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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/09/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 640/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 19.6.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Parte_1 C.F._1
Pellegrini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Eleonora Raffaelli, sito in Pisa, alla
Via Enrico Avanzi n. 12
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Cei, Dorino Tamagnini e
Alessandra Auci, elettivamente domiciliata presso la sede Aziendale posta in Lucca, Via dell'Ospedale Campo di Marte
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni per violazione del diritto all'assunzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 5.7.2022, ha chiesto di accertare “la Parte_1 responsabilità del convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Pisa, Via A. Cocchi n. 7/9 nella determinazione del danno per cui è causa, per l'effetto condannare la convenuta a reinserire la Dott.ssa nella Parte_1 graduatoria concorsuale per cui è causa, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, con riconoscimento del diritto ad essere assunta in qualità di assistente sociale cat. D T.I. presso la Zona Distretto Apuane nel momento in cui, per tale zona, vi sarà fabbisogno di personale e, in ogni caso, al pagamento in favore della stessa, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 1.486,80, oltre agli interessi legali maturati e maturandi, ovvero quella maggiore somma che risulterà dalla data di mancata assunzione (01.07.2022) fino a quella dell'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, la ricorrente ha dedotto che:
a) nell'ottobre del 2020, aveva partecipato ad un concorso pubblico unificato per titoli ed esami, bandito per la copertura di sei posti nel profilo di collaboratore professionale assistente sociale, cat. D (31/2020/CON), indetto dall'Azienda convenuta tramite;
CP_2
b) all'esito del concorso risultava aver conseguito il ventesimo punteggio nella graduatoria finale e, una volta assegnati i posti, veniva contattata con mail del 31.03.2021, con l'indicazione delle sedi disponibili per la scelta, così da poter addivenire alle assegnazioni definitive;
c) aveva indicato la preferenza per la Zona Apuane - dove già lavorava in qualità di dipendente del
Comune di Carrara, in distacco funzionale presso l'USL Nord Ovest Zona Apuane - o Viareggio, mancando, nell'elenco comunicato, altre zone più vicine alla propria residenza;
d) con telefonata del 06.04.2021, l'azienda le aveva proposto invece la sede della Lunigiana e, successivamente, con mail datata 08.04.2021, aveva proposto anche le sedi di Piombino e
Volterra;
e) non avendo accettato le sedi proposte era stata eliminata dalla graduatoria;
f) aveva appreso poi da fonti informali che, nelle chiamate successive, risultavano essere invece disponibili la Zona Apuane e Viareggio, oltre a Lucca e alla Valle del Serchio;
g) l' aveva così cagionato un danno ingiusto alla ricorrente, la Controparte_1 quale aveva diritto non solo ad essere reinserita nella graduatoria concorsuale nella posizione, secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, ma addirittura ad essere assunta proprio nella Zona Distretto Apuane e, comunque, al risarcimento del danno.
2. Con memoria depositata il 28.4.2023 si è costituita la , Controparte_1 eccependo in particolare:
a) l'inammissibilità del ricorso poiché “invade l'esercizio del potere amministrativo afferente all'adozione di atti autoritativi… violando i limiti del potere di giurisdizione”;
b) il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, riguardando la procedura concorsuale;
c) la carenza di legittimazione passiva in favore di o comunque la necessità di integrare CP_2 il contraddittorio nei confronti di quest'ultima;
d) al momento della chiamata della ricorrente erano autorizzati soltanto i posti che le erano stati proposti e che solo rispetto ad essi, quindi, poteva affermarsi che si fosse formato un diritto all'assunzione, a cui la ricorrente aveva liberamente rinunciato.
3. Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti. 3.1. In via preliminare, sussiste la giurisdizione di questo giudice sulla controversia in esame, infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ambito delle procedure concorsuali del pubblico impiego contrattualizzato, spetta al giudice ordinario la cognizione della causa con la quale il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di un concorso faccia valere il proprio diritto all'assunzione, contestando le modalità di scorrimento della graduatoria (Cass. S.U., Ordinanza n.
22566 del 19/07/2022).
Ebbene, la domanda inerente al diritto all'assunzione, che nasce nel momento in cui il candidato è collocato nella graduatoria finale fra i vincitori, si pone fuori dall'ambito della procedura concorsuale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
3.2. Parte resistente ha rilevato che legittimato passivo nella presente controversia fosse , in CP_2 quanto ente preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali e selettive per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Regionale.
L'eccezione coglie nel segno.
Ai sensi dell'art. 101 bis della Legge Regionale Toscana 40/2005, le procedure concorsuali vengono gestite da sulla base del fabbisogno programmato e formalizzato dalle , alle CP_2 Controparte_3 quali fornisce le graduatorie delle professionalità a loro necessarie.
In considerazione di questa funzione, la domanda di reinserimento nella graduatoria andava formulata nei confronti di e non dell' , pertanto, deve essere dichiarata la carenza di CP_2 Controparte_4 legittimazione passiva della resistente su tale domanda.
Sussiste, invece, la legittimazione della passiva dell' sulla domanda Controparte_1 di risarcimento del danno formulata per lesione del diritto all'assunzione cagionata dal comportamento asseritamente scorretto della resistente, riguardante la modalità di utilizzo delle graduatorie già formate.
3.3. Entrando, dunque, nel merito della pretesa risarcitoria azionata da parte ricorrente, è emerso documentalmente che al momento della scelta delle sedi, effettuata sulla base dei posti di cui era stata autorizzata la copertura, la ricorrente aveva espresso preferenza per la zona delle Apuane/Viareggio, che però risultava già coperta dai candidati che la precedevano in graduatoria. Dato che le sedi desiderate non erano più disponibili, la ricorrente decideva di rinunciare in data 12/4/2021, con conseguente cancellazione dalla graduatoria. Successivamente alla rinuncia, il Direttore Generale autorizzava con delibera n. 508 del 21/5/21 l'assunzione di due assistenti sociali per la zona Apuane.
Con riguardo all'astratta configurabilità della fattispecie di responsabilità invocata, la giurisprudenza consolidata ha precisato che in caso di domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della
P.A., al fine di stabilire se la fattispecie concreta integra un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., il giudice deve procedere, in ordine successivo, a svolgere le seguenti indagini:
a) accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, tale essendo l'interesse indifferentemente tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo), dell'interesse legittimo (funzionale alla protezione di un determinato bene della vita, la cui lesione rileva ai fini in esame) o dell'interesse di altro tipo, pur se non immediato oggetto di tutela in quanto dall'ordinamento preso in considerazione a fini diversi da quelli risarcitori (e quindi comunque non qualificabile come interesse di mero fatto); c) accertare sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva od omissiva) della
P.a.; d) stabilire se l'evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della P.a., non trovando al riguardo applicazione il principio secondo cui la colpa della struttura pubblica dovrebbe considerarsi sussistente "in re ipsa" in caso di esecuzione volontaria di atto amministrativo illegittimo (Cass. civ.,
n. 2340/2022).
Ciò considerato, la domanda deve essere rigettata, poiché manca del tutto la prova degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, cui era onerata la parte ricorrente, non essendo state fornite delle allegazioni istruttorie tali da provare l'esistenza sia di una condotta illegittima della P.A. sia dell'imputabilità della stessa al contegno colposo della resistente.
A ben vedere, la graduatoria è stata utilizzata correttamente sulla base dei posti disponibili al momento della scelta dei concorrenti e la rinuncia ha comportato la perdita volontaria del diritto all'assunzione, che non appare quindi leso da un comportamento illecito della resistente.
Si rileva, infine, che il provvedimento successivo di autorizzazione all'ampliamento dei posti sulla sede delle Apuane, in mancanza di alcuna prova fornita dalla ricorrente, non può ritenersi illecito, dal momento che non risulta essere stato emanato in lasso di tempo, ictu oculi, irragionevole rispetto alla segnalazione degli uffici amministrativi.
Per le ragioni esposte, non si può ritenere dimostrato un comportamento illecito della resistente nell'utilizzo delle graduatorie per l'assunzione degli assistenti sociali, che possa comportare un obbligo risarcitorio in capo all' Controparte_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n.
147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi ulteriormente ridotti in considerazione della complessità della causa, previsti per lo scaglione di riferimento, individuato in quello compreso tra €
1.100,01 sino a € 5.200,00.
P.Q.M.
dichiara il difetto di legittimazione passiva della parte resistente in merito alla domanda di
“reinserimento” nella graduatoria concorsuale per cui è causa;
rigetta la domanda di risarcimento del danno;
condanna alla refusione in favore dell Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, quantificate in € 1.314,00, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per
[...] legge.
Il giudice del lavoro Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 640/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 19.6.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Parte_1 C.F._1
Pellegrini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Eleonora Raffaelli, sito in Pisa, alla
Via Enrico Avanzi n. 12
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Cei, Dorino Tamagnini e
Alessandra Auci, elettivamente domiciliata presso la sede Aziendale posta in Lucca, Via dell'Ospedale Campo di Marte
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni per violazione del diritto all'assunzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 5.7.2022, ha chiesto di accertare “la Parte_1 responsabilità del convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Pisa, Via A. Cocchi n. 7/9 nella determinazione del danno per cui è causa, per l'effetto condannare la convenuta a reinserire la Dott.ssa nella Parte_1 graduatoria concorsuale per cui è causa, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, con riconoscimento del diritto ad essere assunta in qualità di assistente sociale cat. D T.I. presso la Zona Distretto Apuane nel momento in cui, per tale zona, vi sarà fabbisogno di personale e, in ogni caso, al pagamento in favore della stessa, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 1.486,80, oltre agli interessi legali maturati e maturandi, ovvero quella maggiore somma che risulterà dalla data di mancata assunzione (01.07.2022) fino a quella dell'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, la ricorrente ha dedotto che:
a) nell'ottobre del 2020, aveva partecipato ad un concorso pubblico unificato per titoli ed esami, bandito per la copertura di sei posti nel profilo di collaboratore professionale assistente sociale, cat. D (31/2020/CON), indetto dall'Azienda convenuta tramite;
CP_2
b) all'esito del concorso risultava aver conseguito il ventesimo punteggio nella graduatoria finale e, una volta assegnati i posti, veniva contattata con mail del 31.03.2021, con l'indicazione delle sedi disponibili per la scelta, così da poter addivenire alle assegnazioni definitive;
c) aveva indicato la preferenza per la Zona Apuane - dove già lavorava in qualità di dipendente del
Comune di Carrara, in distacco funzionale presso l'USL Nord Ovest Zona Apuane - o Viareggio, mancando, nell'elenco comunicato, altre zone più vicine alla propria residenza;
d) con telefonata del 06.04.2021, l'azienda le aveva proposto invece la sede della Lunigiana e, successivamente, con mail datata 08.04.2021, aveva proposto anche le sedi di Piombino e
Volterra;
e) non avendo accettato le sedi proposte era stata eliminata dalla graduatoria;
f) aveva appreso poi da fonti informali che, nelle chiamate successive, risultavano essere invece disponibili la Zona Apuane e Viareggio, oltre a Lucca e alla Valle del Serchio;
g) l' aveva così cagionato un danno ingiusto alla ricorrente, la Controparte_1 quale aveva diritto non solo ad essere reinserita nella graduatoria concorsuale nella posizione, secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, ma addirittura ad essere assunta proprio nella Zona Distretto Apuane e, comunque, al risarcimento del danno.
2. Con memoria depositata il 28.4.2023 si è costituita la , Controparte_1 eccependo in particolare:
a) l'inammissibilità del ricorso poiché “invade l'esercizio del potere amministrativo afferente all'adozione di atti autoritativi… violando i limiti del potere di giurisdizione”;
b) il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, riguardando la procedura concorsuale;
c) la carenza di legittimazione passiva in favore di o comunque la necessità di integrare CP_2 il contraddittorio nei confronti di quest'ultima;
d) al momento della chiamata della ricorrente erano autorizzati soltanto i posti che le erano stati proposti e che solo rispetto ad essi, quindi, poteva affermarsi che si fosse formato un diritto all'assunzione, a cui la ricorrente aveva liberamente rinunciato.
3. Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti. 3.1. In via preliminare, sussiste la giurisdizione di questo giudice sulla controversia in esame, infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ambito delle procedure concorsuali del pubblico impiego contrattualizzato, spetta al giudice ordinario la cognizione della causa con la quale il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di un concorso faccia valere il proprio diritto all'assunzione, contestando le modalità di scorrimento della graduatoria (Cass. S.U., Ordinanza n.
22566 del 19/07/2022).
Ebbene, la domanda inerente al diritto all'assunzione, che nasce nel momento in cui il candidato è collocato nella graduatoria finale fra i vincitori, si pone fuori dall'ambito della procedura concorsuale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
3.2. Parte resistente ha rilevato che legittimato passivo nella presente controversia fosse , in CP_2 quanto ente preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali e selettive per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Regionale.
L'eccezione coglie nel segno.
Ai sensi dell'art. 101 bis della Legge Regionale Toscana 40/2005, le procedure concorsuali vengono gestite da sulla base del fabbisogno programmato e formalizzato dalle , alle CP_2 Controparte_3 quali fornisce le graduatorie delle professionalità a loro necessarie.
In considerazione di questa funzione, la domanda di reinserimento nella graduatoria andava formulata nei confronti di e non dell' , pertanto, deve essere dichiarata la carenza di CP_2 Controparte_4 legittimazione passiva della resistente su tale domanda.
Sussiste, invece, la legittimazione della passiva dell' sulla domanda Controparte_1 di risarcimento del danno formulata per lesione del diritto all'assunzione cagionata dal comportamento asseritamente scorretto della resistente, riguardante la modalità di utilizzo delle graduatorie già formate.
3.3. Entrando, dunque, nel merito della pretesa risarcitoria azionata da parte ricorrente, è emerso documentalmente che al momento della scelta delle sedi, effettuata sulla base dei posti di cui era stata autorizzata la copertura, la ricorrente aveva espresso preferenza per la zona delle Apuane/Viareggio, che però risultava già coperta dai candidati che la precedevano in graduatoria. Dato che le sedi desiderate non erano più disponibili, la ricorrente decideva di rinunciare in data 12/4/2021, con conseguente cancellazione dalla graduatoria. Successivamente alla rinuncia, il Direttore Generale autorizzava con delibera n. 508 del 21/5/21 l'assunzione di due assistenti sociali per la zona Apuane.
Con riguardo all'astratta configurabilità della fattispecie di responsabilità invocata, la giurisprudenza consolidata ha precisato che in caso di domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della
P.A., al fine di stabilire se la fattispecie concreta integra un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., il giudice deve procedere, in ordine successivo, a svolgere le seguenti indagini:
a) accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, tale essendo l'interesse indifferentemente tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo), dell'interesse legittimo (funzionale alla protezione di un determinato bene della vita, la cui lesione rileva ai fini in esame) o dell'interesse di altro tipo, pur se non immediato oggetto di tutela in quanto dall'ordinamento preso in considerazione a fini diversi da quelli risarcitori (e quindi comunque non qualificabile come interesse di mero fatto); c) accertare sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva od omissiva) della
P.a.; d) stabilire se l'evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della P.a., non trovando al riguardo applicazione il principio secondo cui la colpa della struttura pubblica dovrebbe considerarsi sussistente "in re ipsa" in caso di esecuzione volontaria di atto amministrativo illegittimo (Cass. civ.,
n. 2340/2022).
Ciò considerato, la domanda deve essere rigettata, poiché manca del tutto la prova degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, cui era onerata la parte ricorrente, non essendo state fornite delle allegazioni istruttorie tali da provare l'esistenza sia di una condotta illegittima della P.A. sia dell'imputabilità della stessa al contegno colposo della resistente.
A ben vedere, la graduatoria è stata utilizzata correttamente sulla base dei posti disponibili al momento della scelta dei concorrenti e la rinuncia ha comportato la perdita volontaria del diritto all'assunzione, che non appare quindi leso da un comportamento illecito della resistente.
Si rileva, infine, che il provvedimento successivo di autorizzazione all'ampliamento dei posti sulla sede delle Apuane, in mancanza di alcuna prova fornita dalla ricorrente, non può ritenersi illecito, dal momento che non risulta essere stato emanato in lasso di tempo, ictu oculi, irragionevole rispetto alla segnalazione degli uffici amministrativi.
Per le ragioni esposte, non si può ritenere dimostrato un comportamento illecito della resistente nell'utilizzo delle graduatorie per l'assunzione degli assistenti sociali, che possa comportare un obbligo risarcitorio in capo all' Controparte_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n.
147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi ulteriormente ridotti in considerazione della complessità della causa, previsti per lo scaglione di riferimento, individuato in quello compreso tra €
1.100,01 sino a € 5.200,00.
P.Q.M.
dichiara il difetto di legittimazione passiva della parte resistente in merito alla domanda di
“reinserimento” nella graduatoria concorsuale per cui è causa;
rigetta la domanda di risarcimento del danno;
condanna alla refusione in favore dell Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, quantificate in € 1.314,00, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per
[...] legge.
Il giudice del lavoro Pierpaolo Vincelli