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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 3783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3783 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12443/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel/est
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12443 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del giorno 30 giugno 2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gaudino (c.f. ), presso il cui C.F._2 studio sito in Aversa (CE) alla Piazza Trieste e Trento n. 16 elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa dall'avv. Paolo Granato (c.f. ), presso il cui studio sito in C.F._4
Frattamaggiore (NA) alla Via P. M. Vergara n. 154 elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni: Come da verbali ed atti di causa.
Il P.M. apponeva il visto in data 01.07.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2021, il ricorrente premetteva: di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in data 14.07.2007 in Orta di Atella (CE) con la resistente dalla cui unione nasceva la figlia (il 29.05.2008); che il Tribunale di Napoli CP_1 Per_1
Nord omologava con decreto del 16.04.2015 la separazione consensuale dei coniugi, prevedendo l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale alla e la corresponsione a carico del CP_1 di un assegno mensile in favore della resistente di euro 400,00 (di cui euro 150,00 per la Pt_1 moglie ed euro 250,00 per la figlia); che il ricorrente era operaio mentre la resistente era disoccupata ma percepiva da febbraio 2016 un assegno di invalidità civile per un importo di circa euro 300,00 mensili.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'affido condiviso della figlia e del relativo contributo al mantenimento di Per_1 euro 250,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, senza nulla disporre a titolo di assegno divorzile per la resistente.
All'udienza presidenziale del 03.06.2022 - fallito il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione della resistente, sebbene ritualmente citata - il Presidente, con ordinanza emessa in pari data, rendeva i provvedimenti provvisori ed urgenti con cui affidava la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre;
assegnava la casa coniugale alla resistente;
disponeva la corresponsione a carico del di un Pt_1 assegno di euro 400,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con il medesimo provvedimento nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il 02.12.2022.
Si costituiva in giudizio in data 22.11.2022 la quale, pur non opponendosi alla CP_1 pronuncia di divorzio, contestava quanto ex adverso dedotto e preliminarmente chiedeva darsi atto della sua involontaria assenza all'udienza presidenziale in quanto il ricorrente aveva notificato il ricorso presso la precedente casa coniugale sebbene fosse a conoscenza che la resistente avesse trasferito la propria dimora presso la casa paterna;
esponeva che, a seguito di gravi episodi di violenza sia psichica che fisica posti in essere dal nei suoi confronti e di abusi sessuali Pt_1 perpetrati dal ricorrente ai danni della figlia minore , era stata costretta ad allontanarsi dalla Per_1 casa familiare nel gennaio 2022; che per tali ultimi fatti era in corso procedimento penale presso il
Tribunale di Napoli Nord a carico del il quale era stato rinviato a giudizio. Pt_1
Alla luce di tali circostanze chiedeva la modifica dei provvedimenti provvisori e in particolare la sospensione del diritto di visita del padre;
disporsi l'affidamento "super esclusivo" della figlia alla madre;
confermare l'assegno di mantenimento per la minore in euro 400,00 mensili;
essere autorizzata a percepire il 100% dell'assegno unico universale;
obbligare il ricorrente a corrispondere alla moglie un assegno divorzile di euro 150,00 mensili (o di importo superiore qualora non le fosse stata confermata l'assegnazione della casa familiare); l'ammonimento del ai sensi dell'art. Pt_1
709-ter c.p.c., con condanna dello stesso al risarcimento dei danni e al pagamento di una sanzione pecuniaria;
la condanna del ricorrente al risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 02.12.2022 il Giudice, visti gli atti e sentite le parti, in attesa di approfondimenti istruttori sospendeva gli incontri padre-figlia e disponeva che i Servizi Sociali di Orta di Atella depositassero relazione socio-ambientale; ordinava alla Procura della Repubblica la trasmissione degli atti del procedimento penale;
nelle more autorizzava la madre ad adottare in via esclusiva tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione per la figlia;
all'esito, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione parziale sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 4415/2022 pubblicata il 21.12.2022 il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del G.I. per la prosecuzione sulle domande accessorie, con concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 27.10.2023 veniva espletato l'interrogatorio formale della resistente.
In data 02.02.2024, i Servizi Sociali di Orta di Atella depositavano la relazione richiesta.
Dopo alcuni rinvii interlocutori, all'udienza cartolare del 27.06.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni;
all'esito, con provvedimento del 30.06.2025, il Giudice assegnava la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparsate conclusionali e delle memorie di replica.
Il Tribunale, a seguito dell'emissione della sentenza parziale sullo status n. 4415/2022 pubblicata il
21.12.2022, è chiamato a pronunciarsi sulle residue questioni.
Preliminarmente il Collegio rileva come parte ricorrente abbia depositato in data 11.10.2025 - unitamente alla memoria di replica - dispositivo della sentenza di assoluzione del Pt_1 relativamente al procedimento penale a suo carico;
orbene tale produzione documentale deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva essendo intervenuta dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie e la rimessione della causa in decisione e pertanto non può essere utilizzata ai fini della presente decisione.
Ne consegue che la decisione dovrà fondarsi unicamente sugli elementi emersi nel corso del presente giudizio.
In merito al regime di affido della figlia minore , nata a [...] il [...], deve Per_1 rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n.
16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n.
16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi. Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr.
Cass. sez. I, sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Tanto premesso in diritto, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per derogare alla regola dell'affidamento condiviso in favore di un affidamento esclusivo alla madre, come da quest'ultima richiesto. Non sono emersi infatti – allo stato degli atti - elementi ostativi al regime dell'affido condiviso, non sussistendo prove in ordine alla dedotta responsabilità penale del ricorrente né, più in generale, elementi che possano integrare quella "manifesta carenza o inidoneità educativa" del padre richiesta dalla giurisprudenza per giustificare un provvedimento tanto radicale quale l'affidamento esclusivo.
Va pertanto confermato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, valorizzata l'esigenza di garantirgli continuità di condizioni di vita.
Al contempo, in ragione della accertata elevata conflittualità tra le parti - che potrebbe rendere estremamente difficoltosa la gestione congiunta anche delle decisioni quotidiane - appare necessario disporre, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
tale previsione normativa - che consente al Giudice di prevedere che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità separatamente - permette, in presenza di talune circostanze di fatto, oggetto di esame e di opportuna valutazione, di apportare dei correttivi alla regola base che viceversa potrebbero ritenersi incompatibili se fosse richiesta una applicazione rigida del principio dell'esercizio di responsabilità congiunta. Nel caso di specie, tale modalità appare, allo stato, il miglior contemperamento tra la salvaguardia del principio della bigenitorialità nel suo impianto e le ineludibili esigenze pratiche della vita quotidiana della minore e del genitore collocatario, volte a superare possibili stalli pregiudizievoli.
Per quel che concerne il diritto-dovere di visita del padre, rileva il Collegio il netto e sofferto rifiuto manifestato dalla minore - oggi diciassettenne - ad incontrare o anche solo interagire con la figura paterna, come documentato dalla relazione dei Servizi Sociali di Orta di Atella depositata in data
02.02.2024.
Dalla relazione psicologica allegata (la minore è stata sentita con appositi incontri dedicati nella sede del Servizio Sociale dalla psicologa del progetto “Supporto socio-educativo”) emerge infatti l'angoscia e “la paura che prova al pensiero di incontrarlo", manifestando una "sintomatologia ansiosa molto forte con sintomi anche fisici (senso di costrizione toracica e tachicardia) per la quale si è rivolta ad una psicoterapeuta". Nella relazione ha riferito alla psicologa che l'ha Per_1 ascoltata "di non voler vedere più il padre, sottolineando la paura di incontrarlo anche solo per caso".
Se da un lato occorre salvaguardare, in linea di principio, il diritto della minore alla bigenitorialità e a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.), dall'altro risulta preminente e inderogabile la tutela del suo equilibrio e del suo benessere psico-fisico, che non può essere sacrificato ad una astratta affermazione di quel diritto.
Allo stato attuale, imporre una frequentazione forzata a fronte di un rifiuto così radicato e motivato dalla minore stessa con l'ansia (scatenante sintomi anche fisici) di incontrarlo - come riferito dai Servizi Sociali di Orta d'Atella - sarebbe con ogni probabilità gravemente pregiudizievole per
, acuendone il disagio anziché risolverlo. Le cause di tale interruzione e rifiuto sono Per_1 certamente complesse ma la priorità del Tribunale deve essere la protezione della minore dalle conseguenze negative del conflitto e del trauma derivante da contatti vissuti come coercitivi.
Considerata l'età di , - oggi diciassettenne e prossima alla maggiore età - la sua ferma e Per_1 consapevole volontà, unitamente al suo riferito stato d'ansia, assume un rilievo preminente e deve essere rispettata;
pertanto allo stato nulla va disposto in ordine agli incontri padre-figlia.
Per quel che concerne la casa coniugale, la resistente ha chiesto la revoca della sua assegnazione esponendo di averla già lasciata e deducendo che la stessa non rappresentasse più habitat idoneo alla serena crescita della figlia.
Orbene, l'art. 337-sexies, comma 1, c.c. prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”. Secondo la consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già sradicati da quel luogo, viene meno la stessa ragion d'essere dell'istituto (cfr. Cass. Ord. n.
10453/2022).
Nel caso di specie, è pacifico che la resistente e la figlia abbiano da tempo abbandonato la Per_1 casa coniugale;
la stessa relazione dei Servizi Sociali del 02.02.2024 attesta che il nucleo viveva già altrove, precisando che “la minore vive unitamente alla madre, la Sig.ra Persona_2 CP_1
, ed il nonno paterno, vedovo da circa dieci anni, in un'abitazione in locazione, con regolare
[...] contratto registrato e con unpagamento di euro 250,00 mensili, sita in Via Libertà n. 11. […] Lo stesso nucleo familiare è in fase di trasloco perché prossimo al trasferimento in una nuova abitazione sita nel Comune di Frattamaggiore (NA) con conseguente cambio di residenza”.
Si è dunque perduto quel collegamento stabile con l'immobile che ne giustificava l'assegnazione
(Cass. n. 11844/2019) e pertanto - avendo la casa familiare perso la sua caratteristica di habitat della prole - essa segue il regime dato dal titolo di proprietà (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/06/2024, n.
16051).
Preso atto, quindi, che la casa familiare ha cessato di costituire l'habitat della minore e vista la richiesta della stessa parte che ne beneficiava, va revocata l'assegnazione della casa coniugale.
Non può invece accogliersi nel presente giudizio la domanda avanzata dalla resistente volta all'assegnazione degli arredi e dei beni mobili, in quanto inammissibile nello speciale rito di famiglia;
in mancanza di accordo, la relativa azione potrà essere eventualmente esercitata con autonomo giudizio soggetto al rito ordinario. Venendo ai profili economici, ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento per la minore , va tenuto conto dell'età della figlia (oggi diciassettenne), dei Per_1 relativi impegni di studio, di vita e di relazione della stessa, e dunque, dell'inevitabile, quanto notorio incremento delle esigenze e delle spese per il suo mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009;
Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia: pertanto, la madre, convivendo con la stessa, provvederà direttamente al loro sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per la minore.
Orbene, il Collegio rileva che non sono emerse circostanze nuove e sopravvenute rispetto al quadro già valutato in sede di emissione dell'ordinanza presidenziale del 03.06.2022 e pertanto, tenuto conto delle indubbie esigenze della figlia – di anni 17 - il Collegio ritiene congruo confermare Per_1
l'importo di euro 400,00 mensili quale contributo paterno al mantenimento della minore.
Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT, e dovrà essere versato alla sig.ra entro il 05 di ogni mese. CP_1
Va altresì posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate.
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente va considerata la diversa natura di tale assegno rispetto a quello di mantenimento. Con lo scioglimento del vincolo matrimoniale, si estingue il dovere reciproco di assistenza morale e materiale di cui all'articolo 143 c.c. e il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto ai sensi dell'art. 5, Legge 898/70.
Occorre osservare che l'art. 5 della legge 898/1970, come modificato dall'art. 10 l. 74/1987, prevede, per quanto concerne l'an debeatur, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.
Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi, secondo il recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 11.7.2018 n. 18287), non al tenore di vita che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale - parametro individuato a partire dalla nota sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990 (ed in senso conforme, tra le più recenti, Cass. n. 11870 del 2015, n. 11686 del 2013) - né soltanto e puramente a quello dell'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo matrimoniale (come delineato dalla recente pronuncia Cass. n. 11504/2017) bensì ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce, infatti, ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto delle caratteristiche dell'assegno di divorzio, fondate sui principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali prima indicati e dalla declinazione di essi effettuata dall'art. 143 c.c. (in questi termina le Sez. Un. 18287/2018).
L'accertamento del giudice non è, quindi, conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale - definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi - ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio - fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge - oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tale valutazione comparativa consente, a ben vedere, di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i rischi di un ingiustificato arricchimento assicurando al contempo, una tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone, alla luce del recente arresto della Suprema Corte, anche di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. In definitiva gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Ciò premesso, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, occorre in primo luogo analizzare la posizione economica delle parti.
Ebbene nel caso di specie il Tribunale ritiene che sussistano le componenti perequativa ed assistenziale dell'assegno divorzile, atteso che il ricorrente lavora come operaio (come dallo stesso dichiarato) per la ditta “Unilever” sita in Pascarola, percependo circa euro 1.600,00 mensili (cfr. CU
2019 relativa all'anno 2018 per redditi di lavoro dipendente per euro 28.992,56; CU 2020 relativa all'anno 2019 per redditi di lavoro dipendente per euro 29.506,94; CU 2021 relativa all'anno 2020 per redditi di lavoro dipendente per euro 30.259,76; cfr. altresì relazione Servizi Sociali del
02.02.2024), mentre la resistente ha dichiarato di non lavorare e di essere affetta da patologia oncologica per cui è riconosciuta invalida civile all'80 % (cfr. verbale INPS del 02.10.2018 in atti) per cui percepisce pensione di invalidità per euro 300,00 circa e l'assegno unico per il figlio al 50% di euro 96,00 (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 27.10.2023), avendo la stessa negato in sede di interrogatorio formale la percezione del reddito di cittadinanza, circostanza non smentita da prove di segno contrario (peraltro la difesa del ricorrente all'udienza del 15.02.2024 ha dichiarato che l'INPS di Aversa ha confermato che la resistente non percepisce direttamente forme di sostegno al reddito).
Pertanto - quanto all'ammontare dell'assegno in questione - alla luce altresì delle entrate del ricorrente e della durata della convivenza coniugale, il Tribunale ritiene congruo disporre l'obbligo a carico di di versare a favore di a titolo di assegno divorzile, la Parte_1 CP_1 somma di euro 100,00 mensili, entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
L'Assegno Unico spetta in pari misura ad entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale e che abbiano l'affido condiviso della prole, salvo diverso accordo tra le parti.
Le domande formulate dalla resistente ai sensi degli artt. 709-ter e 96 c.p.c. vanno rigettate non essendo emersi in giudizio i presupposti per il loro accoglimento.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio e la natura obbligatoria della pronuncia sullo status, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile riportata in epigrafe, così provvede: a) dispone l'affido condiviso della minore nata a [...] il Persona_2
29.05.2008, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione riguardanti la figlia ex art. 337 ter c.c.;
b) nulla dispone sugli incontri padre-figlia;
c) revoca l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore di CP_1
d) dichiara inammissibile nel presente giudizio la domanda di assegnazione degli arredi e dei beni mobili;
e) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Parte_1 CP_1 giorno 05 di ciascun mese, un assegno di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Per_1
ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie così come previste e disciplinate dal Protocollo di intesa di questo Tribunale ed il locale Consiglio dell'Ordine sottoscritto in data 25.10.2019;
f) pone a carico di l'obbligo di versare a la somma di euro Parte_1 CP_1
100,00 a titolo di assegno di divorzio, entro il giorno 05 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
g) rigetta le ulteriori domande proposte da parte resistente;
h) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa il 30.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel/est
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12443 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del giorno 30 giugno 2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gaudino (c.f. ), presso il cui C.F._2 studio sito in Aversa (CE) alla Piazza Trieste e Trento n. 16 elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa dall'avv. Paolo Granato (c.f. ), presso il cui studio sito in C.F._4
Frattamaggiore (NA) alla Via P. M. Vergara n. 154 elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni: Come da verbali ed atti di causa.
Il P.M. apponeva il visto in data 01.07.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2021, il ricorrente premetteva: di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in data 14.07.2007 in Orta di Atella (CE) con la resistente dalla cui unione nasceva la figlia (il 29.05.2008); che il Tribunale di Napoli CP_1 Per_1
Nord omologava con decreto del 16.04.2015 la separazione consensuale dei coniugi, prevedendo l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale alla e la corresponsione a carico del CP_1 di un assegno mensile in favore della resistente di euro 400,00 (di cui euro 150,00 per la Pt_1 moglie ed euro 250,00 per la figlia); che il ricorrente era operaio mentre la resistente era disoccupata ma percepiva da febbraio 2016 un assegno di invalidità civile per un importo di circa euro 300,00 mensili.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'affido condiviso della figlia e del relativo contributo al mantenimento di Per_1 euro 250,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, senza nulla disporre a titolo di assegno divorzile per la resistente.
All'udienza presidenziale del 03.06.2022 - fallito il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione della resistente, sebbene ritualmente citata - il Presidente, con ordinanza emessa in pari data, rendeva i provvedimenti provvisori ed urgenti con cui affidava la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre;
assegnava la casa coniugale alla resistente;
disponeva la corresponsione a carico del di un Pt_1 assegno di euro 400,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con il medesimo provvedimento nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il 02.12.2022.
Si costituiva in giudizio in data 22.11.2022 la quale, pur non opponendosi alla CP_1 pronuncia di divorzio, contestava quanto ex adverso dedotto e preliminarmente chiedeva darsi atto della sua involontaria assenza all'udienza presidenziale in quanto il ricorrente aveva notificato il ricorso presso la precedente casa coniugale sebbene fosse a conoscenza che la resistente avesse trasferito la propria dimora presso la casa paterna;
esponeva che, a seguito di gravi episodi di violenza sia psichica che fisica posti in essere dal nei suoi confronti e di abusi sessuali Pt_1 perpetrati dal ricorrente ai danni della figlia minore , era stata costretta ad allontanarsi dalla Per_1 casa familiare nel gennaio 2022; che per tali ultimi fatti era in corso procedimento penale presso il
Tribunale di Napoli Nord a carico del il quale era stato rinviato a giudizio. Pt_1
Alla luce di tali circostanze chiedeva la modifica dei provvedimenti provvisori e in particolare la sospensione del diritto di visita del padre;
disporsi l'affidamento "super esclusivo" della figlia alla madre;
confermare l'assegno di mantenimento per la minore in euro 400,00 mensili;
essere autorizzata a percepire il 100% dell'assegno unico universale;
obbligare il ricorrente a corrispondere alla moglie un assegno divorzile di euro 150,00 mensili (o di importo superiore qualora non le fosse stata confermata l'assegnazione della casa familiare); l'ammonimento del ai sensi dell'art. Pt_1
709-ter c.p.c., con condanna dello stesso al risarcimento dei danni e al pagamento di una sanzione pecuniaria;
la condanna del ricorrente al risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 02.12.2022 il Giudice, visti gli atti e sentite le parti, in attesa di approfondimenti istruttori sospendeva gli incontri padre-figlia e disponeva che i Servizi Sociali di Orta di Atella depositassero relazione socio-ambientale; ordinava alla Procura della Repubblica la trasmissione degli atti del procedimento penale;
nelle more autorizzava la madre ad adottare in via esclusiva tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione per la figlia;
all'esito, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione parziale sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 4415/2022 pubblicata il 21.12.2022 il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del G.I. per la prosecuzione sulle domande accessorie, con concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 27.10.2023 veniva espletato l'interrogatorio formale della resistente.
In data 02.02.2024, i Servizi Sociali di Orta di Atella depositavano la relazione richiesta.
Dopo alcuni rinvii interlocutori, all'udienza cartolare del 27.06.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni;
all'esito, con provvedimento del 30.06.2025, il Giudice assegnava la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparsate conclusionali e delle memorie di replica.
Il Tribunale, a seguito dell'emissione della sentenza parziale sullo status n. 4415/2022 pubblicata il
21.12.2022, è chiamato a pronunciarsi sulle residue questioni.
Preliminarmente il Collegio rileva come parte ricorrente abbia depositato in data 11.10.2025 - unitamente alla memoria di replica - dispositivo della sentenza di assoluzione del Pt_1 relativamente al procedimento penale a suo carico;
orbene tale produzione documentale deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva essendo intervenuta dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie e la rimessione della causa in decisione e pertanto non può essere utilizzata ai fini della presente decisione.
Ne consegue che la decisione dovrà fondarsi unicamente sugli elementi emersi nel corso del presente giudizio.
In merito al regime di affido della figlia minore , nata a [...] il [...], deve Per_1 rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n.
16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n.
16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi. Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr.
Cass. sez. I, sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Tanto premesso in diritto, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per derogare alla regola dell'affidamento condiviso in favore di un affidamento esclusivo alla madre, come da quest'ultima richiesto. Non sono emersi infatti – allo stato degli atti - elementi ostativi al regime dell'affido condiviso, non sussistendo prove in ordine alla dedotta responsabilità penale del ricorrente né, più in generale, elementi che possano integrare quella "manifesta carenza o inidoneità educativa" del padre richiesta dalla giurisprudenza per giustificare un provvedimento tanto radicale quale l'affidamento esclusivo.
Va pertanto confermato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, valorizzata l'esigenza di garantirgli continuità di condizioni di vita.
Al contempo, in ragione della accertata elevata conflittualità tra le parti - che potrebbe rendere estremamente difficoltosa la gestione congiunta anche delle decisioni quotidiane - appare necessario disporre, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
tale previsione normativa - che consente al Giudice di prevedere che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità separatamente - permette, in presenza di talune circostanze di fatto, oggetto di esame e di opportuna valutazione, di apportare dei correttivi alla regola base che viceversa potrebbero ritenersi incompatibili se fosse richiesta una applicazione rigida del principio dell'esercizio di responsabilità congiunta. Nel caso di specie, tale modalità appare, allo stato, il miglior contemperamento tra la salvaguardia del principio della bigenitorialità nel suo impianto e le ineludibili esigenze pratiche della vita quotidiana della minore e del genitore collocatario, volte a superare possibili stalli pregiudizievoli.
Per quel che concerne il diritto-dovere di visita del padre, rileva il Collegio il netto e sofferto rifiuto manifestato dalla minore - oggi diciassettenne - ad incontrare o anche solo interagire con la figura paterna, come documentato dalla relazione dei Servizi Sociali di Orta di Atella depositata in data
02.02.2024.
Dalla relazione psicologica allegata (la minore è stata sentita con appositi incontri dedicati nella sede del Servizio Sociale dalla psicologa del progetto “Supporto socio-educativo”) emerge infatti l'angoscia e “la paura che prova al pensiero di incontrarlo", manifestando una "sintomatologia ansiosa molto forte con sintomi anche fisici (senso di costrizione toracica e tachicardia) per la quale si è rivolta ad una psicoterapeuta". Nella relazione ha riferito alla psicologa che l'ha Per_1 ascoltata "di non voler vedere più il padre, sottolineando la paura di incontrarlo anche solo per caso".
Se da un lato occorre salvaguardare, in linea di principio, il diritto della minore alla bigenitorialità e a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.), dall'altro risulta preminente e inderogabile la tutela del suo equilibrio e del suo benessere psico-fisico, che non può essere sacrificato ad una astratta affermazione di quel diritto.
Allo stato attuale, imporre una frequentazione forzata a fronte di un rifiuto così radicato e motivato dalla minore stessa con l'ansia (scatenante sintomi anche fisici) di incontrarlo - come riferito dai Servizi Sociali di Orta d'Atella - sarebbe con ogni probabilità gravemente pregiudizievole per
, acuendone il disagio anziché risolverlo. Le cause di tale interruzione e rifiuto sono Per_1 certamente complesse ma la priorità del Tribunale deve essere la protezione della minore dalle conseguenze negative del conflitto e del trauma derivante da contatti vissuti come coercitivi.
Considerata l'età di , - oggi diciassettenne e prossima alla maggiore età - la sua ferma e Per_1 consapevole volontà, unitamente al suo riferito stato d'ansia, assume un rilievo preminente e deve essere rispettata;
pertanto allo stato nulla va disposto in ordine agli incontri padre-figlia.
Per quel che concerne la casa coniugale, la resistente ha chiesto la revoca della sua assegnazione esponendo di averla già lasciata e deducendo che la stessa non rappresentasse più habitat idoneo alla serena crescita della figlia.
Orbene, l'art. 337-sexies, comma 1, c.c. prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”. Secondo la consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già sradicati da quel luogo, viene meno la stessa ragion d'essere dell'istituto (cfr. Cass. Ord. n.
10453/2022).
Nel caso di specie, è pacifico che la resistente e la figlia abbiano da tempo abbandonato la Per_1 casa coniugale;
la stessa relazione dei Servizi Sociali del 02.02.2024 attesta che il nucleo viveva già altrove, precisando che “la minore vive unitamente alla madre, la Sig.ra Persona_2 CP_1
, ed il nonno paterno, vedovo da circa dieci anni, in un'abitazione in locazione, con regolare
[...] contratto registrato e con unpagamento di euro 250,00 mensili, sita in Via Libertà n. 11. […] Lo stesso nucleo familiare è in fase di trasloco perché prossimo al trasferimento in una nuova abitazione sita nel Comune di Frattamaggiore (NA) con conseguente cambio di residenza”.
Si è dunque perduto quel collegamento stabile con l'immobile che ne giustificava l'assegnazione
(Cass. n. 11844/2019) e pertanto - avendo la casa familiare perso la sua caratteristica di habitat della prole - essa segue il regime dato dal titolo di proprietà (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/06/2024, n.
16051).
Preso atto, quindi, che la casa familiare ha cessato di costituire l'habitat della minore e vista la richiesta della stessa parte che ne beneficiava, va revocata l'assegnazione della casa coniugale.
Non può invece accogliersi nel presente giudizio la domanda avanzata dalla resistente volta all'assegnazione degli arredi e dei beni mobili, in quanto inammissibile nello speciale rito di famiglia;
in mancanza di accordo, la relativa azione potrà essere eventualmente esercitata con autonomo giudizio soggetto al rito ordinario. Venendo ai profili economici, ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento per la minore , va tenuto conto dell'età della figlia (oggi diciassettenne), dei Per_1 relativi impegni di studio, di vita e di relazione della stessa, e dunque, dell'inevitabile, quanto notorio incremento delle esigenze e delle spese per il suo mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009;
Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia: pertanto, la madre, convivendo con la stessa, provvederà direttamente al loro sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per la minore.
Orbene, il Collegio rileva che non sono emerse circostanze nuove e sopravvenute rispetto al quadro già valutato in sede di emissione dell'ordinanza presidenziale del 03.06.2022 e pertanto, tenuto conto delle indubbie esigenze della figlia – di anni 17 - il Collegio ritiene congruo confermare Per_1
l'importo di euro 400,00 mensili quale contributo paterno al mantenimento della minore.
Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT, e dovrà essere versato alla sig.ra entro il 05 di ogni mese. CP_1
Va altresì posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate.
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente va considerata la diversa natura di tale assegno rispetto a quello di mantenimento. Con lo scioglimento del vincolo matrimoniale, si estingue il dovere reciproco di assistenza morale e materiale di cui all'articolo 143 c.c. e il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto ai sensi dell'art. 5, Legge 898/70.
Occorre osservare che l'art. 5 della legge 898/1970, come modificato dall'art. 10 l. 74/1987, prevede, per quanto concerne l'an debeatur, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.
Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi, secondo il recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 11.7.2018 n. 18287), non al tenore di vita che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale - parametro individuato a partire dalla nota sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990 (ed in senso conforme, tra le più recenti, Cass. n. 11870 del 2015, n. 11686 del 2013) - né soltanto e puramente a quello dell'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo matrimoniale (come delineato dalla recente pronuncia Cass. n. 11504/2017) bensì ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce, infatti, ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto delle caratteristiche dell'assegno di divorzio, fondate sui principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali prima indicati e dalla declinazione di essi effettuata dall'art. 143 c.c. (in questi termina le Sez. Un. 18287/2018).
L'accertamento del giudice non è, quindi, conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale - definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi - ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio - fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge - oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tale valutazione comparativa consente, a ben vedere, di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i rischi di un ingiustificato arricchimento assicurando al contempo, una tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone, alla luce del recente arresto della Suprema Corte, anche di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. In definitiva gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Ciò premesso, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, occorre in primo luogo analizzare la posizione economica delle parti.
Ebbene nel caso di specie il Tribunale ritiene che sussistano le componenti perequativa ed assistenziale dell'assegno divorzile, atteso che il ricorrente lavora come operaio (come dallo stesso dichiarato) per la ditta “Unilever” sita in Pascarola, percependo circa euro 1.600,00 mensili (cfr. CU
2019 relativa all'anno 2018 per redditi di lavoro dipendente per euro 28.992,56; CU 2020 relativa all'anno 2019 per redditi di lavoro dipendente per euro 29.506,94; CU 2021 relativa all'anno 2020 per redditi di lavoro dipendente per euro 30.259,76; cfr. altresì relazione Servizi Sociali del
02.02.2024), mentre la resistente ha dichiarato di non lavorare e di essere affetta da patologia oncologica per cui è riconosciuta invalida civile all'80 % (cfr. verbale INPS del 02.10.2018 in atti) per cui percepisce pensione di invalidità per euro 300,00 circa e l'assegno unico per il figlio al 50% di euro 96,00 (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 27.10.2023), avendo la stessa negato in sede di interrogatorio formale la percezione del reddito di cittadinanza, circostanza non smentita da prove di segno contrario (peraltro la difesa del ricorrente all'udienza del 15.02.2024 ha dichiarato che l'INPS di Aversa ha confermato che la resistente non percepisce direttamente forme di sostegno al reddito).
Pertanto - quanto all'ammontare dell'assegno in questione - alla luce altresì delle entrate del ricorrente e della durata della convivenza coniugale, il Tribunale ritiene congruo disporre l'obbligo a carico di di versare a favore di a titolo di assegno divorzile, la Parte_1 CP_1 somma di euro 100,00 mensili, entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
L'Assegno Unico spetta in pari misura ad entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale e che abbiano l'affido condiviso della prole, salvo diverso accordo tra le parti.
Le domande formulate dalla resistente ai sensi degli artt. 709-ter e 96 c.p.c. vanno rigettate non essendo emersi in giudizio i presupposti per il loro accoglimento.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio e la natura obbligatoria della pronuncia sullo status, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile riportata in epigrafe, così provvede: a) dispone l'affido condiviso della minore nata a [...] il Persona_2
29.05.2008, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione riguardanti la figlia ex art. 337 ter c.c.;
b) nulla dispone sugli incontri padre-figlia;
c) revoca l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore di CP_1
d) dichiara inammissibile nel presente giudizio la domanda di assegnazione degli arredi e dei beni mobili;
e) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Parte_1 CP_1 giorno 05 di ciascun mese, un assegno di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Per_1
ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie così come previste e disciplinate dal Protocollo di intesa di questo Tribunale ed il locale Consiglio dell'Ordine sottoscritto in data 25.10.2019;
f) pone a carico di l'obbligo di versare a la somma di euro Parte_1 CP_1
100,00 a titolo di assegno di divorzio, entro il giorno 05 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
g) rigetta le ulteriori domande proposte da parte resistente;
h) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa il 30.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Dott.ssa Alessandra Tabarro