CASS
Sentenza 19 novembre 2021
Sentenza 19 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 19/11/2021, n. 42605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42605 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/12/2020 del TRIBUNALE di BARI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 42605 Anno 2021 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 20/10/2021 osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari confermava la condanna di OR IA per il reato di lesioni volontarie lievissime. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo la violazione dell'art. 507 c.p.p. e vizi di motivazione in merito all'assunzione in primo grado delle prove dalla cui ammissione la parte civile era decaduta, nonché violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed al denegato riconoscimento delle esimenti della legittima difesa e dello stato di necessità. 3. Nelle more il difensore dell'imputato ha trasmesso verbale redatto dai Carabinieri di Altamura del 30 settembre 2021 di remissione della querela da parte del procuratore speciale della persona offesa costituitasi parte civile OR NZ e di contestuale accettazione da parte di OR IA. 4. Posto che il reato è procedibile a querela e che la remissione della stessa, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. Un., n. 24246 del 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv. 227681) e che il ricorrente ha allegato idonea documentazione dell'intervenuta remissione e dell'accettazione, la sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio per la ragione indicata e le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato secondo legge alla quale le parti hanno espressamente rinviato sul punto nel verbale di remissione.
Per questi motivi
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato estinto per remissione della querela e pone le spese del procedimento a carico di OR IA. Così deciso in Roma il 20/10/2021 -,- , —
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 42605 Anno 2021 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 20/10/2021 osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari confermava la condanna di OR IA per il reato di lesioni volontarie lievissime. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo la violazione dell'art. 507 c.p.p. e vizi di motivazione in merito all'assunzione in primo grado delle prove dalla cui ammissione la parte civile era decaduta, nonché violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed al denegato riconoscimento delle esimenti della legittima difesa e dello stato di necessità. 3. Nelle more il difensore dell'imputato ha trasmesso verbale redatto dai Carabinieri di Altamura del 30 settembre 2021 di remissione della querela da parte del procuratore speciale della persona offesa costituitasi parte civile OR NZ e di contestuale accettazione da parte di OR IA. 4. Posto che il reato è procedibile a querela e che la remissione della stessa, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. Un., n. 24246 del 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv. 227681) e che il ricorrente ha allegato idonea documentazione dell'intervenuta remissione e dell'accettazione, la sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio per la ragione indicata e le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato secondo legge alla quale le parti hanno espressamente rinviato sul punto nel verbale di remissione.
Per questi motivi
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato estinto per remissione della querela e pone le spese del procedimento a carico di OR IA. Così deciso in Roma il 20/10/2021 -,- , —