Articolo 18 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 17Articolo 19
Versione
11 maggio 1956
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Versione
27 febbraio 1968
Art. 18. ((L'ufficiale in aspettativa per infermita', compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba sostenere esami ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda e' sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo, e' richiamato in servizio.
E' parimenti richiamato in servizio, su domanda, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma del presente articolo.))
Entrata in vigore il 27 febbraio 1968