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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 657/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RAINERI CARLA ROMANA, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4447/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820241460001151003 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820241460001151003 IRAP a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 345/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 06820241460001151003000 del 08.07.2025 (ALL.03) per un importo complessivo pari ad Euro 147.115,19.
Parte ricorrente ha sollevato censure che riguardano attività poste in essere dall'Ente Impositore e che avrebbero necessitato l'estensione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis D.Lsg 546/92.
L'Agenzia Entrate e Riscossione si è costituita con avvocato del libero Foro in violazione dei principi da ultimo ribaditi dalla S.C. con ordinanza n. 32076/2025 per contrastare gli assunti di parte ricorrente
(segnatamente, allegando le rituali notifiche delle cartelle di pagamento che condurrebbero all'inammissibilità del ricorso per non essere stati gli atti prodromici tempestivamente impugnati); ha altresì eccepito il parziale competenza di questa Corte a decidere su poste estranee alla materia tributaria.
Con comunicazione del 30.1.2026 l'Agenzia Entrate e Riscossione ha informato questa Corte della intervenuta adesione alla Definizione agevolata (art. 1, commi da 82 a 101 della legge n. 199/2025 - c.d.
"Rottamazione-quinquies").
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dato atto di quanto sopra, dichiara l'estinzione del giudizio a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara cessata lamateria del contendere e la conseguente estinzione del giudizio. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RAINERI CARLA ROMANA, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4447/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820241460001151003 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820241460001151003 IRAP a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 345/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 06820241460001151003000 del 08.07.2025 (ALL.03) per un importo complessivo pari ad Euro 147.115,19.
Parte ricorrente ha sollevato censure che riguardano attività poste in essere dall'Ente Impositore e che avrebbero necessitato l'estensione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis D.Lsg 546/92.
L'Agenzia Entrate e Riscossione si è costituita con avvocato del libero Foro in violazione dei principi da ultimo ribaditi dalla S.C. con ordinanza n. 32076/2025 per contrastare gli assunti di parte ricorrente
(segnatamente, allegando le rituali notifiche delle cartelle di pagamento che condurrebbero all'inammissibilità del ricorso per non essere stati gli atti prodromici tempestivamente impugnati); ha altresì eccepito il parziale competenza di questa Corte a decidere su poste estranee alla materia tributaria.
Con comunicazione del 30.1.2026 l'Agenzia Entrate e Riscossione ha informato questa Corte della intervenuta adesione alla Definizione agevolata (art. 1, commi da 82 a 101 della legge n. 199/2025 - c.d.
"Rottamazione-quinquies").
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dato atto di quanto sopra, dichiara l'estinzione del giudizio a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara cessata lamateria del contendere e la conseguente estinzione del giudizio. Spese compensate.