Versione
5 gennaio 1986
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9 giugno 1991
9 giugno 1991
Art. 2.
I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
((5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato))
6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.
Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nello allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.
L'esame per l'accertamento delle specie puo' essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nello allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facolta' di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Universita' mediante rilascio di certificazione scritta.
I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
((5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato))
6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.
Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nello allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.
L'esame per l'accertamento delle specie puo' essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nello allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facolta' di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Universita' mediante rilascio di certificazione scritta.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 01/06/2006, n. 212Provvedimento: SENTENZA N. 212 ANNO 2006 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: RA BILE, Giovanni IA FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, MA VACCARELLA, AO LE, IO CC, NS TA, RA LL, UI ZE, AN SI, IN SS, IA RI LL, SE ES, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 – Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 4 agosto 2004, depositato …Leggi di più...
- disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi·
- ricorso del presidente del consiglio dei ministri·
- norme della regione umbria·
- superamento dei limiti fissati dalla norma di principio statale·
- sent. 212/06 c. alimenti e bevande·
- reiezione.·
- non fondatezza delle questioni.·
- sent. 212/06 b. alimenti e bevande·
- definizione ed identificazione delle tartufaie controllate·
- illegittimità costituzionale 'in parte qua'.·
- individuazione degli ambiti territoriali in cui la raccolta è libera·
- sent. 212/06 a. alimenti e bevande