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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/12/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI ST ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1168/2025 promossa
da
), in persona del legale rappresentante pro tempore; Pt_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LEONARDO CELESTE, elettivamente domiciliata come in atti;
opponente contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANDREA STROZZIERI, elettivamente domiciliata come in atti;
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10 dicembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 284/2025, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di
, la somma di € 22.326,00, oltre interessi come da Controparte_1 domanda e spese della procedura di ingiunzione. Tribunale di Teramo
A sostegno dell'opposizione proposta ha anzitutto eccepito l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Teramo, per essere competente il Tribunale di Roma, e ha contestato nel merito la pretesa creditoria azionata dalla società opposta.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1. In via preliminare, accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Teramo e dichiarare la competenza del Tribunale di Roma, ovvero, in subordine, del Tribunale di
Castrovillari, per le ragioni esposte al punto I), e, per l'effetto, previa revoca e declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, disporre l'integrale rigetto della domanda avversa avanzata nei confronti dell'opponente;
2. revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto e diritto, e comunque non provato per le ragioni esposte al punto II), e, per l'effetto, disporre l'integrale rigetto della domanda avversa avanzata nei confronti dell'opponente;
3. in via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte al punto II), gradare la pretesa creditoria e dichiarare come dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa;
4. accogliere la domanda riconvenzionale proposta e, per l'effetto, condannare, l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, dell'importo di € 25.000,00, od in subordine, della diversa somma accertata in corso di causa, e/o di quella ritenuta di giustizia od in via equitativa, per le ragioni esposte al punto III);
5. In ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 novembre 2025, si è costituita in giudizio la società opposta, aderendo all'eccezione di incompetenza territoriale articolata dall'opponente; nel merito, ha riservato ogni opportuna difesa dinanzi al giudice competente.
Ha concluso come segue:
Dichiarare, con Ordinanza, la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Roma, ai sensi degli artt. 28 e 38, co. 2, c.p.c.;
Revocare il decreto ingiuntivo n. 284/2025 emesso in data 25 marzo 2025 dal Tribunale di
Teramo;
Disporre la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che la parte opposta ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 28.10.2016, n. 21950; Cass. civ., sez. VI-2, 22.01.2019, n. 1712; Cass. civ., n. 25180/2013);
2 Tribunale di Teramo
Con riserva di riassumere la causa avanti al Tribunale di Roma nel termine di cui all'art. 50
c.p.c. e comunque con salvezza di ogni diritto di riproposizione della domanda.
Preso atto dell'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies comma III c.p.c. l'udienza del 10 dicembre 2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea generale l'indirizzo consolidato della giurisprudenza è nel senso che, nell'ipotesi prevista dall'art. 38, comma 2, c.p.c., l'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'attore comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo.
Se ne fa conseguire che il giudice non può nemmeno pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa
(Cass. n. 15017 del 2022; Cass. n. 25180 del 2013).
Decisiva in tal senso è la considerazione che l'adesione del convenuto pone fine alla questione di competenza e rende superflua o meglio impedisce ogni decisione al riguardo. Il giudice deve limitarsi a dare atto della indicazione del giudice designato come competente e a disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
La norma altresì precisa che la competenza del giudice indicato dall'attore rimane incontestabile nel caso in cui il giudizio prosegua e la causa venga riassunta nel termine di tre mesi dal provvedimento di cancellazione.
Da tale disposizione emerge che l'adesione del convenuto all'eccezione della controparte integra un accordo la cui efficacia è limitata al processo in corso.
Discende altresì che l'accordo delle parti sulla designazione del giudice e l'adempimento dell'onere di riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo provocano una translatio iudicii, dal giudice adito a quello indicato come competente.
Il processo in questo caso rimane identico e ciò, per quanto qui interessa, conforta la soluzione che a provvedere sulle spese debba essere il giudice della causa riassunta, quale giudice del merito della controversia.
La conclusione contraria apparirebbe in contrasto con il principio, più volte affermato dalla
Suprema Corte, secondo cui il criterio della soccombenza va applicato avuto riguardo all'esito della lite. La mancanza di un provvedimento a carattere decisorio, con conseguente inconfigurabilità del presupposto della soccombenza, e la proseguibilità del giudizio per la fase del merito toglierebbero quindi spazio alla possibilità per il giudice che si spogli della causa di regolamentare le spese di lite per
3 Tribunale di Teramo
l'attività svoltasi davanti a lui, dovendovi provvedere il giudice della causa riassunta (Cassazione civile sez. II, 30/7/2024, n.21300).
Occorre allora verificare se i principi appena esposti debbano trovare integrale applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la dichiarazione di incompetenza seguita alla adesione del convenuto comporta l'ulteriore effetto della caducazione del decreto, per essere stato emesso da un giudice incompetente.
La risposta della giurisprudenza non è univoca, contando pronunce sia in senso favorevole che contrario.
In particolare, la tesi secondo cui in tale giudizio il giudice dovrebbe pronunciare sulle spese è argomentata anche dal rilievo che in queste ipotesi non si verifica, con la riassunzione, una piena translatio del giudizio.
Ebbene, questo Tribunale intende dar seguito all'orientamento per il quale la soluzione più convincente sia quella secondo cui anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in presenza della fattispecie descritta dall'art. 38, comma 2, c.p.c., la pronuncia sulle spese del giudizio competa non al giudice dell'opposizione ma al giudice davanti a cui la causa è riassunta.
La ragione è che anche in questo giudizio il giudice non decide sulla questione di incompetenza ma, dato atto dell'adesione del convenuto, si limita a rimettere le parti dinanzi al giudice designato e a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo. Si verifica quindi anche in questa ipotesi il fenomeno della translatio iudicii. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non presenta peculiarità tali da suggerire una conclusione che si discosti dal principio generale sopra enunciato. Valgono per esso pertanto le medesime ragioni sopra riferite, che sottraggono al giudice ritenuto incompetente la decisione sulle spese. In particolare, non assume valore di connotato distintivo la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. La relativa pronuncia non ha alcuna valenza decisoria, dal momento che la invalidità del decreto ingiuntivo è una mera conseguenza del fatto che, alla luce dell'accordo delle parti, il decreto è stato emesso da un giudice incompetente (Cassazione civile sez. II, 30/7/2024, n.21300).
In definitiva, pertanto, alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Teramo in favore del Tribunale di Roma e il decreto ingiuntivo deve essere revocato;
alcuna statuizione, in forza dei richiamati principi, può essere adottata in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
RI ST, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1168/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
4 Tribunale di Teramo
1) Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Teramo a conoscere della controversia, in favore del Tribunale di Roma;
2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso, in Teramo, il giorno 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE
RI ST
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI ST ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1168/2025 promossa
da
), in persona del legale rappresentante pro tempore; Pt_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LEONARDO CELESTE, elettivamente domiciliata come in atti;
opponente contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANDREA STROZZIERI, elettivamente domiciliata come in atti;
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10 dicembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 284/2025, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di
, la somma di € 22.326,00, oltre interessi come da Controparte_1 domanda e spese della procedura di ingiunzione. Tribunale di Teramo
A sostegno dell'opposizione proposta ha anzitutto eccepito l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Teramo, per essere competente il Tribunale di Roma, e ha contestato nel merito la pretesa creditoria azionata dalla società opposta.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1. In via preliminare, accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Teramo e dichiarare la competenza del Tribunale di Roma, ovvero, in subordine, del Tribunale di
Castrovillari, per le ragioni esposte al punto I), e, per l'effetto, previa revoca e declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, disporre l'integrale rigetto della domanda avversa avanzata nei confronti dell'opponente;
2. revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto e diritto, e comunque non provato per le ragioni esposte al punto II), e, per l'effetto, disporre l'integrale rigetto della domanda avversa avanzata nei confronti dell'opponente;
3. in via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte al punto II), gradare la pretesa creditoria e dichiarare come dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa;
4. accogliere la domanda riconvenzionale proposta e, per l'effetto, condannare, l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, dell'importo di € 25.000,00, od in subordine, della diversa somma accertata in corso di causa, e/o di quella ritenuta di giustizia od in via equitativa, per le ragioni esposte al punto III);
5. In ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 novembre 2025, si è costituita in giudizio la società opposta, aderendo all'eccezione di incompetenza territoriale articolata dall'opponente; nel merito, ha riservato ogni opportuna difesa dinanzi al giudice competente.
Ha concluso come segue:
Dichiarare, con Ordinanza, la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Roma, ai sensi degli artt. 28 e 38, co. 2, c.p.c.;
Revocare il decreto ingiuntivo n. 284/2025 emesso in data 25 marzo 2025 dal Tribunale di
Teramo;
Disporre la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che la parte opposta ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 28.10.2016, n. 21950; Cass. civ., sez. VI-2, 22.01.2019, n. 1712; Cass. civ., n. 25180/2013);
2 Tribunale di Teramo
Con riserva di riassumere la causa avanti al Tribunale di Roma nel termine di cui all'art. 50
c.p.c. e comunque con salvezza di ogni diritto di riproposizione della domanda.
Preso atto dell'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies comma III c.p.c. l'udienza del 10 dicembre 2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea generale l'indirizzo consolidato della giurisprudenza è nel senso che, nell'ipotesi prevista dall'art. 38, comma 2, c.p.c., l'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'attore comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo.
Se ne fa conseguire che il giudice non può nemmeno pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa
(Cass. n. 15017 del 2022; Cass. n. 25180 del 2013).
Decisiva in tal senso è la considerazione che l'adesione del convenuto pone fine alla questione di competenza e rende superflua o meglio impedisce ogni decisione al riguardo. Il giudice deve limitarsi a dare atto della indicazione del giudice designato come competente e a disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
La norma altresì precisa che la competenza del giudice indicato dall'attore rimane incontestabile nel caso in cui il giudizio prosegua e la causa venga riassunta nel termine di tre mesi dal provvedimento di cancellazione.
Da tale disposizione emerge che l'adesione del convenuto all'eccezione della controparte integra un accordo la cui efficacia è limitata al processo in corso.
Discende altresì che l'accordo delle parti sulla designazione del giudice e l'adempimento dell'onere di riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo provocano una translatio iudicii, dal giudice adito a quello indicato come competente.
Il processo in questo caso rimane identico e ciò, per quanto qui interessa, conforta la soluzione che a provvedere sulle spese debba essere il giudice della causa riassunta, quale giudice del merito della controversia.
La conclusione contraria apparirebbe in contrasto con il principio, più volte affermato dalla
Suprema Corte, secondo cui il criterio della soccombenza va applicato avuto riguardo all'esito della lite. La mancanza di un provvedimento a carattere decisorio, con conseguente inconfigurabilità del presupposto della soccombenza, e la proseguibilità del giudizio per la fase del merito toglierebbero quindi spazio alla possibilità per il giudice che si spogli della causa di regolamentare le spese di lite per
3 Tribunale di Teramo
l'attività svoltasi davanti a lui, dovendovi provvedere il giudice della causa riassunta (Cassazione civile sez. II, 30/7/2024, n.21300).
Occorre allora verificare se i principi appena esposti debbano trovare integrale applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la dichiarazione di incompetenza seguita alla adesione del convenuto comporta l'ulteriore effetto della caducazione del decreto, per essere stato emesso da un giudice incompetente.
La risposta della giurisprudenza non è univoca, contando pronunce sia in senso favorevole che contrario.
In particolare, la tesi secondo cui in tale giudizio il giudice dovrebbe pronunciare sulle spese è argomentata anche dal rilievo che in queste ipotesi non si verifica, con la riassunzione, una piena translatio del giudizio.
Ebbene, questo Tribunale intende dar seguito all'orientamento per il quale la soluzione più convincente sia quella secondo cui anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in presenza della fattispecie descritta dall'art. 38, comma 2, c.p.c., la pronuncia sulle spese del giudizio competa non al giudice dell'opposizione ma al giudice davanti a cui la causa è riassunta.
La ragione è che anche in questo giudizio il giudice non decide sulla questione di incompetenza ma, dato atto dell'adesione del convenuto, si limita a rimettere le parti dinanzi al giudice designato e a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo. Si verifica quindi anche in questa ipotesi il fenomeno della translatio iudicii. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non presenta peculiarità tali da suggerire una conclusione che si discosti dal principio generale sopra enunciato. Valgono per esso pertanto le medesime ragioni sopra riferite, che sottraggono al giudice ritenuto incompetente la decisione sulle spese. In particolare, non assume valore di connotato distintivo la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. La relativa pronuncia non ha alcuna valenza decisoria, dal momento che la invalidità del decreto ingiuntivo è una mera conseguenza del fatto che, alla luce dell'accordo delle parti, il decreto è stato emesso da un giudice incompetente (Cassazione civile sez. II, 30/7/2024, n.21300).
In definitiva, pertanto, alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Teramo in favore del Tribunale di Roma e il decreto ingiuntivo deve essere revocato;
alcuna statuizione, in forza dei richiamati principi, può essere adottata in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
RI ST, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1168/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
4 Tribunale di Teramo
1) Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Teramo a conoscere della controversia, in favore del Tribunale di Roma;
2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso, in Teramo, il giorno 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE
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