Articolo 2 della Legge 19 ottobre 1984, n. 714
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28 ottobre 1984
Art. 2.
All'onere di lire 180 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1984, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Fondo investimenti e occupazione".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1984