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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 15/09/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 669/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente –
dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FERRARI ALESSANDRA
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. GIOMO FRANCO
PARTE CONVENUTA
, intervenuto ex-lege Controparte_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: per parte ricorrente “Dichiara di rinunciare al ricorso iscritto in data 22.04.2025, e ad ogni domanda od eccezione ivi contenuta, con ogni conseguente statuizione di legge;
chiede di rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente, di aumento dell'assegno di mantenimento della IG minore;
condanna della Per_1 resistente al pagamento delle spese di lite”; per parte resistente “dichiara di accettare la rinuncia del ricorrente alla domanda per la modifica dell'affidamento della minore;
conclude chiedendo conformemente alla proposta del Collegio in ordine all'ammontare del contributo dovuto dallo per Pt_1 il mantenimento della IG e insiste per la condanna della ricorrente al rifusione delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2025, ha chiesto “In via cautelare Parte_2
/ provvisoria / urgente, anche inaudita altera parte, voglia la Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, ritenuto fondato che la convivenza della piccola con la madre risulti tutt'ora altamente pregiudizievole per la prole minorenne, disporre
l'affidamento super esclusivo/ esclusivo della minore al padre Persona_2 Pt_1
, assegnando al medesimo la casa coniugale di sua proprietà sita in Canaro
[...]
(RO) via Mazzini n. 1096; Nel merito: in revisione e modifica del decreto n. cronol.
7527/2024 del 21/10/2024, emesso dal tribunale di Rovigo nel procedimento n.
2493/2022 R.G.V.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da , Controparte_1 ante riforma Cartabia, voglia, il Tribunale adito, accertati e dichiarati i giustificati motivi previsti dall'art. 473 bis.29 c.p.c, ovvero l'incapacità e l'inidoneità genitoriale della sig.ra , nonchè il pregiudizio in capo alla minore Controparte_1 Per_2
nel continuare a vivere con la madre, disporre l'affidamento super
[...] esclusivo/esclusivo della IG minore al padre , con collocazione e Parte_1 pernottamento presso il ricorrente e contestuale assegnazione della casa familiare sita in Canaro (RO) Via G. Mazzini n. 1096 al sig. . Conseguentemente, disporre Pt_1 che la responsabilità genitoriale sulla IG minore venga esercitata in via esclusiva dal sig. sia con riferimento alle decisioni ordinarie che a quelle Parte_1 straordinarie di maggior rilevanza concernenti l'iscrizione a scuola, le cure sanitarie,
pag. 2/8 le vaccinazioni, i corsi sportivi, le vacanze ecc. Disporre altresì il diritto – dovere della madre di vedere la IG due pomeriggi alla settimana, Controparte_1 Per_1 anche in sede protetta se necessario, previo accordo telefonico col padre, dall'uscita di scuola sino al rientro a scuola del giorno successivo ed i weekend alternati, dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica alle ore 21 - compatibilmente con gli impegni scolastici e le abitudini della piccola , oltre a quelli lavorativi della madre e del Per_1 padre - nonché durante le ferie natalizie e pasquali, il giorno di Natale, di Capodanno, di Pasqua e di Pasquetta ad anni alterni;
fatte salve in ogni caso le eventuali vacanze estive, natalizie e pasquali, da concordarsi anno per anno tra genitori. Disporre inoltre
a carico della sig.ra a favore del sig. , il pagamento Controparte_1 Parte_1 di un contributo mensile al mantenimento della IG, pari ad € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi ogni 5 del mese mediante bonifico bancario, con spese straordinarie e sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In via subordinata: in caso di rigetto della domanda di affidamento super esclusivo/esclusivo svolta dal ricorrente, voglia, il Tribunale adito disporre, in ogni caso, il collocamento prevalente della IG minore presso il padre, assegnando a quest'ultimo la casa familiare sita in Canaro (RO) Via G. Mazzini n. 1096. In via ulteriormente subordinata: in caso di totale rigetto delle domande del ricorrente, in ogni caso, voglia, il Tribunale adito, diminuire l'importo di € 250,00 già stabilito a titolo di contributo al mantenimento della IG minore, nella misura ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese”.
A fondamento della domanda il ricorrente ha allegato che la statuizione contenuta nel decreto n. 7527/2024 del 21.10.2024, emesso dal tribunale di Rovigo nel procedimento n. 2493/2022 R.G.V.G, avente ad oggetto il collocamento prevalente della IG Per_1 presso la madre, non era rispondente al benessere psico-fisico della minore, considerato che nei distinti processi penali che avevano visto coinvolti lo stesso e la Pt_1 era emerso che quest'ultima aveva posto in essere condotte maltrattanti verso CP_1 lo dinanzi alla IG, mentre lui era stato assolto dall'imputazione di Pt_1 maltrattamenti in famiglia ai danni della ex compagna.
pag. 3/8 Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 proposta dalla controparte e, in via riconvenzionale, l'aumento dell'importo dell'assegno mensile di mantenimento dovuto dal ricorrente ai sensi dell'art. 337-ter c.c. da 250,00 euro a 500,00 euro.
La ha evidenziato che i fatti allegati dal ricorrente erano già noti all'epoca CP_1 dell'emissione del decreto n. 7527/2024 del Tribunale di Rovigo, di modo che non potevano dirsi sussistenti i giustificati e sopravvenuti motivi per dar luogo, a distanza di soli sei mesi, ad una modifica del collocamento della minore. Quanto alla domanda riconvenzionale, la resistente ha evidenziato che nel decreto n. 7527/2024, emesso nel mese di ottobre, il Tribunale aveva accertato e posto a fondamento della propria valutazione la circostanza per cui lo era tenuto a provvedere all'integrale Pt_1 pagamento delle utenze della casa familiare, determinando per tale ragione in euro
250,00 la somma per il mantenimento della IG. Tuttavia, la resistente ha dedotto che lo aveva ormai da alcuni mesi cessato di provvedere al pagamento di dette Pt_1 utenze, con aggravio dei costi a carico della CP_1
Dopo ampia discussione avvenuta all'udienza dell'11.07.2025, il ricorrente ha depositato in via telematica la rinuncia a tutte le domande proposte con il ricorso depositato in data 22.04.2025, e la resistente, a sua volta, con nota del 18.07.2025, ha dichiarato di accettare la predetta rinuncia, insistendo peraltro per l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
All'udienza del 5.09.2025 il Collegio ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa “a far data dal mese di Settembre 2025, il sig. Parte_1 corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 della IG , l'assegno mensile di 300,00 euro, da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo l'indice ISTAT-FOI, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie indicate nel decreto n. 7527/2024 del Tribunale di Rovigo, ferma restando l'attribuzione alla CP_ sig.ra dell'intero importo dell'assegno unico e universale erogato dall' CP_1 per la IG . Spese di lite compensate”. Per_1
Alla predetta udienza, la ha accettato la proposta conciliativa del collegio, la CP_1 quale è stata invece rifiutata dallo . Pt_1
pag. 4/8 Le parti hanno quindi discusso oralmente la causa e lo ha concluso chiedendo il Pt_1 rigetto della domanda riconvenzionale della mentre la resistente ha concluso CP_1 in conformità con la proposta conciliativa del Collegio, chiedendo tuttavia la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Il Collegio si è riservato di decidere.
In primo luogo, avuto riguardo alla rinuncia dello a tutte le domande proposte Pt_1 nel ricorso ricorso, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento al mutamento della collocazione della minore.
La domanda riconvenzionale della merita accoglimento. CP_1
Come noto, ai fini della determinazione della misura di tale contributo, occorre fare riferimento a quanto stabilisce l'art. 337-ter c.c., per cui “nella determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, proporzionato alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, devono considerarsi le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-10-2018, n. 25134).
La norma, quindi, fa riferimento, non solo al reddito e al patrimonio di ciascun genitore, ma anche alla capacità di lavoro e quindi alla potenzialità reddituale.
Nel caso di specie, trattandosi di domanda volta alla modifica delle condizioni di mantenimento previste nel decreto n. 7527/2024 del Tribunale di Rovigo, emesso in data 21.10.2024, occorre valutare la sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti rispetto alla data di emissione del provvedimento, tali da condurre ad una rivalutazione della rispettiva situazione tra le parti.
In primo luogo, occorre evidenziare come non sia controverso tra le parti che il decreto n. 7527/2024 del Tribunale di Rovigo, sia diventato definitivo, non avendo nessuna delle parti proposto impugnazione.
Non è oggetto di contestazione il fatto che lo ha cessato di provvedere al Pt_1 pagamento integrale delle utenze domestiche della casa in cui risiede Per_1 contribuendo in tal modo ad aggravare il carico economico a carico della la CP_1
pag. 5/8 quale ha documentato di sostenere in media 300,00 euro mensili per far fronte ai costi delle utenze domestiche (energia elettrica, gas e acqua).
Per quanto riguarda la situazione reddituale di entrambe le parti, occorre evidenziare le modifiche intervenute nel breve lasso temporale intercorso tra il deposito del decreto
(21.10.2024) e l'attualità.
Difatti, nel decreto oggetto di esame, era stato accertato che “ , dal canto Parte_1 suo, ha allegato di lavorare come impiegato presso un'impresa che si occupa di manutenzione di reti idriche e di percepire un reddito mensile di circa € 1.400,00; ha precisato di vivere presso la casa dei genitori, ragione per cui non sostiene oneri di locazione, di essere proprietario della casa familiare e di corrispondere la somma di euro 320,00 euro mensili per la rata di un finanziamento acceso. (…) Dalle buste paga relative ai mesi da febbraio 2022 a febbraio 2023, si ricava che il resistente percepisce una retribuzione mensile media di 2.253,00 euro, dunque sensibilmente superiore a quella dichiarata dallo stesso ed indicata nella memoria difensiva. Dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2022, si ricava che lo è stato titolare di Pt_1 un reddito annuo netto pari a circa 18.116,00 euro”.
Per quanto riguarda la situazione attuale, invece, dalla documentazione depositata risulta che il ricorrente ha percepito nell'anno 2024 un reddito netto complessivo pari ad euro 24.560,00, sensibilmente superiore rispetto al reddito tratto dalla propria attività lavorativa nell'anno 2022, pari a circa 18.000,00 euro.
Peraltro, la spesa dallo stesso sostenuta di euro 320,00 mensili per il finanziamento contratto, era una posta già sussistente ed esaminata dal Tribunale nel decreto dell'ottobre 2024.
Da ultimo, lo ha allegato di sostenere un costo mensile di 500,00 euro a titolo Pt_1 di canone di locazione, omettendo tuttavia la produzione di qualsivoglia documentazione sul punto, considerato che la nelle proprie difese, ha CP_1 tempestivamente contestato che il ricorrente sostenga questa spesa, dato che lo Pt_1 risiede tuttora presso i propri genitori, al cui domicilio la accompagna sempre CP_1 in occasione degli incontri della bambina con il padre. Per_1
La ha dichiarato nel 2024 un reddito netto complessivo di 11.000,00 euro, CP_1 mentre nel 2021 ha percepito complessivamente euro 9.940,00. pag. 6/8 La media risultante dalle buste paga dell'anno 2024 è pari ad euro 680,00 mensili.
L'assegno unico ed universale erogato dall' alla convenuta ammonta a euro 400 CP_3 per entrambe le figlie con lei conviventi, cosicché solo la metà è relativa alla IG
nata dalla relazione con lo . Per_1 Pt_1
Ora, considerato che (i) entrambe le parti hanno conseguito un aumento del reddito rispetto all'epoca di emissione del decreto di cui è stata chiesta la modifica;
(ii)
l'incremento reddituale è ben più consistente per lo;
(iii) il ricorrente ha cessato Pt_1 di sostenere l'onere del pagamento delle utenze domestiche, riferibile anche a consumi relativi alla IG ritiene il Collegio che l'assegno di mantenimento per la IG Per_1 debba essere aumentato con decorrenza dall'11 giugno 2025 (data della Per_1 domanda riconvenzionale) ad euro 300,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice Istat-Foi.
Considerata la rinuncia del ricorrente alle domande formulate nel ricorso e vista la soccombenza dello in relazione alla domanda riconvenzionale della resistente, Pt_1 ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite si dichiarano compensate tra le parti per la quota del 50% e poste a carico del ricorrente per la quota residua.
Le spese di liquidano in dispositivo, come da DM 55/2014, sulla base dei valori tariffari previsti per le cause di valore indeterminabili di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto n.
7527/2024 del 21/10/2024, emesso dal tribunale di Rovigo nel procedimento n.
2493/2022 R.G.V.G, e fermo quanto non espressamente oggetto di modifica, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alle domande proposte da con ricorso depositato in data 22.04.2025; Parte_1
DICHIARA tenuto a corrispondere ad con Parte_1 Controparte_1 decorrenza dall'11 giugno 2025, a titolo di mantenimento della IG minore ed Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 300,00 euro, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat-FOI;
DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e
CONDANNA al pagamento in favore di della quota Parte_1 Controparte_1
pag. 7/8 residua pari a 3.808,00 euro, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, 5/09/2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente –
dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FERRARI ALESSANDRA
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. GIOMO FRANCO
PARTE CONVENUTA
, intervenuto ex-lege Controparte_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: per parte ricorrente “Dichiara di rinunciare al ricorso iscritto in data 22.04.2025, e ad ogni domanda od eccezione ivi contenuta, con ogni conseguente statuizione di legge;
chiede di rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente, di aumento dell'assegno di mantenimento della IG minore;
condanna della Per_1 resistente al pagamento delle spese di lite”; per parte resistente “dichiara di accettare la rinuncia del ricorrente alla domanda per la modifica dell'affidamento della minore;
conclude chiedendo conformemente alla proposta del Collegio in ordine all'ammontare del contributo dovuto dallo per Pt_1 il mantenimento della IG e insiste per la condanna della ricorrente al rifusione delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2025, ha chiesto “In via cautelare Parte_2
/ provvisoria / urgente, anche inaudita altera parte, voglia la Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, ritenuto fondato che la convivenza della piccola con la madre risulti tutt'ora altamente pregiudizievole per la prole minorenne, disporre
l'affidamento super esclusivo/ esclusivo della minore al padre Persona_2 Pt_1
, assegnando al medesimo la casa coniugale di sua proprietà sita in Canaro
[...]
(RO) via Mazzini n. 1096; Nel merito: in revisione e modifica del decreto n. cronol.
7527/2024 del 21/10/2024, emesso dal tribunale di Rovigo nel procedimento n.
2493/2022 R.G.V.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da , Controparte_1 ante riforma Cartabia, voglia, il Tribunale adito, accertati e dichiarati i giustificati motivi previsti dall'art. 473 bis.29 c.p.c, ovvero l'incapacità e l'inidoneità genitoriale della sig.ra , nonchè il pregiudizio in capo alla minore Controparte_1 Per_2
nel continuare a vivere con la madre, disporre l'affidamento super
[...] esclusivo/esclusivo della IG minore al padre , con collocazione e Parte_1 pernottamento presso il ricorrente e contestuale assegnazione della casa familiare sita in Canaro (RO) Via G. Mazzini n. 1096 al sig. . Conseguentemente, disporre Pt_1 che la responsabilità genitoriale sulla IG minore venga esercitata in via esclusiva dal sig. sia con riferimento alle decisioni ordinarie che a quelle Parte_1 straordinarie di maggior rilevanza concernenti l'iscrizione a scuola, le cure sanitarie,
pag. 2/8 le vaccinazioni, i corsi sportivi, le vacanze ecc. Disporre altresì il diritto – dovere della madre di vedere la IG due pomeriggi alla settimana, Controparte_1 Per_1 anche in sede protetta se necessario, previo accordo telefonico col padre, dall'uscita di scuola sino al rientro a scuola del giorno successivo ed i weekend alternati, dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica alle ore 21 - compatibilmente con gli impegni scolastici e le abitudini della piccola , oltre a quelli lavorativi della madre e del Per_1 padre - nonché durante le ferie natalizie e pasquali, il giorno di Natale, di Capodanno, di Pasqua e di Pasquetta ad anni alterni;
fatte salve in ogni caso le eventuali vacanze estive, natalizie e pasquali, da concordarsi anno per anno tra genitori. Disporre inoltre
a carico della sig.ra a favore del sig. , il pagamento Controparte_1 Parte_1 di un contributo mensile al mantenimento della IG, pari ad € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi ogni 5 del mese mediante bonifico bancario, con spese straordinarie e sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In via subordinata: in caso di rigetto della domanda di affidamento super esclusivo/esclusivo svolta dal ricorrente, voglia, il Tribunale adito disporre, in ogni caso, il collocamento prevalente della IG minore presso il padre, assegnando a quest'ultimo la casa familiare sita in Canaro (RO) Via G. Mazzini n. 1096. In via ulteriormente subordinata: in caso di totale rigetto delle domande del ricorrente, in ogni caso, voglia, il Tribunale adito, diminuire l'importo di € 250,00 già stabilito a titolo di contributo al mantenimento della IG minore, nella misura ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese”.
A fondamento della domanda il ricorrente ha allegato che la statuizione contenuta nel decreto n. 7527/2024 del 21.10.2024, emesso dal tribunale di Rovigo nel procedimento n. 2493/2022 R.G.V.G, avente ad oggetto il collocamento prevalente della IG Per_1 presso la madre, non era rispondente al benessere psico-fisico della minore, considerato che nei distinti processi penali che avevano visto coinvolti lo stesso e la Pt_1 era emerso che quest'ultima aveva posto in essere condotte maltrattanti verso CP_1 lo dinanzi alla IG, mentre lui era stato assolto dall'imputazione di Pt_1 maltrattamenti in famiglia ai danni della ex compagna.
pag. 3/8 Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 proposta dalla controparte e, in via riconvenzionale, l'aumento dell'importo dell'assegno mensile di mantenimento dovuto dal ricorrente ai sensi dell'art. 337-ter c.c. da 250,00 euro a 500,00 euro.
La ha evidenziato che i fatti allegati dal ricorrente erano già noti all'epoca CP_1 dell'emissione del decreto n. 7527/2024 del Tribunale di Rovigo, di modo che non potevano dirsi sussistenti i giustificati e sopravvenuti motivi per dar luogo, a distanza di soli sei mesi, ad una modifica del collocamento della minore. Quanto alla domanda riconvenzionale, la resistente ha evidenziato che nel decreto n. 7527/2024, emesso nel mese di ottobre, il Tribunale aveva accertato e posto a fondamento della propria valutazione la circostanza per cui lo era tenuto a provvedere all'integrale Pt_1 pagamento delle utenze della casa familiare, determinando per tale ragione in euro
250,00 la somma per il mantenimento della IG. Tuttavia, la resistente ha dedotto che lo aveva ormai da alcuni mesi cessato di provvedere al pagamento di dette Pt_1 utenze, con aggravio dei costi a carico della CP_1
Dopo ampia discussione avvenuta all'udienza dell'11.07.2025, il ricorrente ha depositato in via telematica la rinuncia a tutte le domande proposte con il ricorso depositato in data 22.04.2025, e la resistente, a sua volta, con nota del 18.07.2025, ha dichiarato di accettare la predetta rinuncia, insistendo peraltro per l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
All'udienza del 5.09.2025 il Collegio ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa “a far data dal mese di Settembre 2025, il sig. Parte_1 corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 della IG , l'assegno mensile di 300,00 euro, da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo l'indice ISTAT-FOI, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie indicate nel decreto n. 7527/2024 del Tribunale di Rovigo, ferma restando l'attribuzione alla CP_ sig.ra dell'intero importo dell'assegno unico e universale erogato dall' CP_1 per la IG . Spese di lite compensate”. Per_1
Alla predetta udienza, la ha accettato la proposta conciliativa del collegio, la CP_1 quale è stata invece rifiutata dallo . Pt_1
pag. 4/8 Le parti hanno quindi discusso oralmente la causa e lo ha concluso chiedendo il Pt_1 rigetto della domanda riconvenzionale della mentre la resistente ha concluso CP_1 in conformità con la proposta conciliativa del Collegio, chiedendo tuttavia la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Il Collegio si è riservato di decidere.
In primo luogo, avuto riguardo alla rinuncia dello a tutte le domande proposte Pt_1 nel ricorso ricorso, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento al mutamento della collocazione della minore.
La domanda riconvenzionale della merita accoglimento. CP_1
Come noto, ai fini della determinazione della misura di tale contributo, occorre fare riferimento a quanto stabilisce l'art. 337-ter c.c., per cui “nella determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, proporzionato alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, devono considerarsi le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-10-2018, n. 25134).
La norma, quindi, fa riferimento, non solo al reddito e al patrimonio di ciascun genitore, ma anche alla capacità di lavoro e quindi alla potenzialità reddituale.
Nel caso di specie, trattandosi di domanda volta alla modifica delle condizioni di mantenimento previste nel decreto n. 7527/2024 del Tribunale di Rovigo, emesso in data 21.10.2024, occorre valutare la sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti rispetto alla data di emissione del provvedimento, tali da condurre ad una rivalutazione della rispettiva situazione tra le parti.
In primo luogo, occorre evidenziare come non sia controverso tra le parti che il decreto n. 7527/2024 del Tribunale di Rovigo, sia diventato definitivo, non avendo nessuna delle parti proposto impugnazione.
Non è oggetto di contestazione il fatto che lo ha cessato di provvedere al Pt_1 pagamento integrale delle utenze domestiche della casa in cui risiede Per_1 contribuendo in tal modo ad aggravare il carico economico a carico della la CP_1
pag. 5/8 quale ha documentato di sostenere in media 300,00 euro mensili per far fronte ai costi delle utenze domestiche (energia elettrica, gas e acqua).
Per quanto riguarda la situazione reddituale di entrambe le parti, occorre evidenziare le modifiche intervenute nel breve lasso temporale intercorso tra il deposito del decreto
(21.10.2024) e l'attualità.
Difatti, nel decreto oggetto di esame, era stato accertato che “ , dal canto Parte_1 suo, ha allegato di lavorare come impiegato presso un'impresa che si occupa di manutenzione di reti idriche e di percepire un reddito mensile di circa € 1.400,00; ha precisato di vivere presso la casa dei genitori, ragione per cui non sostiene oneri di locazione, di essere proprietario della casa familiare e di corrispondere la somma di euro 320,00 euro mensili per la rata di un finanziamento acceso. (…) Dalle buste paga relative ai mesi da febbraio 2022 a febbraio 2023, si ricava che il resistente percepisce una retribuzione mensile media di 2.253,00 euro, dunque sensibilmente superiore a quella dichiarata dallo stesso ed indicata nella memoria difensiva. Dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2022, si ricava che lo è stato titolare di Pt_1 un reddito annuo netto pari a circa 18.116,00 euro”.
Per quanto riguarda la situazione attuale, invece, dalla documentazione depositata risulta che il ricorrente ha percepito nell'anno 2024 un reddito netto complessivo pari ad euro 24.560,00, sensibilmente superiore rispetto al reddito tratto dalla propria attività lavorativa nell'anno 2022, pari a circa 18.000,00 euro.
Peraltro, la spesa dallo stesso sostenuta di euro 320,00 mensili per il finanziamento contratto, era una posta già sussistente ed esaminata dal Tribunale nel decreto dell'ottobre 2024.
Da ultimo, lo ha allegato di sostenere un costo mensile di 500,00 euro a titolo Pt_1 di canone di locazione, omettendo tuttavia la produzione di qualsivoglia documentazione sul punto, considerato che la nelle proprie difese, ha CP_1 tempestivamente contestato che il ricorrente sostenga questa spesa, dato che lo Pt_1 risiede tuttora presso i propri genitori, al cui domicilio la accompagna sempre CP_1 in occasione degli incontri della bambina con il padre. Per_1
La ha dichiarato nel 2024 un reddito netto complessivo di 11.000,00 euro, CP_1 mentre nel 2021 ha percepito complessivamente euro 9.940,00. pag. 6/8 La media risultante dalle buste paga dell'anno 2024 è pari ad euro 680,00 mensili.
L'assegno unico ed universale erogato dall' alla convenuta ammonta a euro 400 CP_3 per entrambe le figlie con lei conviventi, cosicché solo la metà è relativa alla IG
nata dalla relazione con lo . Per_1 Pt_1
Ora, considerato che (i) entrambe le parti hanno conseguito un aumento del reddito rispetto all'epoca di emissione del decreto di cui è stata chiesta la modifica;
(ii)
l'incremento reddituale è ben più consistente per lo;
(iii) il ricorrente ha cessato Pt_1 di sostenere l'onere del pagamento delle utenze domestiche, riferibile anche a consumi relativi alla IG ritiene il Collegio che l'assegno di mantenimento per la IG Per_1 debba essere aumentato con decorrenza dall'11 giugno 2025 (data della Per_1 domanda riconvenzionale) ad euro 300,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice Istat-Foi.
Considerata la rinuncia del ricorrente alle domande formulate nel ricorso e vista la soccombenza dello in relazione alla domanda riconvenzionale della resistente, Pt_1 ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite si dichiarano compensate tra le parti per la quota del 50% e poste a carico del ricorrente per la quota residua.
Le spese di liquidano in dispositivo, come da DM 55/2014, sulla base dei valori tariffari previsti per le cause di valore indeterminabili di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto n.
7527/2024 del 21/10/2024, emesso dal tribunale di Rovigo nel procedimento n.
2493/2022 R.G.V.G, e fermo quanto non espressamente oggetto di modifica, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alle domande proposte da con ricorso depositato in data 22.04.2025; Parte_1
DICHIARA tenuto a corrispondere ad con Parte_1 Controparte_1 decorrenza dall'11 giugno 2025, a titolo di mantenimento della IG minore ed Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 300,00 euro, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat-FOI;
DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e
CONDANNA al pagamento in favore di della quota Parte_1 Controparte_1
pag. 7/8 residua pari a 3.808,00 euro, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, 5/09/2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
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