Art. 89.
Per la liquidazione ed il riparto della pensione o indennita' dovuta a norma del precedente articolo, si applica il disposto degli articoli da 82 a 85 del presente Ordinamento e l'attribuzione della pensione decorre dalla data della effettiva cessazione dal servizio.
Per la liquidazione ed il riparto della pensione o indennita' dovuta a norma del precedente articolo, si applica il disposto degli articoli da 82 a 85 del presente Ordinamento e l'attribuzione della pensione decorre dalla data della effettiva cessazione dal servizio.