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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/10/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott.ssa
GE Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 235/2022 R.G.; promossa da:
C.F. e P.I. Parte_1
), con sede legale in Velo Veronese, in persona dei legali rappresentanti P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paolo Franchetti, presso il cui studio in Verona è elettivamente domiciliata;
-parte attrice-
contro
:
(C.F. , P.I. Controparte_1 P.IVA_2
), con sede legale in , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 CP_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Avesani, presso il cui studio in Verona è elettivamente domiciliata;
-parte convenuta- avente ad oggetto: conto corrente bancario;
ripetizione indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Parte attrice ha concluso a verbale d'udienza del 20.03.2025, mediante richiamo al proprio foglio di precisazione delle conclusioni, qui da intendersi integralmente richiamate per relationem.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Con atto di citazione notificato tramite p.e.c. il 5.01.2022 e depositato l'11.01.2022,
l'attrice ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale nei confronti della convenuta al fine Controparte_1
di sentire rideterminare il reale saldo dare/avere in relazione al rapporto dispiegatosi inter partes a decorrere dall'1.07.2009, di cui al contratto di conto corrente ordinario n.
15406.91 (già n. 15406.11) recante saldo iniziale a credito di € 5.490,46 e saldo a debito di € 8.349,59 alla data del 31.03.2021, su cui hanno operato il conto accessorio n.
15570.82 con saldo iniziale a debito di € 545.000,00 alla data del 01.07.2099 e saldo finale di € 0,00 alla data del 26.03.2013, oltre al conto anticipi n. 15570.65 con saldo iniziale di € 0,00 alla data del 01.04.2013 e saldo finale di € 300,00 alla data del
25.03.2021, tutti eseguiti in difetto di pattuizioni scritte.
A tale proposito la società attrice ha lamentato, anche sulla scorta della perizia contabile da sé versata in atti: - la violazione degli artt. 117 t.u.b. e 1284 c.c. stante l'illegittima applicazione di tassi di interessi ultralegali indeterminati e/o indeterminabili per non essere stati mai pattuiti;
- la violazione dell'art. 1283 c.c. in ragione dell'illegittima avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi in difetto di approvazione scritta della relativa clausola;
- l'illegittimità dell'operata apposizione di oneri e spese varie, nonché dell'antergazione e postergazione dei giorni di valuta, tutti parimenti mai convenuti per iscritto, oltre che delle variazioni in peius effettuate senza adeguata comunicazione in spregio dell'art. 118 t.u.b..
2 §.II. La banca convenuta si è costituita ritualmente il 6.05.2021 mediante il deposito di comparsa con cui: - preliminarmente, ha eccepito la prescrizione dei diritti azionati mediante le domande ex adverso formulate e, in particolare, quanto al conto non affidato n. 15406, in relazione alle rimesse solutorie ivi intervenute anteriormente al 14.10.2011
(ossia dieci anni prima della data del primo incontro di mediazione); - nel merito, ha eccepito l'infondatezza delle pretese vantate dalla correntista, tutte incentrate sull'erroneo assunto del difetto di valida documentazione contrattuale, da sé trasmessa in applicazione dell'art. 119 t.u.b..
§.III. Il giudizio, previa concessione alle parti dei chiesti termini di legge ex art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. il verbale d'udienza del 26.05.2022) e previo deposito delle rispettive memorie delle parti, è stato istruito documentalmente e tramite c.t.u. contabile
(cfr. l'ordinanza emessa fuori udienza il 19.05.2023 ed il verbale dell'udienza del
27.06.2023 di conferimento dell'incarico al c.t.u. , dopo di che, a seguito Persona_1
del deposito il 6.12.2023 dell'elaborato peritale ed il 16.01.2024 delle integrazioni disposte su sollecitazione della banca convenuta (cfr. i verbali d'udienza del 14.12.2023
e del 28.03.2024), è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.03.2025 con concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
§.IV. Nel merito, la domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento nei termini di cui in prosieguo:
- va premesso che l'indagine peritale ha consentito di appurare come la correntista operasse su un conto corrente ordinario (dapprima n. 15406.11, successivamente n.
15406.91) sul quale poggiavano i conti correnti accessori (n. 15770.82 e n. 15770.65) le cui competenze venivano regolate (e quindi addebitate) sul conto corrente ordinario,
3 mentre dalla documentazione in atti non è stato possibile rilevare quando tali conti siano stati accesi ed alla data del 31.03.2021 (ossia la data di aggiornamento degli ultimi estratti conto prodotti in atti) gli stessi risultavano ancora aperti;
- va poi precisato che l'unico contratto presente in atti è il contratto di adesione conto
(cfr. doc. 2 fascicolo convenuta) riportante il numero di conto 15406 Parte_2
e di incerta riferibilità al conto corrente ordinario oggetto del presente giudizio, mentre per i conti accessori non è stato rinvenuto alcun contratto che ne riporti le condizioni economiche applicabili, di talché la c.t.u., non avendo rilevato sufficienti elementi e/o documenti che consentano di potere riferire in maniera inequivoca il contratto ai conti nn. 15406.11 e 15406.91, ha correttamente e Parte_3
dettagliatamente sviluppato due distinte ipotesi di ricalcolo degli stessi, considerando dapprima che le condizioni contrattuali pattuite nel contratto di adesione siano applicabili ai conti 15406.11 e 15406.91, successivamente che le stesse non lo siano;
- ciò posto, si ritiene di condividere la seconda ipotesi ricostruttiva, ossia quella che considera il rapporto bancario come evolutosi in assenza di valide pattuizioni contrattuali, posto che, a fronte dell'asserto della correntista di carenza di pattuizioni scritte elaborato in citazione, la banca convenuta non ha prodotto idonea documentazione contrattuale, tale non potendosi ritenere (quanto meno con il necessario grado di certezza, sia sotto il profilo della denominazione, sia sotto quello della disciplina delle condizioni economiche) il contratto impresa@più Large;
- si ritiene inoltre, come del resto già prefigurato dalla c.t.u., che il rapporto oggetto di causa sia assistito da affidamento per la presenza di una serie di indici rilevatori, emergendo dagli estratti conto in atti l'applicazione di un corrispettivo sull'accordato,
4 oltre che in alcuni trimestri la presenza di una comunicazione di variazione relativa ad un conto corrente affidato;
- in tale prospettiva, i criteri di ricalcolo correttamente applicati dalla c.t.u., con decorrenza dall'1.07.2009, applicazione dei tassi debitori e creditori sostitutivi ex art. 117 t.u.b. per tutto il periodo, senza applicazione della commissione di massimo scoperto (quest'ultima, peraltro, mai addebitata in concreto) e di altre commissioni comunque denominate per tutto il periodo, esclusione delle spese salvo quelle obbligatorie per legge, capitalizzazione semplice sino al 30.09.2016 ed annuale dall'1.10.2016, hanno consentito di giungere ad individuare quale nuovo saldo del conto corrente (a fronte di quello a debito per € 8.349,59 alla data del 31.03.2021) quello positivo di € 148.427,20;
- la domanda attorea nella presente sede va necessariamente circoscritta al profilo del mero accertamento e non anche della condanna restitutoria, stante la radicale assenza di prova, ma, a ben vedere ed ancora prima, di allegazione, circa l'avvenuta chiusura o meno del conto;
- il capo risarcitorio della domanda (peraltro svolto in via di mero subordine) non può trovare accoglimento stante l'eccessiva genericità ed apoditticità dello stesso;
§.V. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e di natura e quantità dell'attività difensiva espletata, seguono la soccombenza della convenuta;
parimenti, le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto dell'1.08.2024 in atti, vanno poste, definitivamente e quanto ai rapporti interni, a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, sezione terza civile, in composizione monocratica, nel procedimento di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, definitivamente
5 pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accerta e dichiara che il saldo del rapporto bancario sussistente tra le parti ammonta a complessivi € 148.427,20 a credito;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rifondere in favore di parte attrice le spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 759,00 per esposti ed in complessivi € 14.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura di legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto agli atti, definitivamente a carico di parte convenuta quanto ai rapporti interni.
Verona, 7.10.2025
Il Giudice
(dott. GE Bellingeri)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott.ssa
GE Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 235/2022 R.G.; promossa da:
C.F. e P.I. Parte_1
), con sede legale in Velo Veronese, in persona dei legali rappresentanti P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paolo Franchetti, presso il cui studio in Verona è elettivamente domiciliata;
-parte attrice-
contro
:
(C.F. , P.I. Controparte_1 P.IVA_2
), con sede legale in , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 CP_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Avesani, presso il cui studio in Verona è elettivamente domiciliata;
-parte convenuta- avente ad oggetto: conto corrente bancario;
ripetizione indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Parte attrice ha concluso a verbale d'udienza del 20.03.2025, mediante richiamo al proprio foglio di precisazione delle conclusioni, qui da intendersi integralmente richiamate per relationem.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Con atto di citazione notificato tramite p.e.c. il 5.01.2022 e depositato l'11.01.2022,
l'attrice ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale nei confronti della convenuta al fine Controparte_1
di sentire rideterminare il reale saldo dare/avere in relazione al rapporto dispiegatosi inter partes a decorrere dall'1.07.2009, di cui al contratto di conto corrente ordinario n.
15406.91 (già n. 15406.11) recante saldo iniziale a credito di € 5.490,46 e saldo a debito di € 8.349,59 alla data del 31.03.2021, su cui hanno operato il conto accessorio n.
15570.82 con saldo iniziale a debito di € 545.000,00 alla data del 01.07.2099 e saldo finale di € 0,00 alla data del 26.03.2013, oltre al conto anticipi n. 15570.65 con saldo iniziale di € 0,00 alla data del 01.04.2013 e saldo finale di € 300,00 alla data del
25.03.2021, tutti eseguiti in difetto di pattuizioni scritte.
A tale proposito la società attrice ha lamentato, anche sulla scorta della perizia contabile da sé versata in atti: - la violazione degli artt. 117 t.u.b. e 1284 c.c. stante l'illegittima applicazione di tassi di interessi ultralegali indeterminati e/o indeterminabili per non essere stati mai pattuiti;
- la violazione dell'art. 1283 c.c. in ragione dell'illegittima avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi in difetto di approvazione scritta della relativa clausola;
- l'illegittimità dell'operata apposizione di oneri e spese varie, nonché dell'antergazione e postergazione dei giorni di valuta, tutti parimenti mai convenuti per iscritto, oltre che delle variazioni in peius effettuate senza adeguata comunicazione in spregio dell'art. 118 t.u.b..
2 §.II. La banca convenuta si è costituita ritualmente il 6.05.2021 mediante il deposito di comparsa con cui: - preliminarmente, ha eccepito la prescrizione dei diritti azionati mediante le domande ex adverso formulate e, in particolare, quanto al conto non affidato n. 15406, in relazione alle rimesse solutorie ivi intervenute anteriormente al 14.10.2011
(ossia dieci anni prima della data del primo incontro di mediazione); - nel merito, ha eccepito l'infondatezza delle pretese vantate dalla correntista, tutte incentrate sull'erroneo assunto del difetto di valida documentazione contrattuale, da sé trasmessa in applicazione dell'art. 119 t.u.b..
§.III. Il giudizio, previa concessione alle parti dei chiesti termini di legge ex art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. il verbale d'udienza del 26.05.2022) e previo deposito delle rispettive memorie delle parti, è stato istruito documentalmente e tramite c.t.u. contabile
(cfr. l'ordinanza emessa fuori udienza il 19.05.2023 ed il verbale dell'udienza del
27.06.2023 di conferimento dell'incarico al c.t.u. , dopo di che, a seguito Persona_1
del deposito il 6.12.2023 dell'elaborato peritale ed il 16.01.2024 delle integrazioni disposte su sollecitazione della banca convenuta (cfr. i verbali d'udienza del 14.12.2023
e del 28.03.2024), è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.03.2025 con concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
§.IV. Nel merito, la domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento nei termini di cui in prosieguo:
- va premesso che l'indagine peritale ha consentito di appurare come la correntista operasse su un conto corrente ordinario (dapprima n. 15406.11, successivamente n.
15406.91) sul quale poggiavano i conti correnti accessori (n. 15770.82 e n. 15770.65) le cui competenze venivano regolate (e quindi addebitate) sul conto corrente ordinario,
3 mentre dalla documentazione in atti non è stato possibile rilevare quando tali conti siano stati accesi ed alla data del 31.03.2021 (ossia la data di aggiornamento degli ultimi estratti conto prodotti in atti) gli stessi risultavano ancora aperti;
- va poi precisato che l'unico contratto presente in atti è il contratto di adesione conto
(cfr. doc. 2 fascicolo convenuta) riportante il numero di conto 15406 Parte_2
e di incerta riferibilità al conto corrente ordinario oggetto del presente giudizio, mentre per i conti accessori non è stato rinvenuto alcun contratto che ne riporti le condizioni economiche applicabili, di talché la c.t.u., non avendo rilevato sufficienti elementi e/o documenti che consentano di potere riferire in maniera inequivoca il contratto ai conti nn. 15406.11 e 15406.91, ha correttamente e Parte_3
dettagliatamente sviluppato due distinte ipotesi di ricalcolo degli stessi, considerando dapprima che le condizioni contrattuali pattuite nel contratto di adesione siano applicabili ai conti 15406.11 e 15406.91, successivamente che le stesse non lo siano;
- ciò posto, si ritiene di condividere la seconda ipotesi ricostruttiva, ossia quella che considera il rapporto bancario come evolutosi in assenza di valide pattuizioni contrattuali, posto che, a fronte dell'asserto della correntista di carenza di pattuizioni scritte elaborato in citazione, la banca convenuta non ha prodotto idonea documentazione contrattuale, tale non potendosi ritenere (quanto meno con il necessario grado di certezza, sia sotto il profilo della denominazione, sia sotto quello della disciplina delle condizioni economiche) il contratto impresa@più Large;
- si ritiene inoltre, come del resto già prefigurato dalla c.t.u., che il rapporto oggetto di causa sia assistito da affidamento per la presenza di una serie di indici rilevatori, emergendo dagli estratti conto in atti l'applicazione di un corrispettivo sull'accordato,
4 oltre che in alcuni trimestri la presenza di una comunicazione di variazione relativa ad un conto corrente affidato;
- in tale prospettiva, i criteri di ricalcolo correttamente applicati dalla c.t.u., con decorrenza dall'1.07.2009, applicazione dei tassi debitori e creditori sostitutivi ex art. 117 t.u.b. per tutto il periodo, senza applicazione della commissione di massimo scoperto (quest'ultima, peraltro, mai addebitata in concreto) e di altre commissioni comunque denominate per tutto il periodo, esclusione delle spese salvo quelle obbligatorie per legge, capitalizzazione semplice sino al 30.09.2016 ed annuale dall'1.10.2016, hanno consentito di giungere ad individuare quale nuovo saldo del conto corrente (a fronte di quello a debito per € 8.349,59 alla data del 31.03.2021) quello positivo di € 148.427,20;
- la domanda attorea nella presente sede va necessariamente circoscritta al profilo del mero accertamento e non anche della condanna restitutoria, stante la radicale assenza di prova, ma, a ben vedere ed ancora prima, di allegazione, circa l'avvenuta chiusura o meno del conto;
- il capo risarcitorio della domanda (peraltro svolto in via di mero subordine) non può trovare accoglimento stante l'eccessiva genericità ed apoditticità dello stesso;
§.V. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e di natura e quantità dell'attività difensiva espletata, seguono la soccombenza della convenuta;
parimenti, le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto dell'1.08.2024 in atti, vanno poste, definitivamente e quanto ai rapporti interni, a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, sezione terza civile, in composizione monocratica, nel procedimento di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, definitivamente
5 pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accerta e dichiara che il saldo del rapporto bancario sussistente tra le parti ammonta a complessivi € 148.427,20 a credito;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rifondere in favore di parte attrice le spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 759,00 per esposti ed in complessivi € 14.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura di legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto agli atti, definitivamente a carico di parte convenuta quanto ai rapporti interni.
Verona, 7.10.2025
Il Giudice
(dott. GE Bellingeri)
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