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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/10/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 16.10.2025, promossa da rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. C. Parte_1
Sciannamblo
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
Oggetto: indebito
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.4.2024, la ricorrente indicata in epigrafe - premesso di essere titolare di pensione di invalidità civile n. 07086870 - esponeva che , con nota CP_1 del 5.10.2023, aveva comunicato l'esistenza di un indebito, pari ad € 7.028,87, per il periodo 1.3.2022- 31.10.2023, in quanto “Sono state riscosse rate di assegno non spettanti. Ricostituzione verbale n. 6029904100388 con cui si riconosce un grado di invalidità parziale a decorrere da 3/2022. Titolare di IO da 4/2009, non esercitato diritto di opzione”
Lamentava l'illegittimità di siffatta richiesta atteso che, in seguito alla minore percentuale invalidante attribuita in sede di verifica, aveva accertato l'incompatibilità con CP_1
l'assegno ordinario, sicché avrebbe potuto recuperare solo i ratei successivi al provvedimento del 5.10.2023, restando irripetibili le somme erogate anteriormente a tale data.
Chiedeva pertanto dichiararsi la non debenza della somma chiesta in restituzione. CP_ L' costituendosi in giudizio, contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento.
In fattispecie analoga alla presente, la Corte d'Appello di Lecce (sentenza n. 122/2025) – nell'accogliere l'appello proposto da , rigettando l'originaria domanda – ha CP_1
CP_ osservato quanto segue: “In via amministrativa l' aveva richiesto la restituzione delle somme corrisposte indebitamente in quanto, in base all'art. 9 L. n. 54 /1982, l'assegno mensile di invalidità civile cui all'art.13 L. n. 118/1971 è incompatibile con la pensione ordinaria di invalidità prevista dalla l.n.222/1984; le due prestazioni erano state infatti erogate contemporaneamente.
Non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per l'accertamento del diritto all'assegno di invalidità. Le situazioni di incompatibilità, come quella in esame, assumono infatti rilevanza nella fase successiva all'insorgenza del diritto, ossia in sede di erogazione delle prestazioni incompatibili, comportando la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole e rendendo necessaria la verifica dell'opzione.
La condizione della mancata percezione di altro trattamento di invalidità si pone come elemento esterno all'altra prestazione;
costituisce ostacolo non al sorgere del diritto, bensì alla fruizione della relativa prestazione.
Nella fattispecie in esame non trova applicazione in via analogica la disposizione menzionata dal Tribunale, che fa riferimento all'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge, ma il principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, che si addice all'ipotesi in cui sia carente una condizione di erogabilità della prestazione, come quella del mancato godimento di altro beneficio incompatibile .
Le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (art.
3-ter D.L. n. 850/1976, convertito in L. n. 29/1977; art. 3, comma 9 D.L. n. 173/1988, convertito nella L. n. 291/1988), e che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando escluse le somme corrisposte prima di tale data, sono norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. e non trovano applicazione nei casi in cui (pur sussistendo gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità) in concreto vi
è un impedimento di legge alla fruizione della prestazione. La sentenza impugnata non è condivisibile, perché non ha dato attuazione al principio della Suprema Corte secondo cui nell'ipotesi "di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili" si applica non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale e/o assistenziale, "bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c." (v.Cass. n. 15759/2019; Cass. n.
4600/2021) con ogni conseguenza in termini di recupero delle somme indebitamente percepite.
Il divieto del cumulo deriva, nella specie, dalla L. n. 407 del 1990, art. 3.
Trattandosi di incompatibilità ex lege, non è invocabile il principio di affidamento del pensionato. Non ha rilievo dirimente in senso contrario il fatto che l' fosse a CP_1 conoscenza delle circostanze concrete che determinavano l'incompatibilità, non potendosi invero sottovalutare la facoltà di opzione prevista in favore della controparte.
Ciò è sufficiente per disattendere la domanda della ricorrente (v. Cass. n.11026/2022)”.
Trattasi di iter argomentativo che il Tribunale ritiene di condividere e che risulta aderente al caso di specie, atteso che – come è pacifico tra le parti- in seguito alla comunicazione dell'esito della visita di revisione, l'istante non ha esercitato il diritto di opzione tra le due prestazioni (invalidità civile e ordinaria). Il che ha determinato, a partire da marzo 2022,
l'azzeramento della prestazione di invalidità civile, considerando come periodo di incompatibilità tra le prestazioni corrisposte quello decorrente dalla data di valutazione del minor grado di invalidità.
Per le ragioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp att cpc, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1
, così provvede: CP_1 rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Brindisi, 16.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere