Ordinanza cautelare 25 giugno 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 05/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00109/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06381/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6381 del 2025, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Francesca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Inl – Ispettorato d’Area Metropolitana di Roma, in persona dei legali rappresentanti pp.tt. , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del verbale di primo accesso ispettivo n. 38/85 del 10.04.2025 emesso dall’Ispettorato dell’Area Metropolitana di Roma, a seguito di un accesso ispettivo presso l’attività commerciale della -OMISSIS-. in via dei -OMISSIS-, nel Comune di Roma, con cui è stato attestato l’impiego di un lavoratore irregolare e l’assenza del DVR;
- del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale emesso dall’Ispettorato dell’Area Metropolitana di Roma in data 10.04.2025, notificato in pari data, con il quale, con decorrenza dalle ore 12,00 del giorno 11.04.2025, è stato inibito lo svolgimento di attività imprenditoriale;
- del successivo provvedimento emesso su istanza di provvedere in autotutela, che ha revocato la sospensione per la riscontrata regolarità del DVR, ma ha confermato la sospensione dell’attività imprenditoriale, ritenendo irregolare la posizione di -OMISSIS-;
- del successivo provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico dell’Inl - Direzione interregionale del centro (Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria), notificato in data 22.04.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa AN CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 11 maggio 2025 e depositato il successivo 28 maggio, -OMISSIS-., società operante nella vendita e nella riparazione di prodotti di telefonia fissa e mobile, ha esposto che:
- a seguito dell’accertamento ispettivo condotto in data 10 aprile 2025 dall’Ispettorato nazionale del lavoro nonché dell’espletamento dei controlli telematici in ordine alla regolarità delle comunicazioni, è stato emesso provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 d.lgs. n. 81/2008, giustificato dalla sussistenza di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e dalla presenza di un lavoratore asseritamente irregolare;
- in data 11 aprile 2025, la responsabile legale della società ha esibito all’Amministrazione la documentazione relativa al DVR, nonché le fatture emesse da parte di -OMISSIS-, unitamente a documentazione attestante l’attribuzione allo stesso di partita Iva e l’iscrizione alla Camera di commercio, a riprova della sua natura di lavoratore autonomo, esercente l’attività di “procacciatore di affari” del settore delle telecomunicazioni e riparazioni di smartphone ;
- preso atto della produzione del DVR, l’Amministrazione ha, comunque, confermato la sospensione, in ragione della presenza del lavoratore ritenuto irregolare;
- in data 14 aprile 2025, la società ha inviato altresì documentazione alla competente Direzione interregionale dell’Ispettorato, attivando il rimedio del ricorso gerarchico di cui all’art. 14, d.lgs. n. 81/2008, che è stato respinto in data 22 aprile 2025, con provvedimento n. 7/2025.
1.1. L’odierna ricorrente ha chiesto, dunque, l’annullamento del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, oltreché del rigetto parziale dell’istanza di autotutela e della decisione assunta sul ricorso gerarchico, censurandoli sotto i seguenti profili:
- “1. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, carenza istruttoria, violazione del contraddittorio endo-procedimentale, difetto di motivazione” - -OMISSIS- non sarebbe un lavoratore irregolare, in quanto dotato di partita Iva, iscritto alla Camera di commercio di Roma, come “procacciatore di affari e riparatore di smartphone” e avente rapporti d’affari con le società del gruppo -OMISSIS- quali la -OMISSIS- e la -OMISSIS-., nel quale negozio è stato trovato dagli ispettori; atteso che la circolare del 10 novembre 2009, n. 33 “chiarisce che per lavoratore ‘a nero’ debba propriamente intendersi quel lavoratore che sia in toto sconosciuto ai preposti uffici della P.A.” , secondo la ricorrente bisognerebbe considerare che, viceversa, la posizione dello -OMISSIS-ben nota alla p.a. e verificabile immediatamente presso il portale della Camera di commercio di Roma e presso l’Agenzia delle entrate; in aggiunta, la società interessata non sarebbe stata convocata dagli uffici competenti, che avrebbero così violato l’art. 7 della l. n. 241 del 1990, senza giustificazioni, atteso che la celerità del procedimento sarebbe eventualmente ravvisabile nella sola fase dell’ispezione, quale accertamento a sorpresa e funzionalmente incompatibile con il rispetto delle garanzie partecipative, e non anche in quella (logicamente successiva) della sospensione, che - per quanto connotata da profili latu sensu cautelari - non potrebbe intendersi, di per sé e in assoluto, confliggente con l’osservanza delle regole stabilite a presidio del contraddittorio procedimentale;
- “2. Eccesso di potere per errata applicazione della norma, in merito alla figura del procacciatore di affari - violazione dell’art. 41 della Costituzione- violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato dalle leggi nn. 215/2021 e 51/2022” - la ricorrente ricorda come il Ministero abbia già avuto modo di specificare che la figura del procacciatore di affari non sia soggetta alla comunicazione preventiva, introdotta dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146; tale assunto troverebbe conforto nella nota n. 393/2022, con cui, proprio l’Inl, in coordinamento con il Ministero, ha divulgato le Frequently Asked Question (FAQ) del 27 gennaio 2022, nota n. 109, chiarendo che i procacciatori d’affari, dotati di partita Iva, sono lavoratori autonomi non tenuti alla comunicazione preventiva de qua ; la ricorrente sostiene, altresì, che, siccome nel caso di specie, non erano riscontrabili i gravi rischi per la salute del lavoratore, i funzionari preposti avrebbero potuto allontanare lo Staicu, nell’attesa dell’accertamento concreto della natura del rapporto, senza sospendere l’attività (ciò, in quanto all’Inl è di recente stata attribuita anche la facoltà di “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro” - art. 14, d.lgs. n. 81/2008 - e la circolare Inl n. 3/2021 ha chiarito che tale “disposizione potrà trovare sempre applicazione anche in tutti i casi in cui non ricorrano i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione” ).
2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, il difetto di legittimazione passiva della Direzione interregionale dell’Inl (rispetto al provvedimento di sospensione), l’inammissibilità per carenza di interesse dell’impugnazione avverso il provvedimento di revoca parziale, l’inammissibilità dell’impugnazione del provvedimento adottato dalla Direzione interregionale dell’Inl, in quanto emesso a seguito di un ricorso gerarchico “non cumulabile con la tutela giurisdizionale” , oltreché l’infondatezza nel merito.
3. Con ordinanza n. 3503/2025, è stata accolta l’istanza di misure cautelari.
4. In vista dell’udienza pubblica del 25 novembre 2025, parte ricorrente ha depositato il verbale unico di accertamento e notificazione del 23 luglio 2025 e una memoria a mezzo della quale ne ha contestato i contenuti; nel corso dell’udienza, l’Avvocatura dello Stato ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità dell’impugnativa del predetto verbale a mezzo di memoria (peraltro, non notificata all’Amministrazione) anziché per il tramite di motivi aggiunti e, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via pregiudiziale, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
1.1. Ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 81/2008, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, “l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, fatte salve le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante modalità informatiche. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro” .
1.2. La giurisprudenza (seppure nel vigore di altra versione della norma sopra riportata) è già giunta alla conclusione che “dev’essere disattesa la censura con cui il Ministero […] deduce l’insussistenza della giurisdizione amministrativa sulla […] controversia, siccome attinente a un provvedimento preordinato all’emanazione di una sanzione amministrativa e, come tale, attribuita alla potestà cognitiva del giudice ordinario ai sensi degli artt. 22 e 22-bis l. n. 689 del 1981. La giurisdizione attribuita all’autorità giudiziaria ordinaria dalle suddette disposizioni resta, infatti, circoscritta alle sole opposizioni avverso le ordinanze-ingiunzione di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, e non anche a provvedimenti diversi, ancorché attinenti alla medesima funzione repressiva di illeciti amministrativi (Cons. St., sez. V, 3 febbraio 2015, n. 506). Ne consegue che controversie, quale quella in esame, aventi ad oggetto atti aventi contenuto dispositivo diverso dall’ingiunzione di una sanzione pecuniaria devono intendersi estranee all’ambito della giurisdizione ordinaria descritto (con un lessico chiaro, tassativo e insuscettibile di esegesi estensive o analogiche) dagli artt. 22 e 22-bis l. n. 689 del 1981 ” (Cons. Stato, sez. III, 16 febbraio 2017, n. 700).
1.3. Più a monte, occorre altresì rilevare che “il provvedimento di sospensione in parola associa ad una funzione latamente sanzionatoria, una funzione più specificatamente cautelare. […] La natura anche cautelare del provvedimento è comprovata dall’attribuzione allo stesso organo di vigilanza, del potere di revoca, al verificarsi di alcune condizioni, tra le quali, ad es., la ‘regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria’” (Cons. Stato, sez. I, 21 giugno 2021, n. 1075) .
1.4. Siffatte considerazioni conducono alla giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti: “a) si è dinanzi ad un pubblico potere in funzione sanzionatoria e cautelare […] ; b) si tratta comunque di sanzioni non sussumibili, in quanto non pecuniarie, nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario giusto quanto previsto dall’art. 22 della legge 689/81; c) la posizione del sanzionato è qualificabile come di interesse legittimo essendo comunque il potere finalizzato alla cura dell’interesse pubblico alla salute e sicurezza dei lavoratori attraverso lo stimolo alla loro regolarizzazione (v. da ultimo Cons. St., Sez. I, n. 546/2021 e, in precedenza, Sez. V, n. 506/2015; Sez. III, n. 700/2017; Sez. III, n. 3832/2020; Sez. I, n. 1613/2020)” (Cons. Stato, n. 1075/2021, cit.).
2. Vanno altresì respinte, perché infondate:
- l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, rivolta alla domanda di annullamento della revoca parziale, in quanto tale provvedimento conferma la sospensione dell’attività imprenditoriale e, pertanto, l’interesse a ricorrere della società a cui è rivolto;
- l’eccezione di non cumulabilità del rimedio del ricorso gerarchico con quello giurisdizionale, atteso che il ricorrente o altri soggetti interessati possono viceversa impugnare dinnanzi al giudice amministrativo la decisione intervenuta su ricorso gerarchico (cfr. sul punto, ex multis , C.g.a.r.s., sez. riunite, 20 giugno 2023, n. 332);
- conseguentemente, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Direzione interregionale, essendo stata impugnata anche la decisione dalla stessa assunta sul ricorso gerarchico.
3. Merita, invece, accoglimento l’eccezione formulata dal procuratore di parte resistente in udienza: sono, invero, inammissibili le censure al verbale di accertamento e notificazione del 23 luglio 2025, in quanto rivolte esclusivamente a mezzo di memoria depositata in data 21 ottobre 2025 e non notificata.
4. Tanto premesso, va respinta la doglianza che si appunta sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, l. n. 241/1990; al riguardo, basti evidenziare:
- da un lato, la peculiarità del procedimento in esame (caratterizzato da uno spiccato scopo cautelare, oltreché sanzionatorio), che contempla specifici momenti e strumenti di confronto in contraddittorio tra l’Amministrazione e l’imprenditore oggetto dell’ispezione e destinatario della sospensione;
- dall’altro lato, il dettato del comma 5 dell’art. 14, d.lgs. n. 81/2008 in esame, che, così come emendato dopo la sentenza della Corte costituzionale del 5 novembre 2010, n. 310, estende ai provvedimenti di cui allo stesso articolo le sole “disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241” (l’art. 14 in questione è stato dichiarato incostituzionale “nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale [….] non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, esclude l’applicazione ai medesimi provvedimenti dell’art. 3, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990” ); di conseguenza, così come è stato già osservato dalla giurisprudenza amministrativa, “la disposizione in parola […] continua a prevedere […] solamente l’obbligo di motivazione del provvedimento adottato, con esclusione, pertanto, degli altri adempimenti procedimentali previsti dalla legge n. 241/1990” (C.g.a.r.s., n. 332/2023, cit.).
5. Quanto alle censure di merito, giova anzitutto ribadire che l’art. 14, d.lgs. n. 81/2008 ha un’evidente finalità cautelare e sanzionatoria, in quanto mira a contrastare il lavoro irregolare, favorendone l’emersione, e a reprimere le situazioni di effettivo rischio e pericolo per i lavoratori; in particolare, la sospensione deve intendersi diretta non solo alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro bensì al contrasto del lavoro irregolare in senso ampio, intendendosi per lavoratore irregolare qualsiasi lavoratore “sconosciuto alla p.a.” (cfr. sul punto, di recente, Tar Campania, Napoli, sez. I, 13 marzo 2024, n. 1699, che menziona all’uopo la circolare del Ministero del lavoro 10 novembre 2009, n. 33).
5.1. Il lavoratore c.d. “in nero” - nella cui tipologia è stato inquadrato nel verbale ispettivo il -OMISSIS-- è, attualmente (anche all’esito dell’emendamento apportato in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 146/2021) sia colui che “risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” sia colui che risulti “inquadrato come lavorator[e] autonom[o] occasional[e] in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”.
6. Tanto premesso in termini generali, sebbene sia astrattamente possibile adottare il provvedimento di sospensione per l’effettivo “impiego” di qualsiasi lavoratore - dunque, a prescindere dalla specifica tipologia/forma contrattuale alla quale sia riconducibile il relativo rapporto di lavoro - occorre verificare, preliminarmente, in quale categoria sia inquadrabile il -OMISSIS-, per appurare se lo stesso sia stato effettivamente impiegato in assenza di comunicazioni obbligatorie o di altre condizioni richieste dalla normativa.
7. A tale riguardo, è utile ricordare che la giurisprudenza ha chiarito che “l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell’organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull’eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l’assetto previsto dalle stesse” ( ex multis , cfr. Cass. civ., sez. lav., 17 ottobre 2011, n. 2143).
8. Orbene, con riguardo al lavoratore in questione, l’Avvocatura dello Stato sostiene che “l’attribuzione di partita IVA e l’iscrizione alla camera di commercio, di per sé, non sono elementi sufficienti a qualificare un rapporto come lavoro autonomo piuttosto che lavoro subordinato”, essendo dirimente, ai fini della verifica della genuinità del rapporto, “l’elemento dell’organizzazione” e il “sinallagma” (cfr. memoria, p. 9).
8.1. Pur volendo aderire a tale prospettiva (e volendo, dunque, escludere la rilevanza di elementi come l’iscrizione alla Camera di commercio e il possesso della partita Iva), per poter qualificare il rapporto in questione come “di natura subordinata”, non si può prescindere dall’indagare su quale specifica attività lavorativa il -OMISSIS-stesse svolgendo al momento dell’accesso nella sede di via dei -OMISSIS-.
8.2. Ebbene, i funzionari che hanno condotto l’ispezione si sono limitati a verbalizzare il 10 aprile 2025 che lo stesso, in quel momento, è stato trovato “al lavoro impegnat [o] nell’assistenza clienti” e che “non sono state effettuate […] comunicazioni di instaurazione di rapporti di lavoro” .
Stando agli atti, dunque, gli stessi ispettori hanno desunto - in via diretta ed esclusiva - da tali (assai scarni) elementi fattuali che lo stesso fosse un lavoratore irregolare (si legge nel verbale: “e, pertanto, lo stesso è da considerarsi occupato ‘in nero’” ); mentre, non c’è traccia nel medesimo verbale di indici - come, ad esempio, il predetto “sinallagma” piuttosto che l’esercizio di poteri direttivi da parte del datore di lavoro e la conseguente limitazione dell’autonomia del lavoratore e, in generale, l’etero-organizzazione - effettivamente rilevatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
8.3. E, a tal proposito, risulta vieppiù sintomatica la circostanza che, nel successivo provvedimento n. 7/2025, di riscontro al ricorso gerarchico, la stessa Direzione interregionale dell’Ispettorato abbia mostrato di voler accantonare l’affermazione della natura subordinata o meno del rapporto di lavoro quale giustificazione della sospensione, specificando piuttosto che: “In ogni caso, a prescindere dalla natura subordinata o meno dell’attività lavorativa, […] la circolare n. 33/2009 del 10.11.2009 del Ministero del Lavoro e P.S., dopo aver premesso che ‘il requisito della subordinazione del rapporto non costituisce un elemento essenziale’, fa rientrare nella nozione di lavoratori irregolari ‘tutti i soggetti comunque riconducibili alla ampia nozione di cui all’art. 2, co.1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 rispetto ai quali non si sia provveduto a formalizzare il rapporto, comprendendovi la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione […] Tale orientamento è stato confermato dalla recente circolare INL n. 3 del 9.11.2021”.
9. Tuttavia, con riguardo alla specifica fattispecie, non paiono convincenti neanche le ulteriori argomentazioni addotte (in memoria) dalle Amministrazioni resistenti, per giustificare, comunque, la necessità della comunicazione preventiva per il -OMISSIS-- in quanto inquadrabile come lavoratore autonomo - e la sua, conseguente, situazione di “irregolare”.
9.1. Al riguardo, in via preliminare, occorre rilevare che, secondo quanto chiarito dallo stesso Inl - in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - la “prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale” non è ricompresa nell’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione ex art. 14, co. 1, d.lgs. n. 81/2008 “in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d’affari occasionale rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986, in termini analoghi rispetto a quanto indicato alla FAQ n. 2. sulle aziende di vendita diretta a domicilio che sono anch’esse escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale” (cfr. ricorso, pp. 17 e 18) .
9.1.1. In altri termini, secondo quanto dedotto dalla ricorrente e non contestato dalla parte resistente, in base al chiarimento offerto, in via generale, dalle stesse competenti Amministrazioni, l’obbligo di comunicazione de quo interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali che, al contempo (cfr. nota citata prot. n. 209 dell’11.1.2022, come aggiornata dalla nota prot. n. 393 del 2022):
- rispondano alla definizione di cui all’art. 2222 c.c. (persona che “si obbliga a compiere attività verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione dei confronti del committente” );
- siano sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, co. 1, lett. l), del d.P.R. n. 917/1986.
9.2. Orbene, negli atti difensivi di parte resistente, si sostiene che l’attività concretamente svolta dallo -OMISSIS-all’atto dell’accesso ispettivo non possa qualificarsi come “attività commerciale” (e non sia, dunque, assimilabile a quella di un vero e proprio procacciatore d’affari), essendo piuttosto inquadrabile come “attività di lavoro autonomo”, con la conseguenza che sussisterebbero i presupposti per l’applicazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 81/2008.
9.3. Tuttavia, in proposito, si deve evidenziare - ancora una volta - come, nel verbale del 10 aprile 2025 (su cui si basa la sospensione), i funzionari dell’Ispettorato si siano limitati a scrivere che il -OMISSIS-, all’atto dell’accesso ispettivo, è stato trovato “al lavoro impegnat [o] nell’assistenza clienti” ; il mero riferimento all’“assistenza clienti”, ovvero il fatto che gli ispettori non abbiano circostanziato la tipologia di attività concretamente svolta dall’interessato, non consente di dare pieno credito alla prospettazione di parte resistente.
In altri termini, anche tenuto conto della fisionomia del libero procacciatore d’affari, figura atipica non disciplinata espressamente dal codice civile (il cui inquadramento - e il cui “confine” anche rispetto a figure simili, come il mediatore e l’agente - è stato oggetto di numerose pronunce del giudice ordinario; cfr. tra le più recenti, Cass., sez. lav., ord. 16 ottobre 2025, n. 27571), gli scarni elementi raccolti nel corso dell’attività ispettiva non consentono di escludere - senza incertezze - che l’attività effettivamente svolta in quel momento dal -OMISSIS-fosse comparabile all’attività commerciale propria di un procacciatore d’affari, in quanto tale non soggetta alla comunicazione preventiva de qua .
10. Per tutto quanto esposto, è fondata la doglianza di eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria.
11. Il ricorso avverso la sospensione, nonché avverso la sua conferma e la decisione assunta sul successivo ricorso gerarchico, merita, dunque, accoglimento e, per l’effetto, gli atti in questione devono essere annullati, per difetto di istruttoria.
12. I profili di novità che caratterizzano la questione controversa giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva, e, per l’effetto, annulla il provvedimento di sospensione, la conferma dello stesso e la decisione intervenuta sul ricorso gerarchico avverso il medesimo provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, co. 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del lavoratore interessato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NN AR RL, Presidente FF
AN CO, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CO | NN AR RL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.