CASS
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 40450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40450 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LL MA EVA SC R.G.N. 22946/2025 RE EC SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXX nato a [...] il XXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 27/03/2025 del Tribunale di sorveglianza di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2 cod. pen., e quella subordinata di applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), avanzate dal detenuto XXXXXXXXXXXXXX, ristretto in Istituto in espiazione della pena dell'ergastolo inflitta per i reati di omicidio, soppressione di cadavere, violazione della disciplina sulle armi, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni indicati nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura di Milano in data 31 luglio 2014. Nel provvedimento è richiamata la recente relazione sanitaria, in data 21 marzo 2025, che traccia un quadro multi-patologico ritenuto adeguatamente gestito dalla medicina penitenziaria, in collaborazione con le strutture sanitarie territoriali;
non è evidenziato pericolo di vita, né situazione di acuzie. In particolare, il Tribunale dà atto: - che il detenuto è collocato in una sezione dell'Istituto di pena di Parma per pazienti con deficit ambulatori, alloggia in camera priva di barriere architettoniche, può avvalersi di caregiver e di sedia a rotelle per gli spostamenti all'interno della sezione;
- quanto alle crisi epilettiche, che le stesse sono trattate sia con terapia farmacologica preventiva e sintomatica, sia con accertamenti specialistici e strumentali e adeguatamente gestite dal personale medico e infermieristico della struttura penitenziaria. Si segnala una scarsa compliance del condannato che in occasione del ricovero del dicembre 2024 ha rifiutato cibo, liquidi e terapia e, più in generale, manifestato un atteggiamento oppositivo anche in occasione della valutazione psichiatrica;
- per ciò che riguarda il severo problema visivo recentemente riscontrato, che il medico Penale Sent. Sez. 1 Num. 40450 Anno 2025 Presidente: DE MA IU Relatore: SC EVA Data Udienza: 31/10/2025 ha evidenziato che, in caso di persistenza, è opportuno che il detenuto sia assistito per le attività esterne alla cella così da poter accedere alle attività, con attuazione di strategie strutturali e di assistenza, anche attraverso l'operato dei servizi sociali presenti all'interno della Casa circondariale. Su tali presupposti il Tribunale ha confermato la valutazione espressa dal Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato l'istanza formulata in via provvisoria, ha escluso l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con lo stato detentivo, rimarcando ilquadro di ragguardevole pericolosità sociale dell’istante, avuto riguardo alla gravità dei reati in espiazione e all’attuale operatività della stidda, organizzazione mafiosa di appartenenza, al cui interno svolgeva il ruolo di killer, infine valorizzando i rapporti per infrazioni disciplinari riguardanti comportamenti offensivi e intimidatori nei confronti del personale dell'Istituto.
2. Ricorre per cassazione il condannato, per il tramite del difensore di fiducia, avv. RA LO Accorretti, e articola un unico motivo di ricorso. Lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di rendere un'adeguata motivazione sulla compatibilità delle patologie del condannato con il regime inframurario ed erroneamente escluso l'opportunità di una perizia sulle sue condizioni di salute. Il Tribunale avrebbe dovuto soffermarsi sui dati obiettivi, evidenziati dall'istante, dei due ricoveri ravvicinati, in occasione di uno dei quali il detenuto era stato ricoverato in un reparto di rianimazione. Si lamenta che sarebbero state fornite solo generiche indicazioni su come affrontare il severo deficit visivo e che sarebbe stata del tutto trascurata l'impossibilità di partecipare all'opera trattamentale, come riferito nella relazione di sintesi dell'équipe. Anche l’affermata perdurante pericolosità del condannato sarebbe fondata su una motivazione che trascura dati obiettivi favorevoli e, segnatamente, l'assenza di carichi pendenti, la possibilità di fruire della detenzione domiciliare presso l'abitazione della sorella, in Emilia-Romagna, dunque lontano dai luoghi dove si sono manifestate le condotte criminose, l'avvenuta recisione da parte dei familiari dei legami con soggetti vicini a consorterie mafiose.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato per le ragioni che s’indicano di seguito.
2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda per tutte Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, Cecchi Gori, Rv. 281225), l'istituto del differimento facoltativo della pena, previsto dall'art. 147, n. 2, cod. pen. è applicabile, in ossequio ai principi affermati dagli artt. 27, comma terzo, e 32 Cost., quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni: i) stato patologico del detenuto che configuri una prognosi infausta quoad vitam ravvicinata;
ii) affezione che determini la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regime inframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 Ord. pen. (così Sez. 1, n. 37216 del 05/03/2014, Carfora, Rv. 260780; Sez. 1, n. 30945 del 05/07/2011, Vardaro, Rv. 251478; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, dep. 2001, Piromalli, Rv.218229); iii) condizioni di salute talmente gravi da porre l'espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità o comunque da non consentire al condannato di partecipare consapevolmente al processo rieducativo (Sez. 1, n. 16681 del 24/01/2011, Buonanno, Rv. 249966; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132), tenuto conto della durata della pena e dell'età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879). 2 L'istituto della detenzione domiciliare "a tempo", prevista dall'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., risponde alle medesime finalità (tanto che la norma che ne prevede l'applicazione si riferisce ai casi nei quali «potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione») e la scelta tra il rinvio tout court e l'applicazione della detenzione domiciliare viene ancorata, dalla giurisprudenza, alla sussistenza o meno di una specifica esigenza di contenimento della residua pericolosità attraverso un contesto comunque detentivo e un controllo costante. La Corte costituzionale, del resto, ha chiarito che la c.d. detenzione domiciliare umanitaria o in deroga ha la finalità di salvaguardare contemporaneamente il fondamentale diritto alla salute del detenuto, qualora esso sia incompatibile con la sua permanenza in carcere, e le esigenze di difesa della collettività, la quale va protetta dalla potenziale pericolosità che sia residuata in capo al soggetto (sentenza n. 99 del 2019). In ogni caso, alla base della decisione su un'istanza di rinvio facoltativo dell'esecuzione ai sensi dell'art. 147 cod. pen. o di applicazione della già menzionata forma di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. vi è la verifica preliminare delle prevalenti condizioni (ostative alla prosecuzione della detenzione in carcere, che altrimenti assumerebbe connotazioni di disumanità) di salute del condannato, cioè del soggetto da rieducare ex art. 27 Cost.
3. Ciò premesso, osserva il Collegio che l’ordinanza impugnata non si è discostata dai principi appena sintetizzati, di cui ha fatto coerente applicazione. Il Tribunale ha tenuto ben presente il consolidato principio ermeneutico secondo il quale, ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario. La giurisprudenza ha, infatti, affermato che «in tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai fini della valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione costituisca trattamento inumano o degradante, il giudice deve verificare, non soltanto se le condizioni di salute del condannato, da determinarsi ad esito di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto di pena o comunque in centri clinici penitenziari, ma anche se esse siano compatibili o meno con le finalità rieducative della pena, alla stregua di un trattamento rispettoso del senso di umanità, che tenga conto della durata della pena e dell'età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale» (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879). Sicché, il Tribunale, prendendo le mosse dal quadro clinico offerto dalla più recente relazione sanitaria che si è sintetizzata in premessa, ha valutato la complessiva situazione del condannato, facendo risaltare l’assenza dei presupposti di legge, chiarendo – con motivazione non manifestamente illogica – che le pur presenti patologie non evidenziavano acuzie ovvero situazioni di urgenza, che erano trattabili e adeguatamente trattate in istituto, con l'eventuale ricorso al luogo di cura esterno, ai sensi dell'art. 11 Ord. pen. Diversamente da quanto lamentato nel ricorso, il tema della compatibilità delle 3 condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario, così come introdotto dalla difesa, è stato inoltre adeguatamente vagliato alla stregua del principio, che qui si richiama e riafferma, secondo cui «Il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito» (Sez. 1, n. 9432 del 17/01/2024, C., Rv. 285917 - 01; Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Dimarco, Rv. 276948 - 01). Dunque, il mancato accoglimento dell'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute – che deve basarsi su dati tecnici concreti – postula la nomina di un perito solo in assenza dei necessari accertamenti medici. Nel caso di specie, stante la completezza dei dati sanitari a disposizione, solo genericamente contestati dal condannato, il Tribunale non era tenuto a disporre approfondimenti peritali. A completare il quadro del rigetto del ricorso vi è, poi, l'evidenziata scarsa compliance del detenuto che ha rifiutato le terapie. Il Tribunale ha, dunque, correttamente evidenziato come, allo stato, fossero assicurate, in ambito carcerario, tutte le cure, le visite specialistiche e strumentali di cui il detenuto aveva bisogno e ritenuto che il quadro patologico descritto non potesse recare alcun vulnus ai principi di umanità del trattamento, attesa la situazione di buon compenso clinico del paziente, l'adeguatezza dei presidi sanitari e il consapevole e ingiustificato atteggiamento oppositivo serbato. Pertinente si reputa, sul punto, il condiviso arresto secondo cui «I trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta» (Sez. 1, n. 5447 del 15/11/2019, Bellanca, Rv. 278472 - 01; Sez. 1, n. 39986 del 08/05/2019, Pannunzi, Rv. 277488 - 01; Sez. 1, n. 46730 del 18/10/2011, Salvan, Rv. 251414 - 01). Conclusivamente, nel caso di specie – non realmente contestata la residua pericolosità e il rischio di recidiva che il Tribunale ha correttamente collegato al ruolo dirilievo svolto all'interno del sodalizio mafioso di appartenenza – non risulta che l’espiazione della pena in atto contrasti, allo stato, con il diritto alla salute o con il senso di umanità, costituzionalmente garantiti, poiché non si evidenziano malattie organiche tali da porre in pericolo la vita o da provocare altri rilevanti conseguenze dannose, anche sul piano della dignità umana, così da privare la pena di significato rieducativo. Cure e trattamenti sono, invero, indicati come praticabili e, di fatto praticati, in regime di detenzione intramurale, ricorrendo, al bisogno, a visite e ricoveri ai sensi dell'art. 11 Ord. pen.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 31/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA SC IU DE MA 4 IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2 cod. pen., e quella subordinata di applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), avanzate dal detenuto XXXXXXXXXXXXXX, ristretto in Istituto in espiazione della pena dell'ergastolo inflitta per i reati di omicidio, soppressione di cadavere, violazione della disciplina sulle armi, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni indicati nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura di Milano in data 31 luglio 2014. Nel provvedimento è richiamata la recente relazione sanitaria, in data 21 marzo 2025, che traccia un quadro multi-patologico ritenuto adeguatamente gestito dalla medicina penitenziaria, in collaborazione con le strutture sanitarie territoriali;
non è evidenziato pericolo di vita, né situazione di acuzie. In particolare, il Tribunale dà atto: - che il detenuto è collocato in una sezione dell'Istituto di pena di Parma per pazienti con deficit ambulatori, alloggia in camera priva di barriere architettoniche, può avvalersi di caregiver e di sedia a rotelle per gli spostamenti all'interno della sezione;
- quanto alle crisi epilettiche, che le stesse sono trattate sia con terapia farmacologica preventiva e sintomatica, sia con accertamenti specialistici e strumentali e adeguatamente gestite dal personale medico e infermieristico della struttura penitenziaria. Si segnala una scarsa compliance del condannato che in occasione del ricovero del dicembre 2024 ha rifiutato cibo, liquidi e terapia e, più in generale, manifestato un atteggiamento oppositivo anche in occasione della valutazione psichiatrica;
- per ciò che riguarda il severo problema visivo recentemente riscontrato, che il medico Penale Sent. Sez. 1 Num. 40450 Anno 2025 Presidente: DE MA IU Relatore: SC EVA Data Udienza: 31/10/2025 ha evidenziato che, in caso di persistenza, è opportuno che il detenuto sia assistito per le attività esterne alla cella così da poter accedere alle attività, con attuazione di strategie strutturali e di assistenza, anche attraverso l'operato dei servizi sociali presenti all'interno della Casa circondariale. Su tali presupposti il Tribunale ha confermato la valutazione espressa dal Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato l'istanza formulata in via provvisoria, ha escluso l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con lo stato detentivo, rimarcando ilquadro di ragguardevole pericolosità sociale dell’istante, avuto riguardo alla gravità dei reati in espiazione e all’attuale operatività della stidda, organizzazione mafiosa di appartenenza, al cui interno svolgeva il ruolo di killer, infine valorizzando i rapporti per infrazioni disciplinari riguardanti comportamenti offensivi e intimidatori nei confronti del personale dell'Istituto.
2. Ricorre per cassazione il condannato, per il tramite del difensore di fiducia, avv. RA LO Accorretti, e articola un unico motivo di ricorso. Lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di rendere un'adeguata motivazione sulla compatibilità delle patologie del condannato con il regime inframurario ed erroneamente escluso l'opportunità di una perizia sulle sue condizioni di salute. Il Tribunale avrebbe dovuto soffermarsi sui dati obiettivi, evidenziati dall'istante, dei due ricoveri ravvicinati, in occasione di uno dei quali il detenuto era stato ricoverato in un reparto di rianimazione. Si lamenta che sarebbero state fornite solo generiche indicazioni su come affrontare il severo deficit visivo e che sarebbe stata del tutto trascurata l'impossibilità di partecipare all'opera trattamentale, come riferito nella relazione di sintesi dell'équipe. Anche l’affermata perdurante pericolosità del condannato sarebbe fondata su una motivazione che trascura dati obiettivi favorevoli e, segnatamente, l'assenza di carichi pendenti, la possibilità di fruire della detenzione domiciliare presso l'abitazione della sorella, in Emilia-Romagna, dunque lontano dai luoghi dove si sono manifestate le condotte criminose, l'avvenuta recisione da parte dei familiari dei legami con soggetti vicini a consorterie mafiose.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato per le ragioni che s’indicano di seguito.
2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda per tutte Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, Cecchi Gori, Rv. 281225), l'istituto del differimento facoltativo della pena, previsto dall'art. 147, n. 2, cod. pen. è applicabile, in ossequio ai principi affermati dagli artt. 27, comma terzo, e 32 Cost., quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni: i) stato patologico del detenuto che configuri una prognosi infausta quoad vitam ravvicinata;
ii) affezione che determini la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regime inframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 Ord. pen. (così Sez. 1, n. 37216 del 05/03/2014, Carfora, Rv. 260780; Sez. 1, n. 30945 del 05/07/2011, Vardaro, Rv. 251478; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, dep. 2001, Piromalli, Rv.218229); iii) condizioni di salute talmente gravi da porre l'espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità o comunque da non consentire al condannato di partecipare consapevolmente al processo rieducativo (Sez. 1, n. 16681 del 24/01/2011, Buonanno, Rv. 249966; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132), tenuto conto della durata della pena e dell'età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879). 2 L'istituto della detenzione domiciliare "a tempo", prevista dall'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., risponde alle medesime finalità (tanto che la norma che ne prevede l'applicazione si riferisce ai casi nei quali «potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione») e la scelta tra il rinvio tout court e l'applicazione della detenzione domiciliare viene ancorata, dalla giurisprudenza, alla sussistenza o meno di una specifica esigenza di contenimento della residua pericolosità attraverso un contesto comunque detentivo e un controllo costante. La Corte costituzionale, del resto, ha chiarito che la c.d. detenzione domiciliare umanitaria o in deroga ha la finalità di salvaguardare contemporaneamente il fondamentale diritto alla salute del detenuto, qualora esso sia incompatibile con la sua permanenza in carcere, e le esigenze di difesa della collettività, la quale va protetta dalla potenziale pericolosità che sia residuata in capo al soggetto (sentenza n. 99 del 2019). In ogni caso, alla base della decisione su un'istanza di rinvio facoltativo dell'esecuzione ai sensi dell'art. 147 cod. pen. o di applicazione della già menzionata forma di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. vi è la verifica preliminare delle prevalenti condizioni (ostative alla prosecuzione della detenzione in carcere, che altrimenti assumerebbe connotazioni di disumanità) di salute del condannato, cioè del soggetto da rieducare ex art. 27 Cost.
3. Ciò premesso, osserva il Collegio che l’ordinanza impugnata non si è discostata dai principi appena sintetizzati, di cui ha fatto coerente applicazione. Il Tribunale ha tenuto ben presente il consolidato principio ermeneutico secondo il quale, ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario. La giurisprudenza ha, infatti, affermato che «in tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai fini della valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione costituisca trattamento inumano o degradante, il giudice deve verificare, non soltanto se le condizioni di salute del condannato, da determinarsi ad esito di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto di pena o comunque in centri clinici penitenziari, ma anche se esse siano compatibili o meno con le finalità rieducative della pena, alla stregua di un trattamento rispettoso del senso di umanità, che tenga conto della durata della pena e dell'età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale» (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879). Sicché, il Tribunale, prendendo le mosse dal quadro clinico offerto dalla più recente relazione sanitaria che si è sintetizzata in premessa, ha valutato la complessiva situazione del condannato, facendo risaltare l’assenza dei presupposti di legge, chiarendo – con motivazione non manifestamente illogica – che le pur presenti patologie non evidenziavano acuzie ovvero situazioni di urgenza, che erano trattabili e adeguatamente trattate in istituto, con l'eventuale ricorso al luogo di cura esterno, ai sensi dell'art. 11 Ord. pen. Diversamente da quanto lamentato nel ricorso, il tema della compatibilità delle 3 condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario, così come introdotto dalla difesa, è stato inoltre adeguatamente vagliato alla stregua del principio, che qui si richiama e riafferma, secondo cui «Il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito» (Sez. 1, n. 9432 del 17/01/2024, C., Rv. 285917 - 01; Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Dimarco, Rv. 276948 - 01). Dunque, il mancato accoglimento dell'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute – che deve basarsi su dati tecnici concreti – postula la nomina di un perito solo in assenza dei necessari accertamenti medici. Nel caso di specie, stante la completezza dei dati sanitari a disposizione, solo genericamente contestati dal condannato, il Tribunale non era tenuto a disporre approfondimenti peritali. A completare il quadro del rigetto del ricorso vi è, poi, l'evidenziata scarsa compliance del detenuto che ha rifiutato le terapie. Il Tribunale ha, dunque, correttamente evidenziato come, allo stato, fossero assicurate, in ambito carcerario, tutte le cure, le visite specialistiche e strumentali di cui il detenuto aveva bisogno e ritenuto che il quadro patologico descritto non potesse recare alcun vulnus ai principi di umanità del trattamento, attesa la situazione di buon compenso clinico del paziente, l'adeguatezza dei presidi sanitari e il consapevole e ingiustificato atteggiamento oppositivo serbato. Pertinente si reputa, sul punto, il condiviso arresto secondo cui «I trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta» (Sez. 1, n. 5447 del 15/11/2019, Bellanca, Rv. 278472 - 01; Sez. 1, n. 39986 del 08/05/2019, Pannunzi, Rv. 277488 - 01; Sez. 1, n. 46730 del 18/10/2011, Salvan, Rv. 251414 - 01). Conclusivamente, nel caso di specie – non realmente contestata la residua pericolosità e il rischio di recidiva che il Tribunale ha correttamente collegato al ruolo dirilievo svolto all'interno del sodalizio mafioso di appartenenza – non risulta che l’espiazione della pena in atto contrasti, allo stato, con il diritto alla salute o con il senso di umanità, costituzionalmente garantiti, poiché non si evidenziano malattie organiche tali da porre in pericolo la vita o da provocare altri rilevanti conseguenze dannose, anche sul piano della dignità umana, così da privare la pena di significato rieducativo. Cure e trattamenti sono, invero, indicati come praticabili e, di fatto praticati, in regime di detenzione intramurale, ricorrendo, al bisogno, a visite e ricoveri ai sensi dell'art. 11 Ord. pen.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 31/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA SC IU DE MA 4 IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5