Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 422
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Mancato pagamento spese legali

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha provveduto al pagamento delle spese legali prima della decisione del giudizio di ottemperanza.

  • Accolto
    Spese del giudizio di ottemperanza

    Le spese del giudizio di ottemperanza sono a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha adempiuto alla sentenza solo dopo la proposizione del predetto giudizio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 422
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 422
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo