Art. 11. (Registro). 1. E' istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanita', il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime. 2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 e' obbligatoria. 3. L'Istituto superiore di sanita' raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicita' delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti. 4. L'Istituto superiore di sanita' raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle societa' scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita. 5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanita' i dati necessari per le finalita' indicate dall'articolo 15 nonche' ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorita' competenti. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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10 marzo 2004
10 marzo 2004
Commentari • 9
- 1. Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute che modifica il decreto del Ministero della salute del 7 ottobre 2005 recante “Istituzione del Registro…Garante Privacy · 27 marzo 2025
[…] - la complessità dei trattamenti di PMA, che si articolano in diverse fasi, e l'evoluzione nella loro applicazione hanno reso l'attuale modalità aggregata di raccolta dati non adeguata al perseguimento delle funzioni istituzionali che l'ISS e il Ministero della salute sono chiamati a svolgere sulla base delle informazioni ivi raccolte (artt. 11 e 15 della legge 40 del 2004);
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Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 08/03/2018, n. 2643Provvedimento: […] La Clinica propone un'unica articolata doglianza di violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e 11 della legge n. 40 del 19 febbraio 2004, mancata ottemperanza della circolare regionale n. 5/2000 e del 19 aprile 2007; eccesso di potere sotto svariati profili, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto; […]Leggi di più...
- violazione dei principi di buon andamento e imparzialità·
- compensazione delle spese di lite·
- annullamento atto amministrativo·
- autorizzazione alle strutture sanitarie·
- prescrizione dei farmaci·
- procreazione medicalmente assistita (PMA)·
- eccesso di potere·
- legittimazione passiva·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- nota AIFA 74