CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 13/02/2026, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2473/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PERONE ERNESTO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16287/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259042269789000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 587/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorreva contro l'avviso di intimazione n. 07120259042269789/000 per complessivi Euro 5.081,49 notificato, a mezzo posta elettronica certificata da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la Provincia di Napoli, relativo alla cartella di pagamento n. 07120150026130542000, mai notificata, per ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio Territoriale Napoli
1 – per imposte: IVA/ADD. REG.IRPEF/ADD.COM.IRPEF oltre sanzioni e interessi per l'anno d'imposta:
2015. Eccepiva la intervenuta prescrizione delle imposte richieste.
Si costituiva in giudizio l'ER e rappresentava che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata in data 9-4-2015, per cui infondata era la lamentela del contribuente circa la intervenuta prescrizione, anche perchè le imposte di che trattasi (irpef ed iva) si prescrivono in dieci anni, ai sensi dell'art.2946 c.c., tenuto conto anche del periodo di sospensione da VI -19 della durata di 24 mesi, ex art. 68, co. 1, D.L. n.
18/2021 e art. 4 del D.L. n. 41/2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
L'agenzia prova in atti che la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata in data 09/04/2015 e dalla notifica dell'intimazione impugnata ( avvenuta in data 24/09/2025) non è decorso il termine decennale di prescrizione, tenuto conto altresì del periodo di sospensione da VI -19 della durata di 24 mesi ex art. 68, co. 1, D.L. n. 18/2021 e art. 4 del D.L. n. 41/2021.
Inoltre, bisogna ricordare che la prescrizione per i tributi erariali, nella specie Irpef ed iva, il termine di prescrizione e quello decennale previsto dallart.2946 del c.c., come ribadito dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. n.6916/2025).
Pertanto, la Corte rigetta il ricorso e dichiara la legittimità dell'avviso di intimazione notificato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come i dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese a carico ricorrente che si liquidano in € 400,00.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PERONE ERNESTO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16287/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259042269789000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 587/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorreva contro l'avviso di intimazione n. 07120259042269789/000 per complessivi Euro 5.081,49 notificato, a mezzo posta elettronica certificata da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la Provincia di Napoli, relativo alla cartella di pagamento n. 07120150026130542000, mai notificata, per ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio Territoriale Napoli
1 – per imposte: IVA/ADD. REG.IRPEF/ADD.COM.IRPEF oltre sanzioni e interessi per l'anno d'imposta:
2015. Eccepiva la intervenuta prescrizione delle imposte richieste.
Si costituiva in giudizio l'ER e rappresentava che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata in data 9-4-2015, per cui infondata era la lamentela del contribuente circa la intervenuta prescrizione, anche perchè le imposte di che trattasi (irpef ed iva) si prescrivono in dieci anni, ai sensi dell'art.2946 c.c., tenuto conto anche del periodo di sospensione da VI -19 della durata di 24 mesi, ex art. 68, co. 1, D.L. n.
18/2021 e art. 4 del D.L. n. 41/2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
L'agenzia prova in atti che la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata in data 09/04/2015 e dalla notifica dell'intimazione impugnata ( avvenuta in data 24/09/2025) non è decorso il termine decennale di prescrizione, tenuto conto altresì del periodo di sospensione da VI -19 della durata di 24 mesi ex art. 68, co. 1, D.L. n. 18/2021 e art. 4 del D.L. n. 41/2021.
Inoltre, bisogna ricordare che la prescrizione per i tributi erariali, nella specie Irpef ed iva, il termine di prescrizione e quello decennale previsto dallart.2946 del c.c., come ribadito dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. n.6916/2025).
Pertanto, la Corte rigetta il ricorso e dichiara la legittimità dell'avviso di intimazione notificato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come i dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese a carico ricorrente che si liquidano in € 400,00.