TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 24/02/2026, n. 3451
TAR
Sentenza breve 24 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione artt. 5, 5 bis e 22 del D.Lgs. 286/1998 e principi di buona fede e affidamento

    La Corte ha ritenuto che, a fronte della carenza del contratto di soggiorno da stipulare presso l'UTG competente, la decisione di rigetto del permesso di soggiorno assunta dalla Questura costituisce atto dovuto e vincolato. Non è stato prodotto il 'contratto di soggiorno' sottoscritto dal richiedente e dal lavoratore, requisito preliminare per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato. L'istanza è stata avanzata in deroga alla normativa vigente senza aver rispettato l'iter amministrativo previsto, che impone la preliminare firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico immigrazione competente. Il lavoratore, al momento dell'ingresso, deve registrare la presenza presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta, e solo dopo verificata l'ammissibilità della domanda viene rilasciato il kit postale per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno in Questura.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione

    Le censure sono state ritenute infondate in quanto il rigetto del permesso di soggiorno è considerato atto dovuto e vincolato alla mancata produzione del contratto di soggiorno e al mancato rispetto dell'iter amministrativo previsto.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 24/02/2026, n. 3451
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3451
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo