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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3729 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI OR Presidente
- IA Fiorella Componente
- LE ND Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 56/2025 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale tra coniugi e pendente tra
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
DA NI RZ,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Giuseppe Antonica,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 56/2025
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato a Neviano in data 04/10/1993. Ha precisato che dalla loro unione sono nate le figlie e entrambe maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis.
Ha allegato di essere usufruttuario della casa coniugale, di essere malato da anni e di sottoporsi a cure oncologiche.
Ha allegato altresì di aver subito violenze fisiche e verbali dalla coniuge, tanto da essere stato costretto, dopo l'ultima aggressione fisica subita, a rifugiarsi presso l'abitazione della figlia . Per_2
Ha riferito di percepire un assegno di invalidità civile a causa delle patologie di cui è affetto.
Ha domandato: a) in via preliminare ed indifferibile, l'assegnazione a sé della casa coniugale;
b) in via principale, la separazione personale con addebito a carico della moglie;
c) l'assegnazione a sé della casa familiare;
d) l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
e) nulla a titolo di mantenimento a carico dei coniugi;
f) l'onere di spese e competenze di giudizio a carico della parte attrice (ricorso depositato il 04/01/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con la controparte al fine di regolare consensualmente le condizioni della separazione.
Ha concluso domandando: a) la separazione personale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti (comparsa di risposta depositata il
17/10/2025).
1.4.- Proseguito il giudizio, con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/11/2025 le parti hanno confermato di aver raggiunto un'intesa
2 R.G. 56/2025
conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) la casa coniugale composta da due unità indipendenti, una al piano terra e l'altra al primo piano, verrà divisa ed il sig.
occuperà il primo piano con accesso su via Pt_1
Montegrappa n. 104, mentre la sig.ra il piano terra con CP_1 accesso in via Risorgimento n. 20;
2) il sig. è titolare di un assegno di invalidità civile e Pt_1 percepisce circa € 5.000,00 l'anno, la sig.ra è titolare CP_1 di un reddito annuo pari a circa € 20.000,00;
3) la sig.ra verserà al coniuge € 200,00 entro il 5 di CP_1 ciascun mese.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 13/02/2025).
2.- La domanda di separazione è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 04/10/1993 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Neviano al n. 4, parte I, anno 1993).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti e depositata telematicamente in data 12/11/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 56/2025 R.G. introdotto con ricorso del
3 R.G. 56/2025
04/01/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra (Neviano Parte_1
(LE), 01/02/1950) e (Taurisano (LE), Controparte_1
13/11/1956) alle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 12/11/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Neviano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
LE ND CI OR
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI OR Presidente
- IA Fiorella Componente
- LE ND Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 56/2025 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale tra coniugi e pendente tra
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
DA NI RZ,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Giuseppe Antonica,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 56/2025
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato a Neviano in data 04/10/1993. Ha precisato che dalla loro unione sono nate le figlie e entrambe maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis.
Ha allegato di essere usufruttuario della casa coniugale, di essere malato da anni e di sottoporsi a cure oncologiche.
Ha allegato altresì di aver subito violenze fisiche e verbali dalla coniuge, tanto da essere stato costretto, dopo l'ultima aggressione fisica subita, a rifugiarsi presso l'abitazione della figlia . Per_2
Ha riferito di percepire un assegno di invalidità civile a causa delle patologie di cui è affetto.
Ha domandato: a) in via preliminare ed indifferibile, l'assegnazione a sé della casa coniugale;
b) in via principale, la separazione personale con addebito a carico della moglie;
c) l'assegnazione a sé della casa familiare;
d) l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
e) nulla a titolo di mantenimento a carico dei coniugi;
f) l'onere di spese e competenze di giudizio a carico della parte attrice (ricorso depositato il 04/01/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con la controparte al fine di regolare consensualmente le condizioni della separazione.
Ha concluso domandando: a) la separazione personale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti (comparsa di risposta depositata il
17/10/2025).
1.4.- Proseguito il giudizio, con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/11/2025 le parti hanno confermato di aver raggiunto un'intesa
2 R.G. 56/2025
conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) la casa coniugale composta da due unità indipendenti, una al piano terra e l'altra al primo piano, verrà divisa ed il sig.
occuperà il primo piano con accesso su via Pt_1
Montegrappa n. 104, mentre la sig.ra il piano terra con CP_1 accesso in via Risorgimento n. 20;
2) il sig. è titolare di un assegno di invalidità civile e Pt_1 percepisce circa € 5.000,00 l'anno, la sig.ra è titolare CP_1 di un reddito annuo pari a circa € 20.000,00;
3) la sig.ra verserà al coniuge € 200,00 entro il 5 di CP_1 ciascun mese.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 13/02/2025).
2.- La domanda di separazione è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 04/10/1993 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Neviano al n. 4, parte I, anno 1993).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti e depositata telematicamente in data 12/11/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 56/2025 R.G. introdotto con ricorso del
3 R.G. 56/2025
04/01/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra (Neviano Parte_1
(LE), 01/02/1950) e (Taurisano (LE), Controparte_1
13/11/1956) alle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 12/11/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Neviano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
LE ND CI OR
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