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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2025, n. 35127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35127 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FLAVIA ALEMI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Domenico Della Gatta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, emessa il 13 febbraio 2020, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in ordine ai reati di estorsione aggravata, anche dall'uso del metodo mafioso, di cui ai capi A, B e D della imputazione. Ricorre per cassazione CO LE, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. 1 prv Penale Sent. Sez. 2 Num. 35127 Anno 2025 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 24/09/2025 La Corte avrebbe fondato il proprio convincimento soltanto sulla base delle dichiarazioni delle persone offese e delle altre risultanze costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle intercettazioni, senza tenere conto che l'imputato si sarebbe limitato ad accompagnare OV GI senza commettere alcuna condotta concorsuale ed essendo inconsapevole dell'attività estorsiva che è stata ipotizzata. A proposito della estorsione di cui al capo A), ai danni di IE CE, si sostiene che le conversazioni intercettate, intervenute 1'8 giugno 2012 (alle ore 16.14 e alle ore 22.04), dimostrerebbero come OV aveva chiesto un prestito alla persona offesa e che quest'ultima aveva negato di aver ricevuto richieste illecite dal LE e dallo OV. Nessun collaboratore di giustizia aveva parlato di tale vicenda estorsiva. Mancherebbe, in ogni caso, il riferimento a clan criminali. Anche per ciò che concerne il reato di estorsione di cui al capo D, ai danni di LL NO Domenico, si sarebbe trattato di un prestito senza alcun riscontro proveniente dalla vittima ed inerente alla perpetrazione di un reato. Ed anche in relazione alla estorsione di cui al capo B, ai danni di PU IO, la prova sarebbe stata travisata e si sarebbe trattato di un prestito;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso. Non vi sarebbe prova che l'imputato, estraneo a sodalizi mafiosi, si sia avvalso della forza intimidatrice di tal genere di consessi. Inoltre, l'aggravante sarebbe stata indebitamente estesa al ricorrente;
3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alla cui richiesta la Corte non si sarebbe pronunciata;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen., applicata al ricorrente senza prova della sua appartenenza ad un clan mafioso. Inoltre, la Corte avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante del risarcimento del danno, in considerazione del comportamento dell'imputato che aveva offerto delle somme di danaro alle vittime;
5) violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte negato l'esistenza dei vincolo della continuazione tra gli odierni fatti e quelli precedentemente giudicati con una sentenza di secondo grado prodotta agli atti e che avrebbe posto la Corte in condizioni di decidere anche facendo a meno della sentenza di primo grado, non allegata solo per errore. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. 2 1.In ordine al primo motivo, che inerisce al giudizio di responsabilità, deve rilevarsi che il ricorrente è stato condannato in entrambi i gradi di merito con conforme decisione. La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615). Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato dal ricorrente. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi;
Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). 1.1. Fatte queste premesse di ordine giuridico, nel caso in esame il ricorrente denuncia il vizio di travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, senza confrontarsi né con la motivazione della sentenza impugnata e neanche con quella, ben più articolata, del giudice di primo grado. In entrambe le pronunce, è stato messo in rilievo, anche attraverso il richiamo a specifiche risultanze processuali (come le moltissime conversazioni intercettate e riportate nella sentenza di primo grado richiamata da quella di appello e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia VE AT e VE UM), che nelle tre vicende descritte ai capi di imputazione in relazione alle quali è intervenuta condanna, il ricorrente si era attivamente manifestato come braccio destro del coimputato separatamente giudicato OV GI. Entrambi i correi erano stati indicati dai due collaboratori di giustizia citati come appartenenti ad un clan di tipo mafioso (OV GI è fratello del più noto esponente 3 del sodalizio camorristico cosiddetto dei Casalesi) ed erano dediti ad attività estorsive nel territorio casertano. Le intercettazioni indicate dal Giudice dell'udienza preliminare ai fgg. 23 e segg. della sentenza di primo grado, richiamate in più occasioni e per sintesi da quella impugnata, avevano dato riscontro a tale assunto accusatorio, individuando i due imputati come soggetti che chiedevano denaro alle vittime senza una causale riconducibile ad altri rapporti di tipo lecito, ovvero intromettendosi, anche per interesse proprio, in rapporti di credito/debito che le persone offese intrattenevano con altri soggetti, lucrando personalmente su quanto percepito (si vedano, in particolare, fgg. 40, 64,65, 79, 162 e 165 e segg. della sentenza di primo grado richiamata da quella impugnata). In tutte e tre le vicende, il ricorrente, contrariamente a quanto si sostiene genericamente in ricorso, aveva adottato un contegno attivo, chiedendo personalmente denaro alle vittime per conto dello OV, intascando in alcuni casi somme da parte delle persone offese, assumendo toni intimidatori che si avvalevano della circostanza che le vittime conoscevano OV e la sua caratura criminale mafiosa, sicché la minaccia era in ogni caso insita nella richiesta di danaro senza causa e nelle pressioni intese ad ottenerlo. Ne consegue che i giudici di merito, con conforme giudizio, hanno reso una motivazione aderente alle regole giurisprudenziali, secondo le quali la minaccia estorsiva può essere anche implicita o addirittura "silente" ed è permeata da metodo mafioso quando il tenore della minaccia, calata in un determinato contesto ambientale, faccia implicitamente evocare che essa non sia frutto di una azione isolata del singolo artefice, ma si inserisca o alluda ad un contesto criminale di tipo organizzato. In questo senso, è la pacifica giurisprudenza di legittimità che la Corte ed il primo giudice hanno bene interpretato nel caso concreto (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263701; Sez. 1, n. 17532 del 02/04/2012, Dolce, Rv. 252649; Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Di Caprio, Rv. 277182). Di tanto, nel ricorso non si dà contezza, essendosi limitato il ricorrente, peraltro del tutto genericamente e senza confrontarsi con l'insieme delle risultanze processuali, a sostenere che egli non avrebbe preso parte attiva alle vicende descritte nelle imputazioni e non avrebbe avuto consapevolezza dell'attività estorsiva sottostante alle richieste di denaro, da riferire al solo OV GI. 2. Il secondo motivo, inerente alla sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso, è manifestamente infondato. Il ricorrente - che tende a confondere tra loro le due diverse direttrici dell'aggravante, quella dell'uso del metodo mafioso e quella della finalità di agevolazione di un clan di quella 4 tipologia - si duole del mancato accertamento della sua appartenenza ad una consorteria mafiosa. Tuttavia, tale circostanza non ha alcun rilievo rispetto alla sussistenza dell'aggravante sotto il profilo che qui interessa dell'aver fatto uso del metodo mafioso, il quale può essere adottato da chiunque, indipendentemente dalla provata appartenenza dell'agente ad un clan di quella natura (sul punto, tra le tante, Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025). L'ulteriore assunto che il ricorrente non si sia avvalso di alcuna metodologia mafiosa, è scollato dai dati processuali, in ragione di quanto è stato sottolineato con riguardo al primo motivo di ricorso, a proposito della conoscenza diretta che le persone offese possedevano della personalità criminale e camorristica di OV GI e del suo emissario e braccio destro odierno imputato, il quale veicolava le richieste estorsive del primo in piena o. consapevolezza, circostanza idoneavlegittimare l'applicazione dell'aggravante anche al ricorrente, dovendosi, peraltro, sottolineare che la circostanza ha natura oggettiva e si trasmette ai concorrenti nel reato secondo le regole di cui all'art. 59, secondo comma, cod. pen. (in questo senso, Sez. 6, n. 29816 del 29/03/2017, Gioffrè, Rv. 270602), non potendosi rilevare, nel caso in esame ed in ragione di quanto detto, alcuna ignoranza scusabile in capo all'imputato. 3. Il terzo motivo è aspecifico in quanto il ricorrente omette di tenere conto della motivazione offerta dalla Corte territoriale con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, laddove è stato fatto esplicito riferimento oltre che all'assenza di elementi favorevoli all'imputato, anche alla sua personalità allarmante e trasgressiva, in virtù sia della presenza di precedenti penali che della rilevata gravità dei fatti sottolineata dal primo giudice. Sono stato richiamati, quindi, alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). 4. Il quarto motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato. Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che l'accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante (Sez. 2, n. 48448 del 31/10/2023, Genovese, Rv. 285587-01). 5 Nel caso in esame, l'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso del quale faceva parte il coimputato OV GI, si trae dalle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia VE AT ed UM, prima indicati, le cui dichiarazioni sono state riportate dalla sentenza di primo grado alla quale quella impugnata fa rinvio. Non è in alcun modo documentata, inoltre, con specifico riferimento ad un qualche atto processuale, la evidenza in fatto che avrebbe dovuto giustificare la concessione dell'attenuante del risarcimento del danno, solo genericamente invocata tanto nell'atto di appello che nel ricorso all'interno di un motivo inerente ad altra censura. 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha precisato di non avere elementi per poter valutare la sussistenza del vincolo della continuazione tra gli odierni fatti ed altri precedentemente giudicati in altra sede e per effettuare il calcolo adeguato della sanzione, dal momento che il ricorrente non aveva allegato la sentenza di primo grado del procedimento nel quale era stato condannato per il diverso reato che egli assumeva essere stato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso che avrebbe coinvolto anche gli odierni addebiti. Trattasi di valutazione di merito non criticata dal ricorso ed inerente ad un difetto di sufficienza della richiesta e che è stata rigettata facendo salva ogni ulteriore valutazione in sede esecutiva, come la Corte di appello ha tenuto a precisare e come si ribadisce in questa sede. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 24/09/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FLAVIA ALEMI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Domenico Della Gatta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, emessa il 13 febbraio 2020, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in ordine ai reati di estorsione aggravata, anche dall'uso del metodo mafioso, di cui ai capi A, B e D della imputazione. Ricorre per cassazione CO LE, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. 1 prv Penale Sent. Sez. 2 Num. 35127 Anno 2025 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 24/09/2025 La Corte avrebbe fondato il proprio convincimento soltanto sulla base delle dichiarazioni delle persone offese e delle altre risultanze costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle intercettazioni, senza tenere conto che l'imputato si sarebbe limitato ad accompagnare OV GI senza commettere alcuna condotta concorsuale ed essendo inconsapevole dell'attività estorsiva che è stata ipotizzata. A proposito della estorsione di cui al capo A), ai danni di IE CE, si sostiene che le conversazioni intercettate, intervenute 1'8 giugno 2012 (alle ore 16.14 e alle ore 22.04), dimostrerebbero come OV aveva chiesto un prestito alla persona offesa e che quest'ultima aveva negato di aver ricevuto richieste illecite dal LE e dallo OV. Nessun collaboratore di giustizia aveva parlato di tale vicenda estorsiva. Mancherebbe, in ogni caso, il riferimento a clan criminali. Anche per ciò che concerne il reato di estorsione di cui al capo D, ai danni di LL NO Domenico, si sarebbe trattato di un prestito senza alcun riscontro proveniente dalla vittima ed inerente alla perpetrazione di un reato. Ed anche in relazione alla estorsione di cui al capo B, ai danni di PU IO, la prova sarebbe stata travisata e si sarebbe trattato di un prestito;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso. Non vi sarebbe prova che l'imputato, estraneo a sodalizi mafiosi, si sia avvalso della forza intimidatrice di tal genere di consessi. Inoltre, l'aggravante sarebbe stata indebitamente estesa al ricorrente;
3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alla cui richiesta la Corte non si sarebbe pronunciata;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen., applicata al ricorrente senza prova della sua appartenenza ad un clan mafioso. Inoltre, la Corte avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante del risarcimento del danno, in considerazione del comportamento dell'imputato che aveva offerto delle somme di danaro alle vittime;
5) violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte negato l'esistenza dei vincolo della continuazione tra gli odierni fatti e quelli precedentemente giudicati con una sentenza di secondo grado prodotta agli atti e che avrebbe posto la Corte in condizioni di decidere anche facendo a meno della sentenza di primo grado, non allegata solo per errore. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. 2 1.In ordine al primo motivo, che inerisce al giudizio di responsabilità, deve rilevarsi che il ricorrente è stato condannato in entrambi i gradi di merito con conforme decisione. La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615). Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato dal ricorrente. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi;
Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). 1.1. Fatte queste premesse di ordine giuridico, nel caso in esame il ricorrente denuncia il vizio di travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, senza confrontarsi né con la motivazione della sentenza impugnata e neanche con quella, ben più articolata, del giudice di primo grado. In entrambe le pronunce, è stato messo in rilievo, anche attraverso il richiamo a specifiche risultanze processuali (come le moltissime conversazioni intercettate e riportate nella sentenza di primo grado richiamata da quella di appello e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia VE AT e VE UM), che nelle tre vicende descritte ai capi di imputazione in relazione alle quali è intervenuta condanna, il ricorrente si era attivamente manifestato come braccio destro del coimputato separatamente giudicato OV GI. Entrambi i correi erano stati indicati dai due collaboratori di giustizia citati come appartenenti ad un clan di tipo mafioso (OV GI è fratello del più noto esponente 3 del sodalizio camorristico cosiddetto dei Casalesi) ed erano dediti ad attività estorsive nel territorio casertano. Le intercettazioni indicate dal Giudice dell'udienza preliminare ai fgg. 23 e segg. della sentenza di primo grado, richiamate in più occasioni e per sintesi da quella impugnata, avevano dato riscontro a tale assunto accusatorio, individuando i due imputati come soggetti che chiedevano denaro alle vittime senza una causale riconducibile ad altri rapporti di tipo lecito, ovvero intromettendosi, anche per interesse proprio, in rapporti di credito/debito che le persone offese intrattenevano con altri soggetti, lucrando personalmente su quanto percepito (si vedano, in particolare, fgg. 40, 64,65, 79, 162 e 165 e segg. della sentenza di primo grado richiamata da quella impugnata). In tutte e tre le vicende, il ricorrente, contrariamente a quanto si sostiene genericamente in ricorso, aveva adottato un contegno attivo, chiedendo personalmente denaro alle vittime per conto dello OV, intascando in alcuni casi somme da parte delle persone offese, assumendo toni intimidatori che si avvalevano della circostanza che le vittime conoscevano OV e la sua caratura criminale mafiosa, sicché la minaccia era in ogni caso insita nella richiesta di danaro senza causa e nelle pressioni intese ad ottenerlo. Ne consegue che i giudici di merito, con conforme giudizio, hanno reso una motivazione aderente alle regole giurisprudenziali, secondo le quali la minaccia estorsiva può essere anche implicita o addirittura "silente" ed è permeata da metodo mafioso quando il tenore della minaccia, calata in un determinato contesto ambientale, faccia implicitamente evocare che essa non sia frutto di una azione isolata del singolo artefice, ma si inserisca o alluda ad un contesto criminale di tipo organizzato. In questo senso, è la pacifica giurisprudenza di legittimità che la Corte ed il primo giudice hanno bene interpretato nel caso concreto (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263701; Sez. 1, n. 17532 del 02/04/2012, Dolce, Rv. 252649; Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Di Caprio, Rv. 277182). Di tanto, nel ricorso non si dà contezza, essendosi limitato il ricorrente, peraltro del tutto genericamente e senza confrontarsi con l'insieme delle risultanze processuali, a sostenere che egli non avrebbe preso parte attiva alle vicende descritte nelle imputazioni e non avrebbe avuto consapevolezza dell'attività estorsiva sottostante alle richieste di denaro, da riferire al solo OV GI. 2. Il secondo motivo, inerente alla sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso, è manifestamente infondato. Il ricorrente - che tende a confondere tra loro le due diverse direttrici dell'aggravante, quella dell'uso del metodo mafioso e quella della finalità di agevolazione di un clan di quella 4 tipologia - si duole del mancato accertamento della sua appartenenza ad una consorteria mafiosa. Tuttavia, tale circostanza non ha alcun rilievo rispetto alla sussistenza dell'aggravante sotto il profilo che qui interessa dell'aver fatto uso del metodo mafioso, il quale può essere adottato da chiunque, indipendentemente dalla provata appartenenza dell'agente ad un clan di quella natura (sul punto, tra le tante, Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025). L'ulteriore assunto che il ricorrente non si sia avvalso di alcuna metodologia mafiosa, è scollato dai dati processuali, in ragione di quanto è stato sottolineato con riguardo al primo motivo di ricorso, a proposito della conoscenza diretta che le persone offese possedevano della personalità criminale e camorristica di OV GI e del suo emissario e braccio destro odierno imputato, il quale veicolava le richieste estorsive del primo in piena o. consapevolezza, circostanza idoneavlegittimare l'applicazione dell'aggravante anche al ricorrente, dovendosi, peraltro, sottolineare che la circostanza ha natura oggettiva e si trasmette ai concorrenti nel reato secondo le regole di cui all'art. 59, secondo comma, cod. pen. (in questo senso, Sez. 6, n. 29816 del 29/03/2017, Gioffrè, Rv. 270602), non potendosi rilevare, nel caso in esame ed in ragione di quanto detto, alcuna ignoranza scusabile in capo all'imputato. 3. Il terzo motivo è aspecifico in quanto il ricorrente omette di tenere conto della motivazione offerta dalla Corte territoriale con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, laddove è stato fatto esplicito riferimento oltre che all'assenza di elementi favorevoli all'imputato, anche alla sua personalità allarmante e trasgressiva, in virtù sia della presenza di precedenti penali che della rilevata gravità dei fatti sottolineata dal primo giudice. Sono stato richiamati, quindi, alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). 4. Il quarto motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato. Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che l'accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante (Sez. 2, n. 48448 del 31/10/2023, Genovese, Rv. 285587-01). 5 Nel caso in esame, l'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso del quale faceva parte il coimputato OV GI, si trae dalle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia VE AT ed UM, prima indicati, le cui dichiarazioni sono state riportate dalla sentenza di primo grado alla quale quella impugnata fa rinvio. Non è in alcun modo documentata, inoltre, con specifico riferimento ad un qualche atto processuale, la evidenza in fatto che avrebbe dovuto giustificare la concessione dell'attenuante del risarcimento del danno, solo genericamente invocata tanto nell'atto di appello che nel ricorso all'interno di un motivo inerente ad altra censura. 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha precisato di non avere elementi per poter valutare la sussistenza del vincolo della continuazione tra gli odierni fatti ed altri precedentemente giudicati in altra sede e per effettuare il calcolo adeguato della sanzione, dal momento che il ricorrente non aveva allegato la sentenza di primo grado del procedimento nel quale era stato condannato per il diverso reato che egli assumeva essere stato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso che avrebbe coinvolto anche gli odierni addebiti. Trattasi di valutazione di merito non criticata dal ricorso ed inerente ad un difetto di sufficienza della richiesta e che è stata rigettata facendo salva ogni ulteriore valutazione in sede esecutiva, come la Corte di appello ha tenuto a precisare e come si ribadisce in questa sede. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 24/09/2025.