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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 306/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
TA LF, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13539/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024346467000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024346467000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024346467000 IVA-ALTRO 2003 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21605/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale I di Napoli e l'Agenzia delle Entrate ON impugnando l'intimazione di pagamento,in epigrafe indicata,che assumeva notificata in data 26.06.2025,per l'importo di € 307307.51 di cui 175.255.44 per sorta capitale, limitatamente alla cartella di pagamento 07120090169083780001, a titolo di mancato pagamento dell'IVA, IRPEG, IRAP anni 2001-2002 e 2003 e alla cartella 07120090198428318, a titolo di mancato pagamento IVA IRES IRAP 2004
A fondamento del ricorso eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici,la prescrizione della pretesa azionata e il difetto di motivazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I di Napoli resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alla doglianza con cui parte ricorrente lamenta l'omessa notifica di atti prodromici giova evidenziare che la cartella di pagamento 07120090169083780001 risulta notificata anche al coobligato
Nominativo_2 ed impugnata con giudizio definito con sentenza n. 238/22/2012,depositata in data 18/04/2012, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, rigettava il ricorso.
La cartella di pagamento 07120090198428318,invece,risulta notificata,nelle mani del destinatario, in data
26/01/2010 e non risulta impugnata mentre il sotteso avviso di accertamento REC03A100063/2009 è stato impugnato e il giudizio si è concluso con la sentenza n. 364/28/2011 con la quale il ricorso risultava rigettato., depositata in data 26/05/2011.L'eccezione è,pertanto,infondata.
Anche l'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento risultando la medesima interrotta dalla notifica dell' intimazione di pagamento 07120139005510248000,a cui risulta sottesa la cartella07120090169083780001, in data 17.04.2020 e dalla notifica dell'intimazione di pagamento 07120149097365220000,a cui risulta sottesa la cartella 07120090198428318, in data 01.12.2014; inoltre, in data 18.02.2016, risulta notificato al coobbligato Nominativo_2 il preavviso di iscrizione ipotecaria 07176201600000050000,nonché l'intimazione 07120159073963668, notificata in data 11/08/2015.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in €3900,00 oltre altri oneri in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
TA LF, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13539/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024346467000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024346467000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024346467000 IVA-ALTRO 2003 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21605/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale I di Napoli e l'Agenzia delle Entrate ON impugnando l'intimazione di pagamento,in epigrafe indicata,che assumeva notificata in data 26.06.2025,per l'importo di € 307307.51 di cui 175.255.44 per sorta capitale, limitatamente alla cartella di pagamento 07120090169083780001, a titolo di mancato pagamento dell'IVA, IRPEG, IRAP anni 2001-2002 e 2003 e alla cartella 07120090198428318, a titolo di mancato pagamento IVA IRES IRAP 2004
A fondamento del ricorso eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici,la prescrizione della pretesa azionata e il difetto di motivazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I di Napoli resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alla doglianza con cui parte ricorrente lamenta l'omessa notifica di atti prodromici giova evidenziare che la cartella di pagamento 07120090169083780001 risulta notificata anche al coobligato
Nominativo_2 ed impugnata con giudizio definito con sentenza n. 238/22/2012,depositata in data 18/04/2012, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, rigettava il ricorso.
La cartella di pagamento 07120090198428318,invece,risulta notificata,nelle mani del destinatario, in data
26/01/2010 e non risulta impugnata mentre il sotteso avviso di accertamento REC03A100063/2009 è stato impugnato e il giudizio si è concluso con la sentenza n. 364/28/2011 con la quale il ricorso risultava rigettato., depositata in data 26/05/2011.L'eccezione è,pertanto,infondata.
Anche l'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento risultando la medesima interrotta dalla notifica dell' intimazione di pagamento 07120139005510248000,a cui risulta sottesa la cartella07120090169083780001, in data 17.04.2020 e dalla notifica dell'intimazione di pagamento 07120149097365220000,a cui risulta sottesa la cartella 07120090198428318, in data 01.12.2014; inoltre, in data 18.02.2016, risulta notificato al coobbligato Nominativo_2 il preavviso di iscrizione ipotecaria 07176201600000050000,nonché l'intimazione 07120159073963668, notificata in data 11/08/2015.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in €3900,00 oltre altri oneri in favore dell'Agenzia delle Entrate.