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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6693 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 2708/2020 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 19.12.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2708/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 789/2020, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 5753/2015, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
NI RA (C.F.: ) in virtù di procura alle liti a margine C.F._2
della citazione
APPELLANTE
E
(già (P. Iva: Controparte_1 Controparte_2
) in persona del suo procuratore avvocato giusta procura P.IVA_1 CP_3 per notar Atlante di Roma del 10.02.2014 - rep. 47288 / racc. 23046, ed e- già ( (C.F.: ) in persona Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_2
del suo procuratore avvocato giusta procura per notar di CP_6 Pt_2
Roma dell'08.10.2013 - rep. 46081, entrambe rappresentate e difese dall'avvocato
DO IN (C.F.: ) in virtù di procure alle liti in calce, C.F._3
rispettivamente, alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e comparsa di intervento in primo grado
APPELLATE
Oggetto: somministrazione
Conclusioni: per l'appellante: “…accogliere integralmente l'appello proposto dal sig. Pt_1
e, in riforma della sentenza n. 789/2020 del Tribunale di Napoli, accertare e
[...]
dichiarare l'infondatezza, l'illegittimità e la nullità della ricostruzione dei consumi operata unilateralmente dalle appellate, in quanto operata in violazione del principio del contraddittorio e della normativa ARERA di settore, e per l'effetto dichiarare
l'illegittimità della somma di € 40.452,32 richiesta con fattura n. 62456025020061 dell'8/03/2014; IN VIA ISTRUTTORIA: disporre l'espletamento di consulenza tecnica
d'ufficio per la rideterminazione degli esatti e legittimi consumi di energia elettrica secondo i criteri previsti dalla Delibera ARERA n. 200/99; IN OGNI CASO: condannare le appellate, in solido tra loro, alla refusione in favore dell'appellante delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”; per le appellate: “…si conclude perché l'adita Corte di appello, voglia rigettare
l'appello proposto dal sig, avverso la sentenza n. 789/2020 resa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, dott.ssa Pezzullo, in quanto inammissibile e comunque infondato
e, per l'effetto, confermare la sentenza resa in primo grado, condannando
l'appellante al pagamento delle spese e competenze di causa”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
A seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Benevento, con citazione in riassunzione notificata a mezzo PEC il 23.02.2015, Parte_1
conveniva ed innanzi al Controparte_2 Controparte_5
Tribunale di Napoli esponendo: “1) che il Sig. ha stipulato un Parte_1
contratto di fornitura di energia elettrica con l , numero Controparte_5
cliente 816.619.220, 11. POD IT001E816619220, al fine di alimentare il capannone avicolo di sua proprietà sito in Morcone (BN) alla C/da Canepino;
2) che in data 22/10/2013, alle ore 13,15, due dipendenti dell e precisamente CP_2
della zona di Benevento, identificati rispettivamente con matricola 694611 e CP_2
255707, su richiesta dell di San Marco dei Cavoti (BN), effettuavano una Pt_3
verifica sul misuratore di energia e potenza elettrica intestato all'istante;
3) che all'atto di detta verifica, gli operatori riscontravano che sul misuratore CP_2
in parola, era stato apposto un magnete che, a dire degli stessi, permetteva di evadere il consumo di energia e di potenza fino al 73,41%;
4) che di detta verifica i dipendenti provvedevano a redigere formale verbale CP_2
di verifica avente n. DO4N 049965Z, debitamente contestato dall'istante con raccomandate a/r del 27/10/13 e del 18/11/13;
5) che, inoltre, a seguito della verifica in parola, l' provvedeva CP_2
unilateralmente, alla ricostruzione dei prelievi irregolari di energia elettrica e di potenza, ritenendo che detti consumi hanno avuto inizio il 29/09/11;
6) che tale assunto non corrisponde al vero, in quanto il Sig. alla Parte_1
data del 29/09/11 e nei giorni successivi non ha eseguito alcuna attività all'interno dei locali serviti dalla fornitura in parola;
7) che pertanto è evidente che la ricostruzione dei prelievi di energia elettrica e di potenza operata dall' è del tutto infondata ed illegittima in quanto è stata CP_2
effettuata in palese violazione del contraddittorio, in via esclusivamente presuntiva, nonché in assenza di prove certe;
8) che infatti manca certezza del momento iniziale relativo alla manomissione dello strumento di misura, che costituisce l'unico elemento utilizzabile per la ricostruzione
a posteriore del presunti consumi irregolari avvenuti;
9) che, peraltro, i presunti consumi pretesi dall superano anche la capacità di CP_2
portata e di assorbimento dell'impianto presente all'interno dello stabile, che come indicato nello stesso verbale di verifica è pari a 25 kW;
10) che l'illegittimità e la infondatezza di tali calcoli è data anche dal fatto che nella tabella di ricostruzione dei consumi in parola l ha indicato un numero presa CP_2
totalmente differente da quello riportato nel verbale di verifica;
11) che a seguito di tale ricostruzione l' richiedeva all'istante la somma CP_2
esorbitante di €. 40.452,32 quale rettifica fatturazione per prelievi irregolari effettuati nel periodo dal 29/09/11 al 22/10/13;
12) che ulteriore elemento che dimostra la inesatta ricostruzione dei consumi e la conseguente richiesta della somma di €. 40.452,32 è rappresentato dai consumi successivi al controllo, come riportati nelle bollette che si depositano;
13) che, pertanto, la somma di €. 40.452,32, riportata nella fattura n.
62456025020061 dell'8/03/2014, emessa dalla convenuta, deve intendersi con il presente atto interamente contestata e non dovuta”.
Ricostruita in tali termini la vicenda, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “1) accertare e dichiarare l'infondatezza, l'illegittimità e la nullità della ricostruzione dei consumi operata unilateralmente dall CP_2 [...]
e dall , a seguito di verifica del misuratore in CP_2 Controparte_5
quanto operata in violazione del principio del contraddittorio, oltre che priva di prove certe, e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della somma di €. 40.452,32 così come richiesto con fattura n. 62456025020061 dell'8/03/2014;
2) condannare, altresì, le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese e del compenso professionale, oltre IVA e CPA come per Legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”. Si costituivano ed che Controparte_2 Controparte_5
chiedevano il rigetto della domanda e spiegavano domanda riconvenzionale rassegnando le conclusioni che seguono: “… 2) accogliere la domanda riconvenzionale …e, per l'effetto, condannare al pagamento, in Parte_1
favore di essa della somma di € 40.452,32, di cui alla Controparte_2
fattura del 08.03.2014, oltre gli interessi legali e convenzionali dalla scadenza all'effettivo soddisfo o a quella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
…”.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., venivano escussi i testimoni e all'udienza del
28.10.2019 la causa veniva riservata in decisione.
Con sentenza n. 789 pubblicata il 23.01.2020, il Tribunale così statuiva:
“1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e per Controparte_2
l'effetto condanna al pagamento dell'importo di € 40.452,32 in Parte_1
favore di , oltre interessi legali dalla scadenza della Controparte_2
fattura al soddisfo;
3) condanna al pagamento in favore delle convenute delle spese di Parte_1
lite che liquida in € 5077,80 per competenze professionali, oltre spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 23.01.2020, con citazione notificata a mezzo PEC in data 20.07.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 25.07.2020 Parte_1
- per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento elle seguenti conclusioni: “-
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 789/2020 (N. 5753/2015
RG), emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli, in persona del Dott.ssa Anna Maria
Pezzullo, pubblicata il 23/01/2020, accertare e dichiarare l'infondatezza,
l'illegittimità e la nullità della ricostruzione dei consumi operata unilateralmente da e da , a seguito di verifica del Controparte_2 Controparte_5
misuratore, in quanto operata in violazione del principio del contraddittorio, oltre che priva di prove certe, e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della somma di €.
40.452,32, così come richiesta con fattura n. 62456025020061 dell'8/03/2014;
- condannare le convenute, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per Legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore quale antistatario”.
Si costituivano ed che Controparte_1 Controparte_5
resistevano e chiedevano il rigetto del gravame.
La causa, chiamata per la prima udienza del 16.12.2020 innanzi alla III Sezione
Civile, veniva rimessa al Presidente della Corte D'Appello il quale, stante la ripartizione tabellare delle materie, disponeva l'assegnazione alla VIII Sezione
Civile.
Con decreto dell'8.01.2021 veniva, quindi, designato il Consigliere per la trattazione e fissata l'udienza del 19.02.2021 in prosieguo di giudizio, che veniva in tal modo rinviato al 3.03.2023 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva disposto termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione secondo l'art. 281 sexies c.p.c. sino al
19.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Tutte le parti depositavano note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda con le seguenti motivazioni:
“ … Va in via preliminare evidenziato che le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande ed eccezioni già proposte nei termini di legge (Cass. 6858/04). Esse, pertanto, possono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi al Giudice e non possono contenere domande nuove o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum né accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove, né prospettazione per la prima volta di una questione nuova (Cass.
16582/05); se proposte il giudice non deve e non può pronunciarsi al riguardo (Cass.
6858/04, 13165/04, 14121/04).
Ad ogni modo occorre rilevare che inconferente appare il richiamo alla normativa dei cui all'art. 10 e ss. della Delibera n. 200/99, riportato dall'attore nella comparsa conclusionale, in quanto nel caso di specie non si verte in materia di guasto al misuratore di manomissione dello stesso.
Ciò premesso, si osserva che la vicenda trae origine da una verifica eseguita dagli ispettori di presso l'utenza dell'attore i quali riscontrarono la Controparte_5
manomissione del misuratore di energia elettrica installato nella azienda avicola di proprietà dell'istante sita in Morcone alla via Canepino, mai contestata dal Pt_1
Dal verbale di verifica del 22.10.2013, redatto dal personale dell' all'uopo CP_2
incaricato, si legge che sul misuratore era posto un magnete, che effettuata la verifica tecnica con il magnete posizionato sul misuratore la registrazione dei consumi risultava negativa del -73,41%, mentre sollevato il magnete la registrazione ritornava regolare. Dal verbale risulta, inoltre, che al momento dell'accertamento era presente il sig. , intestatario del contratto di fornitura, il quale, Parte_1
come si rileva dal verbale richiamato, nulla dichiarò in ordine all'effrazione riscontrata, opponendosi al distacco della fornitura.
Orbene si osserva che il verbale di verifica redatto dai verificatori dell CP_2
nell'esercizio del loro specifico compito, ha rilevanza probatoria propria di un atto formato da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione dei pubblici ufficiali;
tale qualifica non è stata persa a seguito della privatizzazione dell (in virtù dell'entrata in vigore CP_2
della legge 8.8.92, n. 359), in quanto secondo il consolidato orientamento del
Giudice Amministrativo (Consiglio di Stato, sentenze nn. 4711/02, 1206/01,
1303/02), la trasformazione di un Ente pubblico in Società per Azioni non comporta, di per sé, il venir meno della qualifica pubblicistica ove persistano i seguenti presupposti: controllo maggioritario dell'azionista pubblico e perseguimento di finalità di interesse pubblico. Malgrado la sua trasformazione in S.p.A. e la progressiva liberalizzazione del settore dell'energia elettrica, l' Controparte_5
continua in effetti ad agire per il conseguimento di finalità pubblicistiche,
[...]
svolgendo un servizio pubblico volto a soddisfare i bisogni generali della collettività.
Inoltre, i testi escussi, della cui attendibilità allo stato non si può dubitare attesa la linearità, precisione e concordanza delle dichiarazioni rese, hanno dichiarato che a seguito di una ispezione accertarono la presenza sul contatore di un magnete che riduceva i consumi e la potenza;
che effettuata la verifica tecnica per constatare
l'esatta registrazione del misuratore con il magnete posto sul contatore rilevarono un errore di registrazione di circa -73% che rimosso il magnete la registrazione risultava regolare;
che grazie alla presenza del magnete si poteva prelevare anche una potenza maggiore rispetto a quella contrattuale anche se non accertarono in che quantità ciò avvenisse (cfr. le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
Inoltre, nessuna specifica e circostanziata contestazione è stata formulata dall'istante in ordine all'effettiva manomissione di cui al rapporto di verifica in atti.
Né è stata eccepita la responsabilità dei terzi (ma si consideri che l'unico soggetto interessato al fraudolento prelievo di energia non può che essere il titolare della fornitura, laddove, per converso, non v'è alcuna spiegazione per una manipolazione dell'apparecchio eseguita da estranei) nella manomissione, anche se in ogni caso il titolare del rapporto di somministrazione è responsabile anche dell'illecito commesso da un terzo, in quanto la normativa vigente in materia prevede la responsabilità per le cose in custodia di cui agli artt. 1177 e 1768 c.c.
In sintesi, a fronte dell'accertamento dell'avvenuta manomissione del contatore atta
a provocare l'irregolare funzionamento del misuratore medesimo nella misura di una registrazione anomala del -73% l'Ente ha provato l'abusivo prelievo dei consumi.
Con riferimento alla quantificazione dei consumi elettrici occorre rifarsi al predetto verbale, che fornisce la prova di quanto gli ispettori attestano aver accertato. La registrazione dei consumi avveniva nella misura del solo 27% per cui correttamente il distributore calcolava il dovuto applicando ai consumi già registrati la percentuale di errore riscontrata in sede di verifica. Ricostruiva, poi, i consumi dalla data dell'ultimo accesso al misuratore a servizio dell'utenza attorea da parte dei suoi dipendenti ossia dal 29.9.2011.
A questo punto spettava all'attore provare il momento esatto della manomissione ovvero che la stessa non aveva provocato alcun danno al somministrante.
Infatti, al momento della sottoscrizione del contratto e della consegna del misuratore integro, l'utente assume l'onere di conservare lo stesso e di rispettare i congegni di misura predisposti dall'azienda erogatrice per calcolare i corrispettivi prelevati.
L'assunzione di tale responsabilità ha natura contrattuale e sorge dal momento della conclusione del contratto;
è da quel momento che sorge il diritto del somministrante al risarcimento del danno, sempre nei limiti della prescrizione quinquennale.
Ebbene l'istante non ha provato il momento esatto della manomissione.
Infatti, il teste escusso, indotto da parte attorea, ha dichiarato di Testimone_3
aver acquistato il magnete nel luglio del 2013 e di averlo portato a casa dei nonni precisando che in famiglia usavano il magnete per trattenere i metalli durante la lavorazione delle olive;
mentre il teste ha dichiarato che il Testimone_4
nel luglio del 2013 gli parlò di un magnete che aveva acquistato. Oltre ad Pt_1
essere evidente la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai due testi (l'uno riferisce di aver comprato il magnete l'altro che fu acquistato dal è anche Pt_1
evidente che le stesse nulla provano in merito al momento in cui il magnete su posto sul contatore e la manomissione ha avuto inizio. I testi riferiscono di un magnete acquistato ma nulla riferiscono in merito a quello specifico magnete rinvenuto sul contatore.
Né infine rileva che nei periodi successivi i consumi siano stati inferiori a quelli precedenti atteso che tale circostanza potrebbe essere stata determinata da fattori diversi quali la riduzione della produzione avicola, una maggiore oculatezza nei consumi attesa la regolarità di registrazione dei consumi ecc. Alla stregua delle predette argomentazioni la domanda di accertamento negativo non può che essere rigettata.
Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_2
.
[...]
Infatti, accertata la correttezza della ricostruzione dei consumi effettuata da
[...]
che, calcolava il dovuto moltiplicando ai consumi già registrati la Controparte_5
percentuale di errore riscontrata in sede di verifica detratti i consumi già pagati, non avendo l'istante fornito, come era suo onere la prova di fatti modificativi, impeditivi, estintivi della pretesa azionata, va condannato al pagamento Parte_1
dell'importo di € 40.452,32 in favore di , oltre interessi Controparte_2
legali dalla scadenza della fattura al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza tra l'opponente ed opposta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 55/014, tenuto conto della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera, dei vantaggi conseguiti, il valore della controversia, delle fasi effettivamente svolte, applicando i valori medi ridotti del
30%”.
§ 4.
Con un primo motivo, parte appellante contesta l'impugnata sentenza nella parte in cui afferma che il richiamo alla normativa dei cui all'art. 10 e ss. della Delibera n.
200/99, riportato in comparsa conclusionale comporti un ampliamento del thema decidendum, rappresentando, piuttosto, una nuova ragione giustificatrice della contestazione della pretesa creditoria avanzata da Controparte_2
sulla base degli atti già allegati all'atto di citazione con cui è stata azionata la domanda tesa ad ottenere la pronuncia di accertamento negativo del credito e conseguente annullamento della fattura del 08.03.2014 di € 40.452,32; di aver contestato il criterio di ricostruzione dei consumi effettuati a seguito della manomissione del contatore e il periodo a decorrere dal quale effettuare la quantificazione dei prelievi irregolari;
deduce, poi, che non è inconferente il richiamo alla normativa dei cui all'art. 10 e ss. della Delibera n. 200/99, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, all'ipotesi di manomissione del contatore deve essere equiparata a quella di malfunzionamento.
Il motivo è infondato.
A prescindere dal richiamo solo in sede di comparsa conclusionale della delibera
ARERA n. 200/99, parte appellante invoca quanto previsto da quest'ultima in punto di ricostruzione dei consumi, in particolare in relazione al periodo temporale, limitato a 365 giorni precedenti la verifica, in ipotesi di guasto e malfunzionamento, affermando che la stessa è applicabile anche all'ipotesi di manomissione illecita, senza addurre alcuna motivazione;
trattasi, tuttavia, di ipotesi per nulla equiparabile a quelle di guasto e malfunzionamento, essendo quest'ultime non imputabili all'utente a differenza della manomissione illecita, nella specie, peraltro, non contestata, stante l'obbligo contrattuale, quale evidenziato anche dalla gravata sentenza, di conservare il misuratore integro e di rispettare i congegni di misura predisposti dall'azienda erogatrice per calcolare i corrispettivi prelevati.
Va, poi, evidenziato che la Suprema Corte, nel decidere controversia similare. ha confermato la decisione di merito che ha escluso l'applicabilità della delibera in esame e in particolare dei criteri temporali e modali di ricostruzione dei consumi ad una fattispecie di manomissione del contatore (cfr. Cassazione civile sez. III -
22/07/2024, n. 20249).
§ 5.
Con il secondo motivo, parte appellante deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la fattura n. IT13-007942 del 17/07/13 dimostra in modo incontrovertibile la data di acquisto del magnete per cui è causa, la quale, peraltro, contiene la descrizione dettagliata del prodotto acquistato, per cui non vi può essere alcun dubbio sul fatto che il magnete ritrovato dagli agenti in sede di ispezione CP_2
sia proprio quello acquistato con la predetta fattura;
che, peraltro, la circostanza che l'epoca di acquisto debba essere fatta risalire al luglio 2013 risulta in modo chiaro anche dalle dichiarazioni rese da entrambi i testi escussi e Testimone_3
; ritiene pertanto, che è stato determinato con certezza che Testimone_4 l'acquisto del magnete è avvenuto nel luglio 2013 e che il ricalcolo dei consumi doveva essere effettuato al più prendendo in considerazione il periodo compreso tra il momento dell'acquisto e la data di verifica e sostituzione del misuratore e non certo retrodatando tale accertamento sino alla data di sottoscrizione del contratto;
deduce, poi, che nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione
200/99; in particolare, l'art. 10 della delibera n. 200/1999 dispone: “La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”. Le modalità di tale operazione sono disciplinate dall'art. 11, che al punto 1 stabilisce:
“Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente”; pertanto, se la manomissione del contatore legittima l' alla CP_2
ricostruzione dei consumi, altrettanto vero è che l'operazione è retta da precise regole la cui violazione rende annullabile la fattura;
in seguito alla sostituzione del misuratore i consumi calcolati sono stati erroneamente ricostruiti ed il comportamento adottato dalla convenuta non è conforme alle prescrizioni della citata delibera;
la fatturazione non è avvenuta sulla scorta della lettura reale dei consumi del contatore ma in base a consumi presunti, precisamente, ha applicato l'aumento CP_2
del 73,41% ai consumi già fatturati nel periodo di riferimento, sicché la fatturazione si basa su una presunzione, vale a dire quella che l'alterazione riscontrata al momento del sopralluogo sia quella prodotta dal magnete in tutto il periodo di riferimento;
nei contratti di somministrazione dei servizi essenziali al sistema di quantificazione dei consumi (un sistema a contatore) è stato invero attribuito il valore probatorio di una presunzione semplice di veridicità, che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova e il teste , responsabile dell'unità gestione dell' Testimone_5 [...]
, ha ammesso di aver direttamente effettuato “solo i CP_5 Parte_4
conteggi a tavolino senza effettuare alcun accertamento di persona sul misuratore di energia;
abnormi sono i consumi fatturati, in quanto non compatibili né con l'effettivo uso dell'utenza né con la media registrata nei periodi precedenti;
che a riprova dell'incertezza della ricostruzione dei consumi oggetto della fattura azionata dall l'Ing. come si evince dalla allegata relazione, ha CP_2 Persona_1
esaminato, con riferimento alle macchine elettriche utilizzate nell'azienda, i consumi riportati nelle bollette di vari bimestri ed in particolare quello relativo al periodo CP_2
ottobre - novembre 2012 per rapportarli ai consumi delle macchine, concludendo che il consumo medio per bimestre è di circa 5700 Kw/h, come espressamente dichiarato anche in sede di escussione testimoniale;
che il detto CTP ha preliminarmente evidenziato che i macchinari presenti nell'azienda avicola di esso appellante vengono utilizzati secondo un proprio ciclo produttivo e non necessariamente in contemporanea;
a seconda della necessità di utilizzo, le apparecchiature vengono messe in funzione in determinati periodi dell'anno - precisamente, l'attività in azienda si svolge, prevalentemente, in un arco temporale di circa 250 giorni su 365 giorni-, mentre per una buona parte del tempo rimangono spente ed inutilizzate, in quanto non necessarie per la produzione, sicché i consumi elettrici sono strettamente collegati all'utilizzo delle macchine e al loro assorbimento, secondo periodi temporali legati alla produttività dell'azienda; l'Ing ha poi analizzato le bollette emesse Per_1
dall in un periodo significativo (ottobre - novembre 2012), periodo in cui si è CP_2
avuta attività all'interno dell'azienda, al fine di ricavare il consumo registrato dal misuratore (senza alcun magnete) per raffrontarlo poi con il consumo medio delle apparecchiature in funzione, tenendo presente che non tutte le macchine funzionano contemporaneamente ed a pieno regime, né per 24 ore /24, ma per un periodo della giornata limitato;
dall'analisi delle bollette relative al predetto periodo (ottobre- novembre 2012) il Ctp ha ricavato i seguenti dati: ottobre 2012 -consumo totale KWh
3461; novembre 2012 - consumo totale KWh 1865; totale bimestre lavorativo - KWh
5.326; analizzando poi bollette precedenti, il Ctp ne ha ricavato che il consumo medio bimestrale si aggira intorno a 3.400/3.700 KWh e solo per determinati periodi critici il consumo arriva a 7.000 KWh per bimestre;
il Ctp ha poi verificato che
“Ipotizzando la condizione d'uso più sfavorevole e cioè quella del funzionamento in simultanea di tutte le apparecchiature elettriche collegate alla rete ed ipotizzando il funzionamento continuo per 24 ore di seguito si ottiene un consumo massimo di circa
7.765 KWh per un periodo di giorni 60 (bimestre), che deve essere ridotto almeno al
70% per avere un dato congruo con il normale utilizzo dell'energia elettrica dell'azienda (periodi di inattività che tengono conto che le macchine funzionano prevalentemente per circa 250 giorni all'anno):
7.765 X 0.70 = 5.668 K.Wh; che anche i consumi registrati successivamente al controllo, come riportati nelle bollette prodotte, dimostrano che i consumi effettivi di energia sono inferiori a quelli indebitamente pretesi;
posto che il contratto dedotto in giudizio è di somministrazione di energia elettrica che prevede un corrispettivo a consumo non già un corrispettivo fisso a forfait, in forza dell'art. 2697 c.c., in caso di contestazione della debenza del credito con riferimento al quantum dei consumi, incombe al preteso creditore anche dare evidenza del quantum dei kWh erogati ai fini della prova della debenza del preteso corrispettivo, commisurato alla quantità di energia erogata, tenuto conto delle contestazioni mosse sia in ordine al periodo a decorrere dal quale effettuare la quantificazione dei prelievi irregolari, sia in riferimento al criterio di ricostruzione dei consumi effettuati.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, in tema di contratti di somministrazione, se è vero che "la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (cfr., da ultimo, Cass. 24 giugno 2021, n. 18195, Cass. 19 luglio 2018, n. 19154), il principio opposto è stato affermato con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento, invece, dall'accertamento di prelievi abusivi;
al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che, quando l'apparecchio-contatore risulta manomesso, l'utente che intenda far accertare che la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi, o a sua insaputa, o comunque contestare l'anomalia dei consumi registrati, è tenuto - sempre, beninteso,
"in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento", prova qui, invece, ritenuta sussistente - a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n.
13605, Cass. - 17/05/2022, n. 15771).
Ciò posto, precisato che, come su evidenziato, non è applicabile la delibera ARERA
n. 200/99, per individuare la data cui far risalire la contestata manomissione del contatore di pertinenza di parte odierna appellante, non è utile la fattura di acquisto del magnete, risalente al mese di luglio del 2013; al riguardo, va osservato che, a parte la considerazione che dalla medesima fattura non emerge l'intestatario della fattura siccome depennato ed è ivi riportato il codice fiscale del cliente che non è corrispondente a quello dell'odierno appellante, oltre alla evidenziata – nella gravata sentenza - discordanza delle dichiarazioni dei testi in punto di soggetto che ha acquistato il magnete, va sottolineato che il teste ha riferito di un Testimone_3
preciso utilizzo del magnete acquistato nel luglio del 2013, diverso da quello in contestazione, ovvero per trattenere i metalli durante la lavorazione delle olive;
va poi osservato che non sussiste alcun elemento tale da far ritenere che vi sia coincidenza tra il magnete di cui alla detta fattura con quello rinvenuto dai tecnici nel corso CP_2
della verifica del 22.10.2013. Ad colorandum va osservato che nell'immediatezza della contestazione della manomissione accertata dai tecnici nel corso della detta CP_2
verifica, con missiva del 27.10.2013, il ha evidenziato che il locale ove è Pt_1
ubicato il misuratore è accessibile a più persone, per cui non era a conoscenza della manomissione;
lo stesso con successiva missiva del 18.11.2013, ha Pt_1
contestato la ricostruzione dei consumi, assumendo che alla data successiva del
29.9.2011 e nei giorni a seguire non ha svolto alcuna attività all'interno dei locali serviti dalla fornitura in questione, nonché reso edotta l'appellata della circostanza che la fornitura è utilizzata per un capannone avicolo contenente migliaia di polli il cui valore per ciclo ammonta a più di € 100.000,00 per cui ove fosse venuta a mancare la fornitura avrebbe subito un gravissimo danno;
con ultima missiva del
27.3.2014, il ha contestato la fattura oggetto del presente giudizio, Pt_1
formulando le medesime contestazioni. Insomma, nell'immediatezza dei fatti, il nulla ha detto, per contestare l'inizio del periodo di ricostruzione die Pt_1
consumi, elaborato dai tecnici fin dal 29.9.2011, circa l'acquisito del magnete CP_2
rinvenuto nel corso della verifica degli stessi.
Inoltre, il tantomeno, ha evidenziato un calo anomalo dei consumi, cui Pt_5
ricondurre la data della manomissione né tale calo si rinviene dai documenti prodotti;
ed invero, ove si riscontri l'assenza di significative variazioni del regime de consumi antecedente all'interruzione del prelievo in frode di energia è ragionevole ritenere che il momento inziale del prelievo si collochi nel periodo di attivazione della fornitura.
In merito alla ricostruzione dei consumi, posto che non trova applicazione la presunzione semplice di veridicità della rilevazione dei consumi mendiate contatore, presupponendo tale presunzione una registrazione non falsata, il criterio adottato dall'odierna appellata effettuato sulla scorta dell'errore di misurazione del contatore manomesso rilevato mediante misuratore di controllo alla data della detta verifica, applicando l'aumento percentuale del consumo registrato per tutto il periodo di prelievo abusivo, rappresenta di certo il criterio maggiormente approssimativo del dato reale. Si tratta di un criterio di ricostruzione dei consumi basato su validi criteri presuntivi in quanto partendo da un dato noto, costituito dall'accertato errore di misurazione, risale al dato ignoto della sottrazione dell'energia non retribuita e dunque, dei consumi effettivi (cfr. Cassazione civile sez. III - 19/03/2024, n. 7374).
Per vero, parte appellante non ha validamente censurato il ragionamento presuntivo che sorregge la sentenza impugnata, essendo pacifico che chi censura un ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, perché per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, essendo, invece, sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (cfr. Cass., sez. 2, 21/03/2022, n. 9054; Cass., sez. 3, 21/01/2020, n. 1163; Cass., sez. 6 - 3, 26/07/2021, n. 21403). Né vale ad inficiare ex se il detto ragionamento presuntivo la riportata dichiarazione del teste
, responsabile dell'unità gestione dell'Enel Distribuzione di Testimone_5
Benevento, secondo cui ha eseguito i conteggi a tavolino senza effettuare alcun accertamento di persona sul misuratore di energia, posto che l'accertamento era stato già fatto da altri tecnici CP_2
Né il ha provato elementi contrari ai consumi ricostruiti presuntivamente nei Pt_1
detti termini.
In particolare, l'allegazione del secondo cui i consumi ricostruiti dall Pt_1 CP_2
sono abnormi, in quanto non compatibili né con l'effettivo uso dell'utenza né con la media registrata nei periodi precedenti non trova supporto provatorio. A tal fine non è sufficiente l'allegata Ctp, avente natura di mera allegazione tecnica, non idonea di per sé sola a supportare le deduzioni difensive svolte dall'appellante (cfr. Cass., sez. 3,
28/02/2025, n. 5362); in particolare, il tecnico di parte ha eseguito gli accertamenti di cui alla detta relazione sulla scorta delle macchine elettroniche utilizzate dal Pt_1
nell'azienda “secondo i dati forniti direttamente dal come si legge in seno Pt_1
alla medesima relazione e ha valutato l'attività espletata dal nel periodo dal Pt_1
29.9.2011 al 22.10.2013 sulla scorta di schede di rilevamento fornite dal medesimo e relative a parte del 2012 e al 2013, per concludere che l'attività si svolge in Pt_1
un arco temporale di 25 giorni nel corso di un anno e che le macchine presenti in azienda non funzionano per 24 ore ma per un periodo della giornata limitato;
peraltro, il CTP ha analizzato fatture relative al periodo ottobre - novembre 2012 e discorre di bollette precedenti alla verifica tantomeno allegate agli atti. Insomma, la CP_2
relazione si fonda sulla scorta di circostanze di fatto apprese dalla medesima parte appellante e delle quali non si rinviene riscontro probatorio nella documentazione allegata, sicché le relative conclusioni sono ininfluenti ai fini del decidere.
Quanto al consumo medio registrato nel periodo precedente alla verifica eseguita il
22.10.2023 dai tecnici nulla è dato sapere, posto che tra le fatture prodotte CP_2
esclusivamente quella del mese di settembre del 2013 attiene al detto periodo.
In merito all'attività svolta e alle macchine presenti in azienda, dalla documentazione si evince, come su evidenziato, che il ha un capannone avicolo contenente Pt_1
migliaia di polli il cui valore per ciclo ammonta a più di € 100.000,00, secondo quanto dallo stesso affermato;
in secondo luogo, dal contratto di soccida, allegato agli atti, si legge che il soccidario, ovvero il deve garantire il funzionamento di Pt_1
apparecchi di riscaldamento e ventilazione, per impianti ad aria forzata generatore di corrente ed allarme, insomma, di diverse macchine elettriche;
infine, le fatture successive alla detta verifica, allegate agli atti, del mese di novembre 2013 e del mese febbraio 2014 sono rispettivamente dell'importo di € 604,00, e di € 611,00, ovvero il doppio rispetto alle fatture del periodo precedente alla verifica del mese di settembre e ottobre del 2013- le uniche allegate, unitamente a quelle del mese di marzo del
2014 -, pari, rispettivamente, ad € 258,00 ed € 231,00.
Né è possibile affermare, come deduce parte appellante, che i consumi registrati successivamente al controllo, come riportati nelle bollette prodotte, dimostrano che quelli effettivi sono inferiori a quelli pretesi, posto che quelle del mese di novembre
2013 e del mese febbraio 2014 depongono in senso contrario, mentre esclusivamente quella del mese di marzo del 2014, pari a circa € 70,00 non è sufficiente a supportare la detta deduzione.
Alla luce dei su evidenziati elementi, non è sufficiente per corroborare la dedotta erroneità della ricostruzione dei consumi elaborata dalla parte appellata, la sola generica dichiarazione del teste secondo cui durante la Testimone_6
sosta sanitaria e quelle legate a esigenze aziendali del soccidante, il capannone del resta fermo senza bisogno di attivare gli impianti e che tali soste durano Pt_1
circa 15 giorni per l'aspetto sanitario mentre per le quelle aziendali possono essere variabili e maggiori, ovvero, possono durare circa 40 – 50 giorni.
Alla luce della documentazione prodotta, carente quanto alle macchine presenti in azienda, ai cicli produttivi, al volume di fatturato, alle fatture relative al periodo precedente all'accertata manomissione non vi sono elementi sufficienti per disporre il chiesto accertamento peritale.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 52.000, con riduzione del 50% del compenso tabellare relativamente alla fase istruttoria in virtù dell'attività svolta.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata in data 20.07.2020, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento, in favore di parte appellata, delle Parte_1
spese e competenze del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 8.469,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n.
115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario dr. CP_7 Per_2
[...]
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 2708/2020 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 19.12.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2708/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 789/2020, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 5753/2015, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
NI RA (C.F.: ) in virtù di procura alle liti a margine C.F._2
della citazione
APPELLANTE
E
(già (P. Iva: Controparte_1 Controparte_2
) in persona del suo procuratore avvocato giusta procura P.IVA_1 CP_3 per notar Atlante di Roma del 10.02.2014 - rep. 47288 / racc. 23046, ed e- già ( (C.F.: ) in persona Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_2
del suo procuratore avvocato giusta procura per notar di CP_6 Pt_2
Roma dell'08.10.2013 - rep. 46081, entrambe rappresentate e difese dall'avvocato
DO IN (C.F.: ) in virtù di procure alle liti in calce, C.F._3
rispettivamente, alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e comparsa di intervento in primo grado
APPELLATE
Oggetto: somministrazione
Conclusioni: per l'appellante: “…accogliere integralmente l'appello proposto dal sig. Pt_1
e, in riforma della sentenza n. 789/2020 del Tribunale di Napoli, accertare e
[...]
dichiarare l'infondatezza, l'illegittimità e la nullità della ricostruzione dei consumi operata unilateralmente dalle appellate, in quanto operata in violazione del principio del contraddittorio e della normativa ARERA di settore, e per l'effetto dichiarare
l'illegittimità della somma di € 40.452,32 richiesta con fattura n. 62456025020061 dell'8/03/2014; IN VIA ISTRUTTORIA: disporre l'espletamento di consulenza tecnica
d'ufficio per la rideterminazione degli esatti e legittimi consumi di energia elettrica secondo i criteri previsti dalla Delibera ARERA n. 200/99; IN OGNI CASO: condannare le appellate, in solido tra loro, alla refusione in favore dell'appellante delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”; per le appellate: “…si conclude perché l'adita Corte di appello, voglia rigettare
l'appello proposto dal sig, avverso la sentenza n. 789/2020 resa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, dott.ssa Pezzullo, in quanto inammissibile e comunque infondato
e, per l'effetto, confermare la sentenza resa in primo grado, condannando
l'appellante al pagamento delle spese e competenze di causa”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
A seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Benevento, con citazione in riassunzione notificata a mezzo PEC il 23.02.2015, Parte_1
conveniva ed innanzi al Controparte_2 Controparte_5
Tribunale di Napoli esponendo: “1) che il Sig. ha stipulato un Parte_1
contratto di fornitura di energia elettrica con l , numero Controparte_5
cliente 816.619.220, 11. POD IT001E816619220, al fine di alimentare il capannone avicolo di sua proprietà sito in Morcone (BN) alla C/da Canepino;
2) che in data 22/10/2013, alle ore 13,15, due dipendenti dell e precisamente CP_2
della zona di Benevento, identificati rispettivamente con matricola 694611 e CP_2
255707, su richiesta dell di San Marco dei Cavoti (BN), effettuavano una Pt_3
verifica sul misuratore di energia e potenza elettrica intestato all'istante;
3) che all'atto di detta verifica, gli operatori riscontravano che sul misuratore CP_2
in parola, era stato apposto un magnete che, a dire degli stessi, permetteva di evadere il consumo di energia e di potenza fino al 73,41%;
4) che di detta verifica i dipendenti provvedevano a redigere formale verbale CP_2
di verifica avente n. DO4N 049965Z, debitamente contestato dall'istante con raccomandate a/r del 27/10/13 e del 18/11/13;
5) che, inoltre, a seguito della verifica in parola, l' provvedeva CP_2
unilateralmente, alla ricostruzione dei prelievi irregolari di energia elettrica e di potenza, ritenendo che detti consumi hanno avuto inizio il 29/09/11;
6) che tale assunto non corrisponde al vero, in quanto il Sig. alla Parte_1
data del 29/09/11 e nei giorni successivi non ha eseguito alcuna attività all'interno dei locali serviti dalla fornitura in parola;
7) che pertanto è evidente che la ricostruzione dei prelievi di energia elettrica e di potenza operata dall' è del tutto infondata ed illegittima in quanto è stata CP_2
effettuata in palese violazione del contraddittorio, in via esclusivamente presuntiva, nonché in assenza di prove certe;
8) che infatti manca certezza del momento iniziale relativo alla manomissione dello strumento di misura, che costituisce l'unico elemento utilizzabile per la ricostruzione
a posteriore del presunti consumi irregolari avvenuti;
9) che, peraltro, i presunti consumi pretesi dall superano anche la capacità di CP_2
portata e di assorbimento dell'impianto presente all'interno dello stabile, che come indicato nello stesso verbale di verifica è pari a 25 kW;
10) che l'illegittimità e la infondatezza di tali calcoli è data anche dal fatto che nella tabella di ricostruzione dei consumi in parola l ha indicato un numero presa CP_2
totalmente differente da quello riportato nel verbale di verifica;
11) che a seguito di tale ricostruzione l' richiedeva all'istante la somma CP_2
esorbitante di €. 40.452,32 quale rettifica fatturazione per prelievi irregolari effettuati nel periodo dal 29/09/11 al 22/10/13;
12) che ulteriore elemento che dimostra la inesatta ricostruzione dei consumi e la conseguente richiesta della somma di €. 40.452,32 è rappresentato dai consumi successivi al controllo, come riportati nelle bollette che si depositano;
13) che, pertanto, la somma di €. 40.452,32, riportata nella fattura n.
62456025020061 dell'8/03/2014, emessa dalla convenuta, deve intendersi con il presente atto interamente contestata e non dovuta”.
Ricostruita in tali termini la vicenda, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “1) accertare e dichiarare l'infondatezza, l'illegittimità e la nullità della ricostruzione dei consumi operata unilateralmente dall CP_2 [...]
e dall , a seguito di verifica del misuratore in CP_2 Controparte_5
quanto operata in violazione del principio del contraddittorio, oltre che priva di prove certe, e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della somma di €. 40.452,32 così come richiesto con fattura n. 62456025020061 dell'8/03/2014;
2) condannare, altresì, le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese e del compenso professionale, oltre IVA e CPA come per Legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”. Si costituivano ed che Controparte_2 Controparte_5
chiedevano il rigetto della domanda e spiegavano domanda riconvenzionale rassegnando le conclusioni che seguono: “… 2) accogliere la domanda riconvenzionale …e, per l'effetto, condannare al pagamento, in Parte_1
favore di essa della somma di € 40.452,32, di cui alla Controparte_2
fattura del 08.03.2014, oltre gli interessi legali e convenzionali dalla scadenza all'effettivo soddisfo o a quella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
…”.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., venivano escussi i testimoni e all'udienza del
28.10.2019 la causa veniva riservata in decisione.
Con sentenza n. 789 pubblicata il 23.01.2020, il Tribunale così statuiva:
“1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e per Controparte_2
l'effetto condanna al pagamento dell'importo di € 40.452,32 in Parte_1
favore di , oltre interessi legali dalla scadenza della Controparte_2
fattura al soddisfo;
3) condanna al pagamento in favore delle convenute delle spese di Parte_1
lite che liquida in € 5077,80 per competenze professionali, oltre spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 23.01.2020, con citazione notificata a mezzo PEC in data 20.07.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 25.07.2020 Parte_1
- per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento elle seguenti conclusioni: “-
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 789/2020 (N. 5753/2015
RG), emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli, in persona del Dott.ssa Anna Maria
Pezzullo, pubblicata il 23/01/2020, accertare e dichiarare l'infondatezza,
l'illegittimità e la nullità della ricostruzione dei consumi operata unilateralmente da e da , a seguito di verifica del Controparte_2 Controparte_5
misuratore, in quanto operata in violazione del principio del contraddittorio, oltre che priva di prove certe, e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della somma di €.
40.452,32, così come richiesta con fattura n. 62456025020061 dell'8/03/2014;
- condannare le convenute, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per Legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore quale antistatario”.
Si costituivano ed che Controparte_1 Controparte_5
resistevano e chiedevano il rigetto del gravame.
La causa, chiamata per la prima udienza del 16.12.2020 innanzi alla III Sezione
Civile, veniva rimessa al Presidente della Corte D'Appello il quale, stante la ripartizione tabellare delle materie, disponeva l'assegnazione alla VIII Sezione
Civile.
Con decreto dell'8.01.2021 veniva, quindi, designato il Consigliere per la trattazione e fissata l'udienza del 19.02.2021 in prosieguo di giudizio, che veniva in tal modo rinviato al 3.03.2023 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva disposto termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione secondo l'art. 281 sexies c.p.c. sino al
19.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Tutte le parti depositavano note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda con le seguenti motivazioni:
“ … Va in via preliminare evidenziato che le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande ed eccezioni già proposte nei termini di legge (Cass. 6858/04). Esse, pertanto, possono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi al Giudice e non possono contenere domande nuove o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum né accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove, né prospettazione per la prima volta di una questione nuova (Cass.
16582/05); se proposte il giudice non deve e non può pronunciarsi al riguardo (Cass.
6858/04, 13165/04, 14121/04).
Ad ogni modo occorre rilevare che inconferente appare il richiamo alla normativa dei cui all'art. 10 e ss. della Delibera n. 200/99, riportato dall'attore nella comparsa conclusionale, in quanto nel caso di specie non si verte in materia di guasto al misuratore di manomissione dello stesso.
Ciò premesso, si osserva che la vicenda trae origine da una verifica eseguita dagli ispettori di presso l'utenza dell'attore i quali riscontrarono la Controparte_5
manomissione del misuratore di energia elettrica installato nella azienda avicola di proprietà dell'istante sita in Morcone alla via Canepino, mai contestata dal Pt_1
Dal verbale di verifica del 22.10.2013, redatto dal personale dell' all'uopo CP_2
incaricato, si legge che sul misuratore era posto un magnete, che effettuata la verifica tecnica con il magnete posizionato sul misuratore la registrazione dei consumi risultava negativa del -73,41%, mentre sollevato il magnete la registrazione ritornava regolare. Dal verbale risulta, inoltre, che al momento dell'accertamento era presente il sig. , intestatario del contratto di fornitura, il quale, Parte_1
come si rileva dal verbale richiamato, nulla dichiarò in ordine all'effrazione riscontrata, opponendosi al distacco della fornitura.
Orbene si osserva che il verbale di verifica redatto dai verificatori dell CP_2
nell'esercizio del loro specifico compito, ha rilevanza probatoria propria di un atto formato da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione dei pubblici ufficiali;
tale qualifica non è stata persa a seguito della privatizzazione dell (in virtù dell'entrata in vigore CP_2
della legge 8.8.92, n. 359), in quanto secondo il consolidato orientamento del
Giudice Amministrativo (Consiglio di Stato, sentenze nn. 4711/02, 1206/01,
1303/02), la trasformazione di un Ente pubblico in Società per Azioni non comporta, di per sé, il venir meno della qualifica pubblicistica ove persistano i seguenti presupposti: controllo maggioritario dell'azionista pubblico e perseguimento di finalità di interesse pubblico. Malgrado la sua trasformazione in S.p.A. e la progressiva liberalizzazione del settore dell'energia elettrica, l' Controparte_5
continua in effetti ad agire per il conseguimento di finalità pubblicistiche,
[...]
svolgendo un servizio pubblico volto a soddisfare i bisogni generali della collettività.
Inoltre, i testi escussi, della cui attendibilità allo stato non si può dubitare attesa la linearità, precisione e concordanza delle dichiarazioni rese, hanno dichiarato che a seguito di una ispezione accertarono la presenza sul contatore di un magnete che riduceva i consumi e la potenza;
che effettuata la verifica tecnica per constatare
l'esatta registrazione del misuratore con il magnete posto sul contatore rilevarono un errore di registrazione di circa -73% che rimosso il magnete la registrazione risultava regolare;
che grazie alla presenza del magnete si poteva prelevare anche una potenza maggiore rispetto a quella contrattuale anche se non accertarono in che quantità ciò avvenisse (cfr. le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
Inoltre, nessuna specifica e circostanziata contestazione è stata formulata dall'istante in ordine all'effettiva manomissione di cui al rapporto di verifica in atti.
Né è stata eccepita la responsabilità dei terzi (ma si consideri che l'unico soggetto interessato al fraudolento prelievo di energia non può che essere il titolare della fornitura, laddove, per converso, non v'è alcuna spiegazione per una manipolazione dell'apparecchio eseguita da estranei) nella manomissione, anche se in ogni caso il titolare del rapporto di somministrazione è responsabile anche dell'illecito commesso da un terzo, in quanto la normativa vigente in materia prevede la responsabilità per le cose in custodia di cui agli artt. 1177 e 1768 c.c.
In sintesi, a fronte dell'accertamento dell'avvenuta manomissione del contatore atta
a provocare l'irregolare funzionamento del misuratore medesimo nella misura di una registrazione anomala del -73% l'Ente ha provato l'abusivo prelievo dei consumi.
Con riferimento alla quantificazione dei consumi elettrici occorre rifarsi al predetto verbale, che fornisce la prova di quanto gli ispettori attestano aver accertato. La registrazione dei consumi avveniva nella misura del solo 27% per cui correttamente il distributore calcolava il dovuto applicando ai consumi già registrati la percentuale di errore riscontrata in sede di verifica. Ricostruiva, poi, i consumi dalla data dell'ultimo accesso al misuratore a servizio dell'utenza attorea da parte dei suoi dipendenti ossia dal 29.9.2011.
A questo punto spettava all'attore provare il momento esatto della manomissione ovvero che la stessa non aveva provocato alcun danno al somministrante.
Infatti, al momento della sottoscrizione del contratto e della consegna del misuratore integro, l'utente assume l'onere di conservare lo stesso e di rispettare i congegni di misura predisposti dall'azienda erogatrice per calcolare i corrispettivi prelevati.
L'assunzione di tale responsabilità ha natura contrattuale e sorge dal momento della conclusione del contratto;
è da quel momento che sorge il diritto del somministrante al risarcimento del danno, sempre nei limiti della prescrizione quinquennale.
Ebbene l'istante non ha provato il momento esatto della manomissione.
Infatti, il teste escusso, indotto da parte attorea, ha dichiarato di Testimone_3
aver acquistato il magnete nel luglio del 2013 e di averlo portato a casa dei nonni precisando che in famiglia usavano il magnete per trattenere i metalli durante la lavorazione delle olive;
mentre il teste ha dichiarato che il Testimone_4
nel luglio del 2013 gli parlò di un magnete che aveva acquistato. Oltre ad Pt_1
essere evidente la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai due testi (l'uno riferisce di aver comprato il magnete l'altro che fu acquistato dal è anche Pt_1
evidente che le stesse nulla provano in merito al momento in cui il magnete su posto sul contatore e la manomissione ha avuto inizio. I testi riferiscono di un magnete acquistato ma nulla riferiscono in merito a quello specifico magnete rinvenuto sul contatore.
Né infine rileva che nei periodi successivi i consumi siano stati inferiori a quelli precedenti atteso che tale circostanza potrebbe essere stata determinata da fattori diversi quali la riduzione della produzione avicola, una maggiore oculatezza nei consumi attesa la regolarità di registrazione dei consumi ecc. Alla stregua delle predette argomentazioni la domanda di accertamento negativo non può che essere rigettata.
Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_2
.
[...]
Infatti, accertata la correttezza della ricostruzione dei consumi effettuata da
[...]
che, calcolava il dovuto moltiplicando ai consumi già registrati la Controparte_5
percentuale di errore riscontrata in sede di verifica detratti i consumi già pagati, non avendo l'istante fornito, come era suo onere la prova di fatti modificativi, impeditivi, estintivi della pretesa azionata, va condannato al pagamento Parte_1
dell'importo di € 40.452,32 in favore di , oltre interessi Controparte_2
legali dalla scadenza della fattura al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza tra l'opponente ed opposta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 55/014, tenuto conto della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera, dei vantaggi conseguiti, il valore della controversia, delle fasi effettivamente svolte, applicando i valori medi ridotti del
30%”.
§ 4.
Con un primo motivo, parte appellante contesta l'impugnata sentenza nella parte in cui afferma che il richiamo alla normativa dei cui all'art. 10 e ss. della Delibera n.
200/99, riportato in comparsa conclusionale comporti un ampliamento del thema decidendum, rappresentando, piuttosto, una nuova ragione giustificatrice della contestazione della pretesa creditoria avanzata da Controparte_2
sulla base degli atti già allegati all'atto di citazione con cui è stata azionata la domanda tesa ad ottenere la pronuncia di accertamento negativo del credito e conseguente annullamento della fattura del 08.03.2014 di € 40.452,32; di aver contestato il criterio di ricostruzione dei consumi effettuati a seguito della manomissione del contatore e il periodo a decorrere dal quale effettuare la quantificazione dei prelievi irregolari;
deduce, poi, che non è inconferente il richiamo alla normativa dei cui all'art. 10 e ss. della Delibera n. 200/99, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, all'ipotesi di manomissione del contatore deve essere equiparata a quella di malfunzionamento.
Il motivo è infondato.
A prescindere dal richiamo solo in sede di comparsa conclusionale della delibera
ARERA n. 200/99, parte appellante invoca quanto previsto da quest'ultima in punto di ricostruzione dei consumi, in particolare in relazione al periodo temporale, limitato a 365 giorni precedenti la verifica, in ipotesi di guasto e malfunzionamento, affermando che la stessa è applicabile anche all'ipotesi di manomissione illecita, senza addurre alcuna motivazione;
trattasi, tuttavia, di ipotesi per nulla equiparabile a quelle di guasto e malfunzionamento, essendo quest'ultime non imputabili all'utente a differenza della manomissione illecita, nella specie, peraltro, non contestata, stante l'obbligo contrattuale, quale evidenziato anche dalla gravata sentenza, di conservare il misuratore integro e di rispettare i congegni di misura predisposti dall'azienda erogatrice per calcolare i corrispettivi prelevati.
Va, poi, evidenziato che la Suprema Corte, nel decidere controversia similare. ha confermato la decisione di merito che ha escluso l'applicabilità della delibera in esame e in particolare dei criteri temporali e modali di ricostruzione dei consumi ad una fattispecie di manomissione del contatore (cfr. Cassazione civile sez. III -
22/07/2024, n. 20249).
§ 5.
Con il secondo motivo, parte appellante deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la fattura n. IT13-007942 del 17/07/13 dimostra in modo incontrovertibile la data di acquisto del magnete per cui è causa, la quale, peraltro, contiene la descrizione dettagliata del prodotto acquistato, per cui non vi può essere alcun dubbio sul fatto che il magnete ritrovato dagli agenti in sede di ispezione CP_2
sia proprio quello acquistato con la predetta fattura;
che, peraltro, la circostanza che l'epoca di acquisto debba essere fatta risalire al luglio 2013 risulta in modo chiaro anche dalle dichiarazioni rese da entrambi i testi escussi e Testimone_3
; ritiene pertanto, che è stato determinato con certezza che Testimone_4 l'acquisto del magnete è avvenuto nel luglio 2013 e che il ricalcolo dei consumi doveva essere effettuato al più prendendo in considerazione il periodo compreso tra il momento dell'acquisto e la data di verifica e sostituzione del misuratore e non certo retrodatando tale accertamento sino alla data di sottoscrizione del contratto;
deduce, poi, che nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione
200/99; in particolare, l'art. 10 della delibera n. 200/1999 dispone: “La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”. Le modalità di tale operazione sono disciplinate dall'art. 11, che al punto 1 stabilisce:
“Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente”; pertanto, se la manomissione del contatore legittima l' alla CP_2
ricostruzione dei consumi, altrettanto vero è che l'operazione è retta da precise regole la cui violazione rende annullabile la fattura;
in seguito alla sostituzione del misuratore i consumi calcolati sono stati erroneamente ricostruiti ed il comportamento adottato dalla convenuta non è conforme alle prescrizioni della citata delibera;
la fatturazione non è avvenuta sulla scorta della lettura reale dei consumi del contatore ma in base a consumi presunti, precisamente, ha applicato l'aumento CP_2
del 73,41% ai consumi già fatturati nel periodo di riferimento, sicché la fatturazione si basa su una presunzione, vale a dire quella che l'alterazione riscontrata al momento del sopralluogo sia quella prodotta dal magnete in tutto il periodo di riferimento;
nei contratti di somministrazione dei servizi essenziali al sistema di quantificazione dei consumi (un sistema a contatore) è stato invero attribuito il valore probatorio di una presunzione semplice di veridicità, che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova e il teste , responsabile dell'unità gestione dell' Testimone_5 [...]
, ha ammesso di aver direttamente effettuato “solo i CP_5 Parte_4
conteggi a tavolino senza effettuare alcun accertamento di persona sul misuratore di energia;
abnormi sono i consumi fatturati, in quanto non compatibili né con l'effettivo uso dell'utenza né con la media registrata nei periodi precedenti;
che a riprova dell'incertezza della ricostruzione dei consumi oggetto della fattura azionata dall l'Ing. come si evince dalla allegata relazione, ha CP_2 Persona_1
esaminato, con riferimento alle macchine elettriche utilizzate nell'azienda, i consumi riportati nelle bollette di vari bimestri ed in particolare quello relativo al periodo CP_2
ottobre - novembre 2012 per rapportarli ai consumi delle macchine, concludendo che il consumo medio per bimestre è di circa 5700 Kw/h, come espressamente dichiarato anche in sede di escussione testimoniale;
che il detto CTP ha preliminarmente evidenziato che i macchinari presenti nell'azienda avicola di esso appellante vengono utilizzati secondo un proprio ciclo produttivo e non necessariamente in contemporanea;
a seconda della necessità di utilizzo, le apparecchiature vengono messe in funzione in determinati periodi dell'anno - precisamente, l'attività in azienda si svolge, prevalentemente, in un arco temporale di circa 250 giorni su 365 giorni-, mentre per una buona parte del tempo rimangono spente ed inutilizzate, in quanto non necessarie per la produzione, sicché i consumi elettrici sono strettamente collegati all'utilizzo delle macchine e al loro assorbimento, secondo periodi temporali legati alla produttività dell'azienda; l'Ing ha poi analizzato le bollette emesse Per_1
dall in un periodo significativo (ottobre - novembre 2012), periodo in cui si è CP_2
avuta attività all'interno dell'azienda, al fine di ricavare il consumo registrato dal misuratore (senza alcun magnete) per raffrontarlo poi con il consumo medio delle apparecchiature in funzione, tenendo presente che non tutte le macchine funzionano contemporaneamente ed a pieno regime, né per 24 ore /24, ma per un periodo della giornata limitato;
dall'analisi delle bollette relative al predetto periodo (ottobre- novembre 2012) il Ctp ha ricavato i seguenti dati: ottobre 2012 -consumo totale KWh
3461; novembre 2012 - consumo totale KWh 1865; totale bimestre lavorativo - KWh
5.326; analizzando poi bollette precedenti, il Ctp ne ha ricavato che il consumo medio bimestrale si aggira intorno a 3.400/3.700 KWh e solo per determinati periodi critici il consumo arriva a 7.000 KWh per bimestre;
il Ctp ha poi verificato che
“Ipotizzando la condizione d'uso più sfavorevole e cioè quella del funzionamento in simultanea di tutte le apparecchiature elettriche collegate alla rete ed ipotizzando il funzionamento continuo per 24 ore di seguito si ottiene un consumo massimo di circa
7.765 KWh per un periodo di giorni 60 (bimestre), che deve essere ridotto almeno al
70% per avere un dato congruo con il normale utilizzo dell'energia elettrica dell'azienda (periodi di inattività che tengono conto che le macchine funzionano prevalentemente per circa 250 giorni all'anno):
7.765 X 0.70 = 5.668 K.Wh; che anche i consumi registrati successivamente al controllo, come riportati nelle bollette prodotte, dimostrano che i consumi effettivi di energia sono inferiori a quelli indebitamente pretesi;
posto che il contratto dedotto in giudizio è di somministrazione di energia elettrica che prevede un corrispettivo a consumo non già un corrispettivo fisso a forfait, in forza dell'art. 2697 c.c., in caso di contestazione della debenza del credito con riferimento al quantum dei consumi, incombe al preteso creditore anche dare evidenza del quantum dei kWh erogati ai fini della prova della debenza del preteso corrispettivo, commisurato alla quantità di energia erogata, tenuto conto delle contestazioni mosse sia in ordine al periodo a decorrere dal quale effettuare la quantificazione dei prelievi irregolari, sia in riferimento al criterio di ricostruzione dei consumi effettuati.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, in tema di contratti di somministrazione, se è vero che "la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (cfr., da ultimo, Cass. 24 giugno 2021, n. 18195, Cass. 19 luglio 2018, n. 19154), il principio opposto è stato affermato con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento, invece, dall'accertamento di prelievi abusivi;
al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che, quando l'apparecchio-contatore risulta manomesso, l'utente che intenda far accertare che la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi, o a sua insaputa, o comunque contestare l'anomalia dei consumi registrati, è tenuto - sempre, beninteso,
"in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento", prova qui, invece, ritenuta sussistente - a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n.
13605, Cass. - 17/05/2022, n. 15771).
Ciò posto, precisato che, come su evidenziato, non è applicabile la delibera ARERA
n. 200/99, per individuare la data cui far risalire la contestata manomissione del contatore di pertinenza di parte odierna appellante, non è utile la fattura di acquisto del magnete, risalente al mese di luglio del 2013; al riguardo, va osservato che, a parte la considerazione che dalla medesima fattura non emerge l'intestatario della fattura siccome depennato ed è ivi riportato il codice fiscale del cliente che non è corrispondente a quello dell'odierno appellante, oltre alla evidenziata – nella gravata sentenza - discordanza delle dichiarazioni dei testi in punto di soggetto che ha acquistato il magnete, va sottolineato che il teste ha riferito di un Testimone_3
preciso utilizzo del magnete acquistato nel luglio del 2013, diverso da quello in contestazione, ovvero per trattenere i metalli durante la lavorazione delle olive;
va poi osservato che non sussiste alcun elemento tale da far ritenere che vi sia coincidenza tra il magnete di cui alla detta fattura con quello rinvenuto dai tecnici nel corso CP_2
della verifica del 22.10.2013. Ad colorandum va osservato che nell'immediatezza della contestazione della manomissione accertata dai tecnici nel corso della detta CP_2
verifica, con missiva del 27.10.2013, il ha evidenziato che il locale ove è Pt_1
ubicato il misuratore è accessibile a più persone, per cui non era a conoscenza della manomissione;
lo stesso con successiva missiva del 18.11.2013, ha Pt_1
contestato la ricostruzione dei consumi, assumendo che alla data successiva del
29.9.2011 e nei giorni a seguire non ha svolto alcuna attività all'interno dei locali serviti dalla fornitura in questione, nonché reso edotta l'appellata della circostanza che la fornitura è utilizzata per un capannone avicolo contenente migliaia di polli il cui valore per ciclo ammonta a più di € 100.000,00 per cui ove fosse venuta a mancare la fornitura avrebbe subito un gravissimo danno;
con ultima missiva del
27.3.2014, il ha contestato la fattura oggetto del presente giudizio, Pt_1
formulando le medesime contestazioni. Insomma, nell'immediatezza dei fatti, il nulla ha detto, per contestare l'inizio del periodo di ricostruzione die Pt_1
consumi, elaborato dai tecnici fin dal 29.9.2011, circa l'acquisito del magnete CP_2
rinvenuto nel corso della verifica degli stessi.
Inoltre, il tantomeno, ha evidenziato un calo anomalo dei consumi, cui Pt_5
ricondurre la data della manomissione né tale calo si rinviene dai documenti prodotti;
ed invero, ove si riscontri l'assenza di significative variazioni del regime de consumi antecedente all'interruzione del prelievo in frode di energia è ragionevole ritenere che il momento inziale del prelievo si collochi nel periodo di attivazione della fornitura.
In merito alla ricostruzione dei consumi, posto che non trova applicazione la presunzione semplice di veridicità della rilevazione dei consumi mendiate contatore, presupponendo tale presunzione una registrazione non falsata, il criterio adottato dall'odierna appellata effettuato sulla scorta dell'errore di misurazione del contatore manomesso rilevato mediante misuratore di controllo alla data della detta verifica, applicando l'aumento percentuale del consumo registrato per tutto il periodo di prelievo abusivo, rappresenta di certo il criterio maggiormente approssimativo del dato reale. Si tratta di un criterio di ricostruzione dei consumi basato su validi criteri presuntivi in quanto partendo da un dato noto, costituito dall'accertato errore di misurazione, risale al dato ignoto della sottrazione dell'energia non retribuita e dunque, dei consumi effettivi (cfr. Cassazione civile sez. III - 19/03/2024, n. 7374).
Per vero, parte appellante non ha validamente censurato il ragionamento presuntivo che sorregge la sentenza impugnata, essendo pacifico che chi censura un ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, perché per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, essendo, invece, sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (cfr. Cass., sez. 2, 21/03/2022, n. 9054; Cass., sez. 3, 21/01/2020, n. 1163; Cass., sez. 6 - 3, 26/07/2021, n. 21403). Né vale ad inficiare ex se il detto ragionamento presuntivo la riportata dichiarazione del teste
, responsabile dell'unità gestione dell'Enel Distribuzione di Testimone_5
Benevento, secondo cui ha eseguito i conteggi a tavolino senza effettuare alcun accertamento di persona sul misuratore di energia, posto che l'accertamento era stato già fatto da altri tecnici CP_2
Né il ha provato elementi contrari ai consumi ricostruiti presuntivamente nei Pt_1
detti termini.
In particolare, l'allegazione del secondo cui i consumi ricostruiti dall Pt_1 CP_2
sono abnormi, in quanto non compatibili né con l'effettivo uso dell'utenza né con la media registrata nei periodi precedenti non trova supporto provatorio. A tal fine non è sufficiente l'allegata Ctp, avente natura di mera allegazione tecnica, non idonea di per sé sola a supportare le deduzioni difensive svolte dall'appellante (cfr. Cass., sez. 3,
28/02/2025, n. 5362); in particolare, il tecnico di parte ha eseguito gli accertamenti di cui alla detta relazione sulla scorta delle macchine elettroniche utilizzate dal Pt_1
nell'azienda “secondo i dati forniti direttamente dal come si legge in seno Pt_1
alla medesima relazione e ha valutato l'attività espletata dal nel periodo dal Pt_1
29.9.2011 al 22.10.2013 sulla scorta di schede di rilevamento fornite dal medesimo e relative a parte del 2012 e al 2013, per concludere che l'attività si svolge in Pt_1
un arco temporale di 25 giorni nel corso di un anno e che le macchine presenti in azienda non funzionano per 24 ore ma per un periodo della giornata limitato;
peraltro, il CTP ha analizzato fatture relative al periodo ottobre - novembre 2012 e discorre di bollette precedenti alla verifica tantomeno allegate agli atti. Insomma, la CP_2
relazione si fonda sulla scorta di circostanze di fatto apprese dalla medesima parte appellante e delle quali non si rinviene riscontro probatorio nella documentazione allegata, sicché le relative conclusioni sono ininfluenti ai fini del decidere.
Quanto al consumo medio registrato nel periodo precedente alla verifica eseguita il
22.10.2023 dai tecnici nulla è dato sapere, posto che tra le fatture prodotte CP_2
esclusivamente quella del mese di settembre del 2013 attiene al detto periodo.
In merito all'attività svolta e alle macchine presenti in azienda, dalla documentazione si evince, come su evidenziato, che il ha un capannone avicolo contenente Pt_1
migliaia di polli il cui valore per ciclo ammonta a più di € 100.000,00, secondo quanto dallo stesso affermato;
in secondo luogo, dal contratto di soccida, allegato agli atti, si legge che il soccidario, ovvero il deve garantire il funzionamento di Pt_1
apparecchi di riscaldamento e ventilazione, per impianti ad aria forzata generatore di corrente ed allarme, insomma, di diverse macchine elettriche;
infine, le fatture successive alla detta verifica, allegate agli atti, del mese di novembre 2013 e del mese febbraio 2014 sono rispettivamente dell'importo di € 604,00, e di € 611,00, ovvero il doppio rispetto alle fatture del periodo precedente alla verifica del mese di settembre e ottobre del 2013- le uniche allegate, unitamente a quelle del mese di marzo del
2014 -, pari, rispettivamente, ad € 258,00 ed € 231,00.
Né è possibile affermare, come deduce parte appellante, che i consumi registrati successivamente al controllo, come riportati nelle bollette prodotte, dimostrano che quelli effettivi sono inferiori a quelli pretesi, posto che quelle del mese di novembre
2013 e del mese febbraio 2014 depongono in senso contrario, mentre esclusivamente quella del mese di marzo del 2014, pari a circa € 70,00 non è sufficiente a supportare la detta deduzione.
Alla luce dei su evidenziati elementi, non è sufficiente per corroborare la dedotta erroneità della ricostruzione dei consumi elaborata dalla parte appellata, la sola generica dichiarazione del teste secondo cui durante la Testimone_6
sosta sanitaria e quelle legate a esigenze aziendali del soccidante, il capannone del resta fermo senza bisogno di attivare gli impianti e che tali soste durano Pt_1
circa 15 giorni per l'aspetto sanitario mentre per le quelle aziendali possono essere variabili e maggiori, ovvero, possono durare circa 40 – 50 giorni.
Alla luce della documentazione prodotta, carente quanto alle macchine presenti in azienda, ai cicli produttivi, al volume di fatturato, alle fatture relative al periodo precedente all'accertata manomissione non vi sono elementi sufficienti per disporre il chiesto accertamento peritale.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 52.000, con riduzione del 50% del compenso tabellare relativamente alla fase istruttoria in virtù dell'attività svolta.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata in data 20.07.2020, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento, in favore di parte appellata, delle Parte_1
spese e competenze del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 8.469,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n.
115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario dr. CP_7 Per_2
[...]