Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 1 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01464/2026REG.PROV.COLL.
N. 07950/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7950 del 2025, proposto da
Agile Telecom S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gilberto Nava, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Michele Mercati, 39;
contro
Autorità per le Garanzie Nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11350/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. NO RE VI e uditi per le parti l’avvocato Gilberto Nava e l’Avvocato dello Stato Federica Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 1692/2024 il Tar Lazio, in accoglimento del ricorso proposto da Agile Telecom s.p.a. (di seguito “Telecom”) ha annullato le previsioni di cui all’art. 2, comma 10, dell’allegato A alla delibera n. 12/23/CIR [recante “Regolamento sull’utilizzo dei caratteri alfanumerici che indentificano il soggetto mittente di messaggistica aziendale (SMS ALIAS)”] e di cui all’art. 2, comma 1 e comma 2, della delibera stessa.
In particolare, il Tar ha ritenuto che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito “Autorità” o “AGCom”) non avesse compiutamente individuato i presupposti di fatto e di diritto idonei a giustificare l’introduzione della misura consistente nel blocco degli SMS con Alias provenienti dall’estero.
La sentenza è stata confermata, seppure con diversa motivazione, da Cons. St., sez. IV, 4 luglio 2025, n. 5763. Il Consiglio di Stato, in particolare, ha ritenuto che la normativa primaria autorizzasse l’Autorità ad adottare le previsioni regolamentari oggetto di contestazione ma che le stesse fossero inficiate da un vizio di istruttoria e motivazione in relazione alla concreta esigenza, posta a fondamento del Regolamento impugnato, di evitare frodi in danno dei destinatari di sms con Alias.
Con atto notificato il 13 gennaio 2025, AGCom ha adottato un atto di contestazione nei confronti di Telecom, ritenendo che, in qualità di fornitore del servizio di transito (FT), avesse veicolato SMS con Alias provenienti da un operatore estero privo di autorizzazione generale ex art. 11 Codice delle comunicazioni elettroniche, in violazione dell’art. 7, comma 1, del Regolamento
Telecom ha quindi proposto ricorso davanti al Tar Lazio, sia lamentando l’inottemperanza alla precedente sentenza n. 11350/2025 cit. che deducendo autonomi vizi di illegittimità del provvedimento impugnato.
Quanto all’azione di ottemperanza, la società ha sostenuto che la contestazione costituisse violazione o elusione del giudicato, in quanto ripristinerebbe surrettiziamente il divieto già annullato.
Il Tar, con la sentenza non definitiva impugnata, ha respinto l’azione di ottemperanza ritenendo che:
- il giudicato si fosse formato esclusivamente sulla disposizione che prevedeva il blocco generalizzato degli SMS con Alias provenienti dall’estero;
- la contestazione impugnata si fondi, invece, su una diversa norma (art. 7, comma 1, del Regolamento), che impone il blocco della messaggistica con Alias proveniente da soggetti privi di autorizzazione generale, a prescindere dalla loro nazionalità;
- non sussista dunque sovrapposizione tra la norma annullata e quella applicata con l’atto di contestazione.
Secondo il Tar, l’obbligo di blocco per difetto di autorizzazione non è stato inciso dalla precedente pronuncia e non realizza la medesima discriminazione tra operatori italiani ed esteri censurata nella sentenza di cognizione.
Le ulteriori censure attinenti alla legittimità sostanziale della disciplina sono state ritenute estranee al perimetro dell’ottemperanza e, disposto il mutamento del rito, è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione delle medesime.
Avverso la sentenza non definitiva Telecom ha proposto appello affidato ad un unico motivo ( Errore di giudizio. Violazione e/o elusione della Sentenza. Violazione del principio di libera prestazione dei servizi del principio di parità di trattamento di cui agli artt. 56 e 61 TFUE
e, nonché violazione degli artt. 11, 41. 97 e 117 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Illogicità e ingiustizia manifesta ).
Si è costituita in resistenza l’Autorità.
Alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il motivo proposto Telecom lamenta che:
- l’art. 7, comma 10, del Regolamento, su cui si fonda la contestazione oggetto di impugnazione, sebbene non oggetto di espresso annullamento da parte della sentenza ottemperanda, non può ricevere un’applicazione contrastante con il dictum contenuto nella medesima pronuncia;
- il mancato annullamento dell’art. 7 cit. è perfettamente coerente con la sua piena applicabilità alla fattispecie del traffico SMS con Alias scambiato tra soggetti italiani, risultando invece incompatibile con la Sentenza ottemperanda una sua applicazione anche all’ipotesi di un SMS
proveniente dall’estero;
- la regola dell’art. 2, oggetto di annullamento da parte della sentenza ottemperanda, e quella dell’art. 7 sono del tutto sovrapponibili quanto ai loro effetti in caso di SMS con Alias che provenga dall’estero;
- il Tar, con la sentenza ottemperanda, ha inteso annullare ogni previsione che potesse portare al blocco generalizzato e indiscriminato degli SMS con Alias dall’estero;
- tra le previsioni specificamente riferite al blocco degli SMS dall’estero, la sentenza ottemperanda non ha menzionato l’art. 7 perché tale previsione, in relazione alla fattispecie del traffico scambiato tra due soggetti nazionali, deve ritenersi legittima, non potendo invece operare come base per imporre (nuovamente) un blocco agli SMS provenienti dall’estero;
- il giudice di prime cure ha ritenuto erroneamente che l’art. 7 fosse applicabile tout court anche alla fattispecie del traffico SMS dall’estero, mentre una simile impostazione finirebbe per riproporre la misura restrittiva dell’inibizione integrale di tale tipologia di traffico, in modo esattamente identico, e quindi sovrapponibile, alla regola dell’art. 2 annullata dal G.A;
- ove si seguisse l’interpretazione del giudice di prime cure, per cui la previsione dell’art. 7 sarebbe applicabile anche alla fattispecie del traffico SMS con Alias dall’estero, imponendo ai soggetti esteri che volessero veicolare messaggi con Alias all’utenza italiana di ottenere l’autorizzazione in Italia, si realizzerebbe ancora una volta una indubbia violazione del principio di libera prestazione dei servizi.
A tale ultimo riguardo, l’appellante, con la memoria depositata in vista della camera di consiglio, chiede altresì che venga sollevata una questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE.
L’appello è infondato.
Con la sentenza n. 1692/2024 il Tar Lazio ha annullato le previsioni di cui all’art. 2, comma 10, dell’allegato A alla delibera n. 12/23/CIR e di cui all’art. 2, comma 1 e comma 2, della delibera stessa.
La limitazione dell’effetto demolitorio a tali previsioni è espressamente indicata sia in motivazione che nel dispositivo.
L’art. 2, comma 10, cit. prevedeva che “[t] utti i soggetti, indipendentemente dai ruoli svolti e dai servizi forniti, che ricevono messaggistica dall’estero devono effettuare il blocco della messaggistica nel caso in cui l’identificativo del mittente sia in formato non numerico, salvo eventuali eccezioni definite nel manuale operativo del Registro come nel caso di SIM in roaming internazionale ”.
Il giudicato formatosi su tale pronuncia è, pertanto, circoscritto alla disposizione che collegava il divieto alla mera provenienza estera del traffico.
L’atto di contestazione successivamente adottato dall’Autorità nei confronti di Telecom, oggetto dell’odierno giudizio, si fonda, invece, sull’art. 7, comma 1, del medesimo Regolamento, a mente del quale “ Il FT [fornitore del servizio] blocca la messaggistica con codifica non decimale esclusivamente se non ricevuta da soggetti in possesso dell’autorizzazione generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e specificamente da FS o da altro FT. I messaggi bloccati sono inseriti in un elenco e sono mensilmente comunicati all’Autorità ”.
Tale previsione non è stata oggetto di annullamento da parte della sentenza ottemperanda.
Deve escludersi, pertanto, che l’Autorità abbia violato o eluso il giudicato.
La disposizione annullata (art. 2, comma 10, cit.) e quella applicata con l’atto di contestazione (art. 7, comma 1, cit.) presentano un differente presupposto normativo: la prima si fondava su un criterio territoriale (provenienza estera della messaggistica), la seconda su un criterio soggettivo (mancanza di autorizzazione generale del soggetto mittente o trasmittente). Non ricorre, quindi, identità tra la regola espunta dall’ordinamento per effetto della sentenza di cognizione e quella posta a base della successiva attività di vigilanza.
L’azione di ottemperanza presuppone un’inottemperanza o un’elusione del dictum giurisdizionale, ravvisabile solo quando l’Amministrazione reintroduca, in via diretta o indiretta, la medesima disciplina già annullata ovvero ne riproduca sostanzialmente gli effetti in contrasto con il comando giudiziale.
Nel caso di specie, l’obbligo di blocco previsto dall’art. 7, comma 1, cit. opera indipendentemente dalla provenienza geografica del traffico e si applica in modo indifferenziato a soggetti nazionali ed esteri privi di autorizzazione; esso non integra, dunque, la riproposizione del divieto generalizzato oggetto di annullamento.
Le censure dell’appellante, nella misura in cui prospettano l’illegittimità sostanziale della disciplina residua per asserita violazione dei principi di libera prestazione dei servizi o per difetto di proporzionalità, fanno valere autonomi vizi dell’atto di contestazione e non possono essere scrutinabili nell’ambito del giudizio di ottemperanza.
Per tale medesima ragione, è irrilevante, ai fini del presente giudizio, la questione pregiudiziale che l’appellante propone di sottoporre alla Corte di giustizia.
In conclusione, l’appello deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Data la peculiarità delle questioni trattate, le spese di lite del presente grado possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO De CE, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
NO RE VI, Consigliere, Estensore
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO RE VI | IO De CE |
IL SEGRETARIO