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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 18/11/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
OL, all'esito dell'udienza del 5.11.2025 ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 1289/2024 r.g.,
ed ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]in Parte_1 C.F._1
via Fonte a Collina n. 146, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Vittorio Petrillo del Foro di Foggia
attore e
(C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Chieti in via N. Mammarella s.n., in persona del legale rappresentante pro-tempore
C.F. ), con sede in Roma in via Virgilio Orsini n. 19, in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro-tempore convenute
Oggetto: azione di adempimento contrattuale
Conclusioni dell'attore: “condannare le società convenuta la e la Controparte_3
in proprio e/o solidalmente, al pagamento della somma di €.42.000,00 oltre I.V.A. in favore Controparte_2 dell'istante sig. in ragione di tutti i fatti e delle circostanze di cui in narrativa, oltre ad interessi legali Parte_1
oltre al risarcimento del maggior danno, come verrà provato;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente
giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge”
Conclusioni delle convenute: //
FATTO E DIRITTO
Il sig. ha convenuto dinanzi a questo Tribunale la e Pt_1 Controparte_1
la chiedendone la condanna, in solido, al pagamento in suo favore della somma di € Controparte_2
42.000,00, dovutagli in ragione di un contratto di co-sviluppo di progetti energetici dell'11.4.2024, cui egli aveva dato esecuzione sino all'interruzione dei loro rapporti, che egli aveva desunto dal fatto che lo stesso incarico era stato conferito ad altro tecnico. Dichiarata la contumacia di entrambe le convenute, in mancanza di richieste istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2025.
1. Il sig. ha posto a fondamento della sua domanda di pagamento il contratto che ha stipulato Pt_1
l'11.4.2024, avente ad oggetto il “co-sviluppo di progetti energetici”, con il quale si è obbligato a fornire alla committente (concessionaria del fondo di investimento Controparte_1 Controparte_2
la sua opera professionale per lo svolgimento delle attività connesse con lo sviluppo degli impianti, quali ad esempio scouting, verifica e selezione dei siti idonei per la realizzazione degli impianti (art. 3). In
particolare egli avrebbe dovuto (art. 6) individuare un'area potenzialmente utile, reperire i dati catastali necessari affinché la potesse avviare una prima analisi sul terreno, quindi la CP_1 CP_1
avrebbe entro un termine di 10 giorni deciso se il terreno individuato dal sig. fosse idoneo o Pt_1
meno, e nel primo caso il sig. avrebbe dovuto condurre una trattativa con i proprietari del Pt_1
terreno, e comunicare l'importo richiesto alla la quale avrebbe dovuto redigere una lettera di CP_1
intenti, che avrebbe dovuto essere sottoposta dal sig. all'attenzione del proprietario del terreno. Pt_1
1.1 Il compenso che l'attore ha chiesto è quello disciplinato all'art. 7 e 8 del contratto, pari ad € 15.000,00 per
MWp autorizzato, per la quota del 10%, esigibile al momento della stipula del preliminare notarile tra la committente e i proprietari del terreno interessato dalla collocazione dell'impianto. Controparte_1
2 In base ai generali principi stabiliti dall'art. 2697 c.c. il sig. avrebbe dovuto provare le attività di Pt_1
scouting, di verifica e selezione dei siti idonei, le verifiche catastali, le trattative con i proprietari del terreno.
2.1 Egli, invece, non ha né fornito, né chiesto di fornire, alcuna prova di dette attività, costituenti il titolo della sua domanda, limitandosi a produrre:
✓ un contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie e servitù, tra i sig.ri
[...]
e quali promittenti concedenti, e la Parte_2 Parte_3 Parte_2 CP_4
(con sede a Lecce in v.le della Libertà n. 47), che in alcun modo può essere ricondotto
[...]
all'operato del sig. in quanto privo di data e di sottoscrizione e, soprattutto, poiché la Pt_1
committente non ne è stata parte;
Controparte_1
✓ una missiva, priva di data, trasmessa dalla , quale commissionaria del Controparte_1
fondo al sig. con cui ha comunicato l'avveramento di Controparte_2 Parte_4
una condizione sospensiva (non meglio precisata), per la stipula del contratto preliminare e il pagamento della caparra confirmatoria, in relazione alla Lettera di Intenti del 10.4.2024, che in alcun modo è indicativa di eventuali attività svolte dal sig. in esecuzione del contratto Pt_1
dell'11.4.2024;
✓ un contratto di conferimento di incarico professionale concluso tra i sig.ri Parte_2 , ed il consulente finanziario
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_5
, privo di data, di cui non è dato comprendere la rilevanza ai fini della decisione;
[...]
✓ una autorizzazione datata 30.10.2024 della alla Green Earth Genesi s.r.l. Controparte_1
all'accesso sul terreno dei sig.ri , per effettuare i rilievi necessari per lo sviluppo di un Pt_2
progetto, documento che, a tutto voler concedere, potrebbe essere indicativo dell'interruzione dei rapporti tra la ed il sig. ma non certo dell'avvenuto compimento da Controparte_1 Pt_1
parte di quest'ultimo delle prestazioni cui era contrattualmente obbligato.
✓ una lettera di intenti del 10.4.2024 sottoscritta dal sig. , quale rappresentante Controparte_1
della , a sua volta commissionaria del fondo e Controparte_1 Controparte_2
dai signori e che, parimenti, nulla documenta in Parte_2 Pt_2 Pt_3
merito alla sua riconducibilità, sotto l'aspetto causale, ad eventuali attività svolte dal sig.
in esecuzione del contratto dell'11.4.2024. Pt_1
2.2 Non avendo l'attore assolto all'onere della prova da cui era gravato, e non potendo configurarsi un'ipotesi di mancata contestazione con gli effetti di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., essendo le convenute rimaste contumaci, la sua domanda deve essere respinta.
3 Nessuna pronunzia è dovuta sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio delle convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Parte_1
nei confronti della e della così Controparte_1 Controparte_2
decide:
• respinge la domanda, per infondatezza;
• nulla sulle spese.
Chieti, 18.11.2025
Il giudice
Marcello OL