Articolo 7 della Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1
Articolo 6Articolo 8
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23 agosto 2016
Art. 7. Modifica all'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. Al primo comma dell'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963 , le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane».
Note all'art. 7:
- Il testo del primo comma dell'articolo 51 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 51. Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facolta' di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato e dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane.";
Entrata in vigore il 23 agosto 2016
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