Sentenza breve 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 24/02/2026, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03451/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00980/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 980 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ilda Hasanbelliu, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Otranto, 23;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di inammissibilità della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale nell’ambito del c.d. Decreto Flussi del 22.07.2025, notificato in data 30.10.2025 dalla Questura di Roma;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. AN ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento
che dichiara l’inammissibilità della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale nell’ambito del c.d. Decreto Flussi del 22.07.2025, notificato in data 30.10.2025 dalla Questura di Roma;
-deduce che arrivato in Italia non ha potuto sottoscrivere il contratto di soggiorno né avviare il rapporto di lavoro poiché il datore di lavoro si è reso irreperibile; ha comunque presentato istanza di permesso di soggiorno;
- censura il provvedimento per la violazione degli artt.5,5 bis e 22 del D.Lgs. 286/1998 ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione e dei principi di buona fede e affidamento; per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione;
-l’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto e depositando memorie e documenti;
-alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ex art 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione;
ritenuto, in diritto, che il ricorso non merita accoglimento per le seguenti ragioni:
-a fronte della carenza del contratto di soggiorno, da stipulare presso l’UTG competente, la decisione di rigetto del permesso di soggiorno assunta dalla Questura di Roma costituisce atto dovuto e vincolato;
-si constatava infatti che non era stato prodotto dagli interessati il previsto “contratto di soggiorno” sottoscritto dal richiedente e dal lavoratore che ha presentato presso lo Sportello Unico per l’immigrazione di Roma la richiesta di “Nulla Osta al lavoro subordinato” relativa alle quote per l’anno 2022;
- contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la predetta Amministrazione ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dagli artt. 22 co. 5 ter e 6 D. Lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999;
-l’istanza di permesso di soggiorno proposta, come evidenziato dall’Amministrazione, è stata avanzata in deroga alla normativa vigente, senza avere rispettato l’iter amministrativo previsto dalle citate disposizioni, che impone la preliminare firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico immigrazione competente;
- l’istante ha quindi richiesto alla Questura di Roma un titolo di soggiorno in deroga alla normativa vigente, senza aver formalizzato e completato l’iter amministrativo disciplinato dagli art. 21, 22 e 24 del D. lgs. 286/98 artt. 35 e 36 del DPR 394/99;
- secondo quanto prescritto dall’art. 22 T.U. Immigrazione, il lavoratore, al momento dell’ingresso sul territorio nazionale, deve registrare la presenza presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta e, solo una volta verificata l’ammissibilità e la procedibilità della domanda che ha determinato il rilascio dell’autorizzazione all’ingresso, l’ufficio rilascia il kit postale per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno in Questura, che da parte sua, nel caso di
specie, pertanto ha legittimamente rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno che il lavoratore ha richiesto al di fuori della procedura sopra descritta;
considerato in conclusione, per quanto esposto, che le censure dedotte sono infondate e il ricorso va respinto, fatta salva la valutazione da parte dell’ufficio procedente circa la sussistenza delle condizioni per il rilascio – su richiesta dell’istante - di un titolo di soggiorno per cure mediche, in ragione dello stato di salute dell’interessato per come prospettato nel ricorso in esame;
ritenuto che le spese di lite possono essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda come da ultimo indicato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NN, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
AN ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ER | AN NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.