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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/10/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, IA ER
TE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4322/2018 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Email_1
- attore- convenuto in riconvenzione -
e
rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Chierotti Controparte_1
(comunicazioni a rdinevvocatitorino) Email_2
- Convenuto – attore in riconvenzione -
e
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Dipaola (comunicazioni Controparte_2
a Email_3
-convenuto –
e
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Corrado (comunicazioni a Controparte_3
Email_4
- convenuto –
e
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Martire (comunicazioni a Controparte_4
) Email_5
- convenuto -
Oggetto: “indennizzo da contratto di assicurazione”
1 CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 3.4.2025)
Come da verbale dell'udienza del 3.4.2025, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva di essere locatario in forza Parte_1
di contratto di leasing n. 10885/LA stipulato con del veicolo Audi A6 tg. Controparte_1
FB356PG, assicurato per r.c.a., furto, incendio, rapina ed eventi socio - politici con
[...]
in forza della polizza n. 000099105104693. CP_2
Accadeva che, in data 21.11.2017, alle ore 5.00 circa, il veicolo dell'attore, parcheggiato lungo la pubblica via in Canosa alla via Caduti del Lavoro, era completamente avvolto dalle fiamme insieme ad un altro veicolo che era parcheggiato accanto.
Tale ultimo veicolo, Renault Scenic tg. FF863ZB di proprietà di , secondo le Controparte_4
indagini condotte, era stato incendiato a seguito di atto doloso, e l'incendio inizialmente perpetrato in danno del veicolo Renault si propagava poi al veicolo Audi A6 di proprietà dell'attore.
In ogni caso, il veicolo dell'attore era completamente distrutto e pertanto demolito dopo ispezione della e della e, tuttavia, la proprietaria del veicolo CP_2 CP_3 Controparte_1
chiedeva al locatario odierno attore il pagamento delle residue somme di leasing pari ad euro
28.524,15; il sig. incolpevole danneggiato, inoltrava missiva alle Assicurazioni convenute Pt_1
al fine della bonaria composizione della lite e, tuttavia, riceveva diniego dalla
[...]
non essendo il danno perpetrato direttamente sul veicolo Audi A6, mentre la CP_2
comunicava di non procedere al risarcimento essendo stato individuato il Controparte_5
terzo responsabile come da procedimento penale in corso.
In diritto, precisava dunque la legittimazione attiva dell'attore in quanto detentore del veicolo al momento dell'evento, cui la proprietaria dell'autovettura, chiedeva il pagamento di CP_1
euro 28.000,00 circa, sicchè l'odierno attore è legittimato a richiedere il pagamento della somma in questione nonché dell'ulteriore danno consistente nel valore del veicolo assicurato per euro
47.0000,00 circa.
Sulla legittimazione passiva della , precisava che la convenuta Controparte_1
più volte aveva chiesto il pagamento dei canoni di locazione residui, che l'attore CP_1
riteneva non dovere corrispondere stante la copertura assicurativa per il proprio veicolo della e della per l'altro. CP_2 CP_3
Quanto alla legittimazione passiva della evidenziava che il proprio Controparte_2
2 veicolo era assicurato tanto per incendio che per atti vandalici, sicchè l'Assicurazione convenuta dovrà corrispondere l'indennizzo richiesto;
infatti, deduceva che l'incendio del proprio veicolo si era verificato in conseguenza della propagazione delle fiamme ovvero per lo scivolamento del liquido infiammabile che era stato posto sotto l'altro veicolo in conseguenza della pendenza della strada.
Quanto, infine alla legittimazione passiva delle convenute e CP_4 Controparte_3
fondava la legittimazione sulla ricostruzione alternativa dell'evento in termini di danno da circolazione stradale al cui risarcimento è tenuto il proprietario del veicolo danneggiante.
Sul quantum del risarcimento richiesto, l'importo di euro 47.405,00 si ricava dal valore del veicolo distrutto alla data dell'evento, in linea con la quotazione dei veicoli del settore, cui aggiungere il compenso per assistenza stragiudiziale del procuratore volta alla composizione bonaria della lite.
Concludeva pertanto chiedendo accertare e dichiarare la validità della polizza n. 10885/LA posta a garanzia del veicolo Audi A6 tg. FB356PG contro incendi ed atti vandalici ed operante nel caso di specie;
di conseguenza, condannare al pagamento a titolo di Controparte_2
indennizzo in favore dell'attore della complessiva somma di euro 48.905,00 di cui euro 28.524,15
da corrispondersi direttamente alla per i danni materiali e non subiti Controparte_1
dall'attore in occasione del sinistro per cui è causa, o della maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa e liquidata dal Giudice secondo equità e/o secondo prudente apprezzamento, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'evento sino all'integrale soddisfo;
in via subordinata, accertare che l'evento dannoso si è verificato per esclusiva responsabilità dell'autovettura Renault Scenic tg. FF863ZB di proprietà di CP_4
e, pertanto, condannare, la convenuta in solido con al
[...] CP_4 Controparte_3
pagamento della somma di euro 48.905,00 come sopra ripartita, con vittoria di spese e competenze di lite in favore del procuratore costituito in quanto distrattario.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il convenuto Controparte_1
(avv. S. Chierotti) che chiedeva accertare la validità della polizza assicurativa conclusa con e dichiarare la stessa tenuta al pagamento dell'importo a titolo di Controparte_2
indennizzo per euro 27.401,62 o altra di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e accertare la risoluzione del contratto di leasing e, in caso di mancata operatività della garanzia assicurativa, condannare l'attore al pagamento in favore della società locataria.
3 In via subordinata e riconvenzionale, chiedeva accertare la risoluzione del contratto e condannare l'attore al pagamento delle rate di leasing residue per l'importo di euro 27.401,62 oltre interessi,
nonché in via ancora subordinata, condannare la sig. , previo accertamento della CP_4
modalità del sinistro, al pagamento del risarcimento del danno. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il convenuto (avv. D. Controparte_3
Corrado), che deduceva l'assorbente responsabilità di in ragione Controparte_2
della garanzia diretta per eventi quali incendio ed atto vandalico e concludeva chiedendo, “in via
preliminare rigettare la domanda attorea in quanto nulla ai sensi dell'art. 163, 3 co. n.4 c.p.c.; in via
preliminare sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale pendente
innanzi la Procura della Repubblica di Trani contrassegnato con il n. R.G.N.R. 6229/2017. 3. In via
principale, nel rito e nel merito e, comunque in via gradata, accertare e dichiarare per le garanzie furto,
incendio e atti vandalici, l'operatività della polizza assicurativa n.1051044693 stipulata dall'odierno attore
con la e, per l'effetto, tenere indenne da ogni conseguenza condannando CP_2 Controparte_3
esclusivamente la al pagamento in favore di parte attorea e della Controparte_2 Controparte_1
di quelle somme che saranno ritenute congrue. Con vittoria di spese e competenze di causa”; In ogni caso
accertare e dichiarare che l'evento per cui è processo si è verificato per esclusiva responsabilità dolosa di
e rigettare la domanda svolta nei confronti di e della sua assicurata. Controparte_6 Controparte_3
Con vittoria di spese e competenze di causa;
5. Ove accolta la domanda attorea nei confronti di
[...]
dichiarare corresponsabile la Con compensazione di spese.
6. In ogni caso, CP_3 Controparte_2
limitare la condanna nei confronti di in virtù del valore commerciale del mezzo pari a € Controparte_3
30.000,00 con reiezione di tutte le altre voci di danno e con compensazione delle spese processuali tra le altre
parti del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il convenuto (avv. Controparte_2
G. Di Paola) che chiedeva, “preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per
difetto dei requisiti richiesti dall'art. 163, co. 3, no. 3 e 4 c.p.c. con condanna delle spese di giudizio in favore
della b)· sempre in via preliminare, accogliere -le eccezioni di difetto di legittimazione Controparte_7
attiva e passiva sollevate dalla con conseguente rigetto della domanda attorea e Controparte_7
vittoria di spese;
" c) nel merito, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 105104693 stipulata
4 dall'attore con la e per l'effetto rigettare la domanda spiegata nei confronti della Controparte_7
società d'assicurazioni deducente, con condanna alle spese di lite;
in ogni caso, per le ragioni innanzi
spiegate, estromettere la dal presente giudizio e condannare l'attore al pagamento Controparte_7
delle spese di giudizio inutilmente sostenute dalla compagnia deducente;
e) in via gradata, sospendere il
presente procedimento ai sensi degli artt. 295·296 c.p.c. in attesa che si concluda la vicenda processuale
penale allo stato pendente innanzi al Tribunale di Trani, portante R.G.N.R. 006229/2017 a carico del sig.
f) in via ulteriormente subordinata, ridurre l'importo dell'indennizzo spettante in Controparte_6
proporzione delle risultanze processuali e in ossequio alle condizioni di polizza esposte in narrativa;
con
vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il convenuto (avv. A. P. Controparte_4
Martire), che deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva essendosi il fatto verificato per fatto doloso del terzo, nonché dichiarando di non accettare il contraddittorio nei confronti di e nei cui confronti non vi era Controparte_1 Controparte_2
alcun rapporto, inoltre rappresentando che il danno si è verificato per fatto vandalico del terzo,
dunque coperto da assicurazione della infine contestando la determinazione del Controparte_2
quantum. Chiedeva pertanto il rigetto dell'avversa domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza di prima comparizione del 15.1.2019, rinviata al fine di consentire il perfezionamento della notifica nei confronti di , assegnati su richiesta i termini di cui all'art. 183 co. Controparte_4
6 c.p.c., rigettate le richieste di prova orale ed esperita consulenza tecnica di ufficio al fine di determinare il valore del veicolo, ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 3.4.2025 per la discussione e decisione ex art. 190 c.p.c. con assegnazione del termine per il deposito di scritti conclusivi che le parti depositavano.
In particolare, la convenuta anche in adesione all'invito del Controparte_1
Giudice di raggiungere un accordo transattivo, dava atto di aver concluso con il Sig. Parte_1
in proprio e quale titolare della omonima TA CA optometria e contattologia, accordo
[...]
volto alla definizione delle pretese creditorie di Controparte_1
In considerazione di quanto sopra la dichiara di non avere alcun Controparte_1
ulteriore interesse alla prosecuzione del giudizio ed alle domande proposte in via principale e
5 subordinata, dichiarando, altresì, di surrogare il Sig. , in proprio e quale titolare Parte_1
della omonima TA CA optometria e contattologia nelle proprie domande e ragioni creditorie tutte e chiedeva dare atto dell'intervenuto accordo bonario, nonché di estromettere
[...]
dal giudizio in essere, surrogando il Sig. in proprio e Controparte_1 Parte_1
quale titolare della omonima TA CA optometria e contattologia, nelle ragioni creditorie di cui agli atti di causa, con compensazione delle competenze di lite.
Anche la convenuta e davano atto di aver concluso con Controparte_4 Controparte_3
il sig. accordo volto alla definizione delle pretese creditorie in cui lo stesso ha Parte_1
rinunciato alla domanda e all'azione proposta nei confronti della sig.ra Controparte_4
quale proprietaria della Renault Scenic Tg. FF863ZB, nonché nei confronti della , Controparte_3
quale compagnia assicurativa tenuta alla relativa manleva, con compensazione di spese relative al giudizio. In considerazione di quanto sopra, dichiarava di non avere alcun Controparte_4
ulteriore interesse alla prosecuzione del giudizio ed alle domande formulate, con richiesta di estromissione della stessa dal presente giudizio.
La medesima domanda era proposta dalla convenuta che chiedeva dichiararsi Controparte_3
l'estromissione dal giudizio in ragione dell'intervenuta definizione transattiva della lite, stante dunque la rinuncia di parte attrice alla domanda proposta nei confronti di Controparte_3
con compensazione delle spese di lite.
Parte attrice, dunque, con gli scritti conclusivi, dava atto dell'intervenuta definizione transattiva con nonché con e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
sicchè insisteva nelle domande formulate con atto di citazione nei confronti della
[...]
Controparte_8
[...]
.
[...]
Occorre in primo luogo dare atto della definizione dell'accordo transattivo tra la parte attrice ed i convenuti e con Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
conseguente cessazione della materia del contendere tra le parti in questione con compensazione delle competenze di lite come da accordo depositato in atti.
Inoltre, dichiarava di surrogare l'odierno attore nei propri diritti Controparte_1
nei confronti delle altre parti in relazione alle domande e ragioni creditorie.
Pertanto, il giudizio prosegue ai soli fini della domanda di accertamento della responsabilità della
6 e, di conseguenza, al fine della condanna della stessa al Controparte_2
risarcimento del danno in favore dell'attore.
La domanda di parte attrice, rivolta alla convenuta è fondata ed è Controparte_2
pertanto accolta.
In primo luogo, vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta
[...]
non essendo ravvisabile la dedotta nullità dell'atto di citazione che, invece, era Controparte_2
dotato degli elementi necessari previsti ex lege, inoltre non ricorrendo profili di difetto di legittimazione attiva dello alla proposta domanda non essendo contestata dalla Pt_1
la conclusione del contratto di leasing, infine rigettata l'eccezione di difetto di CP_1
legittimazione passiva della non essendo neppure contestata la Controparte_2
conclusione del contratto di assicurazione con la parte attrice.
Quanto, invece, alla dedotta inoperatività della polizza n. 105104693 stante la clausola di vincolo che esclude la possibilità per il contraente di azionare direttamente la polizza in ragione del vincolo contrattualistico in favore di altro soggetto, occorre evidenziare che la scheda contrattuale in atti reca quale contraente il dott. , odierno attore, sicché infondata è l'eccezione Parte_1
sollevata.
In relazione, poi, alla dedotta esclusione del danno in ragione della copertura assicurativa relativa ai soli danni subiti direttamente dall'autovettura, dunque con esclusione, sia per i danni da incendio che da atti vandalici dei danni indirettamente cagionati al veicolo oggetto della copertura assicurativa, occorre richiamare le disposizioni contrattuali relative alle condizioni generali di contratto che, in particolare all'art. 15 in caso di incendio, prevedono che “ Controparte_2
indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio (…).
[...]
Sono compresi i danni da incendio derivanti da atti dolosi in genere” (così art. 15), mentre all'art. 19,
stabilisce che “ indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo Controparte_2
assicurato in conseguenza di (…) atti di vandalismo e dolosi in genere”.
Alla luce della ricostruzione dei fatti per cui è procedimento, non può essere esclusa l'operatività
della garanzia pattuita con Controparte_2
Infatti, alcuna delle parti contestava la dinamica del sinistro come emersa dagli atti allegati al presente procedimento, ed in particolare a mezzo della relazione di servizio dei Vigili del Fuoco
intervenuti nell'immediatezza del fatto che riferivano di “incendio” propagatosi dal veicolo Scenic
di proprietà della , e poi nel corso del procedimento penale r.g. 6229/2017 a carico di CP_4
7 , definito con pronuncia di patteggiamento, che si accertava aver Controparte_6
volontariamente versato in terra del liquido infiammabile che provocava il fuoco di tutte le vetture parcheggiate.
Alla luce di tale ricostruzione, il fatto può essere del pari inquadrato in termini di “atto vandalico”
in ragione della causa ovvero in termini di “incendio” in ragione dell'evento, ed incluso nella copertura assicurativa in quanto, appunto, incendio cagionato da atto doloso.
In riferimento all'an del chiesto indennizzo, poi, con relazione peritale che si condivide nelle conclusioni e nella metodologia utilizzata, il consulente di ufficio concludeva che “il valore
commerciale ante-sinistro del veicolo Audi A6 Avant 2.0 TDI 190 CV tg. FB 356 Controparte_9
PG, riferito al mese di novembre 2017, riportato nel mercuriale Eurotax Giallo è pari ad € 31.000,00
(trentunomilaeuro/00=). Il valore commerciale ante-sinistro del veicolo Audi A6 Avant 2.0 TDI 190 CV
ultra S-tronic tg. FB 356 PG riferito al mese di novembre 2017, riportato nel mercuriale CP_9
Quattroruote Professional è pari ad € 29.700,00 (ventinovemilasettecento/00=)”.
Non può invece essere liquidata la somma di euro 1.500,00 chiesta quale compenso chiesto dall'attore per le competenze corrisposte al difensore in relazione all'attività stragiudiziale svolta poiché non corredata da documentazione relativa agli esborsi effettuati.
Per tali ragioni, la domanda di parte attrice è accolta nei termini di cui in motivazione.
Le competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex art. 55 d.m.
n. 55/2014 in relazione al valore della controversia come individuato in relazione al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.
IA ER TE - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4322/2018
del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta da Parte_1
con atto di citazione notificato in data 7.8.2018 nei confronti delle convenute
[...]
e Controparte_1 CP_10 Controparte_3
2. compensa integralmente le competenze di lite tra e Parte_1 Controparte_1
e
[...] CP_10 Controparte_3
3. accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
con atto di citazione notificato in data 7.8.2018 e, per l'effetto, condanna
[...] [...]
al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_2 Parte_1
8 29.700,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
4. dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese e Controparte_2
competenze di lite in favore dell'attore che, in relazione al valore della Parte_1
controversia, liquida in euro 545,00 per spese ed euro 3.808,00 per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale), già applicata la riduzione del 50% in adeguamento del valore medio dello scaglione al valore della controversia, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge;
5. pone definitivamente a carico di i compensi liquidati in corso Controparte_2
di causa in favore del consulente tecnico di ufficio.
Così deciso in Trani, 25.10.2025
Il Giudice
IA ER TE
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