Art. 23. Modifiche all'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311 1. All' articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle ispezioni e' verificato altresi' il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari »; b) al terzo comma, le parole: «degli stessi nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «degli stessi,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonche' il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari ». Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell' articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311 (organizzazione e funzionamento dell'ispettorato generale presso il ministero di grazia e giustizia), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Verifiche ispettive). - Il capo dell'Ispettorato generale dispone, in conformita' delle direttive impartite dal Ministro, le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti. Nelle ispezioni e' verificato altresi' il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari.
Le ispezioni di cui al comma precedente hanno luogo, di norma, ogni triennio; il capo dell'ispettorato generale puo' ordinare che esse siano ripetute entro un termine minore negli uffici ove siano state riscontrate o per i quali vengono segnalate deficienze o irregolarita'.
Il Ministro puo' in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari.Il Ministro puo' altresi' disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttivita' degli stessi, l'entita' e la tempestivita' del lavoro di singoli magistrati nonche' il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari».
a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle ispezioni e' verificato altresi' il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari »; b) al terzo comma, le parole: «degli stessi nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «degli stessi,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonche' il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari ». Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell' articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311 (organizzazione e funzionamento dell'ispettorato generale presso il ministero di grazia e giustizia), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Verifiche ispettive). - Il capo dell'Ispettorato generale dispone, in conformita' delle direttive impartite dal Ministro, le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti. Nelle ispezioni e' verificato altresi' il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari.
Le ispezioni di cui al comma precedente hanno luogo, di norma, ogni triennio; il capo dell'ispettorato generale puo' ordinare che esse siano ripetute entro un termine minore negli uffici ove siano state riscontrate o per i quali vengono segnalate deficienze o irregolarita'.
Il Ministro puo' in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari.Il Ministro puo' altresi' disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttivita' degli stessi, l'entita' e la tempestivita' del lavoro di singoli magistrati nonche' il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari».