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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2024, n. 41863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41863 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. Di IO IL, nato a [...] il giorno 19/9/1974 rappresentato ed assistito dall'avv. Vittorio Giacquinto e dall'avv. Fabio Visco - di fiducia 2. PA RA, nata a [...] il giorno 12/101977 rappresentata ed assistita dall'avv. Leopoldo Perone - di fiducia avverso l'ordinanza n. 2016/2024 in data 30/5/2024 EL Tribunale di Napoli in funzione di giudice EL riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che è stata richiesta la trattazione orale EL procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco IA Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore ELl'indagato Di IO, Avv. Fabio Visco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento EL ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41863 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 10/10/2024 udito il difensore ELl'indagata PA, Avv. Leopoldo Perone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento EL ricorso con conseguente annullamento ELl'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 30 maggio 2024, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza EL Giudice per le indagini preliminari EL Tribunale ELla medesima città in data 29 aprile 2024 con la quale era stata applicata nei confronti di IL Di IO la misura cautelare personale ELla custodia in carcere mentre ha parzialmente riformato quest'ultima ordinanza sostituendo nei confronti ELla coindagata RA PA la misura cautelare ELla custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Il Di Capri° e la PA, in concorso tra loro (e in alcuni casi anche in concorso con altri) sono chiamati a rispondere (in sintesi) dei seguenti reati: - ELitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 512-bis, 416-bis.1 cod. pen., per avere, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali e/o di agevolare la commissione dei ELitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. yattribuito fittiziamente a RA PA (moglie EL Di IO) la società La Regina dei Tribunali S.r.l.s. che esercitava attività di ristorazione mediante la pizzeria "Dal Presidente" (capo 1 ELla rubrica ELle imputazioni), la società Di.Pa S.r.l. (capo 2), il laboratorio di produzione e vendita di prodotti da forno sito in via dei Panettieri 22/a ed il punto vendita dei prodotti da forno/pub sito in via dei Tribunali 73 (capo 3), una serie di immobili siti in Napoli (capo 4); - ELitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 648-ter.1, 416-bis.1 cod. pen. perché, dopo aver commesso i ELitti di cui all'art. 512-bis cod. pen. di cui ai capi 1, 2, 3 e 5, reimpiegavano il denaro proveniente da tali ELitti pari a circa 412.435,00 euro nelle società "La regina dei Tribunali S.r.l.s." e "Di.Pa. S.r.l." (capo 6). - il solo Di IO, EL ELitto di cui agli artt. 512-bis, 416-bis.1 cod. pen., per avere, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali e/o di agevolare la commissione dei ELitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen., intestato fittiziamente a IA CH la titolarità ELla ditta individuale "I viaggi di CH IA" (capo 5). I fatti-reato in contestazione risalgono ad un arco temporale ricompreso tra il 9 dicembre 2013 al 31 marzo 2022 e,per tutti i reati è, come detto, contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per avere commesso il fatto per agevolare il raggiungimento ELle finalità illecite ELl'associazione di tipo mafioso denominata "clan Contini", per il sostentamento dei detenuti e ELle 2 rispettive famiglie così da garantire la sopravvivenza EL clan nonché, in relazione ai ELitti di cui ai capi 1, 2 e 3 , detta aggravante è contestata anche sotto il profilo ELl'uso EL "metodo mafioso". 2. Ricorrono per cassazione i difensori degli indagati, richiedendo l'annullamento ELl'ordinanza impugnata e deducendo: 2.1. per il Di IO: 2.1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 110, 81 cpv., 512-bis, 648- ter.1 cod. pen. in relazione agli art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione dei predetti articoli EL codice penale e per motivazione carente ed illogica in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si duole, innanzitutto, parte ricorrente che il Tribunale EL riesame si sarebbe limitato a richiamare le argomentazioni poste dal G.i.p. a sostegno ELl'ordinanza cautelare senza fornire adeguata risposta alle doglianze difensive esposte nell'udienza camerale e contenute nella memoria depositata nell'interesse ELl'indagato. Sulla premessa che il procedimento trae origine dalle dichiarazioni EL collaboratore di giustizia NA De SO e che gli elementi indiziari che hanno dato luogo al trattamento cautelare si fondano principalmente sugli esiti ELle attività di intercettazione, osserva parte ricorrente che il De SO ha escluso che il Di IO facesse parte di organizzazioni camorristiche e che lo stesso abbia estromesso ES LL dalla predetta attività a causa di crediti riconducibili a forniture di stupefacente. A ciò si aggiunge, prosegue la difesa EL ricorrente, che gli elementi indicati dal Pubblico Ministero nella richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione datata 16 ottobre 2020 (dichiarazioni EL De SO e note ELla G.d.F. EL 5 e EL 9 ottobre 2020) non erano tali da determinare la necessaria gravità indiziaria e, per l'effetto, da consentire l'emissione EL relativo decreto autorizzativo da parte EL G.i.p., il che determinerebbe l'inutilizzabilità ELle intercettazioni stesse e renderebbe ultronea ogni ulteriore censura. In ogni caso, sempre secondo la difesa EL ricorrente, dall'esito ELle attività di intercettazione non emerge che le quote e le cariche ELle società menzionate siano state attribuite a RA PA ed a MI Di IO al fine di eludere la normativa in materia di misure di prevenzione e comunque per favorire la consumazione dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio. L'ipotesi accusatoria si fonderebbe, infatti, sul ritenuto impiego di capitali riconducibili a ZO PO e sulla protezione che questi avrebbe fornito al Di IO per avviare l'attività commerciale così reimmettendo nel circuito economico capitali di illecita provenienza, il tutto con la conseguenza che tutte le attività successivamente 3 compiute sarebbero accomunate dall'originario intento di eludere la normativa in materia di misure di prevenzione. Tuttavia, prosegue la difesa EL ricorrente, il contenuto sul punto ELle conversazioni intercettate non si presenta univoco al fine di dare per accertato il contributo EL PO nella vicenda descritta. Nessuna motivazione sarebbe, poi, ravvisabile nell'ordinanza impugnata con riguardo alla suddivisione dei proventi riconducibili alle menzionate società. Nel prosieguo EL ricorso, la difesa EL ricorrente passa poi all'analisi EL contenuto ELle conversazioni intercettate, proponendone una lettura differente da quella prospettata dal Tribunale che - asseritamente - non avrebbe provveduto a contestualizzarle tenendo conto che,alcune di esse, risalgono ad un tempo nel quale il Di IO aveva già interrotto i rapporti con la moglie RA PA e, comunque, sottolinea l'ambiguità e la non univocità EL contenuto ELle conversazioni stesse nonché l'assenza di riferimenti ELla partecipazione EL Capozzi nelle vicende relative alla pizzeria "Dal Presidente" ed alle società che gestiscono le attività di cui alle imputazioni. Il Tribunale non avrebbe, poi, dato risposta ai rilievi contenuti nella memoria difensiva con i quali si eccepivano le diverse finalità che avevano indotto ad optare per l'avvio di un'attività imprenditoriale sotto il nome ELla PA e si evidenziava da un lato l'assenza di prova EL coinvolgimento EL PO in dette attività e, dall'altro, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione al Di IO (gravato da precedenti per violazioni ELla legge sugli stupefacenti) di una misura di prevenzione. Inoltre, la costituzione ELla prima società è intervenuta a distanza di tre anni dall'ultima manifestazione di pericolosità EL Di IO e l'attribuzione ELle quote e ELle cariche sociali e, successivamente, degli immobili non avrebbe avuto alcuna capacità elusivatrattandosi di soggetti immediatamente riconducibili al proposto. Del resto, dal Tribunale non è stata sondata l'ipotesi alternativa legata alla possibilità che il Di IO abbia in tal modo operato perché, una volta scontata la pena legata alla condanna per violazione ELla legge sugli stupefacenti, aveva pendenze tali nei confronti ELl'RA che gli avrebbero impedito di attribuirsi la titolarità di beni mobili, immobili ed attività commerciali, il tutto come emergerebbe da una conversazione intercettata e richiamata alle pagine 17 e 18 EL ricorso ed asseritamente non adeguatamente valutata dai Giudici ELla cautela. Quanto, poi, alla fittizia intestazione ELla ditta individuale "I viaggi di IA CH" il Tribunale si sarebbe limitato solo all'analisi EL contenuto di due conversazioni intercettate senza operare una corretta lettura ELle stesse, situazioni alla quale si aggiungerebbe l'assenza di attività investigativa relativa alla riconducibilità al Di IO ELla predetta attività. In punto di diritto, il Tribunale EL riesame non avrebbe, poi, offerto congrua e logica motivazione circa il concorso apparente tra il ELitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. e quello di cui all'art. 648-ter.1, trattandosi di reati in rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che, quando l'autoriciclaggio sia commesso attraverso l'intestazione fittizia di un bene, è configurabile solo quest'ultimo più grave ELitto in forza ELla clausola di riserva contenuta nell'art. 512-bis cod. pen. Sul punto vi sarebbe carenza assoluta di motivazione e, in ogni caso, il ELitto di autoriciclaggio non sarebbe comunque configurabile sulla base ELle emergenze procedimentali. 2.1.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Rileva la difesa EL ricorrente che le argomentazioni adottate sul punto dai Giudici ELla cautela sarebbero apodittiche e disancorate dalle emergenze procedimentali in assenza di conversazioni intercettate dal significato univoco. Il Tribunale avrebbe errato nel riferire al PO l'attività di "protezione" di cui discutono IA AP e RA PA in una ELle conversazioni intercettate. Non si comprenderebbe, poi, come possa ritenersi configurabile rispetto ai ELitti di cui ai capi 2 e 3 ELla rubrica ELle imputazioni l'aggravante EL "metodo mafioso". L'esclusione di prova ELl'ingerenza EL PO nelle attività de quibus non consentirebbe, poi, di configurare detta circostanza aggravante anche sotto il differente profilo ELla "agevolazione mafiosa". Difetterebbe, infine, la prova EL dolo specifico per la configurabilità di detta aggravante. 2.1.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza ELle esigenze cautelari. Rileva la difesa EL ricorrente che il Tribunale non ha spiegato le ragioni per le quali, a fronte ELle medesime condotte ascritte agli indagati, alla PA è stata applicata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari oltretutto limitando tale valutazione allo stato di incensuratezza ELla stessa. Detta situazione comporterebbe una disparità di trattamento nei confronti EL Di IO che, sebbene gravato da precedenti penali, non può ritenersi soggetto socialmente pericoloso, che non ha precedenti per evasione e la cui ultima condanna riportata è risalente a fatti EL 2003. 2.2. per la PA: 5 2.2.1. Violazione e falsa applicazione ELl'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione agli artt. 192, 273 e 292 cod. proc. pen. e vizi di motivazione (ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.) con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo alla PA in ordine ai reati contestati. Rileva, innanzitutto, la difesa ELla ricorrente un vizio di motivazione ELl'ordinanza impugnata in ordine agli elementi indiziari che consentirebbero di configurare in capo alla PA l'elemento soggettivo previsto dalle norme incriminatrici. A detta di parte ricorrente, il Tribunale si sarebbe limitato ad evidenziare il carattere fittizio ELle società oggetto di contestazione rimarcando sotto il profilo EL dolo specifico le sole condotte EL PO e EL Di IO e non esaminando l'elemento soggettivo ELla condotta ELl'indagata sebbene la questione fossa stata espressamente sottoposta ai Giudici ELla cautela con una memoria difensiva agli stessi presentata e si fosse evidenziato che dalle conversazioni intercettate non emerge che l'atteggiamento soggettivo ELl'indagata fosse finalizzato all'elusione ELle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e che la stessa abbia agito con il dolo specifico di aggirarle. Vi sarebbe, pertanto, una totale carenza di motivazione sul punto dato che il Tribunale si è solo limitato ad evidenziare il rapporto di coniugio tra il Di IO e la PA, superando nel resto tutte le doglianze difensive e nessun atto di indagine appare idoneo a corroborare la tesi accusatoria, nulla in più rispetto alle rimostranze ELla donna che reclamava i soldi dovutigli a titolo di mantenimento. 2.2.2. Violazione e falsa applicazione degli art. 512-bis e 648-ter cod. pen. in relazione agli artt. 192, 273 e 292 cod. proc. pen. e vizi di motivazione (ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.) con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo alla PA in ordine all'aggravante contestata. Rileva la difesa ELla ricorrente che non è dato conoscere in forza di quali elementi sia possibile configurare la circostanza aggravante de qua anche nei confronti ELla PA, sia sotto il profilo EL "metodo mafioso" che sotto quello ELl'"agevolazione" ELla consorteria mafiosa di riferimento, essendo attribuito all'indagata il mero ruolo di intestataria fittizia dei beni ed essendo dato per scontato che la stessa fosse a conoscenza ELla presunta destinazione di somme al PO. Anche in questo caso nessuna argomentazione è stato posta in essere dal Tribunale in ordine all'accertamento ELla sussistenza ELl'elemento soggettivo - dolo specifico - ELl'aggravante contestata. CONSIDERATO IN DIRITTO 6 1. Il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse EL ricorrente IL Di IO non è fondato nei profili che si andranno ad esaminare. Giova immediatamente ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione EL provvedimento emesso dal tribunale EL riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura EL giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto ELle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità EL quadro indiziario a carico ELl'indagato, controllando la congruenza ELla motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni ELla logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento ELle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità ELl'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità EL provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione ELla decisione EL tribunale EL riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al moELlo ELineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto ELla pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non ELla responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 EL 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 EL 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 ; 142- 47- foc/ 20,13, PfazzeIG, RV. zi-6-34e). Ne consegue - ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà più avanti - che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e ELle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità ELla motivazione, risultante dal testo EL provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento EL giudice di merito circa l'attendibilità ELle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 47748 7 EL 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 EL 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). In sostanza, «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza ELle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità ELla motivazione EL provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 EL 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Con particolare, riguardo, poi, al contenuto ed alla interpretazione ELle conversazioni intercettate è sufficiente ricordare che «In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione EL significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento ELla prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 EL 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558), vizi non ravvisabili nel caso in esame. L. Il Tribunale EL riesame nell'ordinanza impugnata (in uno con il G.i.p. emittente il provvedimento cautelare genetico), risulta avere debitamente ricostruito il grave quadro indiziario nei confronti degli odierni ricorrenti non solo sulla base ELle dichiarazioni EL collaboratore De SO ma anche sull'analisi globale ed articolata ELle conversazioni intercettate. Nell'ordinanza impugnata risultano, infatti, essere state des( t rg le dinamiche dei gruppi familiari Di IO/PO, talvolta caratterizzate anche da contrasti interni. Risulta, poi, essere stato spiegato come il Di IO ed il PO sono riusciti ad entrare nelle attività di ristorazione e di produzione e vendita di generi alimentari anche attraverso lo spodestamento ELl'originario titolare (il LL). Ben hanno illustrato i Giudici ELla cautela il meccanismo ELle intestazioni fittizie ELle società La Regina dei Tribunali S.r.l.s. e Di.Pa S.r.l. che gestiscono, ciascuna per la sua parte, le attività di ristorazione e di produzione e vendita di generi alimentari, ma anche ELla società "I viaggi di CH IA" di cui al capo 5 ELla rubrica ELle imputazioni, ed hanno altresì compiutamente evidenziato la circostanza che dette attività (fatta eccezione per l'agenzia di viaggi) vedono come gestore di fatto il Di IO con l'interessenza EL PO e dei componenti EL nucleo familiare di quest'ultimo essendo lo stesso nel frattempo detenuto per altra causa. In particolare, l'interesse diretto EL PO alle vicende societarie emerge da una lettura non manifestamente illogica o caratterizzata da palesi 8 travisamenti ELle conversazioni intercettate, ivi comprese quelle in carcere, puntualmente richiamate nell'ordinanza qui in esame. Il sistematico, quanto di palmare evidenza, ricorso ad intestazioni fittizie a soggetti terzi, in principalità (ma non solo) nei confronti ELla PA (ex) moglie EL Di IO, sia ELle società ma anche di un numero elevato di immobili (capo 4 ELla rubrica ELle imputazioni) acquistati in assenza di elementi reddituali idonei, tliansec,rto e'affermazione dei Giudici ELla cautela secondo .tut, l'insieme di dette operazioni è finalizzato ad eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali alle quali il PO (già destinatario di misure reali ed appartenente al clan camorristico Contini) ed il Di IO risultano essere esposti per le attività illecite per le quali hanno riportato condanna definitiva oltre che per menzionate sproporzioni reddituali e l'assenza di elementi che consentono di dimostrare la provenienza lecita ELle risorse economiche investite. In tale quadro, l'assenza di prova che il Di IO faccia direttamente parte di un'associazione camorristica non risulta, allo stato, assumere rilevanza. A2. Generica ed al contempo destituita di fondamento è, poi, la doglianza difensiva relativa all'assenza di elementi idonei a disporre le intercettazioni telefoniche, situazione che si tradurrebbe nell'inutilizzabilità ELle intercettazioni stesse. Fermo restando, infatti, che il presupposto per l'autorizzazione alle operazioni di intercettazione consiste non certo nell'esistenza di gravi indizi "di colpevolezza" ma solo in quella di gravi ("sufficienti" in materia di reati di criminalità organizzata) indizi "di reato", deve rilevarsi che nel caso in esame parte ricorrente contesta (genericamente) "a monte" l'inesistenza (insindacabile in sede di legittimità) di uno dei presupposti per l'avvio ELl'attività captativa, mentre, semmai, avrebbe dovuto indicare e contestare specificamente "a valle" la motivazione EL provvedimento autorizzativo. In ogni caso appare sufficiente ricordare che « È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'inesistenza ELla gravità indiziaria ritenuta dal giudice che ha emesso il decreto di autorizzazione ELle intercettazioni telefoniche, poiché il sindacato EL giudice di legittimità nell'esame ELle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione ELla violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione EL giudice di merito, i fatti storici posti a base ELla questione, se non nei limiti EL rilievo ELla mancanza o manifesta illogicità ELla motivazione» (Sez. 5, n. 19388 EL 26/02/2018, Monagheddu, Rv. 273311). 9 2. Fondata nei limiti di cui si dirà è, invece, la doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso con la quale si osserva che il Tribunale EL riesame non avrebbe offerto congrua e logica motivazione circa il concorso apparente tra il ELitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. e quello di cui all'art. 648-ter.1. La questione era stata formalmente sottoposta al Tribunale EL riesame con la memoria (pag. 13) a firma ELl'avv. Visco depositata in udienza il 30 maggio 2024 ma non risulta avere ottenuto alcuna risposta nell'ordinanza impugnata che alla pagg. 21 e 22 si è limitata a trattare ELla configurabilità EL reato di autoriciclaggio ma non ha affrontato la questione EL rapporto tra detto reato con quelli contestati ai capi 1, 2, 3 e 5 ELla rubrica ELle imputazioni. Una premessa si impone. Dalla lettura EL capo 6 ELla rubrica ELle imputazioni si evince che la condotta in contestazione è quella di avere reimpiegato il provento dei ELitti di trasferimento di valori ex art. 512-bis cod. pen. di cui ai capi 1, 2, 3 e 5 "nelle" società La Regina dei Tribunali S.r.l.s. e Di.Pa. S.r.I.,in modo tale da ostacolarne concretamente l'identificazione ELla provenienza ELittuosa. Dalla lettura ELla motivazione ELl'ordinanza impugnata si forniscono sostanzialmente (attraverso il richiamo testuale ad una informativa ELla Guardia di Finanza) due prospettazioni ELl'attività di autoriciclaggio che appaiono tra loro in parte dissonanti e comunque non totalmente in linea con il contenuto EL capo 6 ELla rubrica ELle imputazioni. Si fa, infatti, da un lato riferimento a "ricavi non contabilizzati" (si immagina ELle attività ELle società e di cui ai capi 1, 2, 3, e 5) I ma poi si afferma in un passaggio immediatamente successivo (pag. 22) che «non si comprende come sia stato possibile accumulare l'ingente somma di denaro proprio nel periodo di lockdown dove era in crisi la stabilità organizzativa e di conseguenza economica ELle imprese sempre più in difficoltà» e, ancora, che «l'esame ELla documentazione ... ha permesso altresì di appurare che i coniugi Di IO hanno utilizzato gran parte ELla citata provvista derivante dagli accrediti di denaro contante per l'acquisto degli immobili intestati a PA RA». Non v'è chi non veda come,da un lato,ci si trova in presenza di un capo di imputazione in materia di autoriciclaggio che, come detto, conchiude l'attività ELittuosa compiuta nel «reimpiego EL denaro proveniente dai ELitti ... nelle società "La Regina dei Tribunali S.r.l.s." e "Di.Pa. S.r.l."» e. in una motivazione che non solo denota incertezza circa la effettiva provenienza EL flusso di denaro dalla gestione ELle predette società ma che indica un utilizzo diverso di "gran parte" ELle somme di denaro nell'acquisto degli immobili intestati alla PA (situazione-quest'ultima-non contemplata nel capo 6 ELla rubrica ELle imputazioni). 10 A ciò si aggiunge che, nel commentare detta informativa ELla G.d.F., il Tribunale EL riesame muta ulteriormente la tipologia di azioni compiute parlando di «atti dispositivi (bonifici e pagamenti di effetti successivamente alla massiccia e reiterata immissione di denaro contante sui conti riferibili alla PA, al Di IO ed alle imprese a questi riferibili)». La situazione, descritta in maniera incerta, presenta-a questo punto-uno stretto collegamento con la problematica dei rapporti tra il reato di cui all'art. 512- bis cod. pen. e quello di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. sui quali, come detto, non si ravvisa la presenza di alcuna motivazione nell'ordinanza impugnata nonostante la specifica doglianza sollevata dalla difesa. Infatti, ai fini di verificare se vi è un rapporto di "specialità reciproca" tra i due reati riconducibile ai principi secondo cui «Il ELitto di autoriciclaggio è in rapporto di specialità reciproca con quello di trasferimento fraudolento di valori, essendo accomunate le fattispecie dalla generica provenienza da ELitto dei beni oggetto di trasferimento e dall'utilizzo di modalità dissinnulatorie tese a rendere difficoltosa l'identificazione di detta provenienza, sicché, quando l'intestazione fittizia di un bene costituisca la principale modalità commissiva ELl'autoriciclaggio, è configurabile solo quest'ultimo, più grave, ELitto, in forza ELla clausola di riserva contenuta nell'art. 512-bis cod. pen.» (Sez. 1, n. 39489 EL 22/06/2023, Petriccione, Rv. 285123). e, ancora, che «Non è configurabile il ELitto di i trasferimento fraudolento di valori quando la finalità ELl'agente è quella di agevolare la commissione EL ELitto di autoriciclaggio, in quanto tale finalità non rientra tra gli elementi costitutivi EL ELitto di cui all'art. 512-bis cod. pen.» (Sez. 2, n. 26902 EL 31/05/2022, Visaggio, Rv. 283563),Occorre però tenere conto, come ben chiarito da Sez. 1, n. 39489 EL 22/06/2023, Petriccione, Rv. 285123 (pag. 59 e segg. in motivazione) EL fatto che «l'applicazione ELla clausola di riserva in favore EL solo ELitto di autoriciclaggio [si noti che l'art. 512-bis non richiama l'art. 648-ter.
1 - ndr.] presuppone in fatto che la condotta di intestazione fittizia riguardi il "medesimo" bene ELla condotta di autoriciclaggio e sia riconducibile alla finalità complessivamente prevista da tale incriminazione, sicché l'esistenza di più momenti in cui si segmenta - di regola - la condotta ELl'autore ELl'autoriciclaggio (acquisizione di quote sociali, immissione di capitali nell'azienda, attività posteriori) possa essere integralmente ricondotta, sul piano funzionale e volitivo alla disposizione incriminatrice di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen.». Tutto ciò non risulta essere stato chiarito nell'ordinanza impugnata con la conseguenza che non è dato comprendere se ci si trova in presenza di una situazione di fatto che consente di ritenere le condotte di cui all'art. 512-bis cod. 11 pen. assorbite nel reato di riciclaggio oppure di condotte integranti reati che, mantenendo una propria autonomia, possono tra loro concorrere. Per le ragioni poc'anzi indicate si impone l'annullamento in parte qua ELl'ordinanza impugnata affinché il Tribunale EL riesame colmi, qualora possibile, la carenza motivazionale attraverso una accurata ricostruzione in fatto EL modus operandi degli indagati al fine di chiarire se si versa in una condizione nella quale si possa o meno ipotizzare nel caso in esame un concorso materiale tra i reati di trasferimento fraudolento di valori e di autoriciclaggio ovvero se vi sia un assorbimento dei primi nel secondo. 3. Fondato è altresì il secondo motivo di ricorso formulati nell'interesse EL ricorrente Di IO in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Detta circostanza aggravante è testualmente contestata ai capi 1, 2 e 3 come segue: «per avere commesso il fatto avvelandosi ELle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., ed in particolare avendo agito con metodo mafioso facendo affidamento sul diffuso senso di assoggettamento e sulla conseguente omertà scaturente dalla ben nota consapevolezza ELla esistenza e predominio sul territorio di una pericolosa organizzazione criminale di tipo mafioso di cui faceva parte PO ZO, al fine di acquistare l'attività in oggetto nonché per agevolare il raggiungimento ELle finalità illecite ELl'associazione di tipo mafioso denominata "clan Confini", per il sostentamento dei detenuti e ELle rispettive famiglie» ed in forma più ridotta - senza il richiamo al "metodo mafioso" - ai capi 4, 5 e 6. Non sfugge, innanzitutto, che, nell'ordinanza impugnata,alla configurabilità ELla c.d. "agevolazione mafiosa" è dedicato solo l'ultimo passaggio EL penultimo capoverso di pag. 21. Innanzitutto, la circostanza che il PO - come detto pur sempre interessato alle vicende societarie ed alle attività commerciali descritte - sia indicato (senza alcuna contestazione difensiva sul punto) come appartenente al clan Contini non appare ex sé elemento risolutivo per dimostrare che le attività illecite descritte fossero (anche) finalizzate ad agevolare il raggiungimento ELle finalità illecite di detta associazione e per il sostentamento dei detenuti e ELle rispettive famiglie. Le conversazioni intercettate riportate nell'ordinanza impugnata (uniche sottoposte all'attenzione di questa Corte di legittimità) vertono di fatto su problematiche intrafamiliari e su contrasti esistenti tra i rispettivi membri dei nuclei Di IO/PO per la conquista di spazi gestionali ed economici in relazione alle attività commerciali de quibus. 12 Se da un lato l'interesse EL PO (e dei componenti ELla sua famiglia) in dette attività traspare da quanto riportato nell'ordinanza EL Tribunale, non emergono o, comunque, non sono stati evidenziati nell'ordinanza stessa elementi che consentono di affermare che le azioni illecite abbiano travalicato l'interesse personale EL PO per realizzare le finalità di cui alla circostanza aggravante contestata/ non essendo di certo possibile ritenere, in assenza di elementi specifici, che l'interesse di un membro di una associazione di tipo mafioso coincide con quello ELl'associazione di appartenenza. Il Tribunale EL riesame ha ritenuto di superare il problema affermando che «i ricavi ELle attività di ristorazione erano destinati anche al mantenimento EL sistema di welfare EL sodalizio, posto che una quota parte degli introiti era destinata alla famiglia EL PO ZO, senz'altro intraneo alla consorteria camorristica». In realtà, tale affermazione è caratterizzata da un cortocircuito motivazionale sol che si tenga conto non solo che non vi è prova che il PO ed il Di IO abbiano operato per interessi diversi da quelli strettamente personali e dei propri ristretti nuclei familiari (economici e protettivi nei confronti di una possibile misura di prevenzione) ma anche perché il PO è concorrente nei reati in contestazione con la conseguenza che così ragionando, si arriverebbe a sostenere che il soggetto che si arricchisce personalmente compiendo attività illecite e migliora il proprio welfare familiare, in quanto componente di un'organizzazione mafiosa finisce per "agevolare" anche l'organizzazione stessa. La motivazione ELl'ordinanza impugnata si presenta poi carente anche con riguardo anche al contestato uso EL "metodo mafioso". A parte il fatto che il "metodo mafioso" (consistente nell'esercizio ELla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva) potrebbe al più essere stato utilizzato per costringere il LL a cedere la pizzeria "Dal Presidente" in quanto non è dato comprendere dal provvedimento impugnato quale incidenza, qualora detto metodo sia stato effettivamente utilizzato, abbia avuto con riguardo ai fatti oggetto ELle contestazioni di cui ai capi 2 e 3 ELla rubrica ELle imputazioni, vi è anche da dire che lo stesso non appare deducibile né dalle riportate dichiarazioni EL De SO, né dalla mera frase pronunciata dalla AP che, parlando con la PA EL Di IO, ha affermato «... perché non racconta come si è preso la pizzeria da NZ LL e come praticamente si è fatto fare la protezione ...M». Il Tribunale,per trattare quest'ultimo argomento (v. pag. 21 ELl'ordinanza impugnata), ha preso le mosse da un'affermazione EL G.i.p. («sicuramente di mafia il contesto in cui si sono svolti i fatti oggetto ELle imputazioni provvisorie») facendo richiamo alla «protezione EL PO» ed ha poi richiama t o le modalità 13 di acquisizione ELla pizzeria (prestito economico al LL, ingresso a titolo di socio nella gestione ELla pizzeria e poi definitiva estromissione EL LL dalla stessa). Orbene, se non può che convenirsi con l'osservazione EL Tribunale sul fatto che tali modalità sono «tipiche ELle consorterie camorristiche e costituiscono espressione EL relativo "metodo", mercè la subdola insinuazione in imprese commerciali fino all'estromissione dei relativi originari titolari», tuttavia i Giudici ELla cautela appaiono aver fatto confusione tra le modalità "tipiche" e "subdole" ELle organizzazioni di tipo mafioso di insinuarsi nelle imprese commerciali "pulite" e l'uso EL "metodo mafioso" di cui all'aggravante de qua che ha car,Atec,lc.14e, totalmente differenti, essendo legato ad una ben distinta attività "intimidatoria" nei confronti ELla persona offesa che non risulta adeguatamente sviluppata nei suoi contorni nella motivazione ELl'ordinanza impugnata, non bastando un aspecifico riferimento ad una attività di "protezione" chevhon è dato capire da chi e verso di chi è stata esercitata. Singolare è, poi, il riferimento operato dal Tribunale nella parte di motivazione concernente il "metodo mafioso" (pag. 21) all'attività riguardante l'agenzia di viaggi («il cui precedente mandatario veniva più volte percosso ... dal Di IO»), non foss'altro perché tale profilo ELl'aggravante non è contestato al capo 4 ELla rubrica ELle imputazioni. Sempre con riguardo all'attività di gestione ELl'agenzia "I viaggi di CH IA" non è poi spiegato su quali elementi si fonda la circostanza aggravante ELla "agevolazione mafiosa", atteso che il reato di cui al capo 5 risulta contestato al solo Di IO (che non emerge essere soggetto appartenente al sodalizio camorristico) e non risultando che i proventi di detta attività siano stati destinati dallo stesso Di IO a terzi. Alla luce ELle carenze e ELle contraddizioni motivazionali evidenziate si impone l'annullamento ELl'ordinanza impugnata relativamente alla configurabilità ELla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 461-bis.1 cod. pen. con rinvio degli atti al Tribunale per un nuovo esame sul punto. 4. In quanto strettamente collegati alle osservazioni che precedono si impone anche l'accoglimento dei motivi di ricorso formulati nell'interesse ELla ricorrente RA PA in ordine alla configurabilità ELl'elemento soggettivo relativo ai reati in contestazione alla stessa ed all'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen.,non avendo avuto congrua risposta la relativa questione che risulta essere stata sottoposta al Tribunale EL riesame e che dovrà essere quindi esaminata dallo stesso Tribunale. 14 5. Quanto, infine, al motivo di ricorso concernente le esigenze cautelari formulato nell'interesse ELl'imputato Di IO, fermo restando che la motivazione con la quale il Tribunale ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di imporre misure cautelari di diversa afflittività tra il Di IO e la PA si presenta congrua e logica, è di tutta evidenza che la questione relativa al trattamento cautelare dovrà essere oggetto di nuova valutazione da parte dei Giudici ELla cautela solo dopo che sarà data risposta alle altre questioni in fatto ed in diritto che hanno portato all'annullamento ELl'ordinanza impugnata. 6. Per le considerazioni or ora esposte si impone, limitatamente ai vizi sopra evidenziati ai superiori paragrafi 2, 3 e 4, l'annullamento ELl'ordinanza impugnata nei confronti di Di IO IL e di PA RA con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi ELl'art. 309, comma 7, c.p.p. 7. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà EL ricorrente Di IO, deve disporsi - ai sensi ELl'articolo 94, comma 1-ter, ELle disposizioni di attuazione EL codice di procedura penale - che copia ELla stessa sia trasmessa al direttore ELl'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis EL citato articolo 94.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di Di IO IL e di PA RA e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi ELl'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co.
1-ter, disp. att. cod. proc. pen. con riferimento a Di IO IL. Così deciso il 10 ottobre 2024.
preso atto che è stata richiesta la trattazione orale EL procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco IA Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore ELl'indagato Di IO, Avv. Fabio Visco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento EL ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41863 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 10/10/2024 udito il difensore ELl'indagata PA, Avv. Leopoldo Perone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento EL ricorso con conseguente annullamento ELl'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 30 maggio 2024, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza EL Giudice per le indagini preliminari EL Tribunale ELla medesima città in data 29 aprile 2024 con la quale era stata applicata nei confronti di IL Di IO la misura cautelare personale ELla custodia in carcere mentre ha parzialmente riformato quest'ultima ordinanza sostituendo nei confronti ELla coindagata RA PA la misura cautelare ELla custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Il Di Capri° e la PA, in concorso tra loro (e in alcuni casi anche in concorso con altri) sono chiamati a rispondere (in sintesi) dei seguenti reati: - ELitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 512-bis, 416-bis.1 cod. pen., per avere, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali e/o di agevolare la commissione dei ELitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. yattribuito fittiziamente a RA PA (moglie EL Di IO) la società La Regina dei Tribunali S.r.l.s. che esercitava attività di ristorazione mediante la pizzeria "Dal Presidente" (capo 1 ELla rubrica ELle imputazioni), la società Di.Pa S.r.l. (capo 2), il laboratorio di produzione e vendita di prodotti da forno sito in via dei Panettieri 22/a ed il punto vendita dei prodotti da forno/pub sito in via dei Tribunali 73 (capo 3), una serie di immobili siti in Napoli (capo 4); - ELitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 648-ter.1, 416-bis.1 cod. pen. perché, dopo aver commesso i ELitti di cui all'art. 512-bis cod. pen. di cui ai capi 1, 2, 3 e 5, reimpiegavano il denaro proveniente da tali ELitti pari a circa 412.435,00 euro nelle società "La regina dei Tribunali S.r.l.s." e "Di.Pa. S.r.l." (capo 6). - il solo Di IO, EL ELitto di cui agli artt. 512-bis, 416-bis.1 cod. pen., per avere, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali e/o di agevolare la commissione dei ELitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen., intestato fittiziamente a IA CH la titolarità ELla ditta individuale "I viaggi di CH IA" (capo 5). I fatti-reato in contestazione risalgono ad un arco temporale ricompreso tra il 9 dicembre 2013 al 31 marzo 2022 e,per tutti i reati è, come detto, contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per avere commesso il fatto per agevolare il raggiungimento ELle finalità illecite ELl'associazione di tipo mafioso denominata "clan Contini", per il sostentamento dei detenuti e ELle 2 rispettive famiglie così da garantire la sopravvivenza EL clan nonché, in relazione ai ELitti di cui ai capi 1, 2 e 3 , detta aggravante è contestata anche sotto il profilo ELl'uso EL "metodo mafioso". 2. Ricorrono per cassazione i difensori degli indagati, richiedendo l'annullamento ELl'ordinanza impugnata e deducendo: 2.1. per il Di IO: 2.1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 110, 81 cpv., 512-bis, 648- ter.1 cod. pen. in relazione agli art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione dei predetti articoli EL codice penale e per motivazione carente ed illogica in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si duole, innanzitutto, parte ricorrente che il Tribunale EL riesame si sarebbe limitato a richiamare le argomentazioni poste dal G.i.p. a sostegno ELl'ordinanza cautelare senza fornire adeguata risposta alle doglianze difensive esposte nell'udienza camerale e contenute nella memoria depositata nell'interesse ELl'indagato. Sulla premessa che il procedimento trae origine dalle dichiarazioni EL collaboratore di giustizia NA De SO e che gli elementi indiziari che hanno dato luogo al trattamento cautelare si fondano principalmente sugli esiti ELle attività di intercettazione, osserva parte ricorrente che il De SO ha escluso che il Di IO facesse parte di organizzazioni camorristiche e che lo stesso abbia estromesso ES LL dalla predetta attività a causa di crediti riconducibili a forniture di stupefacente. A ciò si aggiunge, prosegue la difesa EL ricorrente, che gli elementi indicati dal Pubblico Ministero nella richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione datata 16 ottobre 2020 (dichiarazioni EL De SO e note ELla G.d.F. EL 5 e EL 9 ottobre 2020) non erano tali da determinare la necessaria gravità indiziaria e, per l'effetto, da consentire l'emissione EL relativo decreto autorizzativo da parte EL G.i.p., il che determinerebbe l'inutilizzabilità ELle intercettazioni stesse e renderebbe ultronea ogni ulteriore censura. In ogni caso, sempre secondo la difesa EL ricorrente, dall'esito ELle attività di intercettazione non emerge che le quote e le cariche ELle società menzionate siano state attribuite a RA PA ed a MI Di IO al fine di eludere la normativa in materia di misure di prevenzione e comunque per favorire la consumazione dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio. L'ipotesi accusatoria si fonderebbe, infatti, sul ritenuto impiego di capitali riconducibili a ZO PO e sulla protezione che questi avrebbe fornito al Di IO per avviare l'attività commerciale così reimmettendo nel circuito economico capitali di illecita provenienza, il tutto con la conseguenza che tutte le attività successivamente 3 compiute sarebbero accomunate dall'originario intento di eludere la normativa in materia di misure di prevenzione. Tuttavia, prosegue la difesa EL ricorrente, il contenuto sul punto ELle conversazioni intercettate non si presenta univoco al fine di dare per accertato il contributo EL PO nella vicenda descritta. Nessuna motivazione sarebbe, poi, ravvisabile nell'ordinanza impugnata con riguardo alla suddivisione dei proventi riconducibili alle menzionate società. Nel prosieguo EL ricorso, la difesa EL ricorrente passa poi all'analisi EL contenuto ELle conversazioni intercettate, proponendone una lettura differente da quella prospettata dal Tribunale che - asseritamente - non avrebbe provveduto a contestualizzarle tenendo conto che,alcune di esse, risalgono ad un tempo nel quale il Di IO aveva già interrotto i rapporti con la moglie RA PA e, comunque, sottolinea l'ambiguità e la non univocità EL contenuto ELle conversazioni stesse nonché l'assenza di riferimenti ELla partecipazione EL Capozzi nelle vicende relative alla pizzeria "Dal Presidente" ed alle società che gestiscono le attività di cui alle imputazioni. Il Tribunale non avrebbe, poi, dato risposta ai rilievi contenuti nella memoria difensiva con i quali si eccepivano le diverse finalità che avevano indotto ad optare per l'avvio di un'attività imprenditoriale sotto il nome ELla PA e si evidenziava da un lato l'assenza di prova EL coinvolgimento EL PO in dette attività e, dall'altro, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione al Di IO (gravato da precedenti per violazioni ELla legge sugli stupefacenti) di una misura di prevenzione. Inoltre, la costituzione ELla prima società è intervenuta a distanza di tre anni dall'ultima manifestazione di pericolosità EL Di IO e l'attribuzione ELle quote e ELle cariche sociali e, successivamente, degli immobili non avrebbe avuto alcuna capacità elusivatrattandosi di soggetti immediatamente riconducibili al proposto. Del resto, dal Tribunale non è stata sondata l'ipotesi alternativa legata alla possibilità che il Di IO abbia in tal modo operato perché, una volta scontata la pena legata alla condanna per violazione ELla legge sugli stupefacenti, aveva pendenze tali nei confronti ELl'RA che gli avrebbero impedito di attribuirsi la titolarità di beni mobili, immobili ed attività commerciali, il tutto come emergerebbe da una conversazione intercettata e richiamata alle pagine 17 e 18 EL ricorso ed asseritamente non adeguatamente valutata dai Giudici ELla cautela. Quanto, poi, alla fittizia intestazione ELla ditta individuale "I viaggi di IA CH" il Tribunale si sarebbe limitato solo all'analisi EL contenuto di due conversazioni intercettate senza operare una corretta lettura ELle stesse, situazioni alla quale si aggiungerebbe l'assenza di attività investigativa relativa alla riconducibilità al Di IO ELla predetta attività. In punto di diritto, il Tribunale EL riesame non avrebbe, poi, offerto congrua e logica motivazione circa il concorso apparente tra il ELitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. e quello di cui all'art. 648-ter.1, trattandosi di reati in rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che, quando l'autoriciclaggio sia commesso attraverso l'intestazione fittizia di un bene, è configurabile solo quest'ultimo più grave ELitto in forza ELla clausola di riserva contenuta nell'art. 512-bis cod. pen. Sul punto vi sarebbe carenza assoluta di motivazione e, in ogni caso, il ELitto di autoriciclaggio non sarebbe comunque configurabile sulla base ELle emergenze procedimentali. 2.1.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Rileva la difesa EL ricorrente che le argomentazioni adottate sul punto dai Giudici ELla cautela sarebbero apodittiche e disancorate dalle emergenze procedimentali in assenza di conversazioni intercettate dal significato univoco. Il Tribunale avrebbe errato nel riferire al PO l'attività di "protezione" di cui discutono IA AP e RA PA in una ELle conversazioni intercettate. Non si comprenderebbe, poi, come possa ritenersi configurabile rispetto ai ELitti di cui ai capi 2 e 3 ELla rubrica ELle imputazioni l'aggravante EL "metodo mafioso". L'esclusione di prova ELl'ingerenza EL PO nelle attività de quibus non consentirebbe, poi, di configurare detta circostanza aggravante anche sotto il differente profilo ELla "agevolazione mafiosa". Difetterebbe, infine, la prova EL dolo specifico per la configurabilità di detta aggravante. 2.1.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza ELle esigenze cautelari. Rileva la difesa EL ricorrente che il Tribunale non ha spiegato le ragioni per le quali, a fronte ELle medesime condotte ascritte agli indagati, alla PA è stata applicata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari oltretutto limitando tale valutazione allo stato di incensuratezza ELla stessa. Detta situazione comporterebbe una disparità di trattamento nei confronti EL Di IO che, sebbene gravato da precedenti penali, non può ritenersi soggetto socialmente pericoloso, che non ha precedenti per evasione e la cui ultima condanna riportata è risalente a fatti EL 2003. 2.2. per la PA: 5 2.2.1. Violazione e falsa applicazione ELl'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione agli artt. 192, 273 e 292 cod. proc. pen. e vizi di motivazione (ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.) con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo alla PA in ordine ai reati contestati. Rileva, innanzitutto, la difesa ELla ricorrente un vizio di motivazione ELl'ordinanza impugnata in ordine agli elementi indiziari che consentirebbero di configurare in capo alla PA l'elemento soggettivo previsto dalle norme incriminatrici. A detta di parte ricorrente, il Tribunale si sarebbe limitato ad evidenziare il carattere fittizio ELle società oggetto di contestazione rimarcando sotto il profilo EL dolo specifico le sole condotte EL PO e EL Di IO e non esaminando l'elemento soggettivo ELla condotta ELl'indagata sebbene la questione fossa stata espressamente sottoposta ai Giudici ELla cautela con una memoria difensiva agli stessi presentata e si fosse evidenziato che dalle conversazioni intercettate non emerge che l'atteggiamento soggettivo ELl'indagata fosse finalizzato all'elusione ELle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e che la stessa abbia agito con il dolo specifico di aggirarle. Vi sarebbe, pertanto, una totale carenza di motivazione sul punto dato che il Tribunale si è solo limitato ad evidenziare il rapporto di coniugio tra il Di IO e la PA, superando nel resto tutte le doglianze difensive e nessun atto di indagine appare idoneo a corroborare la tesi accusatoria, nulla in più rispetto alle rimostranze ELla donna che reclamava i soldi dovutigli a titolo di mantenimento. 2.2.2. Violazione e falsa applicazione degli art. 512-bis e 648-ter cod. pen. in relazione agli artt. 192, 273 e 292 cod. proc. pen. e vizi di motivazione (ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.) con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo alla PA in ordine all'aggravante contestata. Rileva la difesa ELla ricorrente che non è dato conoscere in forza di quali elementi sia possibile configurare la circostanza aggravante de qua anche nei confronti ELla PA, sia sotto il profilo EL "metodo mafioso" che sotto quello ELl'"agevolazione" ELla consorteria mafiosa di riferimento, essendo attribuito all'indagata il mero ruolo di intestataria fittizia dei beni ed essendo dato per scontato che la stessa fosse a conoscenza ELla presunta destinazione di somme al PO. Anche in questo caso nessuna argomentazione è stato posta in essere dal Tribunale in ordine all'accertamento ELla sussistenza ELl'elemento soggettivo - dolo specifico - ELl'aggravante contestata. CONSIDERATO IN DIRITTO 6 1. Il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse EL ricorrente IL Di IO non è fondato nei profili che si andranno ad esaminare. Giova immediatamente ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione EL provvedimento emesso dal tribunale EL riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura EL giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto ELle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità EL quadro indiziario a carico ELl'indagato, controllando la congruenza ELla motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni ELla logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento ELle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità ELl'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità EL provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione ELla decisione EL tribunale EL riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al moELlo ELineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto ELla pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non ELla responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 EL 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 EL 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 ; 142- 47- foc/ 20,13, PfazzeIG, RV. zi-6-34e). Ne consegue - ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà più avanti - che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e ELle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità ELla motivazione, risultante dal testo EL provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento EL giudice di merito circa l'attendibilità ELle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 47748 7 EL 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 EL 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). In sostanza, «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza ELle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità ELla motivazione EL provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 EL 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Con particolare, riguardo, poi, al contenuto ed alla interpretazione ELle conversazioni intercettate è sufficiente ricordare che «In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione EL significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento ELla prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 EL 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558), vizi non ravvisabili nel caso in esame. L. Il Tribunale EL riesame nell'ordinanza impugnata (in uno con il G.i.p. emittente il provvedimento cautelare genetico), risulta avere debitamente ricostruito il grave quadro indiziario nei confronti degli odierni ricorrenti non solo sulla base ELle dichiarazioni EL collaboratore De SO ma anche sull'analisi globale ed articolata ELle conversazioni intercettate. Nell'ordinanza impugnata risultano, infatti, essere state des( t rg le dinamiche dei gruppi familiari Di IO/PO, talvolta caratterizzate anche da contrasti interni. Risulta, poi, essere stato spiegato come il Di IO ed il PO sono riusciti ad entrare nelle attività di ristorazione e di produzione e vendita di generi alimentari anche attraverso lo spodestamento ELl'originario titolare (il LL). Ben hanno illustrato i Giudici ELla cautela il meccanismo ELle intestazioni fittizie ELle società La Regina dei Tribunali S.r.l.s. e Di.Pa S.r.l. che gestiscono, ciascuna per la sua parte, le attività di ristorazione e di produzione e vendita di generi alimentari, ma anche ELla società "I viaggi di CH IA" di cui al capo 5 ELla rubrica ELle imputazioni, ed hanno altresì compiutamente evidenziato la circostanza che dette attività (fatta eccezione per l'agenzia di viaggi) vedono come gestore di fatto il Di IO con l'interessenza EL PO e dei componenti EL nucleo familiare di quest'ultimo essendo lo stesso nel frattempo detenuto per altra causa. In particolare, l'interesse diretto EL PO alle vicende societarie emerge da una lettura non manifestamente illogica o caratterizzata da palesi 8 travisamenti ELle conversazioni intercettate, ivi comprese quelle in carcere, puntualmente richiamate nell'ordinanza qui in esame. Il sistematico, quanto di palmare evidenza, ricorso ad intestazioni fittizie a soggetti terzi, in principalità (ma non solo) nei confronti ELla PA (ex) moglie EL Di IO, sia ELle società ma anche di un numero elevato di immobili (capo 4 ELla rubrica ELle imputazioni) acquistati in assenza di elementi reddituali idonei, tliansec,rto e'affermazione dei Giudici ELla cautela secondo .tut, l'insieme di dette operazioni è finalizzato ad eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali alle quali il PO (già destinatario di misure reali ed appartenente al clan camorristico Contini) ed il Di IO risultano essere esposti per le attività illecite per le quali hanno riportato condanna definitiva oltre che per menzionate sproporzioni reddituali e l'assenza di elementi che consentono di dimostrare la provenienza lecita ELle risorse economiche investite. In tale quadro, l'assenza di prova che il Di IO faccia direttamente parte di un'associazione camorristica non risulta, allo stato, assumere rilevanza. A2. Generica ed al contempo destituita di fondamento è, poi, la doglianza difensiva relativa all'assenza di elementi idonei a disporre le intercettazioni telefoniche, situazione che si tradurrebbe nell'inutilizzabilità ELle intercettazioni stesse. Fermo restando, infatti, che il presupposto per l'autorizzazione alle operazioni di intercettazione consiste non certo nell'esistenza di gravi indizi "di colpevolezza" ma solo in quella di gravi ("sufficienti" in materia di reati di criminalità organizzata) indizi "di reato", deve rilevarsi che nel caso in esame parte ricorrente contesta (genericamente) "a monte" l'inesistenza (insindacabile in sede di legittimità) di uno dei presupposti per l'avvio ELl'attività captativa, mentre, semmai, avrebbe dovuto indicare e contestare specificamente "a valle" la motivazione EL provvedimento autorizzativo. In ogni caso appare sufficiente ricordare che « È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'inesistenza ELla gravità indiziaria ritenuta dal giudice che ha emesso il decreto di autorizzazione ELle intercettazioni telefoniche, poiché il sindacato EL giudice di legittimità nell'esame ELle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione ELla violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione EL giudice di merito, i fatti storici posti a base ELla questione, se non nei limiti EL rilievo ELla mancanza o manifesta illogicità ELla motivazione» (Sez. 5, n. 19388 EL 26/02/2018, Monagheddu, Rv. 273311). 9 2. Fondata nei limiti di cui si dirà è, invece, la doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso con la quale si osserva che il Tribunale EL riesame non avrebbe offerto congrua e logica motivazione circa il concorso apparente tra il ELitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. e quello di cui all'art. 648-ter.1. La questione era stata formalmente sottoposta al Tribunale EL riesame con la memoria (pag. 13) a firma ELl'avv. Visco depositata in udienza il 30 maggio 2024 ma non risulta avere ottenuto alcuna risposta nell'ordinanza impugnata che alla pagg. 21 e 22 si è limitata a trattare ELla configurabilità EL reato di autoriciclaggio ma non ha affrontato la questione EL rapporto tra detto reato con quelli contestati ai capi 1, 2, 3 e 5 ELla rubrica ELle imputazioni. Una premessa si impone. Dalla lettura EL capo 6 ELla rubrica ELle imputazioni si evince che la condotta in contestazione è quella di avere reimpiegato il provento dei ELitti di trasferimento di valori ex art. 512-bis cod. pen. di cui ai capi 1, 2, 3 e 5 "nelle" società La Regina dei Tribunali S.r.l.s. e Di.Pa. S.r.I.,in modo tale da ostacolarne concretamente l'identificazione ELla provenienza ELittuosa. Dalla lettura ELla motivazione ELl'ordinanza impugnata si forniscono sostanzialmente (attraverso il richiamo testuale ad una informativa ELla Guardia di Finanza) due prospettazioni ELl'attività di autoriciclaggio che appaiono tra loro in parte dissonanti e comunque non totalmente in linea con il contenuto EL capo 6 ELla rubrica ELle imputazioni. Si fa, infatti, da un lato riferimento a "ricavi non contabilizzati" (si immagina ELle attività ELle società e di cui ai capi 1, 2, 3, e 5) I ma poi si afferma in un passaggio immediatamente successivo (pag. 22) che «non si comprende come sia stato possibile accumulare l'ingente somma di denaro proprio nel periodo di lockdown dove era in crisi la stabilità organizzativa e di conseguenza economica ELle imprese sempre più in difficoltà» e, ancora, che «l'esame ELla documentazione ... ha permesso altresì di appurare che i coniugi Di IO hanno utilizzato gran parte ELla citata provvista derivante dagli accrediti di denaro contante per l'acquisto degli immobili intestati a PA RA». Non v'è chi non veda come,da un lato,ci si trova in presenza di un capo di imputazione in materia di autoriciclaggio che, come detto, conchiude l'attività ELittuosa compiuta nel «reimpiego EL denaro proveniente dai ELitti ... nelle società "La Regina dei Tribunali S.r.l.s." e "Di.Pa. S.r.l."» e. in una motivazione che non solo denota incertezza circa la effettiva provenienza EL flusso di denaro dalla gestione ELle predette società ma che indica un utilizzo diverso di "gran parte" ELle somme di denaro nell'acquisto degli immobili intestati alla PA (situazione-quest'ultima-non contemplata nel capo 6 ELla rubrica ELle imputazioni). 10 A ciò si aggiunge che, nel commentare detta informativa ELla G.d.F., il Tribunale EL riesame muta ulteriormente la tipologia di azioni compiute parlando di «atti dispositivi (bonifici e pagamenti di effetti successivamente alla massiccia e reiterata immissione di denaro contante sui conti riferibili alla PA, al Di IO ed alle imprese a questi riferibili)». La situazione, descritta in maniera incerta, presenta-a questo punto-uno stretto collegamento con la problematica dei rapporti tra il reato di cui all'art. 512- bis cod. pen. e quello di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. sui quali, come detto, non si ravvisa la presenza di alcuna motivazione nell'ordinanza impugnata nonostante la specifica doglianza sollevata dalla difesa. Infatti, ai fini di verificare se vi è un rapporto di "specialità reciproca" tra i due reati riconducibile ai principi secondo cui «Il ELitto di autoriciclaggio è in rapporto di specialità reciproca con quello di trasferimento fraudolento di valori, essendo accomunate le fattispecie dalla generica provenienza da ELitto dei beni oggetto di trasferimento e dall'utilizzo di modalità dissinnulatorie tese a rendere difficoltosa l'identificazione di detta provenienza, sicché, quando l'intestazione fittizia di un bene costituisca la principale modalità commissiva ELl'autoriciclaggio, è configurabile solo quest'ultimo, più grave, ELitto, in forza ELla clausola di riserva contenuta nell'art. 512-bis cod. pen.» (Sez. 1, n. 39489 EL 22/06/2023, Petriccione, Rv. 285123). e, ancora, che «Non è configurabile il ELitto di i trasferimento fraudolento di valori quando la finalità ELl'agente è quella di agevolare la commissione EL ELitto di autoriciclaggio, in quanto tale finalità non rientra tra gli elementi costitutivi EL ELitto di cui all'art. 512-bis cod. pen.» (Sez. 2, n. 26902 EL 31/05/2022, Visaggio, Rv. 283563),Occorre però tenere conto, come ben chiarito da Sez. 1, n. 39489 EL 22/06/2023, Petriccione, Rv. 285123 (pag. 59 e segg. in motivazione) EL fatto che «l'applicazione ELla clausola di riserva in favore EL solo ELitto di autoriciclaggio [si noti che l'art. 512-bis non richiama l'art. 648-ter.
1 - ndr.] presuppone in fatto che la condotta di intestazione fittizia riguardi il "medesimo" bene ELla condotta di autoriciclaggio e sia riconducibile alla finalità complessivamente prevista da tale incriminazione, sicché l'esistenza di più momenti in cui si segmenta - di regola - la condotta ELl'autore ELl'autoriciclaggio (acquisizione di quote sociali, immissione di capitali nell'azienda, attività posteriori) possa essere integralmente ricondotta, sul piano funzionale e volitivo alla disposizione incriminatrice di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen.». Tutto ciò non risulta essere stato chiarito nell'ordinanza impugnata con la conseguenza che non è dato comprendere se ci si trova in presenza di una situazione di fatto che consente di ritenere le condotte di cui all'art. 512-bis cod. 11 pen. assorbite nel reato di riciclaggio oppure di condotte integranti reati che, mantenendo una propria autonomia, possono tra loro concorrere. Per le ragioni poc'anzi indicate si impone l'annullamento in parte qua ELl'ordinanza impugnata affinché il Tribunale EL riesame colmi, qualora possibile, la carenza motivazionale attraverso una accurata ricostruzione in fatto EL modus operandi degli indagati al fine di chiarire se si versa in una condizione nella quale si possa o meno ipotizzare nel caso in esame un concorso materiale tra i reati di trasferimento fraudolento di valori e di autoriciclaggio ovvero se vi sia un assorbimento dei primi nel secondo. 3. Fondato è altresì il secondo motivo di ricorso formulati nell'interesse EL ricorrente Di IO in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Detta circostanza aggravante è testualmente contestata ai capi 1, 2 e 3 come segue: «per avere commesso il fatto avvelandosi ELle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., ed in particolare avendo agito con metodo mafioso facendo affidamento sul diffuso senso di assoggettamento e sulla conseguente omertà scaturente dalla ben nota consapevolezza ELla esistenza e predominio sul territorio di una pericolosa organizzazione criminale di tipo mafioso di cui faceva parte PO ZO, al fine di acquistare l'attività in oggetto nonché per agevolare il raggiungimento ELle finalità illecite ELl'associazione di tipo mafioso denominata "clan Confini", per il sostentamento dei detenuti e ELle rispettive famiglie» ed in forma più ridotta - senza il richiamo al "metodo mafioso" - ai capi 4, 5 e 6. Non sfugge, innanzitutto, che, nell'ordinanza impugnata,alla configurabilità ELla c.d. "agevolazione mafiosa" è dedicato solo l'ultimo passaggio EL penultimo capoverso di pag. 21. Innanzitutto, la circostanza che il PO - come detto pur sempre interessato alle vicende societarie ed alle attività commerciali descritte - sia indicato (senza alcuna contestazione difensiva sul punto) come appartenente al clan Contini non appare ex sé elemento risolutivo per dimostrare che le attività illecite descritte fossero (anche) finalizzate ad agevolare il raggiungimento ELle finalità illecite di detta associazione e per il sostentamento dei detenuti e ELle rispettive famiglie. Le conversazioni intercettate riportate nell'ordinanza impugnata (uniche sottoposte all'attenzione di questa Corte di legittimità) vertono di fatto su problematiche intrafamiliari e su contrasti esistenti tra i rispettivi membri dei nuclei Di IO/PO per la conquista di spazi gestionali ed economici in relazione alle attività commerciali de quibus. 12 Se da un lato l'interesse EL PO (e dei componenti ELla sua famiglia) in dette attività traspare da quanto riportato nell'ordinanza EL Tribunale, non emergono o, comunque, non sono stati evidenziati nell'ordinanza stessa elementi che consentono di affermare che le azioni illecite abbiano travalicato l'interesse personale EL PO per realizzare le finalità di cui alla circostanza aggravante contestata/ non essendo di certo possibile ritenere, in assenza di elementi specifici, che l'interesse di un membro di una associazione di tipo mafioso coincide con quello ELl'associazione di appartenenza. Il Tribunale EL riesame ha ritenuto di superare il problema affermando che «i ricavi ELle attività di ristorazione erano destinati anche al mantenimento EL sistema di welfare EL sodalizio, posto che una quota parte degli introiti era destinata alla famiglia EL PO ZO, senz'altro intraneo alla consorteria camorristica». In realtà, tale affermazione è caratterizzata da un cortocircuito motivazionale sol che si tenga conto non solo che non vi è prova che il PO ed il Di IO abbiano operato per interessi diversi da quelli strettamente personali e dei propri ristretti nuclei familiari (economici e protettivi nei confronti di una possibile misura di prevenzione) ma anche perché il PO è concorrente nei reati in contestazione con la conseguenza che così ragionando, si arriverebbe a sostenere che il soggetto che si arricchisce personalmente compiendo attività illecite e migliora il proprio welfare familiare, in quanto componente di un'organizzazione mafiosa finisce per "agevolare" anche l'organizzazione stessa. La motivazione ELl'ordinanza impugnata si presenta poi carente anche con riguardo anche al contestato uso EL "metodo mafioso". A parte il fatto che il "metodo mafioso" (consistente nell'esercizio ELla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva) potrebbe al più essere stato utilizzato per costringere il LL a cedere la pizzeria "Dal Presidente" in quanto non è dato comprendere dal provvedimento impugnato quale incidenza, qualora detto metodo sia stato effettivamente utilizzato, abbia avuto con riguardo ai fatti oggetto ELle contestazioni di cui ai capi 2 e 3 ELla rubrica ELle imputazioni, vi è anche da dire che lo stesso non appare deducibile né dalle riportate dichiarazioni EL De SO, né dalla mera frase pronunciata dalla AP che, parlando con la PA EL Di IO, ha affermato «... perché non racconta come si è preso la pizzeria da NZ LL e come praticamente si è fatto fare la protezione ...M». Il Tribunale,per trattare quest'ultimo argomento (v. pag. 21 ELl'ordinanza impugnata), ha preso le mosse da un'affermazione EL G.i.p. («sicuramente di mafia il contesto in cui si sono svolti i fatti oggetto ELle imputazioni provvisorie») facendo richiamo alla «protezione EL PO» ed ha poi richiama t o le modalità 13 di acquisizione ELla pizzeria (prestito economico al LL, ingresso a titolo di socio nella gestione ELla pizzeria e poi definitiva estromissione EL LL dalla stessa). Orbene, se non può che convenirsi con l'osservazione EL Tribunale sul fatto che tali modalità sono «tipiche ELle consorterie camorristiche e costituiscono espressione EL relativo "metodo", mercè la subdola insinuazione in imprese commerciali fino all'estromissione dei relativi originari titolari», tuttavia i Giudici ELla cautela appaiono aver fatto confusione tra le modalità "tipiche" e "subdole" ELle organizzazioni di tipo mafioso di insinuarsi nelle imprese commerciali "pulite" e l'uso EL "metodo mafioso" di cui all'aggravante de qua che ha car,Atec,lc.14e, totalmente differenti, essendo legato ad una ben distinta attività "intimidatoria" nei confronti ELla persona offesa che non risulta adeguatamente sviluppata nei suoi contorni nella motivazione ELl'ordinanza impugnata, non bastando un aspecifico riferimento ad una attività di "protezione" chevhon è dato capire da chi e verso di chi è stata esercitata. Singolare è, poi, il riferimento operato dal Tribunale nella parte di motivazione concernente il "metodo mafioso" (pag. 21) all'attività riguardante l'agenzia di viaggi («il cui precedente mandatario veniva più volte percosso ... dal Di IO»), non foss'altro perché tale profilo ELl'aggravante non è contestato al capo 4 ELla rubrica ELle imputazioni. Sempre con riguardo all'attività di gestione ELl'agenzia "I viaggi di CH IA" non è poi spiegato su quali elementi si fonda la circostanza aggravante ELla "agevolazione mafiosa", atteso che il reato di cui al capo 5 risulta contestato al solo Di IO (che non emerge essere soggetto appartenente al sodalizio camorristico) e non risultando che i proventi di detta attività siano stati destinati dallo stesso Di IO a terzi. Alla luce ELle carenze e ELle contraddizioni motivazionali evidenziate si impone l'annullamento ELl'ordinanza impugnata relativamente alla configurabilità ELla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 461-bis.1 cod. pen. con rinvio degli atti al Tribunale per un nuovo esame sul punto. 4. In quanto strettamente collegati alle osservazioni che precedono si impone anche l'accoglimento dei motivi di ricorso formulati nell'interesse ELla ricorrente RA PA in ordine alla configurabilità ELl'elemento soggettivo relativo ai reati in contestazione alla stessa ed all'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen.,non avendo avuto congrua risposta la relativa questione che risulta essere stata sottoposta al Tribunale EL riesame e che dovrà essere quindi esaminata dallo stesso Tribunale. 14 5. Quanto, infine, al motivo di ricorso concernente le esigenze cautelari formulato nell'interesse ELl'imputato Di IO, fermo restando che la motivazione con la quale il Tribunale ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di imporre misure cautelari di diversa afflittività tra il Di IO e la PA si presenta congrua e logica, è di tutta evidenza che la questione relativa al trattamento cautelare dovrà essere oggetto di nuova valutazione da parte dei Giudici ELla cautela solo dopo che sarà data risposta alle altre questioni in fatto ed in diritto che hanno portato all'annullamento ELl'ordinanza impugnata. 6. Per le considerazioni or ora esposte si impone, limitatamente ai vizi sopra evidenziati ai superiori paragrafi 2, 3 e 4, l'annullamento ELl'ordinanza impugnata nei confronti di Di IO IL e di PA RA con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi ELl'art. 309, comma 7, c.p.p. 7. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà EL ricorrente Di IO, deve disporsi - ai sensi ELl'articolo 94, comma 1-ter, ELle disposizioni di attuazione EL codice di procedura penale - che copia ELla stessa sia trasmessa al direttore ELl'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis EL citato articolo 94.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di Di IO IL e di PA RA e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi ELl'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co.
1-ter, disp. att. cod. proc. pen. con riferimento a Di IO IL. Così deciso il 10 ottobre 2024.