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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 6471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6471 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa LA NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritte al n. 26974/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 4.6.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Via della Giuliana n. 82 - Parte_1
Roma, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Costantini che la rappresenta per procura allegata al fascicolo di parte;
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Richter Mapelli CP_1
OZ e presso lo stesso domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, in virtù di procura generale alle liti a ministero del Dott. , Notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Persona_1
Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep. n. 22954,
Racc. n. 12378 recante data 9 luglio 2024, registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 11.07.2024 n. 19785 Serie 1T, come depositata in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a precetto;
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il precetto a lei notificato da chiedendo di: CP_1
“-disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- dichiarare la nullità, l'invalidità e/o comunque l'irregolarità ed illegittimità dell'Atto di Precetto del 22/04/2024 di € 5.184,00 (doc. 2) ricorrendone i presupposti per i motivi narrati in premessa;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese e compensi di lite.”.
A fondamento della domanda ha eccepito la nullità dell'atto di precetto oggetto del presente giudizio in considerazione della affermata omessa notifica del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 7170/2023 posto base del precetto medesimo, sottolineando, come detto titolo, indicato nell'atto di precetto, fosse stato notificato al difensore di essa opponente e non a lei personalmente, soggiungendo, quanto alla notifica dell'atto di precetto, effettuato ad essa ricorrente personalmente, che la notifica in questione era da ritenere “irrituale ed illegittima
(oltre che fortuita)” (la n.d.r.) “modalità con cui la parte opponente è venuta a conoscenza dell'Atto di Precetto del 22/04/2024, notificato da ad un CP_1
indirizzo errato.”
Per tale ragione ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si è costituita in giudizio l'amministrazione capitolina, evidenziando che, in ogni caso, la notifica del titolo esecutivo al difensore, in luogo della parte personalmente, ove fosse stato affetto da nullità non poteva essere in ogni caso ritenuto nullo avendo l'atto raggiunto lo scopo a cui era destinato e ciò ai sensi dell'articolo 156 c.p.c., rilevando, quanto alle concrete modalità di notifica dell'atto di precetto che le stesse avevano in ogni caso consentito all'odierna opponente di approntare le proprie difese, come era dato desumere dal contenuto stesso dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione. Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere respinta.
Invero, come chiarito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 2294 del 30 gennaio 2018 “la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 479, secondo comma e 156, terzo comma c.p.c., per difetto di sanatoria della nullità di notificazione della sentenza al difensore domiciliatario anziché alla parte personalmente, non potendo ricavarsi la pienezza della conoscenza di quest'ultima ai fini perseguiti dalla norma denunciata, per la non equipollenza delle due notificazioni, posto che la prima induce la decorrenza del termine breve per l'impugnazione e la seconda rende edotta la parte della volontà di controparte notificante di agire in via esecutiva nei suoi confronti, sicchè la prima non realizza lo scopo della seconda sanandone in vizi (unico motivo); che ritiene il collegio che esso sia infondato;
che la notificazione del titolo esecutivo, sia pure di natura giudiziale e anche dopo la novellazione dell'art. 479, secondo comma c.p.c. (per effetto dell'art. 2, terzo comma, lett. e, n. 3 d.l. 35/2005 conv. con mod. da I. 80/2005), al procuratore domiciliatario, anziché alla parte personalmente, non integra inesistenza (per essa dovendosi configurare, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che la totale mancanza materiale dell'atto, le sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità: Cass. s.u. 20 luglio 2016, n. 14916), ma mera nullità della notificazione, sanabile in dipendenza del raggiungimento dello scopo: secondo il generale principio secondo cui l'ordinamento non appresta alcuna tutela all'interesse alla mera regolarità formale del processo, ovvero all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, sicché l'interesse a denunciare la violazione di una norma processuale in tanto sussiste in quanto ciò abbia comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte (Cass. 13 luglio 2007,
n. 15678; Cass. s.u., 19 luglio 2011, n. 15763; Cass. 9 marzo 2012, n. 3712); che la nullità è pertanto sanata, allorché l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notificazione di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto (Cass. 13 maggio 2014, n. 10327; Cass. 9 marzo
2011, n. 5591); mentre ove non siano addotte contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova, delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne siano derivate (Cass. 13 maggio 2014, n. 10327; Cass. 23 luglio 2012, n. 12812); che nel caso di specie il Tribunale ha presupposto la piena conoscenza della sentenza di primo grado della parte, in virtù della sua scelta di impugnarla prima della notificazione dell'atto di precetto (così al secondo capoverso di pg. 3 del decreto), con argomentazione rimasta priva di confutazione dalla ricorrente, che neppure ha allegato quali specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa le siano derivate dalla notificazione viziata”.
Se questi sono i principi applicabili al caso di specie, ritenuti dal giudicante pienamente condivisibili, la domanda deve essere respinta. Invero, come affermato da l'odierna parte opponente ha proposto appello avverso la sentenza del CP_1
tribunale di Roma posta base dell'atto di precetto e il relativo procedimento reca il numero di ruolo R.G. n. 2453/2023: pertanto, con ragionamento identico in quanto perfettamente sovrapponibile a quello deciso dall'ordinanza della suprema corte sopra citata, risulta evidente che l'opponente alla data della notifica dell'atto di precetto già pienamente conosceva il titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto tanto è vero che nel corso dell'anno 2023 e, pertanto, in epoca antecedente alla notifica del titolo esecutivo e della sentenza al difensore aveva proposto impugnazione avverso la stessa, circostanza questa non contestata dall'interessata. Del pari, risulta evidente, in assenza di specifica deduzione sul punto, la totale ininfluenza delle modalità operative (che la stessa parte opponente qualifica in termini di irregolarità) con cui l'odierna parte attrice è venuta a conoscenza della notifica dell'atto giudiziario che la riguardava, costituito appunto dall'atto di precetto.
Per tutte le ragioni sin qui dette, l'opposizione a precetto deve essere respinta, risultando all'evidenza l'intervenuta sanatoria dell'atto nullo, non avendo la parte interessata a dedurlo eccepito la compressione del proprio diritto di difesa, nella fattispecie peraltro da ritenere inesistente proprio in conseguenza della proposizione dell'impugnazione innanzi alla corte d'appello di Roma del titolo esecutivo oggi in discussione.
Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza o eccezione:
− respinge il ricorso;
− condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in complessivi 3.000,00, oltre accessori se dovuti.
Roma, 4 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
LA NT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa LA NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritte al n. 26974/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 4.6.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Via della Giuliana n. 82 - Parte_1
Roma, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Costantini che la rappresenta per procura allegata al fascicolo di parte;
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Richter Mapelli CP_1
OZ e presso lo stesso domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, in virtù di procura generale alle liti a ministero del Dott. , Notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Persona_1
Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep. n. 22954,
Racc. n. 12378 recante data 9 luglio 2024, registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 11.07.2024 n. 19785 Serie 1T, come depositata in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a precetto;
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il precetto a lei notificato da chiedendo di: CP_1
“-disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- dichiarare la nullità, l'invalidità e/o comunque l'irregolarità ed illegittimità dell'Atto di Precetto del 22/04/2024 di € 5.184,00 (doc. 2) ricorrendone i presupposti per i motivi narrati in premessa;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese e compensi di lite.”.
A fondamento della domanda ha eccepito la nullità dell'atto di precetto oggetto del presente giudizio in considerazione della affermata omessa notifica del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 7170/2023 posto base del precetto medesimo, sottolineando, come detto titolo, indicato nell'atto di precetto, fosse stato notificato al difensore di essa opponente e non a lei personalmente, soggiungendo, quanto alla notifica dell'atto di precetto, effettuato ad essa ricorrente personalmente, che la notifica in questione era da ritenere “irrituale ed illegittima
(oltre che fortuita)” (la n.d.r.) “modalità con cui la parte opponente è venuta a conoscenza dell'Atto di Precetto del 22/04/2024, notificato da ad un CP_1
indirizzo errato.”
Per tale ragione ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si è costituita in giudizio l'amministrazione capitolina, evidenziando che, in ogni caso, la notifica del titolo esecutivo al difensore, in luogo della parte personalmente, ove fosse stato affetto da nullità non poteva essere in ogni caso ritenuto nullo avendo l'atto raggiunto lo scopo a cui era destinato e ciò ai sensi dell'articolo 156 c.p.c., rilevando, quanto alle concrete modalità di notifica dell'atto di precetto che le stesse avevano in ogni caso consentito all'odierna opponente di approntare le proprie difese, come era dato desumere dal contenuto stesso dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione. Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere respinta.
Invero, come chiarito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 2294 del 30 gennaio 2018 “la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 479, secondo comma e 156, terzo comma c.p.c., per difetto di sanatoria della nullità di notificazione della sentenza al difensore domiciliatario anziché alla parte personalmente, non potendo ricavarsi la pienezza della conoscenza di quest'ultima ai fini perseguiti dalla norma denunciata, per la non equipollenza delle due notificazioni, posto che la prima induce la decorrenza del termine breve per l'impugnazione e la seconda rende edotta la parte della volontà di controparte notificante di agire in via esecutiva nei suoi confronti, sicchè la prima non realizza lo scopo della seconda sanandone in vizi (unico motivo); che ritiene il collegio che esso sia infondato;
che la notificazione del titolo esecutivo, sia pure di natura giudiziale e anche dopo la novellazione dell'art. 479, secondo comma c.p.c. (per effetto dell'art. 2, terzo comma, lett. e, n. 3 d.l. 35/2005 conv. con mod. da I. 80/2005), al procuratore domiciliatario, anziché alla parte personalmente, non integra inesistenza (per essa dovendosi configurare, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che la totale mancanza materiale dell'atto, le sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità: Cass. s.u. 20 luglio 2016, n. 14916), ma mera nullità della notificazione, sanabile in dipendenza del raggiungimento dello scopo: secondo il generale principio secondo cui l'ordinamento non appresta alcuna tutela all'interesse alla mera regolarità formale del processo, ovvero all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, sicché l'interesse a denunciare la violazione di una norma processuale in tanto sussiste in quanto ciò abbia comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte (Cass. 13 luglio 2007,
n. 15678; Cass. s.u., 19 luglio 2011, n. 15763; Cass. 9 marzo 2012, n. 3712); che la nullità è pertanto sanata, allorché l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notificazione di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto (Cass. 13 maggio 2014, n. 10327; Cass. 9 marzo
2011, n. 5591); mentre ove non siano addotte contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova, delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne siano derivate (Cass. 13 maggio 2014, n. 10327; Cass. 23 luglio 2012, n. 12812); che nel caso di specie il Tribunale ha presupposto la piena conoscenza della sentenza di primo grado della parte, in virtù della sua scelta di impugnarla prima della notificazione dell'atto di precetto (così al secondo capoverso di pg. 3 del decreto), con argomentazione rimasta priva di confutazione dalla ricorrente, che neppure ha allegato quali specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa le siano derivate dalla notificazione viziata”.
Se questi sono i principi applicabili al caso di specie, ritenuti dal giudicante pienamente condivisibili, la domanda deve essere respinta. Invero, come affermato da l'odierna parte opponente ha proposto appello avverso la sentenza del CP_1
tribunale di Roma posta base dell'atto di precetto e il relativo procedimento reca il numero di ruolo R.G. n. 2453/2023: pertanto, con ragionamento identico in quanto perfettamente sovrapponibile a quello deciso dall'ordinanza della suprema corte sopra citata, risulta evidente che l'opponente alla data della notifica dell'atto di precetto già pienamente conosceva il titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto tanto è vero che nel corso dell'anno 2023 e, pertanto, in epoca antecedente alla notifica del titolo esecutivo e della sentenza al difensore aveva proposto impugnazione avverso la stessa, circostanza questa non contestata dall'interessata. Del pari, risulta evidente, in assenza di specifica deduzione sul punto, la totale ininfluenza delle modalità operative (che la stessa parte opponente qualifica in termini di irregolarità) con cui l'odierna parte attrice è venuta a conoscenza della notifica dell'atto giudiziario che la riguardava, costituito appunto dall'atto di precetto.
Per tutte le ragioni sin qui dette, l'opposizione a precetto deve essere respinta, risultando all'evidenza l'intervenuta sanatoria dell'atto nullo, non avendo la parte interessata a dedurlo eccepito la compressione del proprio diritto di difesa, nella fattispecie peraltro da ritenere inesistente proprio in conseguenza della proposizione dell'impugnazione innanzi alla corte d'appello di Roma del titolo esecutivo oggi in discussione.
Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza o eccezione:
− respinge il ricorso;
− condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in complessivi 3.000,00, oltre accessori se dovuti.
Roma, 4 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
LA NT