Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 10/04/2026, n. 6473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6473 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06473/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00424/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 424 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IE SA ER S.S. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Josilda Pelani, Luca Paron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mattia Malinverni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Maria Esposito, Valeria Ciervo, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluca Maria Esposito in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 11;
nei confronti
Regione Veneto, Società Agricola RA GA S.r.l. in Fallimento, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento SE/P20220026027 del 28 ottobre 2022 rilasciato dal Gestore dei Servizi Energetici – SE S.p.A., recante all'oggetto “IAFR_6332-PA00001 – Gestione Esercizio impianto di generazione di energia elettrica da fonte GA di potenza nominale pari a 0,999 MW sito nel Comune di GRANZE (PD) – Conclusione del procedimento in autotutela per la revoca del provvedimento di qualifica di “Impianto alimentato da fonti rinnovabili” (nel seguito, IAFR) – Recupero incentivi riconosciuti – Azioni conseguenti alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2582 del 7 aprile 2022” (doc. 1);
- di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi compresa la comunicazione SE/P20220016462 adottata dal Gestore dei Servizi Energetici – SE in data 17 giugno 2022 e recante in oggetto “IAFR_6332-PA00001/Gestione Esercizio impianto di generazione di energia elettrica da fonte GA di potenza nominale pari a 0,999 MW sito nel Comune di GRANZE (PD) – Avvio del procedimento in autotutela per la revoca del provvedimento di qualifica di “Impianto alimentato da fonti rinnovabili” (nel seguito, IAFR) – Azioni conseguenti alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2582 del 7 aprile 2022”, mai recapitata alla IE SA ER S.S. Società Agricola;
nonché per l'accertamento
della non sussistenza, in capo alla Società ricorrente, di alcun obbligo di restituzione al Gestore dei Servizi Energetici – SE S.p.a. di somme a titolo di incentivi per il periodo compreso tra l'11 aprile 2017 e il 30 aprile 2018.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IE SA ER S.S. Società Agricola il 13/4/2023:
per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti,
- del provvedimento SE/P20230001420 del 24 gennaio 2023 rilasciato dal Gestore dei Servizi Energetici – SE S.p.A., recante all'oggetto “IAFR_6332-PA00001 – TO101148 – Gestione Esercizio impianto di generazione di energia elettrica da fonte GA di potenza nominale pari a 0,999 MW sito nel Comune di RA (PD) – Conclusione del procedimento in autotutela per la revoca del provvedimento di qualifica di “Impianto alimentato da fonti rinnovabili” (IAFR) – Azioni conseguenti alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2582 – Richiesta restituzione incentivi” (doc. 18);
nonché per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, dei medesimi atti impugnati con ricorso introduttivo, ossia - “del provvedimento SE/P20220026027 del 28 ottobre 2022 rilasciato dal Gestore dei Servizi Energetici – SE S.p.A., recante all'oggetto “IAFR_6332-PA00001 – Gestione Esercizio impianto di generazione di energia elettrica da fonte GA di potenza nominale pari a 0,999 MW sito nel Comune di GRANZE (PD) – Conclusione del procedimento in autotutela per la revoca del provvedimento di qualifica di “Impianto alimentato da fonti rinnovabili” (nel seguito, IAFR) – Recupero incentivi riconosciuti – Azioni conseguenti alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2582 del 7 aprile 2022” (doc. 1);
- di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi compresa la comunicazione SE/P20220016462 adottata dal Gestore dei Servizi Energetici – SE in data 17 giugno 2022 e recante in oggetto “IAFR_6332-PA00001/Gestione Esercizio impianto di generazione di energia elettrica da fonte GA di potenza nominale pari a 0,999 MW sito nel Comune di GRANZE (PD) – Avvio del procedimento in autotutela per la revoca del provvedimento di qualifica di “Impianto alimentato da fonti rinnovabili” (nel seguito, IAFR) – Azioni conseguenti alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2582 del 7 aprile 2022”, mai recapitata alla IE SA ER S.S. Società Agricola;”
nonché per l'accertamento
della non sussistenza, in capo alla Società ricorrente, di alcun obbligo di restituzione al Gestore dei Servizi Energetici – SE S.p.a. di somme a titolo di incentivi per il periodo compreso tra l'11 aprile 2017 e il 30 aprile 2018.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IE SA ER S.S. Società Agricola il 1/8/2023:
per l'annullamento del provvedimento SE/P20230017406 del 26 maggio 2023 rilasciato dal Gestore dei Servizi Energetici – SE S.p.A., avente ad oggetto “IAFR_6332-PA00001 – TO101148 – Gestione Esercizio impianto di generazione di energia elettrica da fonte GA di potenza nominale pari a 0,999 MW sito nel Comune di RA (PD) – Conclusione del procedimento in autotutela per la revoca del provvedimento di qualifica di “Impianto alimentato da fonti rinnovabili” (IAFR) – Azioni conseguenti alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2582 – Aggiornamento richiesta restituzione incentivi” (doc. 23);
nonché per l'annullamento dei medesimi atti impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti, ossia il provvedimento SE/P20230001420 del 24 gennaio 2023 rilasciato dal Gestore dei Servizi Energetici – SE S.p.A., recante all'oggetto “IAFR_6332-PA00001 – TO101148 – Gestione Esercizio impianto di generazione di energia elettrica da fonte GA di potenza nominale pari a 0,999 MW sito nel Comune di RA (PD) – Conclusione del procedimento in autotutela per la revoca del provvedimento di qualifica di “Impianto alimentato da fonti rinnovabili” (IAFR) – Azioni conseguenti alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2582 – Richiesta restituzione incentivi” (doc. 18);
nonché per l'annullamento del provvedimento SE/P20220026027 del 28 ottobre 2022 rilasciato dal Gestore dei Servizi Energetici – SE S.p.A., recante all'oggetto “IAFR_6332-PA00001 – Gestione Esercizio impianto di generazione di energia elettrica da fonte GA di potenza nominale pari a 0,999 MW sito nel Comune di GRANZE (PD) – Conclusione del procedimento in autotutela per la revoca del provvedimento di qualifica di “Impianto alimentato da fonti rinnovabili” (nel seguito, IAFR) – Recupero incentivi riconosciuti – Azioni conseguenti alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2582 del 7 aprile 2022” (doc. 1);
- tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti ivi compresa la comunicazione SE/P20220016462 adottata dal Gestore dei Servizi Energetici – SE in data 17 giugno 2022 e recante in oggetto “IAFR_6332-PA00001/Gestione Esercizio impianto di generazione di energia elettrica da fonte GA di potenza nominale pari a 0,999 MW sito nel Comune di GRANZE (PD) – Avvio del procedimento in autotutela per la revoca del provvedimento di qualifica di “Impianto alimentato da fonti rinnovabili” (nel seguito, IAFR) – Azioni conseguenti alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2582 del 7 aprile 2022”, mai recapitata alla IE SA ER S.S. Società Agricola.
nonché per l'accertamento della non sussistenza, in capo alla Società ricorrente, di alcun obbligo di restituzione al Gestore dei Servizi Energetici – SE S.p.a. di somme a titolo di incentivi per il periodo compreso tra l'11 aprile 2017 e il 30 aprile 2018.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. EM AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società IE SA ER S.S. Società Agricola è un'impresa agricola-zootecnica con annessa produzione di energia da biogas sita in Emilia-Romagna.
Riferisce che: a) in data 20 settembre 2015, con la Società RA GA Società Agricola S.r.l. (“RA GA”) stipulava un contratto in base al quale RA GA concedeva a IE SA ER l'affitto del ramo concernente l'azienda agricola situata nel Comune di RA (PD), via Savellon, n. 80, avente ad oggetto il complesso dei beni organizzati per l'esercizio di attività agricola, ivi compreso l’esercizio dell'impianto a biogas assentito dalla Regione Veneto con la Deliberazione della Giunta regionale n. 773 del 7 giugno 2011; b) in base al combinato disposto degli artt. 1, 2 e 7 del contratto di affitto di ramo di azienda, RA GA riconosceva – a far data dal 1° ottobre 2015 - alla IE SA ER il diritto di percepire la tariffa incentivante di 0,28 euro kWh sull'energia elettrica prodotta dall'Impianto a biogas sino all'11 dicembre 2026, anche mediante subentro nella Convenzione SE (così come definita nel contratto di affitto di ramo di azienda), a fronte dell'assunzione da parte di IE SA ER di ogni costo e spesa per il mantenimento in esercizio dell'Impianto a biogas; d) a seguito della stipula del contratto di affitto di ramo di azienda, RA GA e IE SA ER presentavano formale richiesta alla Regione Veneto, ai fini dell’ottenimento della voltura dell’Autorizzazione Unica (doc. 5) e (ii) al SE, ai fini dell’ottenimento del trasferimento della Convenzione e della conseguente erogazione degli incentivi in favore della cessionaria IE SA ER (doc. 6); e) la summenzionata richiesta di trasferimento della titolarità della Convenzione veniva dal SE accolta con la comunicazione di cui al prot. SE/P20160020892 del 14 marzo 2016 (doc. 7) sicchè l’Amministrazione resistente, in piena coerenza con quanto stabilito all’interno del contratto di affitto di ramo di azienda, provvedeva ad erogare alla IE SA ER gli incentivi relativi all'energia prodotta a partire dal 1° ottobre 2015; f) in data 4 maggio 2016 e, dunque, in un momento successivo al perfezionamento del trasferimento della titolarità della Convenzione da parte del SE, la Regione Veneto comunicava l'archiviazione dell'istanza di subentro nel titolo abilitativo, ritenendo il contratto di affitto di ramo di azienda, come presentato, non idoneo a fondare l’istanza di voltura dell’Autorizzazione Unica, così confermando la titolarità dell'Autorizzazione Unica in capo a RA GA (doc. 8); g) analogamente, la Regione Veneto, con nota prot. 253436 del 27 giugno 2017 (doc. 9), comunicava il mancato perfezionamento della voltura dell’Autorizzazione Unica in capo a IE SA ER, così confermando la perdurante titolarità dell’Autorizzazione Unica in capo a RA GA; h) con la Deliberazione della Giunta regionale n. 90 del 31 gennaio 2017 , la Regione Veneto disponeva la decadenza dell'Autorizzazione Unica a far data dalle ore 24:00 del 10 aprile 2017, non avendo la RA GA prodotto, nei termine perentori a pena di decadenza prescritti dalla normativa regionale di cui all’Allegato A alla DGR 253/2012, il rinnovo della polizza fideiussoria a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi al termine della vita utile dell'Impianto; i) a seguito dell’impugnazione proposta da RA GA, il TAR Veneto sospendeva l’efficacia della DGR 90/2017 già con decreto monocratico n. 172/2017 del 6 aprile 2017 (doc. 10), il quale – in accoglimento dell’istanza di misura cautelare inaudita altera parte - garantiva la perdurante validità ed efficacia dell’Autorizzazione Unica; l) in sede di appello proposto da RA GA avverso la sentenza di primo grado resa dal TAR Veneto in forma semplificata, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3902/2017 (doc. 11), in accoglimento dell’istanza cautelare di RA GA, sospendeva l’esecutività della sentenza impugnata e, per l’effetto, del provvedimento di decadenza di cui alla DGR 90/2017; m) per effetto dei summenzionati provvedimenti giurisdizionali, la perdurante validità ed efficacia dell’Autorizzazione Unica è stata riconosciuta non solo dalla Regione Veneto, ma anche dal SE; n) per quanto concerne l’erogazione degli incentivi sulla produzione di energia elettrica dall’Impianto, poiché per il periodo compreso tra l’1 ottobre 2015 e il 15 dicembre 2017, gli incentivi erano stati erogati in favore dell’odierna ricorrente, IE SA ER e RA GA stipulavano un accordo interpretativo del contratto di affitto di ramo di azienda (doc. 13) in base al quale, aderendo alle indicazioni fornite dalla Regione, confermavano la volontà di mantenere gli incentivi in capo a RA GA, fermo restando la cessione del credito intervenuta tra le parti a favore di IE SA ER; o) il SE riconosceva la legittimità delle erogazioni degli incentivi effettuate in favore di IE SA ER nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 15 dicembre 2017; p) nonostante l’avvenuto riconoscimento da parte del SE della qualifica di “produttore” e, per l’effetto, della spettanza della Tariffa Omnicomprensiva relativa all’energia elettrica netta immessa in rete dall’Impianto alla sola RA GA, del tutto inaspettatamente il SE trasmetteva, altresì alla ricorrente, il provvedimento prot. SE/P20220026027 del 28 ottobre 2022 (doc. 1), oggetto di impugnazione, con il quale, a decorrere dall’11 aprile 2017, l’Amministrazione resistente revocava la qualifica di IAFR riconosciuta alla RA GA e, per l’effetto, comunicava che avrebbe disposto il recupero degli incentivi riconosciuti all’energia elettrica immessa in rete nel periodo compreso tra l’11 aprile 2017 e il 30 aprile 2018.
Ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
I. ILLEGITTIMITÀ DELLA PRETESA RESTITUTORIA AVANZATA NEI CONFRONTI DELLA RICORRENTE PER DIFETTO DEL TITOLO E DEI PRESUPPOSTI DI LEGITTIMAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42 DEL D.LGS. 28/2010 E DEL D.M. 31 GENNAIO 2014 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1264, 1445 E 1456 C.C. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALITÀ ED IMPUTABILITÀ DELLA RESPONSABILITÀ DI CUI ALL’ART. 3 DELLA L. 689/1981; INGIUSTIZIA MANIFESTA ED IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PRETESA AZIONATA DAL SE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, DI RAGIONEVOLEZZA, DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per carenza del requisito soggettivo essendo la ricorrente estranea al rapporto diretto di incentivazione intercorrente tra il SE e RA GA. La ricorrente non sarebbe il soggetto a cui il SE può richiedere la restituzione di importi a titolo di incentivazione, essendo la cessione del credito avvenuta in virtù dell’affitto del ramo di azienda e dell’accordo interpretativo e in ogni caso dei rapporti contrattuali tra RA GA e IE SA ER, a cui il SE è estraneo.
II. VIOLAZIONE DEL DECRETO N. 172/2017 DEL TAR VENETO E DELL'ORDINANZA N. 3902/2017 DEL CONSIGLIO DI STATO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42 DEL D.LGS. 28/2011, IN COMB. DISP. CON L’ALL. 1 DEL D.M. 31 GENNAIO 2014 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 NONIES L. 241/1990 - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/944 DEL 5 GIUGNO 2019, DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DELL'11 DICEMBRE 2018 SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 DEL C.P.A., IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 111 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DI BUONA FEDE NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 1375 C.C. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA - ABUSIVITA’ E INGIUSTIZIA MANIFESTA.
L’amministrazione resistente pretenderebbe di fondare la revoca della qualifica di IAFR riconosciuta alla RA GA e “per l’effetto” il recupero degli incentivi erogati nel periodo tra l’11 aprile 2017 e il 30 aprile 2018 sul mero dato per cui il Consiglio di Stato, nel rigettare l’appello proposto da RA GA, avrebbe confermato il provvedimento di cui alla DGR 90/2017. Così non potrebbe essere. Gli incentivi di cui l’Amministrazione resistente rivendica la restituzione sono stati erogati a valere su una attività di produzione di energia rinnovabile legittimamente esercitata in forza di ben due provvedimenti giurisdizionali. Ed infatti, dapprima il TAR Veneto e, in seguito, il Consiglio di Stato hanno sospeso in via cautelare gli effetti della sanzione della decadenza di cui al DGR 90/2017 ritenendo “prevalente il danno irreparabile che deriverebbe [dal] fermo dell’impianto di produzione di biogas per effetto della decadenza della autorizzazione”, sicchè è stata confermata la vigenza e la piena efficacia e validità dell’Autorizzazione Unica.
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 56, COMMA 8 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONV. IN L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 NONIES L. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7, 8 E 10 DELLA L. 241/1990 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DI BUONA FEDE NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 1375 C.C. –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 13 BIS DEL D.L. 3 SETTEMBRE 2019, N. 101, CONV. NELLA L. 2 NOVEMBRE 2019, N. 128 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42 DEL D.LGS. 28/2011, IN COMB. DISP. CON L’ALL. 1 DEL D.M. 31 GENNAIO 2014 VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/944 DEL 5 GIUGNO 2019, DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DELL'11 DICEMBRE 2018.
SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA’.
Il provvedimento del 28 ottobre 2022 si porrebbe altresì in evidente violazione dell’art. 42, comma 3 D.Lgs. 28/2011 - come modificato dall’art. 56, comma 7 del D.L. 76/2020 - e dell’art. 21 nonies L. 241/1990, ivi espressamente richiamato, oltre che in pieno contrasto con i basilari principi partecipativi di cui alla L. 241/1990.
Ad avviso della ricorrente, alla luce della novella di cui all’art. 56, comma 7 del D.L. 76/2020, il procedimento di secondo grado avviato dal SE, in quanto successivo all’entrata in vigore della medesima novella, deve soggiacere alle condizioni ed ai limiti di cui all’art. 21 nonies L. 241/1990.
In conseguenza, il SE ha il potere di adottare provvedimenti di annullamento di secondo grado solo laddove ricorrano i seguenti presupposti: i) l’esistenza di un provvedimento di primo grado “illegittimo”; ii) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico; iii) il mancato decorso di oltre 12 mesi dal momento dell'adozione del provvedimento di primo grado; e iv) la tutela degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
Ciò premesso, nel caso in esame, ad avviso della ricorrente, è palese l’insussistenza dei presupposti ai fini dell’esercizio dei poteri di secondo grado del SE. In primo luogo, il procedimento in autotutela in contestazione è stato dal SE avviato soltanto in data 17 giugno 2022 e si è concluso soltanto in data 28 ottobre 2022, ben oltre il termine di 12 mesi per l’adozione del provvedimento di secondo grado.
In ogni caso, non sussiste alcun “provvedimento illegittimo” suscettibile di essere annullato in via di autotutela posto che, come riconosciuto dallo stesso SE persino nell’ambito dei provvedimenti oggetto del gravame, l’Autorizzazione Unica doveva ritenersi valida ed efficacie in virtù dei provvedimenti di sospensione cautelare adottati in ben due gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio la resistente SE chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente impugnava il provvedimento SE/P20230001420 adottato dal SE in data 24 gennaio 2023 con il quale l’Amministrazione resistente, ha provveduto
“ad effettuare i dovuti ricalcoli determinando l’importo da restituire” in euro 1.397.315,37, a conclusione del procedimento in autotutela avviato in data 17 giugno 2022.
Con i motivi aggiunti, la ricorrente ha riproposto gli stessi motivi contenuti nel ricorso introduttivo e proposto una nuova censura così articolata:
IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 56, COMMA 8 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONV. IN L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 NONIES E DELL’ART. 2 DELLA L. 241/1990 L. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7, 8 E 10 DELLA L. 241/1990 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DI BUONA FEDE NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 1375 C.C. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 13 BIS DEL D.L. 3 SETTEMBRE 2019, N. 101, CONV. NELLA L. 2 NOVEMBRE 2019, N. 128 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42 DEL D.LGS. 28/2011, IN COMB. DISP. CON L’ALL. 1 DEL D.M. 31 GENNAIO 2014 - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/944 DEL 5 GIUGNO 2019, DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DELL'11 26 DICEMBRE 2018 SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA’.
Il provvedimento risulterebbe affetto da illegittimità per contrasto con l’ulteriore presupposto stabilito all’art. 21 nonies della L. 241/1990 che, nel consentire l’annullamento in autotutela di provvedimenti attributivi di vantaggi economici (ed in generale di provvedimenti amministrativi) ha posto in luce, sin dalla novella del 2005, la necessità di contemperare l’interesse al ripristino della legalità violata con l’affidamento che i privati maturano in presenza di atti amministrativi. E ciò in attuazione del “principio della tutela del legittimo affidamento nell’operato della Pubblica Amministrazione - cui è stato dato un ruolo centrale in ambito europeo sia dalla CGUE (cfr., per tutte, la sentenza 17 ottobre 2018, C 167/17, punto 51; la sentenza 14 ottobre 2010, C 67/09, punto 71) sia dalla Corte EDU (cfr., ex multis, la sentenza 28 settembre 2004, Kopecky c. Slovacchia; la sentenza 13 dicembre 2013, Bélàné Nagy c. Ungheria) - in ambito nazionale, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l’attività legislativa ed amministrativa (Cass. civ. 17.4.2013 n. 9308; 24.5.2017 n. 12991; 2.2.2018 n. 2603).
All’udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato de 27 febbraio 2026, svoltasi mediante collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate dal SE stante l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
La ricorrente ritiene che la richiesta di restituzione degli incentivi avanzata dal SE sia illegittima tenuto conto che, in fase cautelare, sia il Tar Veneto che il Consiglio di Stato, avevano sospeso l’efficacia del provvedimento di decadenza dall’Autorizzazione Unica disposta dalla Regione Veneto con la conseguenza che il SE avrebbe dovuto riconoscere alle citate ordinanze cautelari, una efficacia ampia anche rispetto alle sentenze che hanno definito il giudizio stabilendo la legittimità dell’operato della Regione Veneto.
La doglianza, così come articolata, risulta del tutto infondata, come correttamente dedotto dal SE. Il codice del processo amministrativo stabilisce che le misure cautelari sono volte ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. Ne consegue che la concessione di una misura cautelare, destinata quindi a conservare la res adhuc integra, e pronunciata in sede di sommaria cognitio non può in alcun modo influire sull’esito del giudizio di merito, la cui decisione è emessa funditus ovverosia all’esito dell’approfondita disamina delle questioni sollevate in ricorso, che è preclusa in sede cautelare dalle esigenze di celerità che tale giudizio sottende (Cons. Stato, Sez. II, 05/04/2022, n. 2531).
Il provvedimento è stato perciò adottato dal SE nel rispetto della normativa di settore così come ha avuto modo di affermare recentemente il TAR Lazio con la pronuncia n. 6118/2026 “ il potere di verifica da parte del Gse in ordine alla spettanza dei benefici concessi ha carattere immanente”, essendo la sua sussistenza pienamente giustificata dalla mera pendenza del rapporto di incentivazione; conseguentemente, tale potere può essere esercitato per tutta la durata del rapporto, potendo esitare anche nella rideterminazione dei titoli spettanti”.
Tanto premesso, i provvedimenti gravati non sono stati adottati nell’esercizio del potere di autotutela ai sensi dell’art. 21nonies, l. n. 241/1990, essendo, piuttosto, espressione del potere di verifica, accertamento e controllo - di natura doverosa - volto ad acclarare la natura dell’intervento, ad accertarne la corrispondenza rispetto a quanto dichiarato dall’interessato e non a riesaminare la legittimità di una precedente decisione amministrativa (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2019, n. 8442).
Quindi, nessun legittimo affidamento può essere invocato dalla ricorrente in quanto l’art. 42, D.Lgs. n. 28 del 2011 espressamente prevede che il SE svolga l’attività di verifica e controllo la
quale costituisce una delle fasi dell’articolato e complesso procedimento amministrativo che presiede al riconoscimento e alla conseguente erogazione degli incentivi espressamente prevedendo l’adozione dell’atto di rigetto dell’istanza ovvero di decadenza dagli incentivi nel caso in cui vengano riscontrate delle violazioni rilevanti nell’ambito dei controlli. Nello specifico, l’articolo citato, al fine di garantire la piena tutela dell’interesse pubblico a un riconoscimento legittimo degli incentivi, ha ribadito la responsabilità in capo alle Amministrazioni e agli enti locali in tema di rilascio e controllo dei titoli autorizzativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ubicati sul proprio territorio, prevedendo altresì l’obbligo di comunicare al SE le violazioni eventualmente accertate, se rilevanti ai fini dell’erogazione e del mantenimento degli incentivi di sua competenza.
Dalla norma richiamata emerge che: <<nel caso di erogazioni indebite di benefici a carico dell’erario, il recupero delle relative risorse pubbliche assume carattere vincolato e doveroso e l’eventuale affidamento del percipiente non può assumere la consistenza di situazione giuridica legittimamente tutelabile, essendo l’originaria ammissione al beneficio priva di stabilità, ove in fase di controllo vengano accertate, come nel caso di specie, violazioni rilevanti della vigente disciplina che determinino la declaratoria di decadenza dagli incentivi in precedenza erogati dal SE>> (cfr. Tar Lazio, 6074/2026; III-ter, 20 novembre 2023, n. 17234); «ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, la verifica espletata dal Gestore circa la sussistenza ab origine e la permanenza nel tempo dei requisiti per la fruizione della tariffa agevolata si presenta priva di spazi di discrezionalità tali da renderne possibile l’ascrizione al genus dell’autotutela» (v. Tar Lazio, V-stralcio, 21 giugno 2024, n. 12663)
Con l’ultimo motivo di ricorso viene asserita l’illegittimità del provvedimento adottato dal SE in quanto ritenuto, contrario alla modifica introdotta dall’art. 56, comma 7, del D.L. 76/2020, sostenendo che l’atto impugnato sia stato adottato oltre il termine di 12 mesi in aperta violazione dei presupposti previsti all’art. 21 nonies della L. 241/1990.
Il provvedimento del SE è stato adottato alla luce di una mutazione dello stato di fatto e giuridico determinata dal venir meno dell’Autorizzazione Unica, con la conseguenza che è del tutto inconferente il richiamo di parte ricorrente alla nuova formulazione dell’art 42. Più in particolare, si osserva che il procedimento di autotutela da parte del SE, condotto tra il 2018 e il 2019 si è concluso con il provvedimento del 4 febbraio 2019, che in oggetto richiama espressamente la “conclusione del procedimento”.
Tale procedimento, faceva seguito all’annullamento del cambio di titolarità dell’impianto inizialmente accettato, restando comunque in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato. Nel caso oggetto del giudizio, come correttamente sostenuto dal SE, il provvedimento impugnato si fonda su di un nuovo procedimento, che trae origine da un provvedimento di avvio che è stato adottato dopo la trasmissione della Sentenza di Appello da parte della Regione del Veneto, e che prende le mosse dalla definitività della decadenza dall’Autorizzazione Unica. In questo contesto pertanto, il Gestore non ha potuto che prendere atto della modifica della situazione, e del venir meno di uno dei presupposti a fondamento della qualifica IAFR per adeguare anche i rapporti tra lo stesso Gestore e l’Operatore che, se non è più autorizzato ad esercire un impianto a fonti rinnovabili, non potrà conseguentemente ricevere legittimamente incentivi per la produzione di energia da tale impianto.
Il IV motivo di ricorso contenuto nei motivi aggiunti è infondato.
L’assunto è infondato in quanto la giurisprudenza ha evidenziato che “ il potere di verifica da parte del Gse in ordine alla spettanza dei benefici concessi ha carattere “immanente”, essendo la sua sussistenza pienamente giustificata dalla mera pendenza del rapporto di incentivazione; conseguentemente, tale potere può essere esercitato per tutta la durata del rapporto, potendo esitare anche nella rideterminazione dei titoli spettanti “ ( TAR Lazio n. 6118/2026).
La giurisprudenza ha ormai chiarito che il potere di verifica del Gestore, di cui all'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 28 del 2011, esula dal paradigma normativo dell’autotutela ex art. 21 nonies, L. n. 241 del 1990, trattandosi, invero, di un potere previsto per il caso di mancato rispetto delle condizioni legittimanti l’erogazione degli incentivi, privo di spazi di discrezionalità, avendo piuttosto natura doverosa e vincolata, la cui sussistenza è giustificata dalla mera pendenza del rapporto di incentivazione e che può quindi essere esercitato per tutta la durata del rapporto stesso (in termini, TAR Lazio n. 6074/2026; Cons. Stato, sez. II, 252/2023).
Alla luce di quanto sopra non è pertanto configurabile una posizione di legittimo affidamento.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso e i successivi motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AN, Presidente
EM AG, Consigliere, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM AG | TO AN |
IL SEGRETARIO