Articolo 146 della Legge di guerra
Articolo 145Articolo 147
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30 settembre 1938
Art. 146.

(Navi mercantili nemiche nei porti nazionali all'inizio della guerra).

Con decreto Reale, puo' disporsi che le navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, le quali si trovano in un porto nazionale all'inizio della guerra, siano autorizzate a uscirne liberamente entro un breve termine, per raggiungere, con salvacondotto, la propria destinazione o altro porto, che sia loro designato.

Il provvedimento preveduto dal comma precedente puo' essere esteso alle navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, che siano entrate in un porto nazionale, ignorando l'esistenza della guerra.


Entrata in vigore il 30 settembre 1938
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