CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 512/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3080/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249010055263000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249010055263000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249010055263000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
Agenzia delle Entrate - riscossione (ER), ricorre avverso l'intimazione di pagamento n.
29120249010055263000, notificata in data 05/09/2024 a mezzo posta raccomandata, per complessivi
€ 1.822,61 comprensiva di sanzioni, interessi e oneri di riscossione, emessa a fronte del mancato pagamento di n. 4 cartelle esattoriali, tutte asseritamente notificate, relative a Tasse automobilistiche anni d'imposta
2012, 2014 e 2015, nonché a Contrav. Codice strada l. 689/81.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
1. nullità dell'atto impugnato per omessa e/o invalida notifica delle cartelle presupposte – vizio procedurale
- violazione e falsa applicazione degli artt. 26 Dpr 602/73 e 60 Dpr 600/73;
2. prescrizione del diritto di credito vantato dall'agente della riscossione – violazione art. 5, comma 51, D.l.
953/82;
3. nullità della intimazione di pagamento per difetto di motivazione – violazione e falsa applicazione degli artt. 7 legge 212/2000 e 24 della Costituzione, chiedendo alla corte la nullità e/o illegittimità e/o infondatezza dell'intimazione di pagamento impugnata, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle Entrate, ER, eccependo:
- che le cartelle di pagamento elencate nell'avviso di intimazione impugnato sono state regolarmente notificate e non opposte;
-che non sono applicabili i termini di prescrizione anche in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19;
-che in ordine alla presunta illegittimità dell'avviso di intimazione per carenza di motivazione, l'atto di intimazione di pagamento, è atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico e il cui obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante, chiedendo alla Corte di rigettare il ricorso.
Il ricorrente con il deposito di memorie di replica contro eccepisce:
- che nel caso di specie, il ricorrente non contesta vizi propri delle cartelle di pagamento in quanto tali, bensì deduce che le stesse non gli siano mai state ritualmente notificate, sicché l'intimazione di pagamento impugnata ha rappresentato il primo atto con cui egli è venuto a conoscenza legale della pretesa tributaria;
- inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione per mancanza di attestazione di conformità all'originale - violazione e falsa applicazione dell'art. 25-bis, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, come modificato dal d.lgs. 220/2023. in via pregiudiziale ed assorbente, si osserva che la documentazione prodotta in giudizio dall'ader a sostegno della pretesa rituale notifica degli atti presupposti risulta giuridicamente inutilizzabile, in quanto priva della prescritta attestazione di conformità all'originale, in palese violazione dell'art. 25-bis del d.lgs. n. 546/1992, come novellato dal d.lgs. n. 220/2023;
- che la parte resistente richiama in modo del tutto generico precedenti avvisi di intimazione, senza fornire una dimostrazione puntuale né della loro rituale notificazione, né della idoneità degli stessi a interrompere la prescrizione con riferimento a ciascuna delle cartelle poste a fondamento dell'intimazione di pagamento impugnata;
- con riferimento all'avviso di intimazione n. 29120189000486683000 la resistente non ha prodotto l'atto asseritamente notificato, ma esclusivamente una stampa interna di un estratto di ruolo, documento che non può in alcun modo ritenersi idoneo ai fini probatori;
- in merito all'avviso di intimazione n. 29120229002527456000 - che l'Agente della riscossione assume di avere notificato al fine di interrompere i termini di prescrizione delle cartelle n. 29120170000307380000, n.
29120180001328040000 e n. 29120180006886410000 osserva che la procedura notificatoria non si è svolta secondo lo schema legale. La notifica di tale intimazione, infatti, non è andata a buon fine, avendo il messo notificatore riscontrato l'assenza sia del destinatario sia delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c.. e quindi anche a volerle ritenere validamente notificate nelle date indicate, i relativi crediti risultano comunque prescritti;
- decorso il termine triennale, non essendo le successive intimazioni di pagamento idonee a produrre effetti interruttivi della prescrizione, in ragione della già eccepita invalidità delle relative notificazioni;
- dalla relata di notifica emerge, inoltre, che il messo notificatore avrebbe proceduto al deposito del plico presso la Casa comunale, affermando di aver “informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento”, tuttavia, non risulta depositata in atti alcuna ricevuta di spedizione dell'asserita comunicazione di avvenuto deposito (CAD), né risulta dimostrata l'avvenuta affissione presso il Comune, chiedendo alla
Corte in via pregiudiziale di dichiarare l'inutilizzabilità della documentazione prodotta da parte resistente, in quanto priva della prescritta attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 25-bis, comma 5-bis, D.
Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 220/2023, con conseguente mancata dimostrazione della rituale notifica degli atti presupposti e illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata;
e di accogliere i motivi di ricorso introduttivo e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento impugnata, sia per intervenuta prescrizione triennale dei crediti , sia per la nullità della notificazione della cartella di pagamento n. 29120210011495717000, comunque posta a fondamento dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di I grado di Agrigento, in composizione monocratica, rileva che la resistente ER ha dato prova della corretta notificazione delle cartelle esattoriali relative alla intimazione di pagamento qui impugnate. La resistente ER ha dato prova del rispetto dell'iter procedurale di notificazione anche con il deposito delle ricevute relative alla comunicazione di deposito presso la casa comunale. Le doglianze del ricorrente non possono trovare accogliemento in quanto la corretta notifica degli atti presupposti rappresenta, altresì interruzione di prescrizione delle pretese tributarie.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Agrigento, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese liquidate in euro 350,00 (trecentocinquanta/00) a favore di ER.
Così deciso in Agrigento, lì 18.02.2026 Il Giudice Monocratico
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3080/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249010055263000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249010055263000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249010055263000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
Agenzia delle Entrate - riscossione (ER), ricorre avverso l'intimazione di pagamento n.
29120249010055263000, notificata in data 05/09/2024 a mezzo posta raccomandata, per complessivi
€ 1.822,61 comprensiva di sanzioni, interessi e oneri di riscossione, emessa a fronte del mancato pagamento di n. 4 cartelle esattoriali, tutte asseritamente notificate, relative a Tasse automobilistiche anni d'imposta
2012, 2014 e 2015, nonché a Contrav. Codice strada l. 689/81.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
1. nullità dell'atto impugnato per omessa e/o invalida notifica delle cartelle presupposte – vizio procedurale
- violazione e falsa applicazione degli artt. 26 Dpr 602/73 e 60 Dpr 600/73;
2. prescrizione del diritto di credito vantato dall'agente della riscossione – violazione art. 5, comma 51, D.l.
953/82;
3. nullità della intimazione di pagamento per difetto di motivazione – violazione e falsa applicazione degli artt. 7 legge 212/2000 e 24 della Costituzione, chiedendo alla corte la nullità e/o illegittimità e/o infondatezza dell'intimazione di pagamento impugnata, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle Entrate, ER, eccependo:
- che le cartelle di pagamento elencate nell'avviso di intimazione impugnato sono state regolarmente notificate e non opposte;
-che non sono applicabili i termini di prescrizione anche in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19;
-che in ordine alla presunta illegittimità dell'avviso di intimazione per carenza di motivazione, l'atto di intimazione di pagamento, è atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico e il cui obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante, chiedendo alla Corte di rigettare il ricorso.
Il ricorrente con il deposito di memorie di replica contro eccepisce:
- che nel caso di specie, il ricorrente non contesta vizi propri delle cartelle di pagamento in quanto tali, bensì deduce che le stesse non gli siano mai state ritualmente notificate, sicché l'intimazione di pagamento impugnata ha rappresentato il primo atto con cui egli è venuto a conoscenza legale della pretesa tributaria;
- inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione per mancanza di attestazione di conformità all'originale - violazione e falsa applicazione dell'art. 25-bis, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, come modificato dal d.lgs. 220/2023. in via pregiudiziale ed assorbente, si osserva che la documentazione prodotta in giudizio dall'ader a sostegno della pretesa rituale notifica degli atti presupposti risulta giuridicamente inutilizzabile, in quanto priva della prescritta attestazione di conformità all'originale, in palese violazione dell'art. 25-bis del d.lgs. n. 546/1992, come novellato dal d.lgs. n. 220/2023;
- che la parte resistente richiama in modo del tutto generico precedenti avvisi di intimazione, senza fornire una dimostrazione puntuale né della loro rituale notificazione, né della idoneità degli stessi a interrompere la prescrizione con riferimento a ciascuna delle cartelle poste a fondamento dell'intimazione di pagamento impugnata;
- con riferimento all'avviso di intimazione n. 29120189000486683000 la resistente non ha prodotto l'atto asseritamente notificato, ma esclusivamente una stampa interna di un estratto di ruolo, documento che non può in alcun modo ritenersi idoneo ai fini probatori;
- in merito all'avviso di intimazione n. 29120229002527456000 - che l'Agente della riscossione assume di avere notificato al fine di interrompere i termini di prescrizione delle cartelle n. 29120170000307380000, n.
29120180001328040000 e n. 29120180006886410000 osserva che la procedura notificatoria non si è svolta secondo lo schema legale. La notifica di tale intimazione, infatti, non è andata a buon fine, avendo il messo notificatore riscontrato l'assenza sia del destinatario sia delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c.. e quindi anche a volerle ritenere validamente notificate nelle date indicate, i relativi crediti risultano comunque prescritti;
- decorso il termine triennale, non essendo le successive intimazioni di pagamento idonee a produrre effetti interruttivi della prescrizione, in ragione della già eccepita invalidità delle relative notificazioni;
- dalla relata di notifica emerge, inoltre, che il messo notificatore avrebbe proceduto al deposito del plico presso la Casa comunale, affermando di aver “informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento”, tuttavia, non risulta depositata in atti alcuna ricevuta di spedizione dell'asserita comunicazione di avvenuto deposito (CAD), né risulta dimostrata l'avvenuta affissione presso il Comune, chiedendo alla
Corte in via pregiudiziale di dichiarare l'inutilizzabilità della documentazione prodotta da parte resistente, in quanto priva della prescritta attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 25-bis, comma 5-bis, D.
Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 220/2023, con conseguente mancata dimostrazione della rituale notifica degli atti presupposti e illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata;
e di accogliere i motivi di ricorso introduttivo e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento impugnata, sia per intervenuta prescrizione triennale dei crediti , sia per la nullità della notificazione della cartella di pagamento n. 29120210011495717000, comunque posta a fondamento dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di I grado di Agrigento, in composizione monocratica, rileva che la resistente ER ha dato prova della corretta notificazione delle cartelle esattoriali relative alla intimazione di pagamento qui impugnate. La resistente ER ha dato prova del rispetto dell'iter procedurale di notificazione anche con il deposito delle ricevute relative alla comunicazione di deposito presso la casa comunale. Le doglianze del ricorrente non possono trovare accogliemento in quanto la corretta notifica degli atti presupposti rappresenta, altresì interruzione di prescrizione delle pretese tributarie.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Agrigento, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese liquidate in euro 350,00 (trecentocinquanta/00) a favore di ER.
Così deciso in Agrigento, lì 18.02.2026 Il Giudice Monocratico