la ricorrente l'indennizzo rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge..
Le spese processuali -liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio nella misura liquidata con separato decreto- definitivamente a carico dell CP 1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna 1 CP 1 ad erogare alla parte ricorrente un indennizzo rapportato ad un grado danno biologico del 7%, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
alla rifusione delle spese processuali in favore
-condanna 1 CP 1
che liquida in complessivi Euro 1.400,00 per della parte ricorrente,
onorari, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio -nella misura già
liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell CP 1
Bari, 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
udienza in trattazione scritta del 28/10/2025 ha pronunciato laAlla
seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 2059/2023 R.G. promossa da:
Parte 1 rappr. e dif. dagli avv.ti BIANCA MARIA LOSACCO, SABINO
ANNOSCIA, GIUSEPPE DI TRIA;
RICORRENTE
contro
:
CP 1, rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.2022, il ricorrente di cui in epigrafe premesso di avere contratto lombosciatalgia e gonalgia a sinistra di origine professionale per avere prestato la propria attività lavorativa, a far tempo dal 20 settembre 1999, alle dipendenze della società Oropan Spa
con le mansioni di operaio generico e manovale da forno, di avere richiesto il riconoscimento dell'origine professionale delle patologie in data 27
aprile 2021 con esito negativo e di avere proposto opposizione amministrativa con il medesimo esito ha convenuto in giudizio 1 CP 1 per sentirlo condannare, previo accertamento della natura professionale delle malattie denunciate, alla corresponsione della relativa prestazione assicurativa nella misura complessiva del 15%, o in quella da accertarsi in corso di causa pari al danno biologico che asserisce essere effettivamente derivato. 17.02.2023, il medesimo Con successivo ricorso depositato in data
altresì, nelle suddette premesso di avere contratto ricorrente e tendine di origine circostanze, tendinopatia da sovraspinoso professionale CP 1 alla corresponsione ha chiesto la condanna dell'
-
assicurativa nella misura in suo favore della relativa prestazione corso di causa, pari al complessiva del 8%, o in quella da accertarsi in danno biologico che asserisce essere effettivamente derivato. costituiva in entrambi i giudizi 1 CP 1, chiedendo il rigetto deiSi
ricorsi.
Con provvedimento del 20.06.2023, la scrivente, preso atto della
sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente soggettiva,
riuniva al presente procedimento il fascicolo recante R.G. n. 13026/2022.
All'odierna udienza in trattazione scritta, esaurita l'istruttoria ed
espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La presente domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione, per le ragioni che di seguito si espongono.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 applicabile ratione temporis all'odierna
-
fattispecie ha previsto l'erogazione da parte dell' CP 1 di un indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento.
che dalle risultanze Nel caso di specie, Occorre evidenziare
dell'istruttoria orale espletata in corso di causa, emerge che la parte ricorrente eseguiva, in modo non occasionale, attività che implicavano a carico della spalla movimenti ripetuti e/o mantenimento prolungato di posture incongrue.
In secondo luogo, ai fini della quantificazione della percentuale di danno biologico scaturita a seguito dalle malattie professionali denunciate dalla parte ricorrente, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente tecnico nominato -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- ha riconosciuto esclusivamente la tendinopatia del sovraspinoso della spalla bilaterale quale malattia professionale,
quantificando il danno biologico scaturitone nella misura del 7%.
In particolare, il ctu ha chiarito che "Dall'esame della documentazione allegata al fascicolo processuale si evince che Parte 1 ha inoltrato le domande di riconoscimento inerenti alle malattie professionali tendinopatia della spalla sinistra e protrusione lombare.
Si rileva che, delle due, soltanto la prima è inserita nella lista di cui al D.M. 9.4.2008 (G.U. n. 169 del 21.7.2008) delle malattie professionali alla voce n. 78) Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto
-
superiore lettera a) della gestione industria.
-
diInvece, per quanto riguarda la protrusione discale lombare, trattasi
patologia non tabellata, da non confondere con l'ernia discale lombare
rintracciabile alla voce n. 77) della predetta tabella.
Si deduce pertanto che per tale malattia non sussistono i presupposti per intravvedere un nesso causale con la lavorazione svolta.
Con riferimento alla tendinopatia della spalla, attenendosi a quanto previsto dalla succitata tabella, affinché si possa riconoscere unʼidonea esposizione a rischio in grado di dare origine alla tecnopatia, è
necessario accertare che l'assicurato sia stato adibito а lavorazioni,
svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti e/o mantenimento prolungato di posture incongrue.
Nel caso in esame, supportano tale fattore di rischio occupazionale le dichiarazioni rilasciate in anamnesi lavorativa e, dal punto di vista documentale, Per 1quanto riportato dal medico competente, dottor
[...] sul modulo di idoneità al lavoro relativo alla visita medica del ' 17.10.2024, ove, tra i fattori di rischio, è esplicitamente riportata la voce "movimenti ripetitivi e/o forzati arti superiori." Inoltre, nel fascicolo processuale è presente l'estratto del Documento di
Valutazione Rischi dell'azienda datrice di lavoro, da cui si evince la presenza del fattore di rischio occupazionale da movimenti ripetitivi degli arti superiori, calcolato con il metodo Checklist OCRA per le lavorazioni
Linea 2 Friselle infornamento (livello di rischio lieve), Confezionamento
LL (livello di rischio medio) e Linea 5 IN GE (livello di rischio lieve).
Ciò dedotto, è possibile riconoscere la tendinopatia del sovraspinoso della spalla bilaterale quale malattia professionale, risultando adeguatamente certificata dalla documentazione sanitaria allegata. In particolare,
tramite l'ecografia del 02.07.2022 e la RM del 15.04.2025, si evidenziavano alterazioni degenerative inserzionali del tendine sovraspinato della spalla sinistra e, nell'ecografia del 31.01.2025, risultava un assottigliamento in sede inserzionale preinserzionale del tendine sovraspinoso bilateralmente, in stato avanzato a sinistra.
Passando alla valutazione del relativo danno biologico, facendo riferimento
CP 1, di cui alla tabella delle menomazioni del danno biologico permanente
227 corrispondente a "esiti al D. lgs. n. 38/2000, si evidenzia la vocen. di lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla, apprezzabili non comprensive del danno derivante dalla limitazione strumentalmente,
funzionale".
In base a quanto emerso in sede dell'esame clinico svolto in questa della lesione, si può indagine peritale, vista la bilateralità
adeguatamente attribuire la percentuale del 7%".
pertanto, condannato ad erogare alla parte L deve essere, CP 1
corrispondente, con gli interessi legali e la ricorrente l'indennizzo rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge..
Le spese processuali -liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio nella misura liquidata con separato decreto- definitivamente a carico dell CP 1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna 1 CP 1 ad erogare alla parte ricorrente un indennizzo rapportato ad un grado danno biologico del 7%, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
alla rifusione delle spese processuali in favore
-condanna 1 CP 1
che liquida in complessivi Euro 1.400,00 per della parte ricorrente,
onorari, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio -nella misura già
liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell CP 1
Bari, 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)