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10 marzo 2004
10 marzo 2004
Art. 11. (Registro). 1. E' istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanita', il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime. 2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 e' obbligatoria. 3. L'Istituto superiore di sanita' raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicita' delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti. 4. L'Istituto superiore di sanita' raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle societa' scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita. 5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanita' i dati necessari per le finalita' indicate dall'articolo 15 nonche' ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorita' competenti. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Commentari • 9
- 1. Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute che modifica il decreto del Ministero della salute del 7 ottobre 2005 recante “Istituzione del Registro…Garante Privacy · 27 marzo 2025 · 7.8139324
[…] - la complessità dei trattamenti di PMA, che si articolano in diverse fasi, e l'evoluzione nella loro applicazione hanno reso l'attuale modalità aggregata di raccolta dati non adeguata al perseguimento delle funzioni istituzionali che l'ISS e il Ministero della salute sono chiamati a svolgere sulla base delle informazioni ivi raccolte (artt. 11 e 15 della legge 40 del 2004);
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Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 08/03/2018, n. 2643Provvedimento: […] La Clinica propone un'unica articolata doglianza di violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e 11 della legge n. 40 del 19 febbraio 2004, mancata ottemperanza della circolare regionale n. 5/2000 e del 19 aprile 2007; eccesso di potere sotto svariati profili, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto; […]Leggi di più...
- violazione dei principi di buon andamento e imparzialità·
- compensazione delle spese di lite·
- annullamento atto amministrativo·
- autorizzazione alle strutture sanitarie·
- prescrizione dei farmaci·
- procreazione medicalmente assistita (PMA)·
- eccesso di potere·
- legittimazione passiva·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- nota AIFA 74