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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 422/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2763/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin, 3 70125 Bari BA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Relativo a:
- sentenza n. 2894/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado PUGLIA sez. 4 e pubblicata il 07/08/2024 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01476201800003224000 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01476201800003224000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01476201800003224000 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 1.9.2025 l'avv. Ricorrente_1 , quale difensore di Ricorrente_2 chiedeva l'ottemperanza della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia n. 2894/4/2024, depositata il 7.8.2024, che ha condannato agenzia delle entrate riscossione al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio, liquidate in €. 9,485,25, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del predetto difensore antistatario. Faceva presente di aver chiesto il pagamento delle spese legali, dapprima il 28.2.2025 con invito bonario e poi il 1.7.2025 con formale atto di diffida e messa in mora, e ciononostante controparte era rimasta inadempiente. Chiedeva l'ottemperanza della sentenza con la nomina, ove del caso, di un commissario ad acta. Con comparsa del 20.10.2025 si costituiva agenzia delle entrate riscossione comunicando di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto a titolo di spese legali con bonifico del 15.10.2025. Il ricorrente depositava successiva memoria con cui dava atto del pagamento ricevuto, ma insisteva per la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'avvenuto pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza a titolo di spese legali, va dichiarata l'estinzione del giudizio di ottemperanza per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio di ottemperanza sono a carico di agenzia delle entrate che ha adempiuto alla sentenza solo dopo la proposizione del predetto giudizio e si liquidano come da dispositivo in favore dell'avv. Ricorrente_1.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna agenzia delle entrate riscossione a pagare le spese del presente giudizio che liquida in €. 1.000,00 in favore del difensore antistatario avv. Ricorrente_1. Bari, 5 novembre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2763/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin, 3 70125 Bari BA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Relativo a:
- sentenza n. 2894/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado PUGLIA sez. 4 e pubblicata il 07/08/2024 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01476201800003224000 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01476201800003224000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01476201800003224000 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 1.9.2025 l'avv. Ricorrente_1 , quale difensore di Ricorrente_2 chiedeva l'ottemperanza della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia n. 2894/4/2024, depositata il 7.8.2024, che ha condannato agenzia delle entrate riscossione al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio, liquidate in €. 9,485,25, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del predetto difensore antistatario. Faceva presente di aver chiesto il pagamento delle spese legali, dapprima il 28.2.2025 con invito bonario e poi il 1.7.2025 con formale atto di diffida e messa in mora, e ciononostante controparte era rimasta inadempiente. Chiedeva l'ottemperanza della sentenza con la nomina, ove del caso, di un commissario ad acta. Con comparsa del 20.10.2025 si costituiva agenzia delle entrate riscossione comunicando di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto a titolo di spese legali con bonifico del 15.10.2025. Il ricorrente depositava successiva memoria con cui dava atto del pagamento ricevuto, ma insisteva per la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'avvenuto pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza a titolo di spese legali, va dichiarata l'estinzione del giudizio di ottemperanza per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio di ottemperanza sono a carico di agenzia delle entrate che ha adempiuto alla sentenza solo dopo la proposizione del predetto giudizio e si liquidano come da dispositivo in favore dell'avv. Ricorrente_1.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna agenzia delle entrate riscossione a pagare le spese del presente giudizio che liquida in €. 1.000,00 in favore del difensore antistatario avv. Ricorrente_1. Bari, 5 novembre 2025 Il Giudice monocratico