Art. 146.
(Navi mercantili nemiche nei porti nazionali all'inizio della guerra).
Con decreto Reale, puo' disporsi che le navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, le quali si trovano in un porto nazionale all'inizio della guerra, siano autorizzate a uscirne liberamente entro un breve termine, per raggiungere, con salvacondotto, la propria destinazione o altro porto, che sia loro designato.
Il provvedimento preveduto dal comma precedente puo' essere esteso alle navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, che siano entrate in un porto nazionale, ignorando l'esistenza della guerra.
(Navi mercantili nemiche nei porti nazionali all'inizio della guerra).
Con decreto Reale, puo' disporsi che le navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, le quali si trovano in un porto nazionale all'inizio della guerra, siano autorizzate a uscirne liberamente entro un breve termine, per raggiungere, con salvacondotto, la propria destinazione o altro porto, che sia loro designato.
Il provvedimento preveduto dal comma precedente puo' essere esteso alle navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, che siano entrate in un porto nazionale, ignorando l'esistenza della guerra.