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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 377/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: MATTARELLA BERNARDO, Presidente
MICELI IA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2311/2022 depositato il 28/04/2022
proposto da
Ricorrente
Difeso da
DI 1 CF_DI_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
DI _1 - CF_DI_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 4- Piva
Difeso da
DI 1 CF_DI_1
Rappresentato da DI _2 DI _2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
DI 1 CF_DI_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 6 - Sede Porto Empedocle elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1547/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 3
e pubblicata il 01/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13140005001U GIOCHI-LOTTERIE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 1547/2021, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Agrigento sez. 3, pronunciata il 28 settembre 2021 e depositata in data 01 ottobre 2021, non notificata, che ha rigettato il ricorso proposto dalla sig.ra Rappresentante_1 , nella qualità di legale rappresentante e amministratore unico della società "Società 1 S.r.l." e dalla società Ricorrente_4 avverso l'Avviso di accertamento n. M13140005001U mediante il quale l'Ufficio ha accertato la debenza dell'Imposta
Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, per l'anno d'imposta 2014, quantificandola in €11.540,18, oltre interessi pari a € 2.276,42 e sanzioni pari a € 13.848,22.
La sig.ra Rappresentante_1, nella qualità di legale rappresentante e amministratore unico della società " Società 1 S.r.l.", e la società Ricorrente_4 hanno proposto appello chiedendo:
1) in via pregiudiziale, alla luce degli obiettivi del legislatore, espressamente previsti dall'art. 1, comma 64 della legge di stabilità 2011, e della sentenza della Corte di Cassazione n. 25439/2020, della sentenza della
Corte di Giustizia del 26.02.2020 e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto eurounitario, sospendere il giudizio, con un nuovo rinvio interpretativo, ove possibile, alla Grande Sezione ex art. 158 Reg. Proc. della Corte di Giustizia in combinato disposto con l'art. 104 del predetto regolamento, e dell'art. 16 dello Statuto della Corte di Giustizia,
2) sempre in via pregiudiziale, sospendere il giudizio dinanzi a sé, con rinvio di interpretazione pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla CGUE, per ricevere risposta all'inerente quesito di diritto, che potrebbe venire così formulato: «Se l'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE, gli artt. 288, terzo comma, TFUE
e 4.3 TUE, ed i principi di leale collaborazione tra gli Stati Membri e dell'interpretazione conforme allo scopo del diritto dell'Unione, ostino al mantenimento in vigore di un'imposta nazionale sui giochi e sulle scommesse del tipo dell'italiana Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998, la cui disciplina denota i caratteri di un'imposta sul volume d'affari>>
3) in via preliminare, riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, ritenere e dichiarare la nullità dell'avviso per mancata traduzione e notifica dell'atto in lingua inglese;
4) in via principale, riformare la sentenza appellata sulla scorta dei motivi dedotti e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di accertamento impugnato, previa, occorrendo, disapplicazione o disapplicazione in parte qua degli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b), della L. 220/2010, nei loro profili di non conformità al diritto dell'Unione Europea di cui in narrativa;
5) in via gradata, riformare la sentenza appellata sulla scorta dei motivi dedotti e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di accertamento impugnato nella parte in cui vengono irrogate le sanzioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. 504/1998;
6) in via ulteriormente gradata, riformare la sentenza appellata in merito alla statuizione sulle spese, poiché illegittimamente ed erroneamente liquidate in favore dell'Amministrazione per i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
Si chiede, inoltre, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli - DT VII - Associazione 2 - Ufficio dei Monopoli - Sezione
Operativa Territoriale di Agrigento si è costituita in giudizio depositando proprie controdeduzioni con le quali ha chiesto, in accoglimento del presente atto di controdeduzioni, respinti i motivi di appello della Società
Ricorrente 4 ltd, di confermare l'impugnata sentenza n.1547/2021 della Commissione Tributaria
Provinciale di Agrigento, depositata il 10.01.2021, e, per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento n.
M131450005001U in quanto pienamente legittimo ed efficace;
con condanna della Ricorrente_4 ltd alle spese processuali del presente grado di giudizio.
La Corte, all'udienza del 24 novembre 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti propongono i seguenti motivi di appello:
In via preliminare, lamentano l'erroneità della sentenza in relazione alla nullità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di Ricorrente 4 per mancata traduzione e notifica dell'atto impositivo in lingua inglese;
(p.48)
Seguono i seguenti motivi:
1. Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma
66, lett. b), della I. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'Imposta.
1.1. La prospettiva dell'Ufficio avallata dal giudice di prime cure
1.2. La nozione di "gestione” delle scommesse alla stregua dell'interpretazione sistematica della normativa di settore
1.3. Ratio della norma e interpretazione conforme
1.4. La conferma della giurisprudenza comunitaria
1.5. La conferma della giurisprudenza nazionale
2. Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 1, comma 2, lett. B) L. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'Imposta.
3.Sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018 - Questioni di incompatibilità della normativa fiscale italiana con riferimento al diritto euro unitario.
4. Erroneità della sentenza per violazione della libertà di prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione, inerente alla disapplicazione dell'art. 3 del D. Lgs. 504/1998 4.1 La soggettività passiva dell'Imposta Unica alla luce della «peculiare posizione» di Ricorrente_4, come riconosciuta dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale 4.2 Gli effetti dell'applicazione dell'Imposta Unica nei confronti dei CTD e/o di Ricorrente_4 4.3 Conclusioni
5. Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE, inerente alla disapplicazione della disciplina normativa di cui al D. Lgs. 504/1998 in ragione della sua contrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume d'affari diverse dall'imposta sul valore aggiunto;
6. Erroneità della sentenza in merito alla violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma
2, L. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
6.1 Illegittima applicazione delle sanzioni per insussistenza dell'elemento soggettivo della violazione, ai sensi dell'art. 5, comma primo, d.lgs. 472 del 1997 6.2 Illegittima applicazione delle sanzioni stante la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'esimente della obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma
7. Sulla condanna alle spese di lite. Violazione degli artt. 12, 15 D. Lgs. 546/1992 e 91, 92 c.p.c.
7.1 Violazione degli artt. 12, 15 D.Lgs. 546/1992 e 91 c.p.c., per avere la CTP illegittimamente disposto le spese processuali in favore dell'ADM, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato. Mancata documentazione delle spese vive e mancato deposito di apposita nota
7.2 Violazione dell'art. 92 c.p.c., per non avere la CTP derogato al principio della soccombenza a fronte della complessità e peculiarità dell'argomento giuridico trattato.
I motivi di appello sono tutti infondati e possono essere oggetto di trattazione congiunta.
Ciò premesso, è infondato il primo motivo, con cui si censura l'omessa traduzione in inglese dell'avviso di accertamento in quanto la stessa può assumere rilevanza quale vizio dell'atto impositivo per carenza della motivazione solo qualora a seguito di tale circostanza il destinatario dell'atto non sia stato posto in grado di conoscere la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della stessa e i rimedi esperibili attraverso tale atto.
Per quanto riguarda i presupposti di applicazione della norma e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, va riconosciuto che la questione giuridica oggetto del presente giudizio si innesta in un quadro normativo articolato e complesso, in ordine al quale tuttavia, si è ormai consolidato un orientamento interpretativo giurisprudenziale, nazionale e comunitario, già richiamato dal Ente_Religioso_1 di prime cure, di cui si delineano sinteticamente le tappe fondamentali.
In particolare, per quanto riguarda i motii concernenti il presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale dell'imposta, sono infondati alla luce del granitico orientamento della Cassazione formatosi a partire dalla sentenza n. 8757 del 30/03/2021, seguita da numerose altre (tra le tante, Cass. nn. 8907-8911, nn.
9079-9081, nn. 9144-9153 e n. 9516 del 19/01/2021, n. 9160, n. 9162, n. 9168, n. 9176, n. 9178, n. 9182,
n. 9184 e nn. 9728-9735 del 21/01/2021, nn. 9528-9537 del 21/04/2021).
L'art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, prevede che l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero; l'art. 3 del suddetto d.lgs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che «Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse>>.
Gli articoli 1 e 3 del predetto Decreto Legislativo sono stati, inoltre, oggetto di una interpretazione autentica ad opera della legge n. 220 del 13/12/2010 che all'art. 1, comma 66 ha stabilito: a)< che l'art. 1 del decreto legislativo 504/98 (...) si interpreta nel senso che "l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse
è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze -amministrazione autonoma dei monopoli di Stato"; b) che l'art. 3 del d. Igs. [n. 504/1998] (...) si interpreta nel senso che "soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze -amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni>>.
Ebbene, il quadro normativo dell'imposta unica sulle scommesse è stato ulteriormente sottoposto all'esame della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato la compatibilità rispettivamente con la Costituzione e con il Diritto unionale.
La Corte costituzionale (con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010.
Tuttavia, la stessa Corte ha sottolineato che l'art. 1, comma 66, della legge n. 220/10 ha sciolto ogni dubbio, in quanto il legislatore ha chiarito, in generale, che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio: anche il bookmaker privo di concessione gestisce le scommesse, realizzando in tal modo il presupposto impositivo, e comunque assume il rischio proprio dei contratti di scommessa. Inoltre, il legislatore ha così esplicitato che pure le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, svolgono un'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione e, per conseguenza, sono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni.
Di conseguenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n.504/98
e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220/10, nella sola parte in cui prevede che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse anche le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla I. n. 220/10.
Quanto agli ulteriori profili della censura, che riguardano l'eventuale contrasto col diritto dell'Unione europea,
l'infondatezza emerge dall'esame della stessa giurisprudenza unionale. La questione di compatibilità dell'articolo 1, comma 66 della L. n. 220 /2010 con i principi di libertà di stabilimento e concorrenza, nonché di legittimo affidamento enunciati dal trattato CE è stata più volte sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia, che con una prima serie di pronunce (sentenze del 24/3/1994
Causa C-275/1992, del 21/9/1999 causa C-124/97, del 21/10/1999 causa C-67/98 c.d. "Zenatti", dell'11/9/2003 causa C-6/01) ha ribadito, "la compatibilità, in linea di massima, dell'ordinamento nazionale con i principi comunitari di cui si discute".
Al riguardo, giova premettere che l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata (Cass., 8757/2021), sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto
17).
Sicché, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07).
Questo orientamento è stato confermato dalla Corte di Giustizia Europea con la Sentenza del 26.02.2020.
La Corte, con sentenza 26 febbraio 2020, causa C - 788/18, ha deciso la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), nel procedimento Società_3 Sas di Società_4, Ricorrente_4 Ltd
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e ha stabilito che "L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse".
La Corte di Giustizia, infatti, con la sentenza in questione, ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana "non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Ricorrente_4, nello Stato membro interessato"; ha, inoltre, affermato che, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi e che, di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica,
a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità. La Corte, ha inoltre riconosciuto che il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, i propri obiettivi, trai quali si colloca "...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile, delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore", in quanto la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale;
ha stabilito, poi, in relazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro e ha specificato, in concreto, che "... la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri"; sicché, ha concluso che "...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la Ricorrente 4 non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale".
In ultimo, quanto al centro trasmissione dati, ha ribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse "allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali" ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, ma ciò non toglie che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro;
la diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero;
nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce "...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti" (cfr. in tal senso Cass., ord. n.
8757/2021)".
Non meritano riconoscimento, poi, le doglianze relative specificamente alla società Ricorrente_4, sulla base della peculiare posizione rivestita.
A parere degli appellanti, l'operatore comunitario AN non può essere forzatamente assimilato alla generalità indistinta dei bookmaker esteri, essendo stato protagonista e destinatario di una copiosa serie di sentenze della CGUE e della Magistratura nazionale che ne hanno definitivamente accertato l'illegittima esclusione dalle gare pubbliche per il rilascio delle concessioni nazionali in materia di scommesse sportive e, per l'effetto, hanno riconosciuto la legittimità della sua attività verso l'Italia per il tramite dei CTD.
L'applicazione dell'Imposta secondo la pretesa dell'Ufficio rappresenterebbe un caso di discriminazione fiscale, che pregiudica nei confronti di Ricorrente_4 e del CTD la libertà di prestazione dei servizi riconosciuta dagli artt. 56 segg. TFUE, così come interpretati dalla costante giurisprudenza comunitaria e nazionale.
Nel caso delle ricevitorie AN, l'attribuzione in capo al CTD della soggettività passiva all'Imposta
Unica sembra configurare una illegittima restrizione alla libera prestazione dei servizi garantita dall'art. 56 TFUE sotto un duplice profilo:
a) da un lato, un tale assoggettamento non è previsto per le ricevitorie operanti per conto dei concessionari nazionali, le quali però svolgono un'attività del tutto comparabile a quella esercitata dai CTD;
b) dall'altro, i CTD, chiamati al versamento dell'Imposta Unica, vengono assimilati alla posizione dei concessionari nazionali (obbligati al pagamento "... delle somme dovute a titolo di imposta unica", in virtù di quanto previsto dall'art. 16 D.M. 111/2006), la cui attività però è ben diversa da quella svolta dai primi.
Ebbene, le doglianze risultano del tutto infondate in quanto, la giurisprudenza della Cassazione in questione non ha riconosciuto la piena legittimità dell'attività svolta, ma si è limitata a riconoscere unicamente la mancata configurazione del reato in capo alla Ricorrente_4 e alle sue ricevitorie.
La giurisprudenza penale della Cassazione (Cass. pen. 25439 del 10/09/2020) ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che la ricorrente era stata illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni (...) e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possono essere punite ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 4, comma
4 bis, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione
Europea". La natura non illecita dell'attività svolta dalla ricorrente, tuttavia, non implica la sottrazione della stessa dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nella L. n.220 del 2010, art. 1, comma 66, come riconosciuto dalle numerose sentenze della Corte di Cassazione richiamate dalla parte resistente e dal
Giudice di prime cure.
Infatti, come abbiamo già ricordato, il quadro normativo vigente ha chiaramente previsto che "l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
Il soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
L'aver escluso l'illiceità dell'attività svolta dalla Ricorrente_4, attraverso i CTD ad essa collegati, refluisce certamente sulla configurazione del reato e la responsabilità penale conseguente, escludendola, ma non ha refluenza sull'imposta che è dovuta da tutti coloro che gestiscono, con o senza autorizzazione, con qualunque mezzo, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
L'assoluzione in sede penale dal reato, quindi, non ha alcuna refluenza sull'esistenza dell'obbligazione tributaria che sussiste per il solo fatto di avere gestito pronostici e scommesse di qualsiasi genere, indipendentemente dalla liceità o meno dell'attività di gestione svolta.
Per quanto riguarda, poi, i CDT va certamente riconosciuto, in primo luogo, che l'imposta è dovuta anche dai centri di raccolta e non solo dai bookmakers, italiani o stranieri che siano, e che, in tal modo, non si realizza alcuna forma discriminazione tra i centri di raccolta legati a operatori di scommesse nazionali e quelli legati a operatore esteri, in quanto la normativa nazionale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri e, che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali non è soggetta a disciplina differente da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro.
In conclusione, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale italiano, anche alla luce delle intervenute pronunce della Corte di Giustizia, non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia o per un rinvio interpretativo alla Grande Sezione ex art. 104, secondo comma, del Reg. Proc. della Corte di Giustizia, come invece sollecitato dalla società appellante.
Inoltre, in ragione del quadro sopra delineato, l'appello deve essere rigettato nel merito in ordine ai motivi riguardanti i presupposti dell'imposizione, per i motivi già esposti in riferimento al quadro normativo vigente, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale nazionale e unionale, ormai pacifica sul punto. Risulta infondato anche il sesto motivo con il quale si chiede l'annullamento delle sanzioni applicate dall'Agenzia stante le obiettive condizioni d'incertezza normativa ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Dlgs n°
472/97.
In ordine, infatti, alla questione giuridica oggetto del presente contenzioso, la Corte costituzionale (con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del d.
Igs. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010.
L'art. 1, comma 66, della legge n. 220/10, tuttavia, come sottolineato dalla stessa Corte, ha sciolto ogni dubbio, in quanto il legislatore ha chiarito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio, in quanto anche il bookmaker privo di concessione gestisce le scommesse, realizzando in tal modo il presupposto impositivo. Inoltre, il legislatore ha così esplicitato che pure le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, svolgono un'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione e, per conseguenza, sono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni. D'altronde, in senso concorde, si sono pronunciate sia la Corte di Cassazione, sia la Corte costituzionale sia la Corte di Giustizia, come già esplicitato in motivazione nei capi precedenti.
In ultimo, è infondato anche il settimo motivo di appello con cui la società contesta l'applicazione dei principi di soccombenza con la conseguente condanna alla rifusione delle spese, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe apoditticamente applicato il principio della soccombenza senza considerare minimamente che ADM non si è costituita tramite l'Avvocatura di Stato o altro patrocinatore, ma è stata rappresentata in giudizio da proprio funzionario interno.
In tema di contenzioso tributario, all'Amministrazione finanziaria assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, spetta, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la liquidazione delle spese che va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionali medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio e tenuto conto dell'identità della prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato (Cass., Sent. n. 24675 del 23/11/2011).
Inoltre, nel caso di specie, il principio della soccombenza non può essere derogato a causa della complessità e peculiarità dell'argomento giuridico trattato, visto che si tratta di controversia su cui da anni si è ormai consolidato un orientamento giurisprudenziale univoco.
In definitiva, la Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante soccombente alla rifusione in favore dell'Ufficio dei Monopoli della Sicilia delle spese del presente grado del giudizio, così come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, Sezione 1, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante soccombente alla rifusione in favore dell'Ufficio dei Monopoli della Sicilia delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.820,00.
Così deciso in Palermo, il 13 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
Prof.ssa Maria Miceli Avv. Bernardo Mattarella
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: MATTARELLA BERNARDO, Presidente
MICELI IA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2311/2022 depositato il 28/04/2022
proposto da
Ricorrente
Difeso da
DI 1 CF_DI_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
DI _1 - CF_DI_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 4- Piva
Difeso da
DI 1 CF_DI_1
Rappresentato da DI _2 DI _2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
DI 1 CF_DI_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 6 - Sede Porto Empedocle elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1547/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 3
e pubblicata il 01/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13140005001U GIOCHI-LOTTERIE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 1547/2021, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Agrigento sez. 3, pronunciata il 28 settembre 2021 e depositata in data 01 ottobre 2021, non notificata, che ha rigettato il ricorso proposto dalla sig.ra Rappresentante_1 , nella qualità di legale rappresentante e amministratore unico della società "Società 1 S.r.l." e dalla società Ricorrente_4 avverso l'Avviso di accertamento n. M13140005001U mediante il quale l'Ufficio ha accertato la debenza dell'Imposta
Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, per l'anno d'imposta 2014, quantificandola in €11.540,18, oltre interessi pari a € 2.276,42 e sanzioni pari a € 13.848,22.
La sig.ra Rappresentante_1, nella qualità di legale rappresentante e amministratore unico della società " Società 1 S.r.l.", e la società Ricorrente_4 hanno proposto appello chiedendo:
1) in via pregiudiziale, alla luce degli obiettivi del legislatore, espressamente previsti dall'art. 1, comma 64 della legge di stabilità 2011, e della sentenza della Corte di Cassazione n. 25439/2020, della sentenza della
Corte di Giustizia del 26.02.2020 e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto eurounitario, sospendere il giudizio, con un nuovo rinvio interpretativo, ove possibile, alla Grande Sezione ex art. 158 Reg. Proc. della Corte di Giustizia in combinato disposto con l'art. 104 del predetto regolamento, e dell'art. 16 dello Statuto della Corte di Giustizia,
2) sempre in via pregiudiziale, sospendere il giudizio dinanzi a sé, con rinvio di interpretazione pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla CGUE, per ricevere risposta all'inerente quesito di diritto, che potrebbe venire così formulato: «Se l'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE, gli artt. 288, terzo comma, TFUE
e 4.3 TUE, ed i principi di leale collaborazione tra gli Stati Membri e dell'interpretazione conforme allo scopo del diritto dell'Unione, ostino al mantenimento in vigore di un'imposta nazionale sui giochi e sulle scommesse del tipo dell'italiana Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998, la cui disciplina denota i caratteri di un'imposta sul volume d'affari>>
3) in via preliminare, riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, ritenere e dichiarare la nullità dell'avviso per mancata traduzione e notifica dell'atto in lingua inglese;
4) in via principale, riformare la sentenza appellata sulla scorta dei motivi dedotti e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di accertamento impugnato, previa, occorrendo, disapplicazione o disapplicazione in parte qua degli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b), della L. 220/2010, nei loro profili di non conformità al diritto dell'Unione Europea di cui in narrativa;
5) in via gradata, riformare la sentenza appellata sulla scorta dei motivi dedotti e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di accertamento impugnato nella parte in cui vengono irrogate le sanzioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. 504/1998;
6) in via ulteriormente gradata, riformare la sentenza appellata in merito alla statuizione sulle spese, poiché illegittimamente ed erroneamente liquidate in favore dell'Amministrazione per i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
Si chiede, inoltre, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli - DT VII - Associazione 2 - Ufficio dei Monopoli - Sezione
Operativa Territoriale di Agrigento si è costituita in giudizio depositando proprie controdeduzioni con le quali ha chiesto, in accoglimento del presente atto di controdeduzioni, respinti i motivi di appello della Società
Ricorrente 4 ltd, di confermare l'impugnata sentenza n.1547/2021 della Commissione Tributaria
Provinciale di Agrigento, depositata il 10.01.2021, e, per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento n.
M131450005001U in quanto pienamente legittimo ed efficace;
con condanna della Ricorrente_4 ltd alle spese processuali del presente grado di giudizio.
La Corte, all'udienza del 24 novembre 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti propongono i seguenti motivi di appello:
In via preliminare, lamentano l'erroneità della sentenza in relazione alla nullità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di Ricorrente 4 per mancata traduzione e notifica dell'atto impositivo in lingua inglese;
(p.48)
Seguono i seguenti motivi:
1. Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma
66, lett. b), della I. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'Imposta.
1.1. La prospettiva dell'Ufficio avallata dal giudice di prime cure
1.2. La nozione di "gestione” delle scommesse alla stregua dell'interpretazione sistematica della normativa di settore
1.3. Ratio della norma e interpretazione conforme
1.4. La conferma della giurisprudenza comunitaria
1.5. La conferma della giurisprudenza nazionale
2. Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 1, comma 2, lett. B) L. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'Imposta.
3.Sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018 - Questioni di incompatibilità della normativa fiscale italiana con riferimento al diritto euro unitario.
4. Erroneità della sentenza per violazione della libertà di prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione, inerente alla disapplicazione dell'art. 3 del D. Lgs. 504/1998 4.1 La soggettività passiva dell'Imposta Unica alla luce della «peculiare posizione» di Ricorrente_4, come riconosciuta dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale 4.2 Gli effetti dell'applicazione dell'Imposta Unica nei confronti dei CTD e/o di Ricorrente_4 4.3 Conclusioni
5. Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE, inerente alla disapplicazione della disciplina normativa di cui al D. Lgs. 504/1998 in ragione della sua contrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume d'affari diverse dall'imposta sul valore aggiunto;
6. Erroneità della sentenza in merito alla violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma
2, L. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
6.1 Illegittima applicazione delle sanzioni per insussistenza dell'elemento soggettivo della violazione, ai sensi dell'art. 5, comma primo, d.lgs. 472 del 1997 6.2 Illegittima applicazione delle sanzioni stante la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'esimente della obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma
7. Sulla condanna alle spese di lite. Violazione degli artt. 12, 15 D. Lgs. 546/1992 e 91, 92 c.p.c.
7.1 Violazione degli artt. 12, 15 D.Lgs. 546/1992 e 91 c.p.c., per avere la CTP illegittimamente disposto le spese processuali in favore dell'ADM, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato. Mancata documentazione delle spese vive e mancato deposito di apposita nota
7.2 Violazione dell'art. 92 c.p.c., per non avere la CTP derogato al principio della soccombenza a fronte della complessità e peculiarità dell'argomento giuridico trattato.
I motivi di appello sono tutti infondati e possono essere oggetto di trattazione congiunta.
Ciò premesso, è infondato il primo motivo, con cui si censura l'omessa traduzione in inglese dell'avviso di accertamento in quanto la stessa può assumere rilevanza quale vizio dell'atto impositivo per carenza della motivazione solo qualora a seguito di tale circostanza il destinatario dell'atto non sia stato posto in grado di conoscere la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della stessa e i rimedi esperibili attraverso tale atto.
Per quanto riguarda i presupposti di applicazione della norma e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, va riconosciuto che la questione giuridica oggetto del presente giudizio si innesta in un quadro normativo articolato e complesso, in ordine al quale tuttavia, si è ormai consolidato un orientamento interpretativo giurisprudenziale, nazionale e comunitario, già richiamato dal Ente_Religioso_1 di prime cure, di cui si delineano sinteticamente le tappe fondamentali.
In particolare, per quanto riguarda i motii concernenti il presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale dell'imposta, sono infondati alla luce del granitico orientamento della Cassazione formatosi a partire dalla sentenza n. 8757 del 30/03/2021, seguita da numerose altre (tra le tante, Cass. nn. 8907-8911, nn.
9079-9081, nn. 9144-9153 e n. 9516 del 19/01/2021, n. 9160, n. 9162, n. 9168, n. 9176, n. 9178, n. 9182,
n. 9184 e nn. 9728-9735 del 21/01/2021, nn. 9528-9537 del 21/04/2021).
L'art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, prevede che l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero; l'art. 3 del suddetto d.lgs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che «Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse>>.
Gli articoli 1 e 3 del predetto Decreto Legislativo sono stati, inoltre, oggetto di una interpretazione autentica ad opera della legge n. 220 del 13/12/2010 che all'art. 1, comma 66 ha stabilito: a)< che l'art. 1 del decreto legislativo 504/98 (...) si interpreta nel senso che "l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse
è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze -amministrazione autonoma dei monopoli di Stato"; b) che l'art. 3 del d. Igs. [n. 504/1998] (...) si interpreta nel senso che "soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze -amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni>>.
Ebbene, il quadro normativo dell'imposta unica sulle scommesse è stato ulteriormente sottoposto all'esame della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato la compatibilità rispettivamente con la Costituzione e con il Diritto unionale.
La Corte costituzionale (con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010.
Tuttavia, la stessa Corte ha sottolineato che l'art. 1, comma 66, della legge n. 220/10 ha sciolto ogni dubbio, in quanto il legislatore ha chiarito, in generale, che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio: anche il bookmaker privo di concessione gestisce le scommesse, realizzando in tal modo il presupposto impositivo, e comunque assume il rischio proprio dei contratti di scommessa. Inoltre, il legislatore ha così esplicitato che pure le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, svolgono un'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione e, per conseguenza, sono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni.
Di conseguenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n.504/98
e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220/10, nella sola parte in cui prevede che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse anche le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla I. n. 220/10.
Quanto agli ulteriori profili della censura, che riguardano l'eventuale contrasto col diritto dell'Unione europea,
l'infondatezza emerge dall'esame della stessa giurisprudenza unionale. La questione di compatibilità dell'articolo 1, comma 66 della L. n. 220 /2010 con i principi di libertà di stabilimento e concorrenza, nonché di legittimo affidamento enunciati dal trattato CE è stata più volte sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia, che con una prima serie di pronunce (sentenze del 24/3/1994
Causa C-275/1992, del 21/9/1999 causa C-124/97, del 21/10/1999 causa C-67/98 c.d. "Zenatti", dell'11/9/2003 causa C-6/01) ha ribadito, "la compatibilità, in linea di massima, dell'ordinamento nazionale con i principi comunitari di cui si discute".
Al riguardo, giova premettere che l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata (Cass., 8757/2021), sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto
17).
Sicché, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07).
Questo orientamento è stato confermato dalla Corte di Giustizia Europea con la Sentenza del 26.02.2020.
La Corte, con sentenza 26 febbraio 2020, causa C - 788/18, ha deciso la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), nel procedimento Società_3 Sas di Società_4, Ricorrente_4 Ltd
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e ha stabilito che "L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse".
La Corte di Giustizia, infatti, con la sentenza in questione, ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana "non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Ricorrente_4, nello Stato membro interessato"; ha, inoltre, affermato che, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi e che, di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica,
a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità. La Corte, ha inoltre riconosciuto che il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, i propri obiettivi, trai quali si colloca "...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile, delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore", in quanto la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale;
ha stabilito, poi, in relazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro e ha specificato, in concreto, che "... la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri"; sicché, ha concluso che "...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la Ricorrente 4 non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale".
In ultimo, quanto al centro trasmissione dati, ha ribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse "allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali" ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, ma ciò non toglie che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro;
la diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero;
nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce "...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti" (cfr. in tal senso Cass., ord. n.
8757/2021)".
Non meritano riconoscimento, poi, le doglianze relative specificamente alla società Ricorrente_4, sulla base della peculiare posizione rivestita.
A parere degli appellanti, l'operatore comunitario AN non può essere forzatamente assimilato alla generalità indistinta dei bookmaker esteri, essendo stato protagonista e destinatario di una copiosa serie di sentenze della CGUE e della Magistratura nazionale che ne hanno definitivamente accertato l'illegittima esclusione dalle gare pubbliche per il rilascio delle concessioni nazionali in materia di scommesse sportive e, per l'effetto, hanno riconosciuto la legittimità della sua attività verso l'Italia per il tramite dei CTD.
L'applicazione dell'Imposta secondo la pretesa dell'Ufficio rappresenterebbe un caso di discriminazione fiscale, che pregiudica nei confronti di Ricorrente_4 e del CTD la libertà di prestazione dei servizi riconosciuta dagli artt. 56 segg. TFUE, così come interpretati dalla costante giurisprudenza comunitaria e nazionale.
Nel caso delle ricevitorie AN, l'attribuzione in capo al CTD della soggettività passiva all'Imposta
Unica sembra configurare una illegittima restrizione alla libera prestazione dei servizi garantita dall'art. 56 TFUE sotto un duplice profilo:
a) da un lato, un tale assoggettamento non è previsto per le ricevitorie operanti per conto dei concessionari nazionali, le quali però svolgono un'attività del tutto comparabile a quella esercitata dai CTD;
b) dall'altro, i CTD, chiamati al versamento dell'Imposta Unica, vengono assimilati alla posizione dei concessionari nazionali (obbligati al pagamento "... delle somme dovute a titolo di imposta unica", in virtù di quanto previsto dall'art. 16 D.M. 111/2006), la cui attività però è ben diversa da quella svolta dai primi.
Ebbene, le doglianze risultano del tutto infondate in quanto, la giurisprudenza della Cassazione in questione non ha riconosciuto la piena legittimità dell'attività svolta, ma si è limitata a riconoscere unicamente la mancata configurazione del reato in capo alla Ricorrente_4 e alle sue ricevitorie.
La giurisprudenza penale della Cassazione (Cass. pen. 25439 del 10/09/2020) ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che la ricorrente era stata illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni (...) e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possono essere punite ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 4, comma
4 bis, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione
Europea". La natura non illecita dell'attività svolta dalla ricorrente, tuttavia, non implica la sottrazione della stessa dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nella L. n.220 del 2010, art. 1, comma 66, come riconosciuto dalle numerose sentenze della Corte di Cassazione richiamate dalla parte resistente e dal
Giudice di prime cure.
Infatti, come abbiamo già ricordato, il quadro normativo vigente ha chiaramente previsto che "l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
Il soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
L'aver escluso l'illiceità dell'attività svolta dalla Ricorrente_4, attraverso i CTD ad essa collegati, refluisce certamente sulla configurazione del reato e la responsabilità penale conseguente, escludendola, ma non ha refluenza sull'imposta che è dovuta da tutti coloro che gestiscono, con o senza autorizzazione, con qualunque mezzo, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
L'assoluzione in sede penale dal reato, quindi, non ha alcuna refluenza sull'esistenza dell'obbligazione tributaria che sussiste per il solo fatto di avere gestito pronostici e scommesse di qualsiasi genere, indipendentemente dalla liceità o meno dell'attività di gestione svolta.
Per quanto riguarda, poi, i CDT va certamente riconosciuto, in primo luogo, che l'imposta è dovuta anche dai centri di raccolta e non solo dai bookmakers, italiani o stranieri che siano, e che, in tal modo, non si realizza alcuna forma discriminazione tra i centri di raccolta legati a operatori di scommesse nazionali e quelli legati a operatore esteri, in quanto la normativa nazionale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri e, che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali non è soggetta a disciplina differente da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro.
In conclusione, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale italiano, anche alla luce delle intervenute pronunce della Corte di Giustizia, non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia o per un rinvio interpretativo alla Grande Sezione ex art. 104, secondo comma, del Reg. Proc. della Corte di Giustizia, come invece sollecitato dalla società appellante.
Inoltre, in ragione del quadro sopra delineato, l'appello deve essere rigettato nel merito in ordine ai motivi riguardanti i presupposti dell'imposizione, per i motivi già esposti in riferimento al quadro normativo vigente, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale nazionale e unionale, ormai pacifica sul punto. Risulta infondato anche il sesto motivo con il quale si chiede l'annullamento delle sanzioni applicate dall'Agenzia stante le obiettive condizioni d'incertezza normativa ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Dlgs n°
472/97.
In ordine, infatti, alla questione giuridica oggetto del presente contenzioso, la Corte costituzionale (con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del d.
Igs. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010.
L'art. 1, comma 66, della legge n. 220/10, tuttavia, come sottolineato dalla stessa Corte, ha sciolto ogni dubbio, in quanto il legislatore ha chiarito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio, in quanto anche il bookmaker privo di concessione gestisce le scommesse, realizzando in tal modo il presupposto impositivo. Inoltre, il legislatore ha così esplicitato che pure le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, svolgono un'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione e, per conseguenza, sono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni. D'altronde, in senso concorde, si sono pronunciate sia la Corte di Cassazione, sia la Corte costituzionale sia la Corte di Giustizia, come già esplicitato in motivazione nei capi precedenti.
In ultimo, è infondato anche il settimo motivo di appello con cui la società contesta l'applicazione dei principi di soccombenza con la conseguente condanna alla rifusione delle spese, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe apoditticamente applicato il principio della soccombenza senza considerare minimamente che ADM non si è costituita tramite l'Avvocatura di Stato o altro patrocinatore, ma è stata rappresentata in giudizio da proprio funzionario interno.
In tema di contenzioso tributario, all'Amministrazione finanziaria assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, spetta, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la liquidazione delle spese che va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionali medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio e tenuto conto dell'identità della prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato (Cass., Sent. n. 24675 del 23/11/2011).
Inoltre, nel caso di specie, il principio della soccombenza non può essere derogato a causa della complessità e peculiarità dell'argomento giuridico trattato, visto che si tratta di controversia su cui da anni si è ormai consolidato un orientamento giurisprudenziale univoco.
In definitiva, la Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante soccombente alla rifusione in favore dell'Ufficio dei Monopoli della Sicilia delle spese del presente grado del giudizio, così come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, Sezione 1, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante soccombente alla rifusione in favore dell'Ufficio dei Monopoli della Sicilia delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.820,00.
Così deciso in Palermo, il 13 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
Prof.ssa Maria Miceli Avv. Bernardo Mattarella