Art. 4. (( IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO ))
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23 gennaio 1981
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6 dicembre 1991
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20 aprile 2006
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- 1. Trib. Bolzano, sentenza 29/07/2024, n. 767Provvedimento: […] 3.3.2. Con riguardo agli aeroporti ricompresi nella Tabella A, il legislatore ha ripartito nel dettaglio le spese che gravano in capo al Ministero negli aeroporti a gestione statale e quelle a carico del gestore negli aeroporti dati in concessione (v. art. 4 legge n. 930/1980, poi abrogato e sostituito da art. 2 legge n. 384/1991). In particolare, anche in quelli ricompresi nell'elenco, ove lo scalo non sia gestito direttamente dallo Stato, il concessionario è tenuto a farsi carico delle spese relative a locali, impianti, infrastrutture, manutenzione ordinaria e straordinaria, arredamento tecnico e logistico, condizionamento integrale, pulizie, utenze di energia elettrica, acqua, gas, telefoni e sgombero dei rifiuti (art. 2, co. 6).Leggi di più...
- monopolio legale·
- competenza legislativa provinciale·
- art. 44 L.P. n. 15/2002·
- art. 26 d.lgs. n. 139/2006·
- squilibrio sinallagmatico·
- onerosità servizio pubblico·
- contratti atipici·
- gratuità servizio pubblico·
- servizio antincendio·
- legittimità costituzionale