TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7305/2025V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-SEZIONE NONA CIVILE-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/6/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Milano il 7.4.1966 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...](Mi), Vicolo Borri nr. 15 con l'Avv. Aldo Finzi presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Magenta il 19.4.1964 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...](Mi), Vicolo Borri nr. 15 con l'Avv. Aldo Finzi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, in data 25.4.1990
(anno 1990 atto n. 273 parte II serie A); in comunione dei beni;
con i seguenti figli economicamente autosufficienti: (c.f. nata Persona_1 C.F._3
a Magenta il 5.8.1998, maggiorenne, cittadina italiana,
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.6.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) assegnare la casa familiare sita in Corbetta (Mi), Vicolo Borri 15 alla Sig.a con tutto Parte_1 quanto l'arreda e in attesa della vendita di tale immobile con relativo box, la sig.a Parte_1 acconsente a che il sig. possa rimanere nell'alloggio fin tanto che non si addiverrà al Parte_2 rogito e in tale occasione il sig. porterà via unicamente gli effetti personali oltre a quanto Parte_2 già concordemente determinato dalle parti;
2) il ricavato della vendita della casa familiare e del box – dedotte eventuali spese fra cui anche il compenso dell'agente immobiliare - verrà integralmente corrisposto alla sola sig.a a Parte_1 tanto impegnandosi il sig. sia in sede di preliminare sia in sede di rogito;
Parte_2
3) in ragione della vendita di cui alla clausola che precede, le parti convengono che il sig. Parte_2 non dovrà corrispondere alcun contributo al mantenimento a favore del coniuge;
4) Le parti concordano che le spese tutte relative alla casa coniugale, restano a carico di entrambi i coniugi, così come le spese per TARI, TASI e consumi per le utenze a servizio dell'immobile, e così pure le spese del ménage familiare: quanto precede fin tanto che l'alloggio coniugale non verrà venduto;
5) Le parti si danno reciprocamente atto che le presenti condizioni avranno efficacia sin dalla sottoscrizione del presente ricorso;
6) Le parti si danno reciprocamente atto che le autovetture
- Citroen C3 targata DS189HC, immatricolata il 25 novembre 2008 intestata a , Parte_1 rimarrà a;
Parte_1
- Autovettura: Honda Jazz targata EL159AE, immatricolata il 29 febbraio 2012 intestata a Parte_2
, rimarrà a;
[...] Parte_2
- Autovettura: Citroen C1 targata EP848CJ, immatricolata il 26 febbraio 2023 intestata a Parte_2
, e rimarrà a ,
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1
7) Le parti si faranno carico in pari misura delle spese della procedura. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Milano, in data 25.4.1990
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 9.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-SEZIONE NONA CIVILE-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/6/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Milano il 7.4.1966 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...](Mi), Vicolo Borri nr. 15 con l'Avv. Aldo Finzi presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Magenta il 19.4.1964 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...](Mi), Vicolo Borri nr. 15 con l'Avv. Aldo Finzi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, in data 25.4.1990
(anno 1990 atto n. 273 parte II serie A); in comunione dei beni;
con i seguenti figli economicamente autosufficienti: (c.f. nata Persona_1 C.F._3
a Magenta il 5.8.1998, maggiorenne, cittadina italiana,
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.6.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) assegnare la casa familiare sita in Corbetta (Mi), Vicolo Borri 15 alla Sig.a con tutto Parte_1 quanto l'arreda e in attesa della vendita di tale immobile con relativo box, la sig.a Parte_1 acconsente a che il sig. possa rimanere nell'alloggio fin tanto che non si addiverrà al Parte_2 rogito e in tale occasione il sig. porterà via unicamente gli effetti personali oltre a quanto Parte_2 già concordemente determinato dalle parti;
2) il ricavato della vendita della casa familiare e del box – dedotte eventuali spese fra cui anche il compenso dell'agente immobiliare - verrà integralmente corrisposto alla sola sig.a a Parte_1 tanto impegnandosi il sig. sia in sede di preliminare sia in sede di rogito;
Parte_2
3) in ragione della vendita di cui alla clausola che precede, le parti convengono che il sig. Parte_2 non dovrà corrispondere alcun contributo al mantenimento a favore del coniuge;
4) Le parti concordano che le spese tutte relative alla casa coniugale, restano a carico di entrambi i coniugi, così come le spese per TARI, TASI e consumi per le utenze a servizio dell'immobile, e così pure le spese del ménage familiare: quanto precede fin tanto che l'alloggio coniugale non verrà venduto;
5) Le parti si danno reciprocamente atto che le presenti condizioni avranno efficacia sin dalla sottoscrizione del presente ricorso;
6) Le parti si danno reciprocamente atto che le autovetture
- Citroen C3 targata DS189HC, immatricolata il 25 novembre 2008 intestata a , Parte_1 rimarrà a;
Parte_1
- Autovettura: Honda Jazz targata EL159AE, immatricolata il 29 febbraio 2012 intestata a Parte_2
, rimarrà a;
[...] Parte_2
- Autovettura: Citroen C1 targata EP848CJ, immatricolata il 26 febbraio 2023 intestata a Parte_2
, e rimarrà a ,
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1
7) Le parti si faranno carico in pari misura delle spese della procedura. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Milano, in data 25.4.1990
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 9.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG